Incarto n.
11.2010.151

Lugano,

20 giugno 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti, supplente

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 236.1990/R.96.2010 (tutela: diritto di consultare gli atti) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

AP 1

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 18, Faido

 

                                         per quanto riguarda l'acquisto a trattative private di un fondo appartenente a

 

                                         CO 3

                                         (rappresentato dalla tutrice CO 2);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 17 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione

                                              emessa il 29 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel 1990 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di CO 3 (1948) una tutela volontaria, che la Commissione tutoria regionale 18 – subentrata alla Delegazione tutoria – ha confermato il 3 ottobre 2002, designando in qualità di tutriceCO 2. CO 3 è proprietario per un quarto della particella n. 506 RFD di __________ (“grotto”, 17 m²). I rimanenti tre quarti appartengono a AP 1.

 

                                  B.   Il 28 agosto 2007 la Commissione tutoria regionale ha deciso la vendita a AP 1 per fr. 8000.–, a trattative private, della quota in comproprietà di PI 1. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha approvato l'alienazione a trattative private il 13 settembre 2007 (art. 404 cpv. 3 CC). Un appello (”ricorso”) presentato il 12 novembre 2007 da AP 1, che chiedeva di ridurre il prezzo di vendita a fr. 2500.–, è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 22 febbraio 2008 (inc. 11.2007.178). Una domanda di revisione introdotta da AP 1 quello stesso 12 novembre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata dichiarata a sua volta irricevibile con decisione del 10 dicembre 2007.

 

                                  C.   PI 1 è tuttora comproprietario della particella n. 506. AP 1 ha chiesto ripetutamente alla Commissione tutoria regionale di poter consultare, negli atti del procedimento tutelare, un referto ordinato a suo tempo alla ditta __________ di __________, dal quale si evince che la quota in comproprietà di PI 1 vale fr. 8000.–. La Commissione tutoria regionale ha risposto il 19 luglio 2010 che l'atto non è a disposizione di terzi. Un ricorso esperito da AP 1 contro tale rifiuto è stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 29 novembre 2010. La tassa di giustizia e le spese (fr. 400.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente.

 

                                  D.   Insorta con appello (“ricorso”) del 17 dicembre 2010 a questa Camera, AP 1 chiede di dichiarare nulla la decisione appena citata e di autorizzarla a esaminare il referto della __________ sul valore della quota in comproprietà di PI 1. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). In concreto la decisione impugnata risale al 29 novembre 2010. Presentato il 18 dicembre 2010, l'appello in rassegna è sicuramente tempestivo.

 

                                   2.   Il 7 giugno 2011 l'appellante ha domandato alla cancelleria del Tribunale d'appello qual è la composizione della prima Camera civile. L'appellante va rinviata alla pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale n. 42/2011 di venerdì 27 maggio 2011 a pag. 4137. La formazione è identica per altro a quella che ha emanato la precedente sentenza del 22 febbraio 2008 (sopra, lett. B).

 

                                   3.   La lettera del 19 lu­glio 2010 con cui la Commissione tutoria regionale ha rifiutato a AP 1 la consultazione del referto commissionato dalla tutrice di PI 1 alla __________ sul valore della quota in comproprietà della particella n. 506 posseduta dal pupillo è – contrariamente a quanto crede la Com­missione medesima – una decisione finale (cfr. DTF 131 II 587). A ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha giudicato il ricorso, sotto questo profilo, ammissibile.

 

                                   4.   Chi è parte a un procedimento amministrativo davanti all'autorità di tutela ha diritto di esaminare gli atti (art. 24 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Chi non è parte al procedimento deve potersi fondare invece su un interesse legittimo (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 229 lett. b; v. anche Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2008, pag. 872 lett. b). Un interesse “legittimo” è dato ove il richiedente sia toccato dall'oggetto del procedimento più di qualsiasi altro cittadino e si trovi in un rapporto particolarmente stretto con l'oggetto stesso, di modo che la richiesta appaia idonea a evitare un pregiudizio materiale o ideale cui l'interessato risulti personalmente e direttamente

                                         esposto. Tale criterio è inteso a escludere un'“azione popolare” (DTF 131 II 588 consid. 2.1, 2.2 e 3 con richiami).

 

                                   5.   Il referto che AP 1 chiede di consultare si trova negli atti del procedimento tutelare in favore di PI 1, cui l'interessata non è parte. Né AP 1 è parte – contrariamente a quanto essa sembra reputare – alla procedura che ha condotto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ad approvare la vendita a trattative private. Tale autorizzazione è volta unicamente a proteggere gli interessi del pupillo (v. Guler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 404). Il potenziale compratore non ha diritti da far valere né può vantare aspettative all'acqui­sto del fondo. La decisione di vendere (e a chi) o di non vendere compete pur sempre alla Commissione tutoria regionale; l'Autorità di vigilanza si limita ad approvare l'eventuale alienazione a trattative private (Guler, op. cit., n. 11 ad art. 404 CC, pag. 2001 in basso). Ne segue che in concreto AP 1 può chiedere di esaminare il noto referto della __________ solo valendosi di un interesse legittimo.

 

                                   6.   Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere quale sia il menzionato interesse “legittimo”. L'appellante dà il presupposto per scontato, la Commissione tutoria regionale avendo deciso di vendere la quota in comproprietà di PI 1 a trattative private, ma cade in errore. La consultazione del referto non appare idonea a evitare alcun pregiudizio – materiale o ideale che sia – cui l'interessata risulti personalmente e direttamente esposta. Il rischio di comperare un bene a un prezzo non conveniente non è un pregiudizio, bensì un'alea insita in qualsiasi acquisto a trattative private. In simili circostanze l'acquirente deve sapersi cautelare da sé e non può pretendere l'edizione di eventuali stime sul valore commissionate a proprie spese dall'alienante solo perché questi è sotto tutela. Del resto il referto della __________, che in concreto determina in fr. 8000.– il valore “commerciale” della comproprietà (un quarto) appartenente a PI 1, non conferirebbe all'appellante alcuna garanzia sul reale pregio dell'immobile. E nemmeno le permetterebbe di esigere – contestando la stima medesima – una diminuzione del prezzo fissato dalla Commissione tutoria regionale, come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella precedente sentenza del 22 febbraio 2008 (sopra, lett. B). Se ne conclude che, priva di interesse legittimo alla consultazione del referto, l'appellante insiste a torto per accedere agli atti della tutela. La decisione impugnata merita quindi conferma.

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non essendovi ragione di derogare a tale principio quando sono in causa interessi patrimoniali dell'appellante. Non si giustifica per converso di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato e non avendo provocato costi presumibili.

                                     

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della quota di comproprietà in discussione non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).


Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

 

e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione:

                                         –;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.