Incarto n.
11.2010.14

Lugano,

5 febbraio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nelle cause OA.2008.1 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) e DI.2008.5 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con petizione e contestuale istanza del 17 gennaio 2008 da

 

 

AP 1 ,

unitamente alla figlia M__________,

(patrocinate PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato. PA 2);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contenuta nell'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   L'11 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha sciolto il matrimonio contratto ad __________ il 29 aprile 1988 da AO 1 (1957) e AP 1 (1961). Con la sentenza egli ha:

                                         –  pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1),

                                         –  respinto l'azione nella misura in cui era stata promossa dalla figlia maggiorenne M__________, nata nel 1989 (dispositivo n. 2),

                                         –  dichiarato senza oggetto l'affidamento della figlia S__________ (nata il 17 luglio 1991), divenuta maggiorenne in pendenza di causa (dispositivo n. 3),

                                         –  respinto ogni contributo alimentare in favore della medesima, dovendosi ritenere che quanto dovuto è già stato versato da AO 1, ma dando atto che quest'ultimo assumeva l'impegno di continuare a versare fr. 900.– mensili (dispositivo n. 4),

                                         –  respinto ogni contributo alimentare in favore della moglie (dispositivo n. 5),

                                         –  fissato in fr. 77 465.50 il capitale da trasferire dalla cassa pensione di AO 1 a quella di AP 1 (dispositivo n. 6),

                                         –  accertato che le parti avevano già provveduto a liquidare il regime dei beni matrimoniali (dispositivo n. 7),

                                         –  accertato che le parti avevano concordato di lasciare l'apparta­mento coniugale con l'arredamento a AP 1 (dispositivo n. 8),

                                         –  respinto la richiesta di provvigione ad litem formulata da AP 1 (dispositivo n. 9) e

                                         –  posto la tassa di giustizia di fr. 600.– con le spese a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili (dispositivo n. 10).

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 18 gennaio 2010 in cui chiede a questa Camera:

                                         –  di concederle l'affidamento di S__________ e di condannare AO 1 a versare per quest'ultima un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati dal 1° novembre 2006 fino al termine della formazione professionale, assegni familiari compresi, prendendo atto inoltre che l'ex marito si impegna a finan­ziare la metà delle spese straordinarie occasionate dalla figlia e non coperte da eventuali assicurazioni,

                                         –  di condannare AO 1 a versare dal 1° novembre 2006 al 31 luglio 2007 un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati alla figlia maggiorenne M__________, assegni familiari compresi,

                                         –  di condannare AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per lei medesima dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2008 e

                                         –  di accogliere la sua richiesta di provvigione ad litem.

 

                                         L'appello non è stato notificato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le azioni di divorzio sono trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC, salvo che gli art. 419 segg. CPC dispongano altrimenti (art. 419 cpv. 2 CPC). Nessuna norma preveden­do modifiche al termine d'impugnazione, la sentenza è appellabile entro 20 giorni dalla notifica (art. 308 cpv. 1 CPC). Le ferie sospendono la decorrenza del termine (art. 132 CPC). L'appello ha, di regola, effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC).

 

                                         Le misure provvisionali decretate dal giudice per la durata del processo di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) sono emanate invece con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC). Il decreto cautelare è appellabile entro 10 giorni dalla notifica; le ferie non sospendono la decorrenza del termine (art. 419c cpv. 3 CPC). L'appello non ha effetto sospensivo (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC).

 

                                   2.   Della sentenza di merito fa parte, oltre al pronunciato di divorzio, la disciplina degli effetti cui si riferiscono gli art. 119 segg. CC per il tempo successivo allo scioglimento del matrimonio. Tutte le regolamentazioni inerenti a questioni che dal profilo temporale precedono lo scioglimento del matrimonio hanno per contro carattere provvisionale. Anzi, l'assetto provvisionale continua a valere anche dopo il passaggio in giudicato del dispositivo sullo scioglimento del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC).

 

                                         Nella fattispecie il Pretore ha statuito indistintamente, con la sentenza impugnata, tanto sul merito quanto sull'assetto provvisionale. V'è da domandarsi se ciò sia compatibile con la sicurezza giuridica, in condizioni del genere occorrendo poi distinguere tra dispositivi appellabili entro 20 giorni (sospesi dalle ferie) e dispositivi appellabili entro 10 giorni (non sospesi dalle ferie). Se non che, nel caso in esame le parti medesime hanno accettato simile modo di procedere (verbale del 18 giugno 2009, pag. 1). L'appellante deve assumere quindi le sue responsabilità processuali.

 

                                   3.   Dei dispositivi che AP 1 impugna con l'appello in esame uno solo è di merito: quello con cui il Pretore ha rifiutato contributi alimentari alla figlia S__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa, dopo lo scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 4). Tutti gli altri, compreso lo stesso dispositivo n. 4 nella misura in cui riguarda i contributi alimentari chiesti per S__________ prima del divorzio, hanno indole provvisionale. Sono tali l'affidamento di Si__________ durante la minore età e il contributo ali­mentare in favore di lei chiesto dall'appellante per il lasso di tempo anteriore al divorzio, il contributo alimentare in favore di M__________ chiesto dall'appellante sull'arco di un periodo che finisce già prima della pronuncia del divorzio, il contributo ali­mentare che l'appellante rivendica in proprio favore per intervallo che termina – una volta ancora – prima della pronuncia del divorzio, come pure il dispositivo sulla provvigione ad litem (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1 con richiami di giurisprudenza). Al riguardo il giudizio del Pretore era appellabile perciò entro 10 giorni non sospesi dalle ferie. La sentenza è stata notificata alla legale di AP 1 il 16 dicembre 2009 (appello, pag. 1 in fondo). Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 26 dicembre 2009, ma si è protratto fino a lunedì 28 dicembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Presentato lunedì 18 gennaio 2010, al proposito l'appello si rivela manifesta­mente tardivo. Va pertanto dichiarato irricevibile.

 

                                   4.   Sull'unica questione di merito, ovvero sul contributo alimentare per Si__________ dopo il divorzio, l'appello è tempestivo. Ora, il primo giudice ha respinto la richiesta di AP 1, la quale postulava il versamento di fr. 900.– mensili indicizzati per la figlia, con l'argomento che AO 1 era d'accordo di pagare (sentenza impugnata, consid. 3.1 in principio). Nel dispositivo n. 4 egli ha respinto così la richiesta, non senza aggiungere in un lemma: “Si dà atto dell'impegno assunto da AO 1 di corrispondere a favore di S__________ fr. 900.– mensili”. Tale formulazione è a dir poco sbrigativa, non essendo dato di capire né per quanto tempo AO 1 sia concretamente disposto a sussidiare la figlia né se l'importo vada in qualche modo adeguato al rincaro. L'appellante non censura tuttavia la formulazione della clausola e non incombe a questa Camera intervenire d'ufficio, la definizione di contributi alimentari per figli maggiorenni non essendo retta dal principio inquisitorio illimitato (DTF 118 II 95). Sta di fatto che l'appellante non contesta nemmeno l'acquiescenza di AO 1 (al contrario, ne dà atto essa medesima: appello, punto 3 in principio). Perché mai il Pretore dovesse emanare ugualmente un giudizio di condanna rimane quindi un interrogativo. L'appellante sembra far valere che in pendenza di causa AO 1 non ha stanziato con regolarità fr. 900.– mensili per la figlia, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore (“dovendosi ritenere che quanto dovuto è già stato versato da AO 1”: dispositivo n. 4). Tale questione però riguarda, una volta ancora, l'assetto provvisionale. Per quanto attiene al merito (il contributo alimentare dopo il divorzio) l'appello è silente. Privo di adeguata motivazione, esso risulta irricevibile per carenza di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                         Si aggiunga, per abbondanza, che una condanna di AO 1 al versamento di contributi alimentari per la figlia maggiorenne dopo il divorzio non si giustificherebbe neppure se il padre avesse opposto resistenza. Intanto un genitore può far valere nella causa di divorzio in proprio nome e in vece del figlio minorenne solo contributi di mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne in pendenza di procedura (come nel caso specifico), tale facoltà del genitore con­tinua per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni (art. 133 cpv. 1 CC), a condizione però che il figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). Il Pretore ha ritenuto che, vivendo in comunione domestica con la madre, S__________ abbia consentito quanto meno tacitamente al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età (sentenza impugnata, consid. 2 in fine). È un'opinione che non può essere condivisa, ove appena si consideri che nel caso pubblicato in DTF 129 III 55 i giudici cantonali sono stati invitati a consultare il figlio divenuto maggiorenne seppure quest'ultimo non risultasse avere costituito un domicilio proprio. Prima di condannare AO 1 al versamento di contributi alimentari si dovrebbe perciò, in concreto, interpellare S__________.

 

                                         Ciò premesso, l'art. 277 cpv. 2 CC prevede che qualora, raggiunta la maggiore età, il figlio non abbia ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui tale formazione possa normalmente concludersi. Dato il carattere eccezionale della norma, per ottenere un contributo alimentare il figlio deve esporre tuttavia – almeno per sommi capi – un piano di studi (che non costituisca una seconda formazione) e rendere verosimile la possibilità di seguirlo con profitto (v. DTF 127 I 207 consid. e). Nella fattispecie manca qualsiasi serio accertamento. Il Pretore ha rilevato che S__________ già dispone di un diploma” e “quindi presumibilmente può percepire un reddito che le permetta almeno parzialmente di coprire il suo fabbisogno (sentenza impugnata, consid. 3.1). Egli non indica però di quale diploma si tratti né quale sia il reddito presumibilmente conseguibile. L'appellante afferma che S__________ non dispone di alcun diploma e sta svolgendo uno stage probatorio presso la Fondazione __________ in vista di iniziare un apprendistato come operatrice socio-assistenziale nel mese di settembre 2010 (memoriale, punto 3 in fine). Tutto si ignora nondimeno sull'andamento dello stage probatorio e nulla è dato di sapere sull'apprendistato di operatrice socio-assistenziale. Condannare AO 1 al versamento di fr. 900.– mensili indicizzati sulla scorta di elementi tanto vaghi e contraddittori non sarebbe in ogni modo possibile.

 

                                   5.   In coda all'appello l'interessata si domanda, ma senza postulare alcuna riforma della sentenza impugnata su tal punto, in base a quali criteri il Pretore l'abbia condannata a versare fr. 3000.– per ripetibili a AO 1. Mal si comprende se ciò configuri un'argomentazione di ricorso o una semplice recriminazione. Sia come sia, nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile (come nelle cause di stato, sempre che non siano litigiose solo questioni pecuniarie), le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.– l'ora per l'avvocato (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in tale campo il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). Nel caso specifico toccava dunque all'appellante spiegare perché la somma di fr. 3000.– sia la risultante di un eccesso o di un abuso d'apprezzamento. Formulata come semplice interrogativo, la doglianza si dimostra una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la sentenza esaurendosi in un sindacato di irricevibilità (art. 21 LTG per analogia). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non è stato chiamato a formulare osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.