Incarto n.
11.2010.20

Lugano

6 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2009.184 (divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 agosto 2009 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 ,

(patrocinata dall'avv. PA 2);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 gennaio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________, il 20 ottobre 1998. Con sentenza del 30 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato i coniugi a versare solidalmente a F__________, padre di AO 1, la somma di fr. 35 000.– oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2002 e ha ordinato l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di pari importo sulla particella n. 70 RFD di __________, sezione di __________, intestata ad AP 1 e AO 1 in ragione di metà ciascuno. Adita da AP 1, la secon­da Camera civile del Tribunale di appello ha riformato il 16 marzo 2006 tale sentenza, nel senso che ha confermato l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva di fr. 35 000.– sulla sola quota di comproprietà appartenente a AO 1 (inc. 12.2005.28).

 

                                  B.   Il 9 novembre 2004 AP 1 ha introdotto azione

                                         di divorzio. AO 1 avendo consentito allo scioglimento del matrimonio, la causa è stata trattata come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Statuendo con sentenza del

                                         28 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha disciplinato gli effetti. Per quanto attiene all'abitazione coniugale, egli ha deciso che ogni comproprietario rimanesse titolare della propria quota, obbligando la moglie a versare al marito fr. 92 890.– in liquidazione del regime dei beni. A AO 1 tuttavia egli ha attribuito un diritto di abitazione fino al 20 ottobre 2016 sulla quota in comproprietà del marito dietro versamento a quest'ultimo di un'indennità giusta l'art. 121 cpv. 3 CC pari all'entità degli oneri ipotecari gravanti la di lui quota e all'ammontare del premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento. Il 21 marzo 2007 entrambi i coniugi hanno introdotto appello contro tale sentenza, AP 1 chiedendo in particolare che fosse ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70 mediante vendita ai pubblici incanti e riparto a metà del ricavo netto.

 

                                  C.   Il 1° settembre 2008, in pendenza di appello, AO 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi a __________ con i figli. F__________ è deceduto il 26 novembre 2008, lasciando quali eredi la moglie L__________ e la figlia AO 1. Il 16 marzo 2009 AP 1 e AO 1 hanno costituito in favore di __________ e __________ un diritto di compera sulla nota particella n. 70 per fr. 1 070 000.–. La clausola 4.2 del contratto è così formulata:

                                         La notaia rogante è incaricata dalla parte venditrice di trattenere dal prezzo un importo sufficiente per regolare, dopo l'iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario, quanto segue:

                                         –  rimborso alla cassa pensioni del signor AP 1 dell'importo di avere di libero passaggio di fr. 60 000.– (sessantamila) prelevato il 1° aprile 2002 per la proprietà d'abitazione;

                                        –   garanzia della cancellazione dell'ipoteca legale di grado leg di fr. 35 000–   (trentacinquemila) iscritta a registro fondiario;

                                        –   pagamento dell'eventuale imposta sugli utili immobiliari ed eventuali imposte arretrate come pure di oneri non iscritti a registro fondiario (es. contributi di miglioria ecc.);

                                        –   pagamento del debito ipotecario effettivo della parte venditrice nei confronti dalla Banca __________, debito garantito dalle cartelle ipotecarie descritte al punto 5: il tutto con liberazione della parte venditrice.

                                         La differenza, dedotto quanto sopra, a favore della parte venditrice, le sarà versata a mezzo della notaia rogante ad avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario, sul conto che essa comunicherà alla notaia.

 

                                  D.   Il 25 agosto 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli di ordinare in via cautelare alla notaia __________ di trattenere sul ricavo della vendita fr. 35 000.– con interessi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ordinando alla notaia stessa di riversare dopo di allora “la differenza del saldo netto di compravendita” su un conto intestato a lui e all'ex moglie presso la Banca __________. Con decreto cautelare del 28 agosto 2009 il Pretore ha accolto l'istanza inaudita parte. All'udienza del 6 ottobre 2009, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Analoghe posizioni hanno mantenuto le parti al dibattimento finale del 26 novembre 2009. Frattanto, nell'ottobre del 2009, __________ e __________ hanno esercitato il diritto di compera.

 

                                  E.   Statuendo il 28 gennaio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha ordinato alla notaia __________ di trattenere “l'importo corrispondente a ¼ dell'ipoteca legale di fr. 35 000.–, quindi fr. 8750.– oltre interessi al 5%, iscritta a carico della particella n. 70 RFD di __________ (__________) fino alla crescita in giudicato della decisione di divorzio tra i signori AP 1 e AO 1”. La tassa di giustizia (fr. 900.–) e le spese sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

 

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto

                                         l'8 febbraio 2010 a questa Camera per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'accoglimento integrale della propria istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiara irricevibile dal presidente della Camera il 12 febbraio 2010. Il memoriale non ha formato oggetto di notificazione. Nel frattempo, in ossequio al decreto del Pretore, la notaia __________ ha versato a L__________ la quota spettante a quest'ultima di quanto essa aveva trattenuta in garanzia dell'ipoteca legale di fr. 35 000.–.

 

                                  G.   Con decisione del 18 dicembre 2010 questa Camera ha statuito sugli appelli di AP 1 e di AO 1 contro la sentenza di divorzio, accogliendo parzialmente il primo e respingendo il secondo. Accertata l'avvenuta vendita della particella n. 70, essa ha dichiarato privo d'oggetto tanto lo scioglimento della comproprietà postulato da AP 1 quanto il diritto d'abitazione in favore di AO 1 riconosciuto dal Pretore, aumentando a fr. 122 933.– l'importo dovuto da AO 1 in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2007.47). Tale sentenza è passata in giudicato.

                                        

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

 

                                   2.   AP 1 chiede di accogliere interamente la sua

                                         istanza cautelare, nel senso di ordinare alla notaia __________ di trattenere l'importo di fr. 35 000.– con interessi in garanzia della nota ipoteca legale. Se non che, come ha rilevato il Pretore, quell'ordine valeva fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ciò che è avvenuto il 2 febbraio 2011, dopo la scadenza infruttuosa del termine di ricorso al Tribunale federale. Il provvedimento conservativo si è così estinto da sé (v. DTF 119 II 195 consid. 3a; Gloor in: Basler Kommentar, 3ª edi­zione, n. 14 ad art. 137 vCC; Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 27 ad art. 137 vCC; Leuenberger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 11 ad art. 137 vCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 41 ad art. 137 vCC; Vogel/ Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edi­zione, pag. 359, n. 223a). Nelle circostanze descritte l'appello è divenuto senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

 

                                         Per di più, l'appello in rassegna essendo senza effetto sospensivo per legge, il decreto cautelare del 28 gennaio 2010 che di fatto ha revocato l'ordine di trattenuta alla notaia per quanto eccedeva fr. 8750.– con interessi al 5% dal 10 luglio 2002, era “provvisoriamente esecutivo” sin dalla sua notificazione (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC ticinese). Di conseguenza la notaia ha liberato tre quarti dell'importo di fr. 35 000.– con interessi in favore di L__________, “titolare del credito garantito in ragione di un mezzo (art. 215 CC), rispettivamente della metà del rimanente mezzo ex art. 462 n. 1 CC” (decreto impugnato pag. 4, penultimo considerando). Tuttora essa conserva unicamente fr. 8750.– con gli interessi maturati “retroattivi e per vari anni futuri”, ovvero fr. 16 394.50, come essa medesima ha confermato alla Camera (lettera del

                                         24 gennaio 2012, agli atti). In condizioni del genere la notaia non sarebbe più in grado, comunque sia, di ottemperare all'ordine di trattenere quanto chiede AP 1 (fr. 35 000.– con interessi), onde una volta ancora la caducità dell'appello.

 

                                   3.   Nel caso in cui una causa divenisse senza oggetto o senza interesse giuridico faceva stato, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale, applicato per analogia (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC). In linea di principio il giudice valutava dunque con motivazio­ne sommaria quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello ove questo non dovesse essere stralciato dai ruoli. Tale principio trovava nondimeno i suoi limiti ove la mancanza d'interesse fosse dovuta al comportamento di una parte (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). Se la caducità di una causa o di un ricorso era imputabile a uno dei contendenti, in effetti, costui doveva assumere le conseguenze legate alla sua condotta processuale (I CCA, decreti di stralcio inc. 11.2009.64 del 1° settembre 2011, consid. 7 e inc. 11.2010.87 dell'8 novembre 2010).

 

                                         Nel caso specifico AP 1 nulla ha intrapreso, dopo avere visto dichiarare irricevibile la propria istanza di effetto sospensivo, per evitare che il decreto cautelare del 26 agosto 2009 dispiegasse i suoi effetti. In particolare egli non ha postulato un provvedimento cautelare in appello che ordinasse alla notaia __________ di trattenere la somma di fr. 35 000.– (art. 377 cpv. 2 CPC ticinese). Eppure la competenza di questa Camera era senz'altro data, ove si pensi che si sarebbe trattato di una richiesta cautelare proposta “nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice e dalla quale (…) trae il suo fondamento processuale” (I CCA, sentenza inc. 11.2009.189 del 15 marzo 2010 consid, 15; analogamente: sentenza inc.11.2004.120 del 13 dicembre 2007, consid. 11, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 377 CPC ticinese). L'istante ha così lasciato che l'appello divenisse senza oggetto e deve assumere i relativi costi, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di notificazione.

 

                                   4.   Si aggiunga ad ogni buon conto che, per quanto risulta dagli atti, l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato all'insuccesso quand'anche non fosse diventato caduco. L'istante chiedeva infatti il provvedimento cautelare perché nel caso in cui l'ipoteca legale fosse stata pagata con il provento della vendita della particella n. 70 AO 1 non sarebbe stata in grado, con la quota di utile a lei spettante, di versargli i fr. 165 000.– da lui rivendicati in liquidazione del regime dei beni. Sta di fatto che in esito al divorzio la convenuta è stata condannata a versare al­l'istante non più di fr. 122 933.– (sopra, lett. H). E se si considera che, come l'istante ammette, dal provento di fr. 1 070 000.– si sarebbero dovuti trattenere complessivi fr. 750 968.– (fr. 614 915.– per l'estinzione dell'onere ipotecario, fr. 60 000.– per il rimborso alla sua cassa pensione, fr. 46 053.– per la commissione al mediatore e fr. 30 000.– per la tassa sugli utili immobiliari), l'utile netto dell'operazione sarebbe ammontato a fr. 319 000.– (istanza, pag. 3 in fine). Ogni comproprietario avendo diritto alla metà (fr. 159 516.–), AO 1 disponeva così di un capitale sufficiente per onorare il credito dell'istante (fr. 122 933.–) anche dopo il pagamento dell'ipoteca legale che grava la sua quota di comproprietà. L'appellante risulta in tal modo avere ricevuto quanto gli spettava in liquidazione del regime matrimoniale. Non si sarebbe verosimilmente giustificato dunque l'ordine di trattenere fr. 35 000.–. Anzi, verosimilmente non si sarebbe giustificato nemmeno l'ordine di trattenere fr. 8750.– con interessi. In sintesi, tutto quanto depositato dalla notaia sarebbe risultato spettare a AO 1, la quale potrà cancellare essa medesima l'ipoteca legale tuttora iscritta sulla sua ex quota di comproprietà.

 

                                   5.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         –,.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.