Incarto n.
11.2010.29

Lugano,

18 marzo 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.199 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 ottobre 2004 da

 

 

(patrocinata da RA 1, )

 

 

contro

 

 

 

 IS 1  (I),

 

 

 

 

come pure nella causa OA.2005.22 (nullità del matrimonio) della medesima Pretura promossa con petizione del 25 febbraio 2005 da IS 1 contro AO 1 e

 

nella causa EF.2006.231 (esecuzione forzata: rigetto definitivo dell'opposizione) promossa con istanza del 23 giugno 2006 da AO 1 contro IS 1;

 

giudicando ora sull'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore (subordinatamente: appello contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore nella causa OA.2005.22) del 13 febbraio 2010 presentata da IS 1;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione (subordinatamente: appello contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore nella causa OA.2005.22) del 13 febbraio 2010 presentata da IS 1;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1963) e AO 1 (1976) si sono sposati a __________ il 3 novembre 2000. Dal matrimonio è nato M__________, il 14 agosto 2001. Adito dalla moglie il 7 ottobre 2004 e il 12 gennaio 2005 con istanze a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disciplinato in via provvisionale le relazioni personali tra il padre e il figlio, affidato alla madre, obbligando IS 1 a versare un contributo alimen­tare di fr. 800.– mensili per la moglie e di fr. 1000.– mensili per il figlio. La procedura è tuttora pendente.

 

                                  B.   Il 25 febbraio 2005 AP 1 ha promosso azione di nullità del matrimonio (art. 107 CC) davanti al medesimo Pretore. Nella sua risposta dell'8 maggio 2005 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione. Con replica del 13 giugno 2005 l'attore ha ribadito la richiesta. La convenuta ha duplicato l'11 agosto 2005, confermando il proprio punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 10 novembre 2005. Nel corso del­l'istrut­toria, il 10 marzo 2008, IS 1 ha instato per la ricusazione del Pretore, che questa Camera ha respinto con sentenza del 10 settembre 2008 (inc. 11.2008.37). Un ricorso in materia civile presentato da IS 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 25 maggio 2009 per mancato versamento dell'anticipo (sentenza 5A_785/2008).

 

                                  C.   Nel frattempo, l'8 giugno 2006, AO 1 ha

                                         escusso IS 1 per la somma di fr. 3949.– con interessi a titolo di contributi alimentari arretrati. IS 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo. Con sentenza del 14 settembre 2006 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud ha rigettato l'opposizione in via definitiva. La sentenza è passata in giudicato.

 

                                  D.   Ripresa dopo la sentenza del Tribunale federale la trattazione dell'azione di nullità del matrimonio, il Pretore ha fissato il 18 novembre 2009 a IS 1 un ultimo termine di 10 giorni per versare un anticipo di fr. 500.– già richiesto infruttuosamente il 12 ottobre 2007 in garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertimento che in caso di inosservanza la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli. La diffida è stata inviata quello stesso 18 novembre 2009 all'attore per raccomandata. La raccomandata è tornata alla Pretura per compiuta giacenza all'ufficio postale di Milano, il destinatario non avendola ritirata.

 

                                  E.   Accertato che nessun pagamento era intervenuto entro il termine di 10 giorni, con decreto dell'11 gennaio 2010 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 2765.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il decreto di stralcio è stato inviato il 14 gennaio 2010 all'attore per raccomandata e, simultaneamente, al Tribunale civile di Milano per la notifica. La raccomandata è giunta a IS 1 il 3 febbraio 2010. La notifica non risulta ancora essere stata eseguita.

 

                                  F.   Il 16 febbraio 2010 IS 1 ha depositato al Consolato generale di Svizzera a Milano una nuova istanza di ricusazione, datata 13 febbraio 2010, per ottenere che, previa udienza di conciliazione con il Pretore, questi si astenga dal continuare la trattazione dell'azione di nullità. In subordine egli postula l'annullamento del decreto di stralcio e in via di ulteriore subor­dine sollecita la ripresa del suo diritto di visita al figlio M__________ (nato il 14 agosto 2001), oltre alla sospensione dell'azione di nullità, avendo egli sottoposto la ricusazione del Pretore alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (inc. 6082/10). Il Consolato generale di Svizzera ha fatto proseguire il memoriale al Tribunale d'appello. Non sono state chieste osservazioni da parte di questa Camera.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le condizioni alle quali una parte può ricusare un giudice sono già state illustrate nella precedente sentenza di questa Camera (inc. 11.2008.37 del 10 settembre 2008, consid. 1). Nel suo memoriale IS 1 non ne invoca alcuna. Si duole che la richiesta di anticipo in garanzia delle spese giudiziarie presunte e il decreto di stralcio gli siano stati intimati per raccomandata anziché per commissione rogatoria internazionale, lamenta che gli siano stati notificati tali atti di causa quantunque egli sia incapace di far valere i suoi mezzi di azione o di difesa, censura la mancata audizione del figlio minorenne, ma non accenna nemmeno di scorcio agli estremi dell'art. 27 CPC. Ciò basterebbe per dichiarare l'istanza di ricusazione irricevibile. Comunque sia, si volesse anche transigere al riguardo, nulla muterebbe ai fini del giudizio. Intanto la richiesta volta a ottenere la ripresa del diritto di visita al figlio è – come si è già spiegato nella precedente sentenza (loc. cit.) – del tutto estranea a un procedimento di ricusa, il quale può tendere solo all'astensione del magistrato. Va dunque dichiarata improponibile già di primo acchito. Per il resto, valgono le considerazioni in appresso.

 

                                   2.   Nel suo memoriale l'interessato postula anzitutto l'indizione di un'udienza con possibilità di replica e duplica. La procedura che disciplina una domanda di ricusazione è invero quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale compren­derebbe­ di per sé una pubblica udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia che qualora un'istanza di ricusazione appaia manifestamente infondata non avrebbe senso dilazionare il procedimento (sentenza inc. 11.2008.144 del 4 dicembre 2008, consid. 1). Tanto meno in concreto, questa Camera non avendo ordinato alcuno scambio di atti scritti. AO 1 e il Pretore non essendo stati chiamati a esprimersi, mal si capirebbe a che cosa l'interessato intenda replicare. Quanto all'udienza di conciliazione che IS 1 auspica con il Pretore, essa non solo è ignota alla procedura di ricusazione (art. 29 seg. CPC), ma non entra in linea di conto. In effetti, o i motivi di ricusazione sono dati, e il giudice deve astenersi dal proprio ufficio, oppure essi non sussistono, e in tal caso il ricusante nulla può pretendere. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.

 

                                   3.   In primo luogo va sgombrato il campo, ai fini del giudizio, dalle procedure a tutela dell'unione coniugale e di rigetto definitivo dell'opposizione, nel cui ambito l'istanza di ricusazione non ha senso. L'ultimo atto di causa compiuto dal Pretore nella protezio­ne dell'unione coniugale risale al 30 maggio 2006 (salvo un decreto cautelare del 3 giugno 2008, cui l'interessato neppure allude, inteso allo sblocco parziale di un conto bancario). Quanto alla procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, essa è terminata con sentenza del 14 settembre 2006. IS 1 ha ricusato il Pretore la prima volta il 10 marzo 2008, nell'azione di nullità del matrimonio, e il procedimento di ricusazione è durato fino al 25 maggio 2009, quando ha statuito il Tribunale federale. Durante tale lasso di tempo l'azione di nullità del matrimonio è rimasta ferma. Il Pretore ne ha ripreso la trattazione – come detto – il 18 novembre 2009, allorché ha fissato a IS 1 il ter­mine di dieci giorni per versare l'anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Accertato che il pagamento non era intervenuto, l'11 gennaio 2010 egli ha stralciato la causa dai ruoli. Nessun altro atto di causa il primo giudice ha compiuto in quel periodo. L'unica questione è di sapere pertanto se egli possa essere ricusato per avere svolto quei due atti processuali.

 

                                   4.   L'interessato sostiene che il Pretore non poteva trasmettergli la diffida di pagamento e il decreto di stralcio per raccomandata in Italia. La tesi è infondata. A parte il fatto che un semplice errore di procedura non basterebbe per giustificare la ricusazione di un giudice in virtù dell'art. 27 CPC, nella fattispecie il Pretore ha agito correttamente. Certo, la Svizzera non ammette la notificazione diretta per posta di atti giudiziari giusta l'art. 10 lett. a della Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). E in ossequio al principio della reciprocità previsto dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare atti a persone all'estero facendo capo a vie che non sono ammesse in Svizzera. Se non che, lo Stato di destinazione può rinunciare a valersi della reciprocità. Gli Stati presenti alla riunione della Commissione speciale dell'Aia (ottobre-novembre del 2003) hanno dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che – come la Svizzera – hanno formulato riserve alla Convenzione citata. Tra di essi si annovera l'Italia (si veda l'informazione diramata dall'Ufficio federale di giustizia in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.htlm). Le notificazioni di atti giudiziari dalla Svizzera all'Italia possono quindi avvenire per posta, direttamente al destinatario. E se il destinatario non ritira l'atto, la notificazione si reputa avvenuta l'ultimo giorno del periodo di giacenza all'ufficio postale estero (sentenza del Tribunale federale 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.1).

 

                                   5.   Incomprensibile è se mai il fatto che il Pretore abbia notificato il decreto di stralcio due volte. È vero che, conformemente allo scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale (RS 0.274.184.542), la notificazione di un atto giudiziario in Italia può avvenire anche in via diretta tra le autorità designate a questo fine. È una prerogativa bilaterale, giacché la Svizzera non ammette la notificazione tramite la via di trasmissione prevista dall'art. 10 lett. b della nota Convenzione dell'Aia (www.rhf.admin.ch/ it/home/zivil/wegleitungen/alternativ­_art10b.htlm), come non ammette – si è appena visto – la notificazione diretta per posta (art. 10 lett. a della Convenzione) e neppure la notificazione per mezzo di agenti diplomatici o consolari esteri (art. 8 della Convenzione). In sintesi, dandosi una notificazione in Italia, l'autorità svizzera può decidere così se procedere per posta (sopra, consid. 4) o per mezzo dell'autorità giudiziaria italiana. Crea solo equivoci, invece, adire entrambe le vie. A maggior ragione ove si consideri che, per principio, la ripetizione di una notifica è priva di effetto (DTF 119 V 94 a metà), a meno che la seconda notifica avvenga durante il termine di ricorso della prima e che nella sentenza intimata figuri l'indicazione dei rimedi giuridici, ciò che comporta una proroga del termine di ricorso (DTF 118 V 190 in fondo). Il solo fatto che il Pretore abbia eseguito inopportunamente una doppia notificazione del decreto di stralcio ancora non è sufficiente tuttavia – e da lungi – per integrare un motivo di ricusazione a norma dell'art. 27 CPC.

 

                                   6.   Afferma l'interessato che il Pretore non avrebbe potuto riprendere la trattazione dell'azione di nullità, essendo egli privo della capacità processuale per non sapere adeguatamente proporre e discutere le sue allegazioni con la necessaria chiarezza (art. 39 cpv. 1 e 2 CPC). Ora, si volesse pur presumere che IS 1 non sia in grado di stare in causa da sé e che la lettera del 30 apri­le 2007 da lui inviata al Pretore (ho affidato l'incarico all'avv. __________, nella speranza che confermi la sua gentile disponibilità) costituisse un espediente per evitare la nomina di un patroci­natore d'ufficio (come sembra desumersi in sostanza dal suo memoriale: pag. 4, lett. R), ciò ancora non giustifica rimproveri al primo giudice. Tutt'al più rivela la malafede dell'interessato, che prima fa credere al Pretore di essersi munito di un legale e poi asserisce il contrario. Ad ogni buon conto, foss'anche IS 1 inidoneo a condurre il processo personalmente, ciò non significa che al momento in cui il Pretore gli ha intimato la diffida di paga­mento egli fosse inetto a capire il contenuto della richiesta, se appena avesse ritirato il plico postale. La diffida era formulata in maniera semplice e la comminatoria di stralcio era univoca. Né la comunicazione poteva dirsi inattesa, IS 1 sapendo fin dall'ottobre del 2007 che il Pretore esigeva il deposito di un (secondo) anticipo. Il pagamento poi incombeva al destinatario medesimo. Non si trattava di un atto processuale che avrebbe dovuto eseguire un eventuale patrocinatore. Valersi della propria incapacità a gestire la causa nelle condizioni descritte non sussidia dunque al ricusante. Anche sotto questo profilo l'istanza di ricusazione cade nel vuoto.

 

                                   7.   In subordine l'interessato chiede che, non fosse destinata all'accoglimento l'istanza di ricusazione, il suo memoriale sia trattato come appello contro il decreto di stralcio, il quale dev'essere annullato perché contrario alla legge. La motivazione dell'appello è tuttavia, una volta ancora, la motivazione dell'istanza di ricusa. Nella misura in cui critica la notificazione della diffida di pagamento e del decreto di stralcio per raccomandata postale, l'appellante muove – come si è visto – una censura infondata, la via postale essendo del tutto lecita (sopra, consid. 4). Nella misura in cui evoca la propria incapacità processuale, egli solleva una doglianza inconcludente, la diffida essendo perfettamente comprensibile e il pagamento dell'anticipo per le spese giudiziarie presunte incombendo a lui medesimo (consid. 6). Anche trattato come appello, perciò, in memoriale in rassegna manca di consistenza.

 

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che l'incasso sarebbe di esito incerto e si risolverebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario, conviene rinunciare a riscossioni. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusa – indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

 

Per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza di ricusazione è respinta nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–    (I);

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.