Incarto n.
11.2010.141

Lugano

7 ottobre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2008.840 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 30 dicembre 2008 da

 

 

AP 1 e AP 2

(patrocinati dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. dott. PA 1),

 

 

 

 

giudicando ora sull'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 novembre 2010;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 67 RFD di __________, sezione di __________ (di 232 m²), sulla quale sorge una casa con giardino. Il fondo confina a ovest con la particella n. 68 (di 137 m²), appartenente alla AO 1, sulla quale si trova un fabbricato a uso agricolo che occupa l'intera superficie del terreno. La facciata est di tale stabile si trova a confine con il giardino di AP 1 e AP 2. Nel corso del 2008 la AO 1 ha iniziato la ristrutturazione del proprio edificio per trasformarlo in casa d'abitazione.

 

                                  B.   Il 30 dicembre 2008 AP 1 e AP 1 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse alla AO 1 – già in via cautelare e con la comminatoria dell'art. 292 CP – di chiudere le sei aperture (di varia grandezza) esistenti nella facciata est del suo edificio non appena questo fosse stato destinato ad abitazione e vietasse l'apertura di nuove finestre nella medesima facciata. Gli attori hanno postulato inoltre misure relative alla sporgenza del tetto e alla posa di eventuali ponteggi. Con decreto cautelare del 28 gennaio 2009 il Pretore ha ingiunto alla convenuta di sospendere ogni lavoro sul noto immobile per quanto concerneva le finestre nella facciata est e il tetto. Tale ordine è stato confermato con successivi decreti del 16 marzo e del 3 luglio 2009.

 

                                  C.   Il 7 agosto 2009 la AO 1 ha postulato la modifica del decreto cautelare del 28 gennaio 2009, nel senso di limitare la sospensione dei lavori alle finestre previste nella facciata est e, per consentire il seguito dei lavori di ristrutturazione, di autorizzare la posa di finestre provvisorie alle aperture esistenti. Subordinatamente essa ha chiesto che agli attori fosse ordinato di depositare una garanzia di fr. 32 431.40. Alla discussione del 18 settembre 2009 AP 1 e AP 2 hanno propo­sto di respingere l'istanza o, quanto meno, di vincolare l'accoglimento della medesima alla condizione che le finestre fossero opache e a ribalta, in modo da non permettere la vista sul loro fondo. La AO 1 ha replicato, confermando la propria istanza. In duplica AP 1 e AP 2 hanno ribadito le loro posizioni e invitato la controparte a esprimersi su una transazione da loro prospettata. Il 21 ottobre 2009 la AO 1 ha riaffermato la propria richiesta, respingendo la transazione, e il 27 aprile 2010 ha reiterato una volta di più l'istanza del 7 agosto 2009, aumentando la richiesta di garanzia a fr. 42 431.40.

 

                                  D.   Con decreto cautelare del 25 novembre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza della AO 1, confermando la sospensione dei lavori limitatamente alle finestre previste nella facciata est (dispositivo n. 1), ma autorizzando provvisoriamente la posa di finestre apribili a ribalta sulle aperture già esistenti (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia di fr. 600.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili

 

                                  E.   Contro il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2010 nel quale chiedono di riformare il dispositivo n. 1.2 nel senso di autorizzare in via provvisoria sulle aperture esistenti la posa di finestre apribili a ribalta e sufficientemente opache da impedire la veduta sul loro giardino. Nelle sue osservazioni del 30 dicembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il decreto impugnato è stato emesso dal Pretore con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC ticinese cui soggiacevano i procedimenti cautelari introdotti anteriormente al 1° gennaio 2011. L'intimazione del decreto risalendo al 25 novembre 2010, il vecchio diritto si applica anche alle vie di ricorso (art. 405 cpv. 1 CPC). E siccome la notificazione dell'atto al patrocinatore di AP 1 e AP 2 è avvenuta il 26 novembre 2010, l'appello in esa­me, introdotto il 6 dicembre 2010 entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), è tempestivo.

 

                                   2.   Nel decreto in questione il Pretore ha rilevato anzitutto che il provvedimento cautelare del 28 gennaio 2008, adottato all'inizio della causa per tutelare i diritti di vicinato degli attori e conservare lo stato di fatto esistente, è risultato in seguito, sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, eccessivamente rigido. In ossequio al principio della proporzionalità e dopo avere ponderato i contrapposti interessi delle parti, egli ha deciso così di alleggerire il divieto, che prevedeva la sospensione dei lavori alle finestre della facciata est, autorizzando provvisoriamente la posa di serramenti apribili a ribalta alle aperture già esistenti. In tal modo si sarebbero evitati – egli soggiunto – danni all'immobile della convenuta, senza con ciò creare una situazione pregiudizievole per gli attori.

 

                                   3.   Gli appellanti contestano che il provvedimento cautelare rispetti il principio della proporzionalità. A loro avviso l'unica misura che permetta di conservare la loro privacy e di impedire la vista sul loro giardino dall'edificio della convenuta è la posa di finestre non solo a ribalta, ma anche opache. Tanto più che ciò non impedisce ai vicini di ultimare la ristrutturazione. La decisione del Pretore invece – essi epilogano – li costringerebbe a tollerare per tutta la durata della causa, che presumibilmente non sarà breve, una violazione della loro sfera privata.

 

                                   4.   L'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese subordinava l'emanazione di misure cautelari a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (fumus boni iuris), l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC ticinese). L'esistenza dei tre requisiti – che andava esaminata d'ufficio – non giustificava in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esigeva che, comunque fosse, la misura richiesta si limitasse allo stretto indispensabile, mantenesse cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD II-2009 pag. 633 n. 9c, consid. 4). Giusta l'art. 376 cpv. 2 CPC ticinese provvedimenti cautelari potevano essere ordinati sia per impedire un danno che minacciava di prodursi sia per la conservazione in genere dell'oggetto della lite e dello stato di fatto esistente.

 

                                   5.   In concreto gli appellanti non contestano il decreto impugnato nella misura in cui autorizza la AO 1 a munire provvisoriamente di finestre a ribalta le aperture esistenti nella facciata est del suo stabile. Rimproverano al Pretore di non avere imposto – come essi chiedevano – finestre sufficientemente opache da impedire la vista sul loro giardino, pur lasciando eventualmente passare la luce. A mente loro l'installazione di finestre a ribalta non basta per mantenere la situazione originaria e proteggere il loro legittimo possesso. Essi ribadiscono che lo scopo invocato dalla AO 1 per ottenere la modifica del provvedimento cautelare può essere raggiunto anche ordinando la posa di finestre opache, giacché anche a tale condizione i lavori possono essere ultimati e gli appartamenti appigionati.

 

                                         Così argomentando, gli appellanti trascurano nondimeno che il precetto della proporzionalità da loro stessi richiamato impone di limitare un provvedimento cautelare allo stretto indispensabile. Nel caso specifico il decreto impugnato riguarda aperture preesi­stenti all'inizio della causa, aperture che erano prive di serramenti ed erano sprovviste di qualsiasi copertura fissa, come risulta dalla documentazione fotografica agli atti (doc. B1 e B2, doc. H1 a H6). Per gli appellanti l'applicazione di finestre a ribalta non modifica sostanzial­mente tale stato di cose. Anche senza finestre, in effetti, il loro giardino era visibile dallo stabile vicino. Certo, prima che fosse avviata la causa (il 30 dicembre 2008) l'edificio della AO 1 era disabitato, ma al momento in cui il Pretore ha statuito la situazione non era mutata sotto questo profilo, i lavori essendo tuttora in corso. Obbligare la ditta a installare serramenti traslucidi non era quindi necessario. Agli appellanti rimane in ogni modo la facoltà di sollecitare una modifica del provvedimento cautelare qualora la causa di merito non dovesse terminare prima che i conduttori comincino a occupare gli appartamenti nell'immobile ristrutturato.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). All'istante, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, va assegnata un'equa indennità a titolo di ripetibili.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) contro la presente sentenza, trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essi seguono la via giudiziale dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF appare superiore a fr. 30 000.– (petizione, pag. 1; istanza cautelare del 7 agosto 2009, pag. 9 seg.). Incomberà tuttavia agli appellanti renderne verosimile l'ammontare nell'eventualità di un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 500.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).