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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2009.727 (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 20 novembre 2009 dalla
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AO 1
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contro |
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AP 1 (rappresentata da RA 1 , e patrocinata dall' PA 1); |
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giudicando ora sull'ordinanza del 28 ottobre 2010 con cui il Pretore ha assegnato al prof. __________ un termine di venti giorni per presentare osservazioni a
un'istanza di edizione di documenti presentata dall'attrice nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2010 presentato dalla AP 1” contro l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una causa promossa il 20 novembre 2010 dalla AP 1 contro la AP 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, all'udienza preliminare del 15 settembre 2010 l'attrice ha chiesto l'edizione dalla controparte delle lettere (con la relativa documentazione) indirizzate il 21 gennaio e l'11 febbraio 2010 dall'avv. __________ al prof. __________ o, in via subordinata, l'edizione direttamente da __________ o, in via ancora più subordinata, direttamente dal professor __________;
che con ordinanza sulle prove dello stesso giorno il Pretore ha ammesso l'edizione dei documenti nei confronti di __________;
che, vista l'opposizione di __________, con decreto del
22 ottobre 2010 il Pretore ha respinto la domanda di edizione;
che il 28 ottobre successivo il Pretore ha intimato la domanda di edizione al prof. __________, assegnandogli un termine di venti giorni per produrre i documenti in questione o per formulare osservazioni nel caso in cui la avversasse;
che contro tale atto la AP 1” è insorta con appello del 12 novembre 2010 per ottenere l'annullamento della “trasmissione” dell'istanza di edizione al professor __________;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'appellante l'atto impugnato va annullato siccome il Pretore non aveva ancora deciso sull'ammissibilità della prova, l'ordinanza del 15 settembre 2010 essendo silente al riguardo;
che l'atto con cui un Pretore invita semplicemente un terzo a presentare osservazioni a un'istanza di edizione documenti (art. 211 cpv. 3 CPC) è un'ordinanza (nel senso dell'art. 95 cpv. 1 CPC), ovvero un “provvedimento disciplinante il procedimento”;
che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, non è impugnabile con alcun rimedio di diritto (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);
che, del resto, la convenuta non potrebbe appellare a questo stadio della procedura nemmeno l'eventuale decreto con cui il Pretore statuisse sulla domanda di edizione (art. 213a CPC), previsto o non previsto che sia nell'ordinanza sulle prove;
che, in effetti, legittimato a impugnare immediatamente un decreto di edizione è solo il terzo, mentre le parti potranno contestare l'edizione solo impugnando la sentenza finale (RtiD I-2004 pag. 475 con richiamo al Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 24);
che, pertanto, il giudizio del Pretore non è manifestamente suscettibile di appello e il memoriale in rassegna, improponibile, sfugge a ogni disamina;
che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso invece di attribuire ripetibili all'attrice, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;
che per quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, la delibera contestata vertendo sulla ripresa dell'inventario dell'AP 1;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.