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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, giudice presidente, Celio e Roggero-Will |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2009.27 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 29 maggio 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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e in cui l’istante ha denunciato la lite alle
TERZ 1
(patrocinate dall'avv. PA 2),
come pure alla
TERZ 2
le quali non sono intervenute;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 marzo 2010 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa il 12 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con contratto di locazione del 18 marzo 2008 le TERZ 1 hanno dato in locazione alla AP 1 circa 20 000 mq del loro fondo n. 1218 RFD di __________;
che alla conclusione del contratto il sedime era sgombro;
che nel mese di giugno del 2008 la conduttrice ha scoperto ingenti quantità di legname sul terreno da lei locato;
che l'8 giugno 2008 la AP 1 ha scritto alla AO 1 – pretesa proprietaria del materiale – di volere liberare il fondo;
che il 2 luglio 2008, la conduttrice si è lamentata con la locatrice del peggioramento della situazione, invitandola a risolvere il problema;
che ne è seguito uno scambio di corrispondenza fra tutti gli interessati – cui si sono aggiunti la TERZ 2 e la __________ –, senza esito;
che con istanza del 29 maggio 2009 la AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina con un'azione di manutenzione intesa allo sgombero immediato di tutto il materiale da essa depositato sulla particella n. 1218 RFD di __________ come pure al divieto di turbative future (DI.2009.27);
che con petizione di stessa data la AP 1 ha chiesto al medesimo giudice di condannare la AO 1 alla rifusione di vari importi a titolo di risarcimento del danno subito dal comportamento di questa (OA.2009.16);
che la AP 1 ha denunciato le liti alle TERZ 1
che all'udienza del 6 luglio 2009, indetta per la discussione, sia la convenuta sia le TERZ 1 hanno proposto di respingere l'azione di manutenzione;
che il 10 luglio 2009 l'istante ha denunciato la lite anche alla TERZ 2, che non è intervenuta;
che con conclusioni del 20 novembre 2009 le TERZ 1 hanno dichiarato di non opporsi all'accoglimento dell'istanza, ma di rifiutare un loro eventuale coinvolgimento in una successiva azione di risarcimento del danno;
che il 12 marzo 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 1000.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere fr. 2000.– alla convenuta e fr. 500.– alle TERZ 1, denunciate in lite, a titolo di ripetibili;
che il 23 marzo 2010 la AP 1 è insorta contro la sentenza predetta a questa Camera, postulando l'accoglimento della sua azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che nel memoriale la AP 1 ha proposto di conferire all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda il dispositivo sulle spese e le ripetibili;
che con decreto del 31 marzo 2010, il presidente di questa Camera ha negato il beneficio richiesto;
che con osservazioni del 19 aprile 2010 la convenuta ha proposto di respingere l'appello;
che il fallimento della AO 1 è stato pronunciato l'11 maggio 2011, a far tempo dal 12 maggio 2011 alle ore 10.00;
che la stessa è stata cancellata dal Registro di commercio il 20 dicembre 2012;
che la TERZ 2 è stata dichiarata fallita il 1° luglio 2011, a far tempo dal 4 luglio 2011 alle ore 10.00;
che la stessa è attualmente in liquidazione;
che la AP 1 è stata ripresa il 3 aprile 2012 dalla __________, divenuta l'8 maggio 2012 __________
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 102 CPC ticinese i successori a titolo universale subentravano alla parte al processo;
che la fusione configura un caso di successione a titolo universale (art. 22 LFus, v. anche: Tschäni/Meinhardt/Papa in: Basler Kommentar, Fusionsgesetz, Basilea 2005, n. 6 segg. ad art. 22);
che la __________ è subentrata in causa alla AP 1;
che ci si può nondimeno chiedere se l'appello non sia privo d'interesse, la AP 1 avendo perso il possesso del fondo n. 1218 RFD di __________ preso in locazione dalle TERZ 1;
che il quesito può restare aperto ove si pensi che l'appellante medesima ammette che l'asserita turbativa sarebbe cessata il 22 luglio 2009 (memoriale, n. 1 pag. 8);
che pertanto la domanda di giudizio intesa a ordinare alla convenuta “l'immediata evacuazione” del materiale deposto è ora priva d'interesse, non da ultimo perché la destinataria dell’ordine non esiste più;
che per il medesimo motivo il rischio che la convenuta possa “ritornare in futuro ad usurpare il sedime in uso all'istante” è del tutto inverosimile;
che in definitiva l'appello va dichiarato privo di interesse e la causa stralciata dai ruoli;
che dandosi una causa priva d'interesse occorre vagliare – sommariamente – quale sarebbe stato l'esito probabile dell'appello per decidere la sorte delle spese e delle ripetibili (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii);
che nel caso concreto, una condanna della convenuta al pagamento di spese e ripetibili è comunque esclusa vista la sua cancellazione dal Registro di commercio, la cui conseguenza può solo essere sopportata dall’istante;
che come detto la prima richiesta di giudizio sarebbe comunque stata priva d'interesse per un'affermazione dell'appellante medesima, sicché l'appello su questo punto sarebbe verosimilmente stato respinto;
che per quel che riguarda l'eventuale reiterazione dell'asserita turbativa, l'appellante si limita a sostenere che “il completo spregio per gli impegni assunti (doc. N e U), e la consapevole intenzione di perdurare in una situazione di evidente illegalità” sarebbero elementi suscettibili di rendere verosimili eventuali turbative future;
che il rischio di turbative future deve apparire con una certa verosimiglianza (“mit einer gewissen Wahrschenlichkeit”: Stark in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 7 ad art. 928);
che ciò posto all'appellante non sarebbe credibilmente riuscita la prova – quantunque limitata all'apparenza – del rischio di turbative future, non potendosi ravvisare nella frase citata estremi sufficienti al riguardo;
che pertanto l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto anche su questo punto;
che gli oneri processuali seguono così la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che l’appellante è tenuta a versare un’adeguata indennità per ripetibili alla controparte, che ha formulato osservazioni, non potendosi escludere che tale pretesa sia stata ceduta a terzi prima della cancellazione della convenuta;
che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello della AP 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, che verserà fr. 850.-- alla controparte per ripetibili.
3. Notificazione:
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–; –. |
Comunicazione:
–;
–;
– Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.