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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 266.2007 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 maggio 2007 dalla
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Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
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nei confronti di |
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RI 1; |
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premesso che con sentenza del 9 aprile 2009 questa Camera ha annullato l'interdizione di RI 1 decisa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 10 ottobre 2007, rinviando gli atti alla medesima per integrazione della procedura e nuovo giudizio (inc. 11.2008.44);
ricordato che il 29 gennaio 2010 l'Autorità di vigilanza ha nuovamente pronunciato l'interdizione di RI 1 “in base all'art. 369 CC” e ha invitato la Commissione tutoria regionale a nominare un tutore;
visto che contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato un appello del 9 marzo 2010;
osservato che con ordinanza del 18 marzo 2010 l'appellante è stato invitato a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che la richiesta di versamento, intimata quel 18 marzo 2010 per raccomandata al recapito indicato dallo stesso RI 1 nell'appello, non è stata ritirata dal destinatario, sicché la notifica deve ritenersi avvenuta l'ultimo giorno dei sette giorni durante i quali il plico è stato conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa);
preso atto che nel termine fissato (improrogabile per legge: art. 312 cpv. 1 CPC) non è intervenuto alcun versamento, sicché l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nella fattispecie conviene soprassedere a ogni prelievo, giacché la procedura di riscossione si tradurrebbe verosimilmente in costi frustranei per l'erario cantonale;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
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–; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona; |
Comunicazione:
–,;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vi-
gilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.