Incarto n.
11.2010.150

Lugano

28 luglio 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n.168.2010 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele promossa con istanza del 18 maggio 2010 dalla

 

 

AO 1

 

 

nei confronti di

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decisione del 2 marzo 2010 la AO 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1937) e della moglie AP 1 (1940), nominando come curatore l'__________. Il 1° luglio 2010 essa ha revocato tale misura, privando provvisoriamente i coniugi dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 CC) e designando lo stesso __________ in qualità di rappresentante.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 18 maggio 2010, la Commissione tutoria regionale ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di AP 1 e del marito sulla base degli art. 369 CC (infermità o debolezza di mente), allegando a sostegno dell'istanza una relazione del curatore in cui si segnalavano – tra l'altro – vari episodi di abuso alcolico con successivi ricoveri in ospedale.

 

                                  C.   Il 2 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha affidato al Servizio __________ di __________ l'incarico di esaminare AP 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza, rispettivamente l'alcolismo, e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 29 settembre 2010 la specialista incaricata ha accertato che la paziente è affetta da “demenza non specificata, di grado lieve (F 03), ipotizzando un problema di alcolismo “che potrebbe inoltre spiegare la diagnosi riportata”. Ciò impedisce all'interessata di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza. Invitata a presentare osser­vazioni, AP 1 ha dichiarato il 21 ottobre 2010 di opporsi a misure tutelari più incisive della curatela. Statuendo con decisione del 22 novembre 2010, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 15 dicembre 2010 a questa Camera con un appello nel quale chiede che l'istanza di interdizione sia respinta. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in esame è dunque proponibile.

 

                                   2.   L'appellante chiede che questa Camera disponga l'assunzione di una perizia. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto tutelare essendo per altro governato dal principio inquisitorio illimitato (Schnyder/Murer, in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC). Come si vedrà oltre, tuttavia, non è questa la sede per ordinare complementi di prova. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.

 

                                   3.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione, in concreto, fondandosi sul referto 29 settembre 2010 della __________, del Servizio __________ di __________. Da esso risulta che AP 1 è affetta da una “demenza non specificata di grado lieve (ICD 10: F 03)” da considerare “quale deterioramento cognitivo conseguente all'abuso di alcool”, con disturbi dell'orientamento temporale come anche spaziale, oltre ad “evidenti disturbi della memoria a breve termine e nel dare informazioni passate in modo preciso”. Per la specialista l'interessata non è in grado di badare ai propri interessi personali e gestionali. Tale stato delle cose – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – è confermato dalla figlia __________, secondo cui la situazione della madre, come quella del padre, è “fortemente precaria e dettata dall'abuso di alcool”, ragione per cui costoro vivono “praticamente in continua guerra uno con l'altro con atti di violenza reciproca che hanno causato decine di ricoveri ad entrambi”, per tacere di un'“igiene personale povera”, del degrado in cui versa la loro abitazione e di frequentazioni losche. Ciò premesso, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che il “progetto di supporto” proposto da AP 1, peraltro ritenuto irrealizzabile dal suo rappresentante e dalla figlia, non è adeguato a garantire la protezione di cui l'interessata ha bisogno, tanto meno se si pensa che reputando adeguate le misure adottate la stessa interdicenda ammette la necessità di una tutela. E la necessità di durevole protezione e assistenza – ha concluso l'Autorità di vigilanza sulle tutele – è possibile solo mediante l'istituzione di una tutela.

 

                                   4.   L'appellante fa valere che la perizia non ha accertato una demenza cagionata da abuso di alcol, la specialista essendosi limitata a diagnosticare una demenza non specificata di grado lieve (ICD 10: F 03), “la cui origine non è chiara”. Solo sulla scorta di elementi etero-anamnestici la perita ha “considerato un deterioramento cognitivo conseguente all'abuso di alcool”, senza escludere tuttavia altre possibili cause (referto, pag. 4). Ora, l'appellante sottolinea a ragione che non ogni infermità o debolezza di mente basta per giustificare un'interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 9 ad art. 369 CC). Sta di fatto che in concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha pronunciato l'interdizione a norma dell'art. 369 CC, bensì per abuso di “bevande spiritose” (art. 370 CC). Poco importa dunque l'esistenza di un'infermità o debolezza di mente nel senso dell'art. 369 CC.

 

                                         a)   I presupposti per pronunciare un'interdizione a mente dell'art. 370 CC sono già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Al riguardo basti rammentare che l'abuso di “bevande spiritose” non consiste in ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità smodate di alcolici, in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (RDAT I-1999 pag. 215 consid. 2; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 370; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutele, 4ª edizione, n. 130 pag. 41). Quanto all'esigenza di durevole assistenza o protezione, essa si identifica sostanzialmente con quella evocata dall’art. 369 CC e si riferisce all'incapacità, per il pupillo, di gestire adeguatamente la propria vita quotidiana (sentenza del Tribunale federale 5A_805/2010 del 18 marzo 2011, consid. 3.3).

 

                                         b)   In concreto – come detto – la specialista ha “ipotizzato” un problema di alcolismo sulla base di dati etero-anamne­stici. Ha rinunciato però a verificare l'ipotesi, in particolare a compiere esami di laboratorio che avrebbero permesso di identificare i marcatori biologici legati all'abuso di alcol. E un'interdizione per alcolismo fondata su meri indizi non è ammissibile. I principi di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà che sottendono alla scelta della misura tutelare impongono che per giustificare la misura più incisiva e gravosa per la libertà personale del soggetto la causa d'interdizione sia accertata, non solo “ipotizzata”. Tanto più che l'ubriachezza saltuaria (quella dei cosiddetti Quartalsäufer) non è considerata “alcoolismo” nel senso dell'art. 370 CC (Langenegger, op. cit. n. 5 ad art. 370 CC). Non che i racconti di terzi, i quali riferiscono di avere visto AP 1 in stato di ebbrezza, siano senza valore. Le loro indicazioni possono senz'altro concorrere a suffragare risultanze mediche, ma non possono assurgere a unica prova. Tanto meno nella fattispecie, l'interessata negando di avere problemi di alcolismo e dichiarando di bere solo un bicchiere di vino al giorno (referto citato, pag. 2).

 

                                         c)   L'__________, già curatore e ora rappresentante provvisorio di AP 1, conferma invero di avere trovato innumerevoli volte l'assistita “in uno stato alticcio”. Egli medesimo precisa tuttavia che l'interessata era in condizioni “ancora accettabili” (lettera del 5 maggio 2010). Inoltre, contrariamente al marito, AP 1 non risulta avere subìto ricoveri coatti. Non si disconosce che dopo una lite con il marito essa ha lasciato l'abitazione coniugale in camicia da notte, vagando senza meta per il quartiere. Non consta però che l'episodio si riconduca al consumo di alcol. Dal canto suo la figlia __________ evoca abusi di alcol da parte di entrambi i genitori, rilevando che il vizio del padre ha “oggi forse irrimediabilmente contagiato anche mia madre” (lettera del 16 ottobre 2010). Per quanto riguarda la madre, nondimeno, essa medesima lascia spazio al dubbio. Nelle circostanze descritte non può seriamente prescindersi, in definitiva, da un accertamento medico.

 

                                   5.   L'art. 370 CC presuppone, oltre all'“abuso di bevande spiritose”, che l'interdicendo esponga sé medesimo o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno, richieda durevole assistenza o protezione oppure metta in pericolo la sicurezza altrui. Nel caso precipuo la specialista ha ravvisato tutte le condizioni, salvo l'ultima (referto citato, pag. 5, risposte n. 3, 4.1 e 4.2). Mal si comprende tuttavia quali riscontri oggettivi confortino simili accertamenti. Gli atti sono silenti al proposito. La specialista ha constatato che la paziente ha un aspetto “modicamente trascurato” con abbigliamento adeguato, dimostra la sua età anagrafica e denota varie lesioni eritematose al viso, ma non esala fetore alcolico (referto, pag. 3). Non ha rilevato però rischi concreti per la salute o per il patrimonio di lei. Anzi, a ben vedere, tutto – o quasi – si ignora sullo stato fisico dell'interdicenda, sulle sue condizioni di vita, sulla sua situazione economica, sul suo rapporto con il denaro o sulla capacità di gestire le proprie risorse. Unico dato certo è che il marito, abusando di alcolici, provoca diverbi e trascende in atti di violenza su di lei.

 

                                         __________ afferma che in seguito al comportamento dispotico del padre la madre non è più in grado di curare l'immobile in cui si trova l'abitazione coniugale, di sua proprietà, ormai caduto in degrado. Inoltre – essa soggiunge – “l'igiene personale è a mio modo di vedere ben al di sotto degli standard normali alle nostre abitudini” (lettera del 5 ottobre 2010 a questa Camera). L'__________ __________, dal parte sua, fa stato di una confusa gestione patrimoniale, dichiarando di avere visto a casa dell'assistita cospicue somme di denaro riconducibili a pigioni versate in contanti da inquilini e di avere notato frequenti prelievi da conti bancari nonostante la disponibilità di denaro liquido, segnalando altresì l'inutile acquisto di un'automobile. Tanto per __________ quanto per l'__________, poi, la presenza di __________ e __________ (inquilini dell'immobile) è dannosa e controproducente per i coniugi, sia dal profilo personale (procurano alcolici) sia da quello finanziario (non constano versare alcuna pigione). Simili elementi destano preoccupazione, ma non bastano – da soli – per accertare che l'interessata esponga sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza oppure che essa sia incapace di gestire adeguatamente la propria vita quotidiana.

 

                                   6.   Ciò posto, gli atti non consentono di appurare se il caso in esame richieda davvero una tutela (o, eventualmente, misure meno incisive). Ciò non significa che – come crede l'appellante –

                                         l'istanza di intervento presentata dalla Commissione tutoria regionale vada respinta. Che nella fattispecie occorra appurare circostanze suscettibili di giustificare, se accertate, provvedimenti tutelari è manifesto. Non occorre tanto però – come ritiene l'appellante – assumere una nuova perizia sulla situazione attuale, quanto di verificare sulla base di analisi mediche se la “demenza non specificata di grado lieve” si ricolleghi all'abuso di alcol (sempre che l'Autorità di vigilanza sulle tutele intenda valersi dell'art. 370 CC) e sulla scorta di dati oggettivi (e non solo di impressioni della specialista o di terzi) se l'interdicenda esponga sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza oppure richieda durevole assistenza e protezione. Al limite questa Camera potrebbe integrare l'istruttoria essa medesima. A parte il fatto però che ciò toglierebbe all'interessata un grado di giurisdizione, in concreto non si tratta solo di approfondire l'uno o l'altro accertamento. Si tratta di istruire per la prima volta un insieme di fatti determinanti per il futuro, giudicando poi come un'au­torità di prima sede. Il che non è manifestamente compito della Camera civile di appello. Nella situazione illustrata non rimane, in sintesi, che annullare la decisio­ne impugnata e ritornare gli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo avere svolto le indagini che si impongono e compiuto gli accertamenti necessari.

                                        

                                   7.   Gli oneri processuali seguirebbero la parziale soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante esce vittoriosa sul principio, ma nulla si può anticipare sull'esito cui giungerà l'autorità amministrativa dopo avere debitamente inquisito. Si giustifica perciò di rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione di ripetibili.

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.