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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Baggi Fiala, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 31.2007/R.41.2010 (revoca di curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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RI 1
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alla |
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Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
e al curatore
avv. PI 1, ; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'“appello” del 27 settembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2010 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 novembre 2006 RI 1 (1953), reduce da un grave incidente stradale occorsogli nel luglio di quell'anno, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 8 l'istituzione di una curatela volontaria. Il 17 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale 8 ha accolto la richiesta e ha designato in qualità di curatore __________. Il 12 ottobre 2009 questi ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per il 31 dicembre successivo. Convocato dalla Commissione tutoria regionale, RI 1 si è visto prospettare l'11 dicembre 2009 come curatore l'PI 1, ma il 18 dicembre 2009 ha contestato tale proposta. Con decisione del 3 dicembre 2009, intimata il 31 dicembre successivo, la Commissione tutoria regionale ha esonerato __________ dall'incarico, sostituendolo con l'PI 1. L'11 gennaio 2010 RI 1 ha dichiarato di opporsi alla scelta del curatore. Non intendendo accogliere la richiesta, il 14 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso il caso all'Autorità di vigilanza sulle tutele.
B. RI 1 ha postulato il 18 gennaio 2010 e ribadito il 1° febbraio successivo la revoca della misura tutelare. L'PI 1 ha chiesto da parte sua, il 16 marzo 2010, di essere esonerato dall'incarico. Su richiesta della Commissione tutoria regionale il curatelato ha poi presentato una relazione dello psichiatra __________. Con decisione del 1° aprile 2010, intimata il 15 aprile successivo, la Commissione tutoria regionale ha revocato la curatela volontaria, ha riconosciuto al curatore
un'indennità di fr. 515.65 (da anticipare dal Comune di domicilio e posta a carico del curatelato) e ha dato scarico al legale dal mandato, rinunciando ad approvare il rendiconto della sua gestione.
C. RI 1 è insorto il 19 aprile 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché la mercede del curatore fosse annullata o posta a carico della Commissione tutoria regionale per “grossolani errori di procedura” e perché gli fosse versato un risarcimento di fr. 5000.– “per i costi e le spese sostenute” e “per i brutti problemi psicologici e torti morali provocati”. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 2010 l'PI 1 ha ribadito la correttezza del proprio operato. La Commissione tutoria regionale ha comunicato il 23 aprile 2010, di rinunciare a osservazioni, confermandosi nella decisione presa. Statuendo il 15 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso e ha dichiarato priva d'oggetto la procedura di opposizione alla designazione del curatore. Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Il 27 settembre 2010 RI 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di “rivedere un poco con onestà e coscienza la vostra decisione e/o sentenza finale”. Interpellato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, RI 1 ha comunicato il 7 ottobre 2010 che il memoriale andava considerato come appello contro la decisione del 15 settembre 2010, ha addotto ulteriori motivazioni a sostegno del ricorso e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 9 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso gli atti a questa Camera. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza è stata notificata a RI 1 il 16 settembre 2010. Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così il 17 settembre 2010 ed è scaduto il 6 ottobre successivo. Pervenuto all'Autorità di vigilanza sulle tutele il 27 settembre 2010, il memoriale in esame è quindi tempestivo. Irricevibili sono invece le motivazioni aggiuntive formulate da RI 1 nel complemento del 7 ottobre 2010, introdotto dopo la scadenza del termine d'impugnazione.
2. L'appellante chiede di sentire __________ “in merito alle particolari modalità e altro delle quali sono stato oggetto dalla maledetta riunione di inizio dicembre 2009”. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese), ma – come si vedrà in appresso – non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi utili ai fini del giudizio. Parimenti ricevibili, ancorché senza rilievo ai fini dl giudizio, sono i documenti acclusi al memoriale del 7 ottobre 2010.
3. L'art. 309 cpv. 1 lett. d CPC ticinese prevedeva che un atto d'appello dovesse contenere, sotto pena la nullità (cpv. 5), “la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare. Nella fattispecie è dubbio che il memoriale del 27 settembre 2010 denoti una reale volontà di ricorrere, l'interessato medesimo riconoscendo nel medesimo – diretto originariamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele – che “purtroppo perderei solo tanto altro tempo e altro se facessi ricorso al Tribunale d'appello”. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito dell'impugnazione non muterebbe per le ragioni in appresso.
4. Nella fattispecie RI 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele – come detto – perché la mercede del curatore fosse annullata o posta a carico della Commissione tutoria regionale per “grossolani errori di procedura” e perché gli fosse versato un risarcimento di fr. 5000.– “per i costi e le spese sostenute” e “per i brutti problemi psicologici e torti morali provocati”. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso e ha dichiarato priva d'oggetto la procedura di opposizione alla designazione del curatore. Nell'appello del 27 settembre 2010 RI 1 non si confronta minimamente con la decisione impugnata. Inveisce contro la Commissione tutoria regionale (“ha sbagliato e mi ha fatto perdere tempo e denaro”), accusandola di avere affidato “l'ennesima curatela facile” all'PI 1 e di avergli fatto sopportare “brutti tristi e dolorosi momenti”, rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele di alimentare eccessi di burocrazia, ma sul merito dei motivi esposti nella decisione del 15 settembre 2010 non spende una parola. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese precisava che un appello dovesse contenere “i motivi di fatto e di diritto” sui quali si fondava per contestare la decisione impugnata. Sprovvisto di adeguata motivazione, in concreto l'appello va pertanto dichiarato irricevibile.
5. Si aggiunga che nel caso specifico la carenza di requisiti formali ravvisata nell'appello non si limita al difetto di motivazione. Nel memoriale invero RI 1 chiedeva all'Autorità di vigilanza sulle tutele di “rivedere un poco con onestà e coscienza” la decisione del 15 settembre 2010, ma per finire egli non formulava alcuna richiesta di giudizio. L'allegato si esauriva in recriminazioni, lasciando all'Autorità medesima il compito di valutare se e in che misura la decisione impugnata andasse riformata. Ora, un appellante non poteva rimettersi all'apprezzamento della Camera per quanto riguardava le conclusioni che andavano tratte dal suo rimedio giuridico. Doveva indicare con un minimo di comprensibilità quali fossero le modifiche da lui postulate (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese). Anche sotto questo profilo l'appello va dunque dichiarato irricevibile e sfugge a ogni disamina.
6. Gli oneri del pronunciato odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), RI 1 essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, per tacere del fatto che l'appello appariva senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), la rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie rende la domanda senza oggetto.
7. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni riguardanti l'istituzione di una curatela – e la revoca della medesima – sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.