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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2008.1549 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 28 novembre 2008 da
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AO 1 (rappresentata dalla curatrice, e già patrocinata dall'.,)
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contro |
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AP 1; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 marzo 2008 Y__________ (1971), cittadina del Regno Unito, ha dato alla luce a __________ una bambina, AO 1, che è
stata riconosciuta il 24 luglio 2008 da AP 1 (1956), cittadino italiano sposato con A__________ nata __________ (1970), dalla quale ha avuto i figli K__________ (27 agosto 1998) e C__________ (24 luglio 2000). AP 1 è stato titolare della __________ di __________ fino al 27 dicembre 2008 e dalla metà di aprile del 2009 gestisce la “__________” a __________. Y__________, già alle dipendenze della __________, è stata licenziata prima della nascita di AO 1 e, dopo avere frequentato la scuola per esercenti, lavora al 50% dal giugno 2009 in un ristorante di __________.
B. Il 28 novembre 2008 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare indicizzato di fr. 1000.– mensili, oltre al versamento di fr. 8000.– corrispondenti al contributo dal 30 marzo 2008 all'inoltro dell'azione. Analoghe richieste essa ha formulato in via cautelare. All'udienza del 20 gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'azione, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 giugno 2009 l'istante ha riaffermato le sue domande. Nel proprio, del 30 luglio 2009, il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.
C. Statuendo con sentenza del 29 gennaio 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla figlia fr. 3840.– come contributo alimentare dall'aprile al novembre 2008 e un contributo alimentare indicizzato di fr. 480.– mensili dal dicembre 2008 alla maggiore età. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 9 febbraio 2010 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo litigioso all'importo dell'assegno familiare di base “nella misura in cui lo riceve”. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 279 cpv. 1 CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Al memoriale l'appellante allega 15 certificati medici sullo stato di salute di A__________. Tali documenti sono di per sé ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto), anche se – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del giudizio. L'appellante chiede altresì di esperire un sopralluogo per verificare lo stato dei locali sovrastanti la “__________” a __________. La richiesta non è di alcuna utilità ai fini del giudizio. Vi si può dunque prescindere.
3. Il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro dell'istante in fr. 2040.– mensili, di cui fr. 725.– per le cure e educazione. Quanto ai genitori, egli ha accertato che AP 1 dichiara di nulla ritrarre come gerente della “__________” a __________. Gli ha imputato così un reddito di fr. 4500.– mensili come cameriere qualificato o esercente, ascrivendone uno di fr. 1500.– mensili anche alla di lui moglie per un'attività a tempo parziale come cameriera non qualificata. Circa il fabbisogno minimo della famiglia del convenuto, il primo giudice l'ha fissato in fr. 4568.40.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1700.–, locazione fr. 1800.–, premio della cassa malati della moglie fr. 320.50, premio della cassa malati del marito fr. 294.90, due abbonamenti “arcobaleno” per due zone fr. 124.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 40.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 13.–, tassa rifiuti fr. 15.–, imposte fr. 261.–). Relativamente a Y__________, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 2000.– mensili lordi a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2258.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 779.–, premio della cassa malati fr. 110.–, quota del sindacato fr. 19.–).
Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare del convenuto di fr. 1431.60.– mensili, il Pretore ha suddiviso tale importo tra l'istante e gli altri due figli di lui, onde l'obbligo per quest'ultimo di versare alla figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 480.– mensili dal dicembre del 2008 alla maggiore età (assegni familiari non compresi), oltre a fr. 3840.– per contributi arretrati.
4. L'appellante contesta il reddito di Y__________, accertato dal il Pretore in fr. 2000.– mensili lordi, rilevando che essa ha conseguito il certificato di “tipo A” per esercente, sicché sarebbe in grado di conseguire almeno fr. 4500.– mensili come prevede il contratto collettivo di lavoro nella ristorazione per una cameriera qualificata o, quanto meno, fr. 3300.– mensili, pari ultimo stipendio percepito dalla __________. Egli chiede inoltre di computare nel reddito di lei l'assegno di prima infanzia, di fr. 2400.– mensili, e quello integrativo, di fr. 523.– mensili.
a) Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, non spetta alla sola madre contribuire al mantenimento della figlia, ma a entrambi i genitori secondo le rispettive possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Ciò premesso, nella misura in cui chiede che Y__________ lavori a tempo pieno, l'appellante disconosce che secondo i principi applicabili in materia di divorzio (come pure, per analogia, in materia di filiazione: RtiD II-2004 pag. 624 consid. 7a con riferimenti) un genitore non va tenuto di regola a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lui affidato non abbia compiuto i 10 anni (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.124 del 26 agosto 2010, consid. 7h; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). In concreto, sebbene debba accudire alla figlia di quattro anni, Y__________ esercita
un'attività lucrativa al 50% che le frutta fr. 2000.– mensili lordi. Non si può ragionevolmente imporle, di conseguenza, un grado di occupazione maggiore né un guadagno più alto di quello accertato dal Pretore.
Comunque sia, si volesse anche imputare all'interessata un reddito virtuale attorno ai fr. 2250.– mensili, corrispondenti alla metà di quello previsto dal contratto collettivo di lavoro per dipendenti che hanno superato l'esame professionale (gerente o cameriera qualificata), nulla muterebbe ai fini del giudizio. Con un fabbisogno minimo di fr. 2258.– mensili, non contestato dall'appellante, l'interessata nemmeno è in grado di finanziare il proprio mantenimento. E quand'anche si volesse imputarle un guadagno di fr. 3300.– mensili, pari all'ultimo stipendio percepito prima della nascita della figlia, il margine disponibile di fr. 1042.– mensili risulta ad ogni modo insufficiente per integrare il mantenimento della figlia, di fr. 1560.– mensili (fr. 2040.– ./. fr. 480.–). Su questo punto l'appello è destinato già di primo acchito all'insuccesso.
b) Per quanto attiene all'assegno di prima infanzia e a quello integrativo riscossi da Y__________, di complessivi fr. 1404.– mensili (doc. F), essi non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.192 del 31 luglio 2009, consid. 5g). Si tratta in effetti di prestazioni sussidiarie, ovvero stanziate alle condizioni poste dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps: RL 6.4.1.2). Di principio, quindi, il giudice fissa prima il contributo di mantenimento per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se soccorrono i presupposti per erogare assegni integrativi. Al riguardo la legge sugli assegni di famiglia, del 18 dicembre 2008 (entrata in vigore il 1° gennaio 2009), non ha comportato modifiche di rilievo (messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008, n. 5.2.1 e 5.2.2).
5. Quanto al proprio reddito, l'appellante contesta quello ipotetico di fr. 4500.– mensili imputatogli dal Pretore come cameriere qualificato o gerente. Assevera di non avere percepito alcuna indennità di disoccupazione e che la gestione della “__________” a __________, iniziata il 1° aprile 2009, è deficitaria, tant'è che non riesce a “erogarsi uno stipendio”. Egli non ritiene inoltre corretto imputargli un reddito di fr. 4500.– mensili quando alla madre dell'istante, beneficiaria di titoli lavorativi equivalenti se non superiori, è stato considerato unicamente un reddito di fr. 2000.– mensili. Per di più, egli soggiunge, i fr. 4500.– mensili previsti dal contratto collettivo del settore sono lordi, sicché andrebbero dedotti gli oneri sociali di fr. 800.–, onde un reddito di fr. 3700.– mensili netti che corrisponde pressoché all'ultimo stipendio percepito dalla __________.
a) Di norma il reddito di un genitore è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un debitore quanto per un creditore di contributi alimentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata la sua età, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro. La fissazione di un reddito potenziale non ha, in altri termini, carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal genitore in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto appunto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel genitore abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo – una volta di più – dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2).
b) In concreto AP 1 ha avviato nell'aprile del 2009 un'attività indipendente come gestore della “__________” a __________. Ora, trattandosi di lavoratori indipendenti il reddito determinante è quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola tre (sentenza del Tribunale federale 5A_ 171/2011 del 1°luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2007.1 del 30 gennaio 2012, consid. 9c). Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 consid. 3 con rinvii).
c) Nella fattispecie l'attività indipendente è cominciata solo nell'aprile del 2009, di modo che tutto si ignora sulle potenzialità e sulla redditività della medesima. Certo, agli atti figura il bilancio provvisorio dell'azienda dall'aprile al giugno del 2009, che chiude in perdita (doc. 38), ma sulla base di questo solo documento non è possibile formulare una prognosi affidabile a medio-lungo termine. Resta il fatto che AP 1 ha maturato adeguate esperienze nel settore della ristorazione per almeno un ventennio (è stato anche cuoco della __________), oltre che come gerente di esercizi pubblici. Tant'è che, dopo avere cessato l'attività con la __________ alla fine del 2008 (doc. 31), ditta dichiarata in fallimento il 26 marzo 2009 (doc. 40), dopo quattro mesi egli è stato in grado di avviare una nuova attività in proprio. Ciò premesso, nulla rende verosimile che mettendo opportunamente a profitto le sue capacità e la sua esperienza egli non possa guadagnare almeno fr. 4500.– mensili come prevede il contratto collettivo dei settori alberghiero e ristorazione per lavoratori che hanno superato l'esame professionale. Dovesse la prognosi del Pretore dimostrarsi inesatta, ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica del contributo litigioso (art. 286 cpv. 1 CC).
d) È vero che i salari minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro sono lordi e che l'ultimo stipendio percepito da AP 1 come dipendente ammontava a 3500.– mensili (doc. 29). Per tacere del fatto nondimeno che secondo il contratto medesimo il lavoratore ha diritto alla tredicesima (art. 12 n. 1 CCNL), ci si dipartisse da un reddito di tale entità la situazione dell'appellante non muterebbe. Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della coppia, in effetti, una locazione di fr. 1800.– mensili. Ciò non è corretto, poiché dandosi figli minorenni la quota di un terzo va inclusa nel fabbisogno in denaro del primo figlio e quella di un quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc. 11.2010.120 del 17 febbraio 2012, consid. 4). Nel caso in esame, quindi, nel fabbisogno in denaro dei figli andrebbero inseriti complessivi fr. 1050.– mensili e a carico dei genitori rimarrebbe la differenza di fr. 750.– mensili. La disponibilità di AP 1 per far fronte al pagamento dei contributi alimentari per i figli rimane così sostanzialmente invariata.
6. Per quanto attiene al fabbisogno minimo della coppia, l'appellante si duole del fatto che il Pretore ha riconosciuto una locazione di soli fr. 1800.– mensili mentre fino all'aprile del 2009 egli pagava una pigione di fr. 2800.– mensili. Per di più, dopo di allora egli non può più permettersi un appartamento, tanto che occupa con la famiglia quattro camere della "__________". Ora, che fino all'aprile 2009 l'appellante versasse una pigione di fr. 2800.– mensili per un appartamento a __________ è pacifico (doc. 6). Resta il fatto che, si volesse pure riconoscere una pigione di fr. 2800.– mensili fino all'aprile del 2009, nel fabbisogno minimo della coppia andrebbero inseriti non più di fr. 1167.– mensili, dal momento che – come detto – un terzo e un quarto del costo effettivo rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 5d). Nelle condizioni descritte la spesa di fr. 1800.– mensili riconosciuta dal Pretore appare finanche favorevole all'appellante.
Circa la situazione dopo il 1° aprile 2009, l'appellante sostiene che andrebbero conteggiati fr. 2800.– mensili. Viste le ristrettezze finanziarie della famiglia, tuttavia, una spesa del genere non entra in linea di conto. Nulla rende verosimile, per altro, che l'importo riconosciuto dal primo giudice non sia adeguato per le necessità di una famiglia di quattro persone nel __________. Tanto meno se si pensa che l'interessato ammette di non avere al momento alcun costo dell'alloggio, occupando con la famiglia alcune camere nell'esercizio pubblico da lui gestito.
7. L'appellante contesta infine il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili imputato dal Pretore ad A__________ come cameriera non qualificata a metà tempo. Afferma che la moglie contribuisce compatibilmente con il suo stato di salute alla gestione del ristorante, ma che alla luce della deficitaria gestione dell'attività nel 2009 nulla le può essere imputato. Per l'appellante, poi, il precario stato di salute impedisce alla consorte di assumere un'occupazione esterna.
a) Che A__________ abbia il dovere di assistere – sussidiariamente – il marito nel sostentamento della figlia nata fuori dal matrimonio, tanto da poter essere obbligata a riprendere o ad aumentare la sua attività lucrativa, non è contestato dall'appellante. A ragione (cfr. art. 159 cpv. 3 CC; DTF 129 III 421 consid. 2.2, 127 III 71 consid. 3; Rep. 1999 pag. 60; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 4ª edizione, pag. 549 n. 955 con riferimenti). AP 1 eccepisce che la moglie ha problemi di salute. Dagli atti si evince in effetti che essa è rimasta completamente inabile al lavoro dal 15 luglio al 31 agosto 2009 per un'operazione al ginocchio e dal 16 novembre 2009 al 28 febbraio 2010 per problemi di depressione. Lo stesso convenuto dà atto però che attualmente essa collabora fattivamente alla gestione della “__________”, aperta nell'aprile 2009 (appello, pag. 6), né risultano accertamenti medici di patologie che le cagionino un'inabilità lucrativa durevole. In simili circostanze non è dato a divedere perché l'interessata non potrebbe conseguire fr. 1500.– mensili, come reputa il Pretore, per un'attività di cameriera non qualificata al 50%. Contrariamente a Y__________, essa deve accudire ai figli già adolescenti (di 9 e 11 anni) e può occuparsi al 50% (sopra, consid. 4a).
b) Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza più recente del Tribunale federale sulla commisurazione di contributi alimentari a norma dell'art. 285 CC, il debitore che si è risposato può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, non di quello della sua intera seconda famiglia (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Se si rapporta tale principio per analogia al caso in esame, il minimo esistenziale dell'appellante ammonta alla metà di quello previsto per coniugi, la locazione corrisponde a un'adeguata quota del costo effettivo calcolata in funzione delle capacità economiche degli occupanti dell'abitazione e gli usuali supplementi previsti dal diritto esecutivo sono quelli riferiti alla sua sola persona (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). In concreto, quindi, non si riconoscesse un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili ad A__________, il fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe ricalcolato togliendo dal fabbisogno della coppia la metà del minimo esistenziale previsto per coniugi (fr. 850.– mensili) e riconoscendo un'adeguata locazione di fr. 1150.– mensili (fr. 1800.– ./. fr. 650.–). All'appellante rimane così una disponibilità sufficiente per versare fr. 480.– mensili alla figlia. Ne discende che, infondato, l'appello vede la sua sorte segnata.
8. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per l'ente pubblico. Non si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può trovare accoglimento, già per il fatto che il ricorso appariva destituito di possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.
9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.