Incarto n.
11.2010.132

Lugano,

27 settembre 2013/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2008.194 (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 19 novembre 2008 da

 

 

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 22 novembre 2004 AP 1 ha donato alla figlia AO 1 le particelle (edificate) n. 210 e 750 RFD di __________, sezione di __________, riservandosi un diritto di usufrutto sulla seconda. La particella n. 210 costeggia la strada cantonale che attraversa il paese di __________. La particella n. 750 è contigua alla precedente e ha accesso alla strada cantonale attraverso la particella n. 210, grazie a una servitù di passo pedo­nale e veicolare iscritta nel registro fondiario il 25 marzo 1963.

 

                                  B.   Il 17 dicembre 2007 AO 1 ha ottenuto il permesso di ristrutturare e ampliare l'abitazione posta sulla particella n. 210, formando uno spiazzo adiacente alla strada cantonale sul quale ricavare quattro posteggi. Secondo i progetti l'accesso originale del fondo alla pubblica via sarebbe stato chiuso con un muro e sostituito da un'entrata posta 7 m più a est, la quale avrebbe

                                         collegato lo spiazzo alla strada cantonale. Tale spiazzo però sarebbe stato rialzato, secondo i piani, fino a 1.2 m rispetto alla quota della particella n. 750. Il muro di sostegno avrebbe impedito così di accedere a quest'ultimo fondo dalla pubblica via in automobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                        

 

                                     

                                         Durante l'esecuzione dei lavori AP 1 si è rivolta il 6 ottobre 2008 a AO 1, lamentando una lesione dei suoi diritti di usufruttuaria e dolendosi il 24 ottobre 2008 che gli interventi avrebbero violato il diritto di passo pedonale e veicolare in favore della particella n. 750. Il 12 novembre 2008 essa ha poi diffidato la figlia a sospendere i lavori sul tracciato del passo durante le trattative avviate dai rispettivi legali.

 

                                  C.   Il 19 novembre 2008 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro AO 1 per ottenere che fosse ripristinata l'agibilità del passo pedonale e veicolare in favore della particella n. 750, che fosse ingiunto alla convenuta e alla ditta esecutrice – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di sospendere immediatamente i lavori lungo il tracciato della servitù, che fosse ordinato alla convenuta di togliere ogni ostacolo al transito, che fosse ripristinato il passaggio originario attraverso la particella n. 210 e che fosse rimosso dalla particella n. 750 tutto quanto la convenuta aveva fatto depositare. In via cautelare essa ha chiesto di ordinare immediatamente alla convenuta e alla ditta esecutrice – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di sospendere i lavori lungo il percorso. Con decreto cautelare del 9 marzo 2009, emesso previo contraddittorio, il Pretore ha ordinato a AO 1 di mettere a disposizione dell'attrice uno dei posteggi (contrassegnato con il n. 2) formati nel frattempo sul terrapieno del fondo serviente, concedendo all'attrice la possibilità di raggiungere il fondo dominante a piedi. Un appello presentato il 20 marzo 2009 da AO 1 contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli il 19 luglio 2010 da questa Camera per desistenza (inc. 11.2009.42).

 

                                  D.   Nel frattempo, con risposta del 29 gennaio 2009 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione e mediante azione riconvenzionale ha chiesto di spostare il diritto di passo iscritto nel registro fondiario a carico della sua particella n. 210, facendone coincidere il tracciato con il nuovo accesso al posteggio e facendolo terminare sul posteggio stesso, la convenuta potendo in seguito proseguire a piedi per raggiungere il fondo dominante. Nella sua risposta riconvenzionale del 18 marzo 2009 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Il 30 aprile 2009 la convenuta ha replicato, ribadendo la riconvenzione. L'udienza preliminare si è tenuta il 23 settembre 2009 e l'istruttoria, avviata seduta stante, è stata ultimata nel maggio del 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 agosto 2010 AP 1 ha chiesto una volta ancora di ingiungere alla convenuta di ripristinare il diritto di passo pedonale e veicolare originale, rimuovendo i manufatti che impediscono l'accesso al fondo dominante, e di respingere la riconvenzione. Nel proprio allegato del 16 agosto 2010 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzione, spostando la servitù in modo che il tracciato coincida con il nuovo accesso allo spiazzo creato sul suo fondo, non senza riconoscere inoltre a AP 1 un diritto di sosta sul posteggio n. 2.

 

                                  E.   Statuendo il 29 ottobre 2010, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1900.– con le spese di fr. 40.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Egli ha accolto invece la riconvenzione, ordinando lo spostamento del passo pedonale sul tracciato segnato in verde, rispettivamente lo spostamento del passo pedonale e veicolare sull'area segnata in giallo su una planimetria allegata alla sentenza, con diritto di stazionamento sul parcheggio n. 2 del fondo serviente. La beneficiaria della servitù avrebbe potuto così posteggiare sul fondo serviente e, proseguendo a piedi lungo una rampa, raggiungere il fondo dominante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                        

 

                                         Il Pretore ha disposto altresì che, una volta passata in giudicato, la sentenza costituisse un valido titolo per chiedere la modifica dell'iscrizione della servitù nel registro fondiario. La tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese di fr. 40.– relative alla riconvenzione sono state poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 novembre 2010 nel quale chiede di accogliere la sua petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2011 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con il rito ordinario degli art. 165 segg. CPC ticinese. Alla vecchia procedura continuano a soggiacere – anche in secondo grado – tutte le decisio­ni comunicate fino al

                                         31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata in­timata il 29 ottobre 2010 ed è stata notificata alla convenuta il 5 novembre 2010 (timbro postale sulla busta d'intimazione). Intro­dot­to entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 25 novembre 2010, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Nella procedura cantonale il valore litigioso era, in tutte le cause relative a servitù, quello che il diritto reale limitato aveva per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa era mag­giore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 284, n. 9.5 ad art. 36 con rinvii di giurisprudenza). Nel caso specifico AP 1 ha indicato il valore litigioso dell'azione principale in fr. 30 000.– e identico valore ha dichiarato AO 1 per la riconvenzione (lettere del 3 e del 16 febbraio 2009). Non contestati, tali importi appaiono verosimili. Sotto questo profilo la soglia minima del valore appellabile è dunque raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che le nuove opere eseguite sul fondo serviente, a cominciare dal muro eretto a confine con la strada cantonale, ostacolano l'esercizio della servitù di passo sul tracciato originario e che il dislivello del terrapieno sul quale sono stati realizzati i posteggi impedisce definitivamente ormai di raggiungere il fondo dominante in automobile. Ciò premesso, egli ha rammentato che lo spostamento di una servitù non deve essere deciso per forza dal giudice, gli interessati potendo anche accordarsi liberamente. Nella risposta riconvenzionale – egli ha continuato – AP 1 aveva ammesso che il trasporto della servitù secondo le modalità decretate nel frattempo in via cautelare sarebbe stato giustificato. E nel memoriale conclusivo AO 1 aveva approvato a sua volta simili modalità. Certo, ha soggiunto il Pretore, nel memoriale conclusivo l'attrice principale era tornata a pretendere il ripristino del passo originario e la demolizione delle opere che ne precludono l'esercizio, ma tale comportamento contraddittorio trascende nell'abuso e non merita tutela. In definitiva il primo giudice ha respinto così l'azione principale e accolto la riconvenzione, ordinando il trasporto della ser­vitù secondo le modalità adottate in via cautelare “che, di fatto, hanno trovato il consenso di entrambe le parti”.

 

                                   4.   In concreto l'attrice principale ha agito come usufruttuaria, non come proprietaria del fondo dominante. Salvo disposizione contraria, tuttavia, anche un usufruttuario ha il pieno godimento del bene (art. 745 cpv. 2 CC), compreso l'esercizio delle servitù in favore del fondo oggetto dell'usufrutto. È legittimato dunque a promuovere azioni confessorie (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 64 n. 2440). Coerentemente, all'usufruttuario va riconosciuta la legittimazione passiva in un'azione promossa dal proprietario del fondo serviente per far trasportare la servitù sopra un'altra parte del fondo (art. 742 cpv. 1 CC), almeno nel caso in cui il proprietario del fondo serviente sia anche il nudo proprietario del fondo dominante. In proposito non giova dunque attardarsi.

 

                                   5.   L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia attribuito alla controparte più di quanto essa chiedeva, se non addirittura altro rispetto alla richiesta di giudizio. Nella riconvenzione – essa sottolinea – AO 1 si è sempre limitata a postulare il trasporto della servitù (che in realtà è uno spostamento con soppressione parziale del passo veicolare). Solo nel memoriale conclusivo essa ha offerto anche la facoltà di usare il posteggio n. 2 creato sul fondo serviente, ma a quel momento non poteva più modificare la domanda. Accogliendo quest'ultima, a parere dell'appellante il Pretore ha violato non solo l'art. 86 CPC ticinese, ma anche il diritto al contraddittorio consacrato dall'art. 84 CPC ticinese.

 

                                         Che la richiesta di giudizio formulata da AO 1 nel memoriale conclusivo non corrisponda a quella enunciata nella domanda riconvenzionale del 29 gennaio 2009 è pacifico. Mentre in quest'ultima l'interessata postulava unicamente il trasporto del diritto di passo, in effetti, nel memoriale conclusivo essa ha proposto al beneficiario della servitù anche un diritto di stazionamento sul posteggio n. 2 del fondo serviente. Ora, al dibattimento finale le parti potevano restringere, ma non modificare le conclusioni (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse il principio, tuttavia, incombeva alla controparte eccepire il vizio. Al Pretore non spettava intervenire, non sussistendo estremi di nullità a mente dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). In concreto l'appellante ha rinunciato al dibattimento finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi vista notificare il memoriale conclusivo di AO 1 in cui figurava la richiesta di giudizio modificata. Non può lamentare adesso, di conseguenza, un vizio di forma o un'inos­servanza del suo diritto di esprimersi (ana­lo­gamente: I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 3g con richiamo; Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Tardiva, simile censura va dichiarata irricevibile.

 

                                   6.   Nel merito l'appellante contesta che le parti abbiano raggiunto un accordo sulla modifica della servitù, già per il fatto che quando essa ha inoltrato la risposta riconvenzionale, il 18 marzo 2009, AO 1 contestava il decreto cautelare, contro il quale ha presentato appello il 20 marzo 2009. La mera circostanza di avere definito ragio­nevole l'assetto provvisionale nella risposta riconvenzionale ancora non significa – essa adduce – che AO 1 potesse profittare di ciò un anno dopo per ritirare il 5 agosto 2010 l'appello contro il decreto cautelare e sollecitare essa medesima il 16 agosto 2010 nel memoriale conclusivo una soluzione definitiva praticamente identica all'assetto provvisionale. Contraddittorio non sarebbe dunque il suo comportamento, bensì quello dell'attrice riconvenzionale, che con la sua azione mira dichiaratamente al trasporto della servitù, ma che in realtà persegue la parziale soppressione del passo veicolare. Quanto a AO 1, nelle sue osservazioni all'appello essa difende l'opinione del Pretore, sostenendo che l'ammissione contenuta nel memoriale 18 marzo 2009 di AP 1 è chiara e che di conseguenza la decisione impugnata concede all'attrice quanto richiesto, sicché l'atteggiamento di quest'ultima configura un

                                         abuso di diritto.

 

                                         a)   Nel citato memoriale del 18 marzo 2009, in cui postulava il rigetto della riconvenzione, AP 1 scriveva (pag. 2 a metà):

                                               All'attrice deve essere garantito l'accesso alla proprietà con autoveicoli. Nella misura in cui il muro è stato edificato durante la procedura, bloccando l'accesso alla proprietà, si ritiene che vi siano due alternative possibili:

–  la prima, quella già decisa dal Giudice in sede provvisionale, con la quale si garantisce all'usufruttuaria l'uso di uno dei quattro posteggi sulla particella n. 210 (a detta decisione si fa pieno riferimento),

–  la seconda, quella di creare una rampa all'altezza dell'entrata dei posteggi per permettere l'entrata di un autoveicolo. Ovviamente, per salvaguardare i quattro posteggi della signora AO 1, si dovrebbe sacrificare il tavolo e le sedie in sasso sulla particella n. 750 per il passaggio dell'automobile e la sua sosta davanti a casa.

                                                In poche parole, soltanto la soluzione prospettata con la decisione del Pretore, con l'uso illimitato di un posteggio da parte dell'attrice usufruttuaria le garantisce diritti equivalenti a quelli di cui godeva precedentemente. L'alternativa della rampa carrabile è invece chiaramente più costosa e svaluta il valore dell'usufrutto, togliendo un manufatto bello e utile.

 

                                         b)   A ragione il Pretore rammenta che la modifica di una servitù può essere convenuta direttamente dagli interessati, senza far capo al giudice (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edi­zione, pag. 459 n. 2309f). A tal fine bastava fino al 31 dicembre 2011 un accordo scritto (art. 732 vCC). Uno scambio di atti processuali potrebbe anche adempiere tale requisito (art. 13 cpv. 2 CO). Nella fattispecie però un'eventuale offerta formulata dall'attrice per il tramite del proprio patrocinatore nel memoriale del 18 marzo 2009 è stata respinta senza ambagi dalla convenuta, che con la replica del 30 aprile 2009 ha ribadito la domanda riconvenzionale – ovvero il trasporto puro e semplice della servitù – senza alcun diritto di posteggio sul fondo serviente. È vero che oltre un anno dopo AO 1 ha cambiato idea, proponendo nel memoriale conclusivo del 16 agosto 2010 un trasferimento di servitù con diritto di stazionamento sul parcheggio n. 2, ma è altrettanto vero che a quel momento AP 1 non era più vincolata all'offerta. Intanto perché tale offerta era stata respinta. In secondo luogo perché un'eventuale adesione a distanza di oltre un anno non poteva più ritenersi espressa “in tempo debito” (art. 5 cpv. 1 CO) e AP 1 non era più tenuta ad accettarla. Ne segue che, contrariamente all'opinione del Pretore, nella fattispecie non è intervenuto fra le parti alcun accordo.

 

                                         c)   Ci si può interrogare se AP 1 sia caduta nell'abuso per essere tornata, nel memoriale conclusivo, alle sue posizioni iniziali, chiedendo il ripristino del passo originario. La risposta è negativa, ove appena si consideri che dopo avere visto cadere nel vuoto l'offerta da lei formulata nel memoriale del 18 marzo 2009 (sempre che di offerta si trattasse), essa si è dovuta rivolgere al Pretore il 23 giu­gno 2009 perché AO 1 non rispettava l'assetto provvisionale. E con decreto cautelare del 16 settembre 2009 il Pretore ha comminato a l'applicazione dell'art. 292 CP ove questa non avesse lasciato a disposizione di AP 1 in pendenza di causa il noto posteggio n. 2 (inc. DI.2009.136, agli atti). Mal ottemperando la stessa attrice riconvenzionale alla soluzione da lei prospettata nel memoriale conclusivo del 16 ago­sto 2010 (se non sotto comminatoria di pena), non si poteva ragionevolmente pretendere che AP 1 tornasse ad accettare la proposta. Nemmeno sotto questo profilo si intravede dunque l'abuso di diritto che il Pretore rimprovera all'appellante.

 

                                   7.   Nelle circostanze descritte occorre esaminare se siano dati i presupposti per un trasporto della servitù. L'appellante fa valere – in sintesi – che la riconvenzione di AO 1 persegue solo in apparenza lo spostamento dell'onere, ma che la sua vera finalità è la soppressione parziale del passo veicolare (art. 736 CC), giacché il nuovo tracciato non consente più di raggiungere il fondo dominante in automobile. La soppressione di una servitù presuppone tuttavia che il diritto non abbia più alcun interesse per il fondo dominante, ciò che l'attrice riconvenzionale non ha dimostrato. Per AO 1, invece, nulla osta in concreto al postulato trasporto della servitù, con diritto per la beneficiaria di occupare un posteggio sulla particella n. 210.

 

                                         a)   Secondo l'art. 742 cpv. 1 CC qualora l'uso di una servitù richieda solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiedere il trasporto del diritto a sue spese sopra un'altra parte “non meno adatta per il fondo dominante”. In tal caso la servitù va esercitata altrove, foss'anche su un'altra porzione del fondo serviente (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 742 con richiamo). Il trasporto della servitù, ad ogni modo, deve lasciare il diritto reale limitato sostanzialmente intatto (anche per quanto riguarda il valore: Steinauer, op. cit., pag. 458 n. 2309e con rinvio). Può causare qualche svantaggio al beneficiario, purché si tratti solo di inconvenienti minori (Rep. 1998 pag. 202 consid. 7).

 

                                         b)   Nella fattispecie non si può dire che il nuovo accesso proposto dall'attrice riconvenzionale lasci il diritto reale limitato sostanzialmente intatto, se appena si pensa che il nuovo accesso non consente più di raggiungere il fondo dominante con veicoli. E l'art. 742 cpv. 1 CC non consente di tramutare – nemmeno parzialmente – un passo carrabile in un passo pedonale (DTF 73 II 35). Certo, l'appellata obietta che il posteg­gio n. 2 sul fondo serviente è vicino a una rampa pedonale, la quale termina a soli 2.28 m dalla scala d'accesso dell'abitazione sul fondo dominante (verbale del 2 marzo 2010, pag. 2, nota alla foto n. 10). A parte il fatto però che tale rampa è lar­ga solo 69 cm (loc. cit., pag. 2, nota alla foto n. 9), un conto è arrivare sotto casa in automobile e un altro è dover percorrere gli ultimi metri a piedi lungo una ram­pa, per di più relativamente angusta, soprattutto ove si debbano trasportare colli pesanti o voluminosi. In casi del genere non può farsi questione di semplici inconvenienti minori. Che poi l'appellante non usi personalmente il posteg­gio n. 2, ma lo lasci a disposizione dei propri ospiti, nulla muta alla circostanza che un passo non vale l'altro. Ne segue che in concreto non soccorrono le premesse dell'art. 742 cpv. 1 CC. Quanto all'eventuale applicazione dell'art. 736 cpv. 2 CC, AO 1 non ha mai proposto alcun riscatto parziale della servitù, né tanto meno ha mai offerto alcun indennizzo. Priva di fondamento, la sua domanda riconvenzionale è destinata pertanto all'insuc­cesso.

 

                                   8.   Rimane da esaminare l'azione confessoria di AP 1. Questa chiede di ripristinare il percorso del passo originario, ordinan­do a AO 1 la demolizione del muro che chiude il primitivo accesso alla strada cantonale, come pure l'eliminazione del terrapieno adibito a posteggi e della rampa pedonale nella misura in cui tali manufatti invadono il tracciato del passo originario. Essa sottolinea che la convenuta ha eseguito simili opere in pendenza di causa, a suo rischio e pericolo, e non può invocare adesso la propria buona fede, mentre non risulta che questioni di diritto amministrativo (ovvero norme di polizia) impediscano di ricreare l'accesso preesistente. Nelle osservazioni all'appello AO 1 oppone – da parte sua – che AP 1 era a conoscenza fin dall'inizio del progetto di costruzione e che la richie­sta di abbattere nuove opere, oltre che tardiva, è sproporzionata rispetto alle esigenze di lei come usufruttuaria del fondo dominante. Ribadisce altresì che non è possibile ottenere il consenso dell'autorità amministrativa per ripristinare l'accesso veicolare originario.

 

                                         a)   Che parte delle opere erette dalla convenuta sul fondo serviente (il muro a confine con la pubblica via, una porzione

                                               di terrapieno, un tratto della rampa pedonale) precludano

                                               l'esercizio della servitù di passo sul tracciato originario è stato accertato dal Pretore ed è fuori discussione. AO 1 sostiene di avere eseguito tali opere sulla base di una regolare licenza edilizia, previo consenso della madre. AP 1 contesta però di avere saputo che i lavori avrebbero impedito l'accesso veicolare al fondo dominante e nega di avere mai consentito a simili interventi (risposta, pag. 2 a metà). Dagli atti non si evince del resto alcuna sua approvazione o ratifica. Per quel che attiene al rilascio della licenza edilizia, non è dato di sapere intanto se la domanda di costruzione sia stata notificata all'appellante, mera usufruttuaria della particella n. 750. Comunque sia, scopo di un'opposizione giusta l'art. 7 cpv. 1 LE è unicamente di attirare l'attenzione dell'autorità su eventuali discordanze tra il progetto e prescrizioni di diritto pubblico, non di salvaguardare diritti di natura civile come le servitù (Scolari, Commentario della legge edilizia, Cadenazzo 1996, pag. 395 n. 804). La mancata opposizione a una domanda di costruzione che prevede opere in contrasto con una servitù non configura ancora, pertanto, una rinuncia all'esercizio del diritto reale limitato (v. anche la sentenza del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 5.3).

 

                                         b)   Soggiunge la convenuta che senza le necessarie autorizzazioni amministrative il giudice civile non può ordinare l'abbattimento di costruzioni, nemmeno per tutelare una servitù di passo, e che in ogni modo il ripristino dell'accesso originario non sarebbe più possibile nella fattispecie, poiché l'autorità preposta al rilascio dei permessi non concederebbe più la facoltà di immettersi nella strada cantonale senza visuale e in retromarcia. Ora, che la posizione del nuovo ingresso al terrapieno dei parcheggi sul fondo serviente sia stato imposto dalla pubblica autorità è possibile (doc. 2, prima pagina in fondo; doc. 3a, 3b e 3c). Dagli atti non risulta, tuttavia, che il ripristino dell'accesso preesistente sia impossibile dal profilo amministrativo. Incombeva per altro alla convenuta, che si prevale di simile impedimento, renderne verosimili gli estremi (art. 8 CC e 183 CPC ticinese). Dovesse poi rivelarsi inattuabile un ritorno allo stato originario, AP 1 potrà sempre chiedere che, avendo distrutto l'accesso pristino, la convenuta esegua a sue spese – se fattibile – un collegamento veicolare sostitutivo dal proprio terrapieno fino al fondo dominante. La questione esula tuttavia dai limiti dell'attuale giudizio e non va anticipata ora.

 

                                         c)   Non si disconosce che il ristabilimento del passo preesistente comporta effetti onerosi per la convenuta. Non bisogna dimenticare nemmeno però che essa ha eseguito i lavori nella piena consapevolezza di quanto sarebbe potuto accadere. Come detto, sin dal 24 ottobre 2008 AP 1 si è rivolta a AO 1, dolendosi che gli interventi edili avrebbero violato il diritto di passo pedonale e veicolare in favore della particella n. 750 (doc. I). Il 12 novembre 2008 essa ha diffidato la figlia a sospendere i lavori sul tracciato della servitù durante le trattative avviate dai rispettivi legali (doc. J) e il

                                               17 novembre 2009 ha adito il giudice, postulando la sospensione dei lavori a titolo cautelare. La convenuta ha proseguito nondimeno la costruzione dei posteggi, ultimando il muro di sostegno del terrapieno prima che il primo giudice statuisse in via provvisionale (verbale del 3 dicembre 2008, pag. 1). Ha deliberatamente assunto, quindi, il rischio di dover togliere poi le opere che si sarebbero rivelate lesive del diritto reale limitato. Se ne conclude che, provvista di buon fondamento, l'azione principale merita di essere accolta.

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che si attengono al medesimo criterio.

 

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore minimo di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto sia per

                                         l'azione principale sia per la riconvenzione (sopra, consid. 2).

 

Per questi motivi.

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta, nel senso che AO 1 è condannata a        ripristinare l'agibilità dell'originale diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 210 RFD di __________, sezione di __________, in favore della particella n. 750, rimuovendo qualsiasi opera che impedisca

                                              l'esercizio di tale diritto, segnatamente il muro in sasso costruito a confine con la strada cantonale fino al preesistente pilastro d'ingresso, come pure la porzione di terrapieno adibito a posteggi e la parte della rampa pedonale che occupano la superficie del tracciato originario.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1900.– e le spese di fr. 40.– relative all'azione principale sono poste a carico di AO 1, che rifonderà ad AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.

                                   3.   La riconvenzione è respinta.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese di fr. 40.– relative alla riconvenzione sono poste a carico di AO 1, che rifonderà ad AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 1600.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 1650.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà ad AP 1 fr. 3500.– per ripetibili.

 

                                   III.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).