Incarto n.
11.2010.22

Lugano

31 maggio 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso del 16 novembre 2009 presentato da

 

 

 AP 1

(patrocinato dall'   )

 

 

contro la decisione emessa l'11 settembre 2009 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, nella causa n. 14.2005 (adozione)

 

riguardo all'astrazione del consenso all'adozione di

 

J__________ (1992),

 

figlia sua e di

AO 2,  

(patrocinata dall'  PA 2 )

                                        

                                         da parte di

 

 

 AO 1

(patrocinato dallo stesso .  PA 2, );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 novembre 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 settembre 2009 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 24 ottobre 1992 AO 2 (1970) ha dato alla luce una figlia, J__________, riconosciuta da AP 1 (1952), cittadino italiano residente in Italia. Nell'ottobre del 1993 i genitori hanno stipulato una convenzione sul diritto di visita paterno e sul contributo di mantenimento in favore della figlia, ratificata il 12 aprile 1994 dalla Delegazione tutoria di Lugano, dove AO 2 si era trasferita nel frattempo con la figlia. Il 10 dicembre 1998 AO 2 si è sposata con AO 1 (1958). Dal matrimonio è nata A__________, il 12 luglio 2000. Il 28 novembre 2003 AO 2 e J__________ hanno ottenuto la cittadinanza svizzera.

 

                                  B.   Il 21 aprile 2005 AO 1 ha chiesto alla Divisione degli interni l'autorizzazione di adottare J__________. AO 2 ha aderito alla richiesta il 2 giugno 2005 davanti alla Commissione tutoria regionale 5. Il 28 settembre 2005 AP 1, venuto a sapere della procedura, ha comunicato di opporsi al­l'adozione. AO 1 ha ribadito il 19 ottobre 2005 la sua richiesta. L'Ufficio del tutore ufficiale ha consegnato una valutazione sociale del 29 dicembre 2006, nell'ambito della quale ha raccolto anche il parere favorevole di J__________. Il 22 ottobre 2007 AP 1 ha reiterato la propria opposizione e il rifiuto del proprio consenso, offrendosi di “intraprendere un percorso di tipo psicologico e/o di sostegno all'idoneità genitoriale (…), tenuto conto del diritto [della figlia] di avere una relazione significativa con il padre”. Il 1° luglio 2008 J__________, sentita nuovamente dall'assistente sociale dell'Ufficio del tutore ufficiale, ha riaffermato il suo consenso all'adozione. Statuendo con decisione dell'11 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza sullo stato civile ha deciso di prescindere dal consenso di AP 1 all'adozione.

 

                                  C.   Contro la decisione predetta AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 16 novembre 2009 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata,  che l'Autorità di vigilanza sullo stato civile sia tenuta a sentirlo formalmente, “se del caso in contraddittorio con la figlia”. L'Autorità di vigilanza sullo stato civile ha comunicato il 12 febbraio 2010 di rimettersi al giudizio di questa Camera. Nelle loro osservazioni dell'8 marzo 2010 AO 1, AO 2 e J__________ propongono di respingere l'appello.


Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per la rinuncia al consenso di un genitore all'adozione (art. 38b LAC). La decisione impugnata è stata presa l'11 settembre 2009 e intimata per rogatoria internazionale al precedente patrocinatore di AP 1 il 27 ottobre 2009 (doc. 31). Introdotto il 16 novembre 2009, l'appello è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   La fattispecie denota risvolti internazioni per la cittadinanza italiana dell'appellante e la residenza di lui in Italia. Ora, tanto la Svizzera quanto l'Italia hanno ratificato la Convenzione europea sull'adozione dei minori, del 24 aprile 1967 (RS 0.211.221.310, entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973 e per l'Italia il

                                         26 agosto 1976), così come la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993 (RS 0.211.221.311, entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 2000 e per la Svizzera il 1° gennaio 2003). La prima contempla prescrizioni e raccomandazioni che gli Stati contraenti sono tenuti a osservare, adattando le loro leggi (art. 1 e 2 della Convenzione). La seconda regola le adozioni internazionali, ossia quelle che comportano il trasferimento del minore adottato dallo “Stato d'origine” in cui risiede abitualmente a un altro “Stato di accoglienza” in cui risiedono abitualmente gli adottanti (art. 2). Nessuno dei due trattati disciplina invece la competenza e la legge applicabile, che nella fattispecie continuano a dipendere perciò dal diritto internazionale privato svizzero (art. 1 cpv. 2 LDIP). Ora, secondo l'art. 75 cpv. 1 LDIP sono competenti a pronunciare l'adozio­ne i tribunali o le autorità svizzere del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti. I presupposti del­l'adozione in Svizzera sono regolati inoltre dal diritto svizzero (art. 77 cpv. 1 LDIP).

 

                                   3.   La fattispecie riguarda l'astrazione dal consenso di un genitore all'adozione del figlio minorenne (art. 265c CC). Secondo l'art. 265d CC tale decisione spetta all'autorità tutoria al domicilio del figlio, che statuisce al momento in cui il figlio è collocato in vista di adozione (cpv. 1); negli altri casi la decisione è presa al momento dell'adozione (cpv. 2). Ciò non significa che la decisione debba essere contestuale a quella di adozione. Significa che dopo l'avvio di una procedura di adozione – come in concreto – abilitata a decidere è l'autorità competente per l'adozione (Meier/ Stet­tler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ª edizione, pag. 154 n. 303; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 265d CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 12 ad art. 265d CC), la quale statuisce con decisione separata (Biderbost, Absehen von der elterlichen Zustimmung bei Adoption in: AJP 1998 pag. 1171 seconda colonna in basso con rimando a DTF 109 Ia 17). A giusto titolo quindi l'Autorità di vigilanza sullo stato civile, competente nel Cantone Ticino in materia di adozione (art. 38 cpv. 1 LAC e art. 13 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), ha statuito sul­l'astrazione dal consenso del genitore con decisione apposita.

 

                                   4.   L'Autorità di vigilanza sullo stato civile ha ricordato che nel caso spe­cifico, da quando la madre si è sposata con AO 1 (dicembre del 1998), J__________ vive nell'economia domestica dei coniugi. Essa ha constatato altresì che, come aveva appurato l'assistente sociale incaricata di valutare la situazione, non sussiste alcun legame affettivo tra la ragazza e il padre; anzi, J__________ ha espresso il chiaro desiderio di essere adottata da AO 1, suo genitore elettivo. Ciò rende impensabile ripristinare un legame tra AP 1 e la figlia. L'Autorità di vigilanza sullo stato civile ha soggiunto dipoi che ancora nel luglio del 2008 la ragazza ha ribadito di essere favorevole alla richiesta di AO 1, confermando che i suoi contatti con il padre si limitano a un colloquio telefonico in occasione del proprio compleanno. Ciò premesso, l'Autorità di vigilanza ha verificato i presupposti materiali per l'adozione, accertando che il provvedimento rientra nell'interesse della figlia e costituisce la naturale conclusione dei rapporti intessuti nel nucleo familiare fra l'adottante e l'adottanda, mentre i legami con il padre biologico sono ormai compromessi in modo irrimediabile. Onde, in ultima analisi, la decisione di prescindere dal consenso di lui all'adozione.

 

                                   5.   L'appellante rammenta di avere vissuto a __________ con la madre di J__________ fino al momento in cui questa aveva deciso di trasferirsi nel Ticino e sottolinea di avere mantenuto rapporti con lei e figlia per anni, dando loro adeguato sostegno. A AO 2 egli rimprovera di avergli ostacolato ogni relazione con J__________ e di essersi opposta a che questa assumesse il cognome di lui, per quanto ciò fosse previsto dalla legge italiana. Fa valere inoltre di avere inviato somme di denaro e regali alla figlia, impegnandosi a mantenere contatti telefonici con lei. Quanto alla procedura di adozione, egli lamenta che gli sia stato impedito di illustrare la propria versione dei fatti alla figlia e si duole di essere stato privato della possibilità di esprimersi davanti all'autorità. Sostiene che l'opinione espressa dalla minorenne è viziata dalla mancata conoscenza oggettiva delle ragioni all'origine dell'attuale stato di fatto. Chiede pertanto che la decisione impugnata sia annullata e che si proceda alla sua audizione, raccogliendo la sua posizione “se del caso in contraddittorio con la figlia”.

 

                                   6.   L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non cassatorio. Di regola pertanto un appellante non può limitarsi a chiedere – come in concreto – l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). A prima vista il memoriale in rassegna potrebbe così sembrare inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Se non che, l'appellante invoca anche una violazione del suo diritto d'essere sentito, affermando di non avere avuto la possibilità di esprimersi davanti alle autorità preposte nel modo più adeguato e ampio possibile. E nel caso in cui la decisione appellata si riveli affetta da vizi formali, un rinvio all'autorità precedente perché rimedi alla mancanza può entrare in linea di conto (art. 326 lett. a CPC per analogia). Nelle circostanze descritte giova esaminare di conseguenza le critiche dell'appellante.

 

                                   7.   AP 1 censura, come detto, una violazione del suo diritto di essere sentito per non essere stato ascoltato personalmente dall'Autorità di vigilanza. Dal fascicolo processuale si

                                         evince che l'interessato ha esposto il suo punto di vista in un primo tempo, il 28 settembre 2005, per il tramite dell'avv. __________ di __________ (doc. 6) e successivamente, il 22 ottobre 2007, per il tramite dell'avv. __________, sempre di __________ (doc. 20). Vistosi intimare l'11 dicembre 2008 l'aggiornamento della valutazione sociale relativa a J__________ con l'invito a presentare ulteriori osservazioni (doc. 23, 24 e 26), egli non ha più reagito. Ora, che non si possa prescindere dal consenso di un genitore all'adozione senza conferire a quest'ultimo la possibilità di esprimersi è pacifico (DTF 104 II 67; Meier/Stettler, op. cit., pag. 155 n. 306). Nessuna norma assicura tuttavia al genitore in questione il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità. Non il diritto cantonale, che non dispone nulla del genere, e nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost., che non garantisce il diritto di comparire personalmente o di esprimersi verbalmente davanti a un'autorità (DTF 134 I 148 consid, 5.3, 130 II 428 consid. 2.1 con riferimenti). Su questo punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.

 

                                   8.   Quanto alla possibilità che AP 1 ha avuto di determinarsi per scritto, non si vede perché essa sarebbe stata insufficiente. A parte il fatto che l'interessato non ha più reagito all'invito rivoltogli dall'Autorità di vigilanza l'11 dicembre 2008 perché formulasse ulteriori osservazioni, le sue facoltà di esporre il proprio punto di vista per scritto non sono state minimamente limitate. Per di più, AP 1 avrebbe potuto far valere ancora tutte le sue argomentazioni davanti a questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, ciò che

                                         avrebbe permesso di rimediare a un'eventuale disattenzione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore (DTF 135 I 282 consid. 2.3). Né si ravvisano gli estremi per convocare le parti a un dibattimento orale davanti a questa Camera (art. 424a cpv. 3 CPC), ciò che del resto l'appellante neppure chiede.

 

                                   9.   L'appellante si rammarica di non essersi potuto esprimere davanti alla figlia, spiegando la propria versione dei fatti, e di non avere potuto far sì che la figlia ne prendesse coscienza con l'aiuto di uno specialista. Di quale violazione formale egli si dolga non è chiaro. Il diritto di essere sentito configura una garanzia processuale nei confronti dell'autorità e non comprende il diritto di esprimersi dinanzi a terzi. Quanto all'indagine sociale esperita dall'Autorità di vigilanza sullo stato civile, essa era destinata ad accertare la personalità, la salute, l'idoneità educativa, le condizioni economiche e la motivazione dell'adottante, come pure la compatibilità soggettiva e la motivazione dell'adottando (art. 268a cpv. 2 CC). Essa inquisiva esclusivamente, in altri termini, sulle figure di AO 1 e della minorenne, per verificare che l'adozione fosse nell'interesse di lei. AP 1 non era oggetto d'indagine. Certo, in materia di adozione vige il principio inquisitorio (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 265d CC). Di per sé, quindi, l'appellante avrebbe potuto sollecitare un'integrazione del referto. Egli non indica tuttavia a che proposito. Quanto egli chiede è di conferire direttamente con la figlia, ma tale diritto non gli compete, né la procedura di adozione ha lo scopo di ristabilire i rapporti tra genitore e figlio. Avesse inteso riallacciare le relazioni personali con J__________, l'interessato avrebbe dovuto far capo all'autorità tutoria (art. 275 cpv. 1 CC).

 

                                10.   Dal profilo sostanziale l'appellante sostiene che l'opinione della figlia è viziata dalla mancata conoscenza oggettiva dei fatti, AO 2 avendo intralciato ogni relazione personale tra lui e J__________ con denunce prive di fondamento, con interventi della polizia fondate su accuse inveritiere e con il tentativo di impedire addirittura che in Italia la minorenne assumesse il cognome di lui. L'appellante ripete altresì di avere inviato somme in denaro e regali alla figlia, impegnandosi a mantenere contatti telefonici con lei. Così argomentando, egli sembra contestare i presupposti per un'adozione senza il suo consenso. Implica quindi una disamina circa l'applicabilità dell'art. 265c cpv. 2 CC.


                                         a)   Giusta l'art. 265c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore ove questi non si sia curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non ha manifestato interesse per il figlio, non ha partecipato al suo bene, ne ha delegato ad altri le cure e non ha intrapreso alcunché per avviare o mantenere una relazione affettiva (sentenza del Tribunale federale 5C.69/2004 del 14 maggio 2004 in: FamPra.ch 1/2005 pag. 159 consid. 2.1 con riferimento a DTF 118 II 25 consid. 3d; I CCA, sentenza inc. 11.1999.100 dell'11 agosto 2000, consid. 5 ). Hegnauer reputa che si possa prescindere dal consenso quand'anche un legame affettivo manchi senza riguardo alla responsabilità del genitore (in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 25 ad art. 265c CC; Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70, § 11 n. 11.24). Il Tribunale federale ha considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 23 consid. 5), ma in seguito ha preferito esa­minare la situazione caso per caso, tenendo conto non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi – ancorché infruttuosi – profusi dai genitori allo scopo di instaurare una relazione con lui (DTF 118 II 25 consid. 3d, 113 II 382 consid. 2, 111 II 322 consid. 3a e 3b, 109 II 386).

 

                                         b)   Per quel che riguarda l'opinione di J__________, dagli atti risulta che nel dicembre del 2006 la ragazza è verosimilmente stata sentita in presenza della madre (doc. 9), ma nel luglio del 2008 è stata ascoltata senza di lei. Il complemento del rapporto di valutazione consegnato dall'assistente sociale __________, dell'Ufficio del tutore ufficiale, attesta che la figlia “appare piuttosto serena e in grado di esprimere, senza alcuna difficoltà ed esplicitamente, ciò che pensa e vuole”. E il suo desiderio “profondamente sentito e motivato” è di essere adottata da AO 1, la ragazza escludendo ogni riavvicinamento con il padre (doc. 22). Ove si pensi che al momento dell'ascolto J__________ aveva 16 anni e che l'opinione di un figlio capace di discernimento assume tanto più rilievo quanto più il figlio abbia vissuto con l'adottante e sia prossimo alla maggiore età (Meier/Stet­tler, op. cit., pag. 153; Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art. 265c CC; Biderbost, op. cit., pag. 1170 prima colonna in alto), l'orientamento della minorenne è significativo e va tenuto in seria considerazione.

 

                                         c)   Ribadisce l'appellante che l'opinione della figlia è viziata, non avendo la ragazza avuto modo di sentire la sua versione dei fatti. Invero dagli atti non emerge con chiarezza se l'Autorità di vigilanza sullo stato civile abbia comunicato a J__________ le giustificazioni addotte dall'appellante, il quale nei suoi memoriali spiegava perché si era limitato, nei 14 anni precedenti, a sporadiche telefonate in concomitanza con le ricorrenze più importanti (compleanno, talvolta Natale) e all'invio di regali in talune di quelle occasioni. Che J__________ avesse diritto di conoscere le scusanti del genitore è evidente, un adottando dovendo essere compiuta­mente informato della situazione, in difetto di che il suo proprio consenso all'adozione (art. 265 cpv. 2 CC) non sarebbe libero (DTF 107 II 24 consid. 6 con riferimento a Hegnauer, Ist die Aufklärung des Kindes über seine Herkunft Voraussetzung der Adoption?, in: RDT 1979 pag. 128). Sotto questo profilo l'operato dell'Autorità di vigilanza sullo stato civile non è un esempio di trasparenza. Comunque sia, si presumesse pure che la figlia non abbia avuto modo di apprendere le giustificazioni recate dell'appellante, l'esito del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.

 

                                         d)   L'appellante medesimo riconosce di non avere più incontrato la figlia dopo il 1996 e che i suoi rapporti con lei si riducono da anni a rare telefonate dai contenuti impersonali (come figura nel doc. 9, pag. 3 a metà). Egli ascrive tale stato di cose – come detto – agli ostacoli frapposti da AO 2, ma non contesta che la rarefatta frequentazione (…) possa aver dato luogo a sentimenti di estraniazione (doc. 20, 3° foglio a metà). Recriminare sulle cause che hanno indotto l'appellante alla passività, di conseguenza, poco soccorrerebbe. Padre e figlia si sono ormai isolati l'uno dall'altra, al punto che J__________ esclude qualsiasi possibilità di riavvicinamento. L'appellante sostiene di avere tentato di instaurare con la figlia un contatto minimo, sicché il distacco della figlia non gli è imputabile. Mal si scorge nondimeno che cosa egli abbia intrapreso. __________ è nata nell'ottobre del 1992. AO 2 è andata a vivere per contro proprio con la bambina già l'anno successivo. Dopo il 1996, come detto, l'appellante non ha più avuto relazioni apprezzabili con la figlia, pur avendo diritto a visite regolari.

 

                                                Invano si cercherebbe di sapere che cosa egli abbia fatto per rimediare a tale stato di cose. Non si è rivolto all'autorità tutoria per tentare di incontrare la figlia (e vincere in tal modo il preteso ostru­zionismo della madre), non si è attivato per intrattenere con la minorenne contatti telefonici. Salvo imprecisati invii di denaro e il recapito di regali per i compleanni, dal febbraio del 1995 egli non ha più onorato nemmeno il contributo di mantenimento per la figlia, che è stato anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. 1, allegato I). Quanto alla lontananza geografica, che per altro non appare proibitiva, essa non giustifica l'inazione dell'appellante. La realtà è che, confrontato a difficoltà (a suo dire ordite da AO 2) nell'esercizio delle relazioni personali, l'appellante si è accomodato di tale situazione. Con l'effetto che la figlia si è straniata da lui e non custodisce oggi il benché minimo ricordo della sua persona, né tanto meno serba alcun legame affettivo e neppure lo riconoscerebbe fisicamente (doc. 9 pag. 3).

 

                                         e)   L'appellante si è dichiarato disposto a cimentarsi in “un percorso di tipo psicologico e/o di sostegno all'idoneità genitoriale, attesane l'importanza nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto del diritto della stessa di avere una relazione significativa con il padre” (doc. 20, pag. 3 in fondo). L'offerta non è fuori luogo, nel senso che per principio è nell'interesse del figlio appurare se sia ancora oggettivamente possibile, nonostante il tempo trascorso, ristabilire una relazione di pre­gio con il genitore (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 265c CC; Hegnauer, op. cit., n. 25 ad art. 265c CC). Il problema è che nella fattispecie tale eventualità, esclusa senza ambagi dalla figlia pressoché sedicenne (doc. 22, pag. 2), è ormai priva di concrete prognosi di riuscita (doc. 9, pag. 4 a metà). Non sarebbe quindi una prospettiva realistica. Anche su que­sto punto la decisione impugnata sfugge dunque alla critica.

 

                                11.   Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che in ultima analisi l'esito del giudizio attuale non sarebbe verosimilmente diverso per AP 1 nemmeno se l'appello fosse accolto. In siffatta ipotesi, per vero, la decisione impugnata andreb­be – come egli chiede – annullata e gli atti rinviati all'Autorità di vigilanza sullo stato civile perché senta lo stesso AP 1, ne raccolga le dichiarazioni a protocollo, conferisca a AO 2 e alla figlia la possibilità di esprimersi e statuisca di nuovo. Che l'Autorità di vigilanza riesca ad assolvere tali compiti entro il 24 ottobre 2010 appare poco probabile. E l'art. 268 cpv. 3 CC stabilisce che se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sul­l'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute. Dopo il 24 ottobre 2010, in altri termini, il consenso di AP 1 all'adozione della figlia non sarà più necessario (Meier/Stettler, op. cit., pag. 175 n. 329 in fine con rinvio al n. 320). Il che renderà la sua opposizione caduca.

 

                                12.   La tassa di giustizia e le spese del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata  indennità per ripetibili.

 

                                13.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi decisione di astrazione dal consenso del genitore per l'adozione è dato ricorso in materia civile senza riguardo a presupposti di valore.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 450.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulla stato civile.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.