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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Billia, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2010.888 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 giugno 2010 da
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AO 1 (2008),
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contro |
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AP 1 (F) (patrocinato dall'avv. PA 2); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 settembre 2008 RA 1 (1978), cittadina svizzera, ha dato alla luce a G__________ (__________, Francia) una bambina, AO 1, che è stata riconosciuta l'indomani da AP 1 (1980), cittadino francese. Nel marzo del 2009 RA 1 ha lasciato la Francia per trasferirsi con la figlia ad __________, dove dalla primavera del 2010 lavora a metà tempo come addetta alla vendita per la __________ Sagl di __________ e riscuote per il resto indennità di disoccupazione. AP 1 è titolare di una ditta individuale di serramenti a __________.
B. L'11 giugno 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo indicizzato di fr. 900.– mensili dal giugno del 2009 fino al 6° compleanno, di fr. 1100.– mensili fino al 12°compleanno e di fr. 1300.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi, oltre all'assunzione di metà di tutte le spese straordinarie per sé. All'udienza del 16 luglio 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'azione, offrendo un contributo alimentare di € 200.– e postulando anch'egli l'assistenza giudiziaria. L'istruttoria si è conclusa l'11 ottobre 2010. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 7 ottobre 2010 l'istante ha mantenuto le citate richieste. Nel proprio, del 28 ottobre 2010, il convenuto ha proposto finanche di respingere l'azione, revocando il contributo alimentare offerto.
C. Statuendo con sentenza del 4 novembre 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 630.– mensili dal giugno del 2009 fino alla maggiore età, autorizzando RA 1 a incassare direttamente gli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il rimanente a carico del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 novembre 2010 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo litigioso a € 200.– mensili. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2011 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello e insta anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 279 cpv. 1 CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile. Inammissibili per tardività sono invece le osservazioni all'appello, introdotte dall'istante il 3 ottobre 2011 nel convincimento – fallace – che il termine per presentarle fosse di venti giorni.
2. Accertato che il convenuto è un lavoratore indipendente, il Pretore ne ha calcolato il reddito in base al guadagno medio conseguito fra il 2007 e il 2009 in € 2072.– mensili (fr. 2838.– mensili). Da tale importo egli ha rifiutato di dedurre quanto l'interessato pretendeva di destinare a un fondo di tesoreria fisso (“fondo spese”) per garantire l'esercizio dell'azienda in caso d'imprevisti, non essendo stata dimostrata l'esistenza di quel fondo. Circa il fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha stimato in fr. 2208.– (recte: fr. 2283.—) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 685.–, premio della cassa malati fr. 73.–, assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile dell'automobile fr. 75.35, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 250.–), non riconoscendo rimborsi di debiti né imposte.
Quanto a RA 1, il Pretore ne ha determinato il guadagno in fr. 3695.– mensili (fr. 1494.75 da attività lucrativa al 50% e fr. 2200.– da indennità di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2545.30 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati 159.80, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.50). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 2075.– mensili (compresa la retta dell'asilo di nido di fr. 405.–) sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ciò posto, egli ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 630.– mensili, corrispondenti alla differenza tra il reddito e il fabbisogno minimo di lui.
3. L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto dedurre dal suo reddito un certo importo da destinare a un fondo di tesoreria fisso per garantire l'esercizio della professione in caso d'imprevisti, la costituzione di un tale fondo essendo l'unico mezzo per garantire un capitale proprio senza indebitamento. Al primo giudice egli rimprovera inoltre di non avere valutato in virtù del principio inquisitorio “l'opportunità di dover considerare perlomeno in parte l'esistenza di un fondo a garanzia degli imprevisti”. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, giacché il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC) non esonera una parte dal sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al giudice di sopperire alla più totale mancanza di prove se non per il bene del figlio (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). E il bene del figlio non consiste sicuramente nel ridimensionare per iniziativa del giudice il reddito del genitore.
Si aggiunga che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione pretesa dal convenuto. Del resto, si volesse anche supporre che il fondo a garanzia degli imprevisti ammonti a € 10 000.– (come figura nelle conclusioni: pag. 5 in alto), ciò non gioverebbe all'interessato. Per tacere del fatto che in un primo tempo la riserva sembrava obbligatoria (riassunto scritto del 16 luglio 2010, pag. 5; conclusioni del 28 ottobre 2010, pag. 4), salvo poi non rivelarsi tale (appello pag. 5), nulla rende verosimile l'imprescindibilità della sua costituzione né, tanto meno, la prassi evocata dall'appellante circa l'ammontare della medesima (da tre a sei mesi di salario). Né risulta dagli atti che essa sia mai stata costituita. Non si disconosce che per ragioni di strategia aziendale può essere utile operare determinati accantonamenti destinati a fronteggiare imprevisti, ma a parte il fatto che tali accantonamenti andrebbero inseriti nel bilancio aziendale – ciò che non è il caso in concreto – la costituzione di simili riserve non può andare a discapito degli obblighi di mantenimento verso la figlia minorenne. Ne segue che in proposito l'appello non ha consistenza.
4. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli l'intero canone di locazione (fr. 1144.05 mensili). Ora, di principio il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno minimo di un genitore corrisponde a quello effettivo. Deve però essere consono alle condizioni finanziarie di lui. Si ammettesse nella fattispecie l'intera pigione di € 850.– mensili (doc. 4), l'interessato non avrebbe praticamente alcun margine per contribuire al mantenimento della figlia, ciò che egli sapeva fin dall'inizio della causa. Né egli si confronta con il rimprovero mossogli dal Pretore, poiché non spiega la necessità di un appartamento da € 850.– mensili quando fino al maggio del 2010 egli spendeva solo € 514.– (doc. O), pari a circa fr. 700.– mensili. Nulla induce poi a ritenere che la pigione dell'appartamento da lui occupato insieme con la madre sia di favore solo perché l'appartamento è proprietà della nonna materna. Ciò posto, l'apprezzamento del primo giudice resiste una volta ancora alla critica.
5. Per quanto riguarda RA 1, l'appellante sostiene che il reddito di lei ammonta a fr. 3768.50 mensili e non solo a fr. 3695.–, facendo valere che l'indennità di disoccupazione da lei riscossa ammonta a fr. 2273.75 mensili e non a soli a fr. 2200.–, come ha accertato il Pretore. La censura non può essere condivisa. Nella fattispecie non è in discussione il guadagno di fr. 1494.75 percepito da RA 1 per l'attività al 50% svolta alle dipendenze della __________ Sagl (doc. G). Quanto all'indennità di disoccupazione, è vero che nel maggio del 2010, dopo avere iniziato l'attività lucrativa, l'interessata ha ricevuto fr. 2273.75 (doc. H, 3° foglio). Se si pensa tuttavia che le indennità variano di mese in mese e che dal giugno del 2010 il contributo LPP a carico degli assicurati è passato all'1.25% (art. 8 e 9 dell'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati [RS 837.174]; RU 2010 pag. 2177), l'indennizzo medio di fr. 2200.– mensili stimato dal Pretore è ragionevole. Il reddito di RA 1 può essere confermato così in fr. 3695.– mensili.
6. Quanto al fabbisogno minimo di RA 1, l'appellante non contesta l'importo di fr. 2545.30 calcolato dal Pretore. Se non che, il primo giudice ha inserito nel fabbisogno minimo di lei l'intera locazione di fr. 1000.– mensili, togliendo il costo dell'alloggio dal fabbisogno in denaro della figlia. Ciò non è corretto (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc. 11.2008.149 del 19 luglio 2010, consid. 10). La quota relativa all'alloggio di un minorenne non va scorporata dal fabbisogno in denaro di quest'ultimo. In concreto tale costo va dunque incluso per un terzo nel fabbisogno in denaro della figlia, mentre il resto rimane nel fabbisogno minimo della madre (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame il costo dell'appartamento occupato da RA 1 insieme con AO 1 ammonta a fr. 1000.– mensili (doc. I). A carico di lei rimangono così fr. 665.– mensili. Il fabbisogno minimo di lei va rettificato pertanto in fr. 2210.– mensili.
7. In merito al fabbisogno in denaro di AO 1 l'appellante afferma che in realtà esso ammonta a fr. 1350.– mensili, poiché a torto il Pretore ha aggiunto la retta dell'asilo nido frequentato dalla figlia all'intera posta per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo. L'argomentazione non è priva di buon diritto. Il fabbisogno medio in denaro di un figlio fino a 6 anni d'età ammonta, seguendo le raccomandazioni applicabili al momento in cui il Pretore ha statuito (edizione 2010), a fr. 2040.– mensili, di cui fr. 725.– per cura e educazione. La madre lavorando a metà tempo, quest'ultimo importo va considerato nella misura del 50%, il resto essendo prestato in natura (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). La cifra prevista dalle raccomandazioni, tuttavia, è solo presunta e va sostituita – dandosi il caso – da quella effettiva (I CCA, sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 6 non pubblicato in RtiD II-2004 pag.623). Nella fattispecie la retta dell'asilo nido è di fr. 405.– mensili, sicché il fabbisogno in denaro di AO 1 ammonta a fr. 1720.– mensili.
Nel fabbisogno in denaro della figlia va reintegrata dipoi, come si è appena detto, la quota relativa al costo dell'alloggio che il Pretore ha inserito a torto nel fabbisogno minimo della madre (sopra, consid. 6). Considerato che RA 1 paga una pigione di fr. 1000.– mensili (doc. I), nel fabbisogno in denaro di AO 1 la cifra di fr. 370.– mensili va sostituita con quella effettiva di fr. 335.–. Ciò dà un fabbisogno in denaro di fr. 1685.– mensili.
8. Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare anni addietro che la chiave di riparto fra genitori deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (da ultimo: sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011, consid. 4h con numerosi rimandi). Ciò premesso, AP 1 ha un reddito di fr. 2838.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2283.– mensili, onde un margine disponibile di fr. 555.– mensili. RA 1 ha entrate per fr. 3695.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2210.–, sicché il suo margine disponibile ammonta a fr. 1485.– mensili. L'istante, senza redditi, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1685.– mensili. Nel complesso i genitori hanno una disponibilità di fr. 2040.– mensili. Nelle circostanze descritte si giustifica di chiamare il convenuto a finanziare il mantenimento in denaro di AO 1 con fr. 460.– mensili arrotondati. L'appello va accolto di conseguenta entro questi limiti.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Ottenendo causa vinta solo in parte, l'appellante andrebbe tenuto così ad assumere una quota della tassa di giustizia e delle spese. Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, la situazione finanziaria dell'interessato e la sua residenza in Francia rendendo verosimilmente illusorio un incasso effettivo. Tanto vale ragionevolmente, in simili frangenti, soprassedere a prelievi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, le cui osservazioni all'appello sono tardive (sopra, consid. 1). L'irricevibilità delle osservazioni all'appello fa sì, del resto, che l'istante vada trattato come chi rimane silente. E chi non reagisce a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri processuali qualora l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto. Ne discende che AO 1 va mandata
esente da spese. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per altro, sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.
10. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita accoglimento. Già si è visto che AP 1 deve destinare tutta la propria disponibilità finanziaria al mantenimento della figlia. Il suo appello inoltre era parzialmente provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), come dimostra l'attuale sentenza. Né si può pretendere che l'interessato, privo di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 vLag) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da AO 1, il cui memoriale di osservazioni all'appello appariva irricevibile sin dall'inizio perché tardivo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).
Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve statuire nella decisione finale da quando il Consiglio di moderazione è stato abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale introdotta dall'avv. __________ appare sostanzialmente conforme al regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). L'onorario, cui va aggiunto un minimo dispendio di tempo per le prestazioni indispensabili dopo l'emanazione della sentenza da parte di questa Camera, e le spese, risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso nell'adempimento del mandato e al grado di complessità della pratica.
11. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (riduzione del contributo alimentare da fr. 630.– a fr. 146.– mensili fino alla maggiore età della figlia). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AP 1 è condannato a versare in via anticipata a RA 1 dal 1° giugno 2009 un contributo alimentare di fr. 460.– mensili per la figlia AO 1.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. L'appellante è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1150.–.
4. Intimazione a:
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–; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 3). |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.