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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Pellegrini ed Ermotti, supplente |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2009.1179 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 agosto 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 ,
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e nella causa DI.2010.106 (trattenuta di stipendio) promossa con istanza del 20 gennaio 2010 dalla convenuta nei confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 maggio 2011 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello adesivo;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1974), cittadina svizzera, si sono sposati a __________ il 16 dicembre 2004. Dall'unione sono nati E__________ (l'11 settembre 2006) e C__________ (il 6 ottobre 2008). Il marito è assicuratore per la __________ di __________, mentre la moglie, docente di scuola elementare per il Comune di __________, dopo la nascita del primo figlio ha beneficiato di un congedo non pagato di un anno lavorando poi a metà tempo fino alla nascita della secondogenita. Esaurito il congedo maternità, essa ha ottenuto un nuovo congedo non pagato di due anni dal marzo del 2009.
B. Il 21 agosto 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzato a vivere separato, di assegnargli l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 13139 pari a 121/1000 del fondo n. 1995 RFD di __________ di sua proprietà), di affidare i figli alla madre (riservato il proprio diritto di visita) e di fissare il contributo alimentare per la moglie e i figli in complessivi fr. 380.85 mensili. All'udienza del 3 settembre 2009, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, con l'accordo del giudice i coniugi si sono accordati sulla sospensione della vita in comune, sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita paterno. Per il resto AO 1 ha postulato – già in via cautelare – l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo complessivo per sé e i figli di fr. 3452.15 mensili sollecitando inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al termine dell'udienza i coniugi hanno concordato che nelle “more” essi avrebbero continuato a vivere insieme, il marito assumendosi integralmente il mantenimento della famiglia.
C. Su richiesta di AO 1, che lamentava l'impossibilità di attenersi a tale intesa, con decreto supercautelare del 7 ottobre 2009 il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ingiungendo al marito di lasciarla entro dieci giorni, e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 425.– mensile per la moglie, di fr. 300.– mensili per E__________ e di fr. 400.– mensili per C__________ (assegni familiari esclusi). Il 13 ottobre 2009 il Pretore ha poi rettificato l'importo del contributo per C__________ in fr. 300.– mensili. Il 10 novembre 2009 AP 1, che nel frattempo si era trasferito in un appartamento a __________ (provincia di __________), ha chiesto la riduzione del contributo alimentare a complessivi fr. 1176.– mensili (comprensivi degli assegni familiari) e l'autorizzazione a versare direttamente all'istituto bancario gli interessi ipotecari per l'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2009 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza chiedendo da parte sua di aumentare il contributo a complessivi fr. 3067.60 mensili, rispettivamente a fr. 3900.90, oltre agli assegni familiari e di ingiungere al marito di notificare all'autorità comunale il cambiamento di domicilio. Non risulta che il Pretore si sia pronunciato su queste richieste cautelari.
D. L'istruttoria delle misure protettrici dell'unione coniugale è terminata il 29 dicembre 2009. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'11 gennaio 2010, AP 1 ha chiesto di poter appigionare l'appartamento coniugale, assegnando alla moglie un termine per trovare una nuova abitazione e di fissare il contributo alimentare in complessivi fr. 1022.15 mensili, assegni inclusi, con la facoltà di compensare gli interessi ipotecari e le spese condominiali da lui assunte direttamente. Per il resto egli ha chiesto la conferma dell'accordo concluso all'udienza del 3 settembre 2009. Nel suo memoriale di quello stesso giorno AO 1 ha confermato le sue domande precisando in fr. 5355.40 mensili (assegni familiari non compresi) la richiesta di contributo alimentari per sé e per i figli, oltre a fr. 86.90 mensili “per la partecipazione all'eccedenza”. L'11 gennaio 2010 il Pretore ha instituito una curatela educativa in favore di E__________ e C__________ (art. 308 CC).
E. Nel frattempo, il 20 gennaio 2010, AO 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 1425.– mensili, riversandola su un conto bancario in favore di lei. Con decreto cautelare inaudita parte del giorno seguente il Pretore ha ingiunto alla __________ di trattenere fr. 1020.– mensili, oltre agli assegni familiari, dallo stipendio di AP 1 e di riversarlo direttamente su un conto intestato alla moglie. Sollecitato da AO 1, il 25 gennaio 2010 egli ha emesso un nuovo decreto in sostituzione del precedente rettificandone l'importo in fr. 1025.– mensili. All'udienza del 26 febbraio 2010, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza chiedendo la revoca della misura. Non essendoci prove da assumere, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale (DI.2001.106).
F. Statuendo il 18 marzo 2010 con un giudizio unico il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato l'istituzione di una curatela educativa in favore dei minori, ha obbligato AP 1 a versare dal 21 agosto 2009 un contributo alimentare di fr. 1558.– mensili per la moglie e di fr. 538.– mensili per ciascun figlio (più gli assegni familiari), autorizzandolo a compensare tali importi con gli interessi passivi dell'abitazione coniugale, e ha respinto l'istanza di trattenuta di stipendio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° aprile 2010 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di ridurre dal 1° ottobre 2009 i contributi alimentari a fr. 378.25 mensili per la moglie e a fr. 147.80 mensili, più assegni familiari, per ciascun figlio così come di autorizzarlo a far valere in compensazione, su tali importi, anche le spese condominiali dell'abitazione coniugale. Con decreto del 6 aprile 2010 il vicepresidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 3 maggio 2011 AO 1 è stata invitata a formulare osservazioni limitatamente alla decorrenza dei contributi alimentari e alla facoltà di compensare sui contributi dovuti a lei e ai figli, oltre agli interessi ipotecari, anche le spese condominiali relative all'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2011 essa propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare per sé e i figli sia aumentato a fr. 5580.– mensili (assegni familiari non compresi) oltre a fr. 1384.20 “relativi alla divisione dell'eccedenza di attivi”. L'appello adesivo non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e quello adesivo sono ricevibili.
2. Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e i figli, la decorrenza dello stesso così come la modalità di pagamento per compensazione. A tal fine il Pretore ha escluso l'imputazione di un reddito ipotetico alla moglie, senza attività lucrativa, e ha fissato il suo fabbisogno minimo in fr. 3300.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, spese per l'alloggio fr. 1370.– [già dedotte le quote dei figli], premio della cassa malati fr. 197.40, assicurazione dell'automobile fr. 101.73, l'imposta di circolazione fr. 41.92, quota TCS fr. 8.58, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.80 e assicurazione vita fr. 197.50). Quanto al marito, egli ha accertato le sue entrate in complessivi fr. 5175.– mensili (fr. 3800.– da attività lucrativa, fr. 100.– per la locazione di un posteggio e fr. 1275.– pari a una pigione di € 850.00 percepita per un appartamento di sua proprietà a __________) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2540.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo decurtato del 20% per il minor costo della vita in Italia fr. 960.–, canone di locazione ipotetico fr. 600.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 197.40, leasing dell'automobile fr. 478.75, assicurazione dell'automobile fr. 102.20, imposta di circolazione fr. 47.75 e oneri fiscali stimati fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di E__________ e C__________ è stato stimato in fr. 1140.– mensili ciascuno.
Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha lasciato all'istante l'equivalente del suo fabbisogno minimo e ha ripartito la disponibilità di fr. 2635.– mensili tra moglie e figli, onde un contributo alimentare dal 21 agosto 2009 per la prima di fr. 1558.– mensili e di fr. 538.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
I. Sull'appello principale
3. L'appellante chiede preliminarmente di estromettere dagli atti un documento prodotto dalla moglie con le conclusioni, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e la mancanza dei presupposti della restituzione in intero, il documento essendo manifestamente ininfluente per l'esito del processo. Se non che, per tacere del fatto che rinunciando alla discussione finale l'interessato medesimo si è precluso la possibilità di esprimersi sulla prova, il Pretore ha ritenuto che il documento – una dichiarazione rilasciata il 5 gennaio 2010 dal Comune di __________ secondo il quale la cessione in uso dell'appartamento occupato dal marito non risulta dai registri comunali – fosse ininfluente ai fini del giudizio. Ciò posto, non è dato di vedere, né l'appellante spiega, quale concreto interesse egli abbia a dolersene in questa sede. Al proposito l'appello non merita ulteriore approfondimento.
4. Nella misura in cui in appello rimangono litigiose unicamente le questioni relative all'obbligo di mantenimento, le reciproche rimostranze delle parti sulla disciplina e l'esercizio del diritto di visita si riducono a mera polemica e non meritano disamina. Ciò precisatoAP 1 contesta anzitutto di avere condiviso la scelta della consorte di sospendere l'attività lucrativa. La moglie ribadisce che si era trattato di una decisione comune e fa valere che, in ogni caso, data l'età dei figli essa ha “diritto di rimanere a casa” ad occuparsene. Considerato che il marito nemmeno propone di imputare alla stessa un reddito ipotetico, l'argomento si rivela per finire ininfluente ai fini del giudizio. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di stralciare le spese di trasporto, l'assicurazione per l'economia domestica e l'assicurazione vita, facendo valere che tali poste, già contestate in sede di conclusioni, non sono comprovate, sono già comprese nel minimo esistenziale e non sono giustificate in una situazione di ristrettezze economiche. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) In merito ai costi del veicolo privato, giova rammentare che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita. In situazioni di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se le trasferte sono nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici, se disponibili (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In concreto, come si vedrà in appresso (sotto, consid. 7), la situazione finanziaria dei coniugi non permette di finanziare i costi di due econome domestiche. Né la convenuta ha addotto particolari motivi che facciano apparire indispensabile l'utilizzo di un veicolo privato. Tale onere non può dunque essere considerato nel fabbisogno minimo di lei.
b) Il fabbisogno minimo di un coniuge comprende, per principio, anche il costo delle assicurazioni relative all'economia domestica o all'attività professionale (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.22 del 3 novembre 2009, consid. 4b). A ragione, pertanto, il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo della convenuta il premio per l'assicurazione della mobilia domestica e per l'assicurazione responsabilità civile privata, il cui importo è senz'altro verosimile. Quanto all'assicurazione sulla vita, i premi di assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inclusi di regola nel fabbisogno minimo del coniuge debitore, sempre che i mezzi economici a disposizione della famiglia bastino per garantire il debito sostentamento (RtiD I-2007 pag. 741, consid. 7a). Ciò che non è il caso in concreto. L'esborso non può dunque essere considerato nel fabbisogno dell'interessata.
c) In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411) questa Camera deve inoltre intervenire d'ufficio, laddove il Pretore ha calcolato la quota degli oneri dell'alloggio che riguarda i figli da decurtare dai relativi oneri computati nel fabbisogno della madre. Se il costo effettivo è conosciuto, infatti, nei fabbisogni dei figli va adattato il costo dell'alloggio sostituendo il valore medio della tabella annessa alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Tale costo va dunque inserito per un terzo nel fabbisogno in denaro del primo figlio e per un quarto in quello del secondo, il resto rimanendo nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). In concreto il costo dell'appartamento coniugale ammonta a complessivi fr. 2040.– mensili, comprensivi degli oneri ipotecari, dei costi accessori e del contributo al fondo di rinnovamento (doc. F e G). Ciò posto, fr. 680.– vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di E__________ e fr. 510.– in quello di C__________, i cui fabbisogni vanno pertanto rivalutati in fr. 1485.–, rispettivamente fr. 1315.– mensili. A carico della convenuta rimane così la differenza di fr. 850.– mensili. In definitiva il fabbisogno minimo di lei va ricondotto a fr. 2430.– mensili.
5. Per quel che concerne il proprio reddito, AP 1 si duole che il Pretore abbia incluso fra le proprie entrate anche
€ 850.00 mensili per il canone di un appartamento a __________, rispettivamente quale reddito ipotetico di un appartamento a __________ occupato gratuitamente dal padre. Al riguardo il Pretore ha ritenuto che il genitore avesse ceduto al figlio i proventi dell'usufrutto sull'appartamento a __________ in cambio dell'utilizzo gratuito di un appartamento di proprietà del figlio situato a __________ e al diritto di usufrutto sugli appartamenti n. 6 e n. 55 sempre nel Comune __________. Il primo giudice ha poi soggiunto che, anche se così non fosse, si dovrebbero comunque imputare all'interessato un reddito ipotetico per la locazione dell'appartamento n. 6. Egli ha conteggiato a tale titolo un'entrata supplementare di fr. 1275.– mensili.
a) L'appellante obietta che il primo giudice è incorso in una svista giacché in realtà il contratto di locazione per l'appartamento di __________ è a nome di suo padre, __________. Dagli atti risulta invero che l'appartamento a __________, benché di proprietà dell'appellante (doc. S), è gravato da usufrutto in favore del padre (doc. BB) e che il relativo contratto di locazione è – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – a nome di quest'ultimo (doc. RR). Non è pertanto verosimile che l'interessato percepisca il canone per la locazione di tale immobile e che il genitore abbia rinunciato ai proventi dell'usufrutto su quel bene. Da tale profilo, pertanto, il giudizio impugnato non resiste alla critica. La moglie obietta invero che, in ogni caso, il marito beneficia indirettamente di tale entrata, ricevendo aiuti da parte dei suoi genitori. L'argomento sarà approfondito nel quadro dell'esame dell'appello adesivo (sotto, consid. 10).
b) In merito all'appartamento n. 6 a __________, l'appellante obietta che lì vive la madre, la quale beneficia di un diritto di usufrutto sugli appartamenti n. 6 e n. 55. Spiega altresì che il padre vive gratuitamente nell'appartamento n. 5 in ragione del fatto che il genitore ne ha finanziato l'acquisto, sicché non può richiedergli una pigione. Ora l'interessato è proprietario (anche) di tre appartamenti a __________ (doc. V e AA; interrogatorio formale, risposta n. 1 nel verbale del 22 dicembre 2009 pag. 1 nell'inc. DI.2009.1179). Gli appartamenti n. 6 e n. 55 sono gravati da usufrutto in favore della madre (doc. V) e da usufrutto in favore del padre sottoposto a condizione sospensiva della premorienza di lei (doc. Z). La madre abita nell'appartamento n. 6 e ha dato in locazione a terzi l'appartamento n. 55 (doc. QQ; interrogatorio formale, risposta n. 5, verbale citato, pag. 2). L'appartamento n. 5 è invece libero da aggravi siffatti ma è occupato dal padre dell'appellante, che vi abita gratuitamente (interrogatorio formale, risposta n. 1, verbale citato, pag. 1). Il marito spiega che il genitore ha finanziato il prezzo dell'acquisto di tale immobile, sicché non può chiedergli ora il versamento di un canone di locazione. La questione è che gli obblighi di mantenimento nei confronti di moglie e figli sono prioritari rispetto a sentimenti di gratitudine verso i genitori, seppur giustificati. L'interessato è pertanto tenuto a mettere a frutto la sua proprietà immobiliare, ancorché finanziata da una donazione da parte del padre. Da tale profilo il computo del reddito ipotetico conseguibile da tale immobile è senz'altro giustificato.
c) L'istante obietta altresì che spettava alla moglie rendere verosimile l'ammontare dell'introito potenziale e che essa non ha neppure sostenuto tale tesi. Per tacere del fatto che l'interessata ha chiesto il computo di un reddito per tale immobile nel proprio memoriale conclusivo (pag. 6), l'appellante dimentica che in presenza di figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato, nel cui ambito il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto). Per il resto egli si limita ad asserire che gli appartamenti di __________ sono di tipologia diversa e che il fatto che uno sia locato per un determinato importo non significa che si possa ricavare altrettanto dall'altro. Egli non spiega, tuttavia, perché la valutazione del primo giudice sia errata e nemmeno indica quale sarebbe a suo parere il canone ragionevolmente conseguibile dalla locazione dell'appartamento n. 6. Insufficientemente motivato al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
6. Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo (fr. 2540.– mensili), l'appellante contesta la decurtazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo e chiede di rivalutare la spesa dell'alloggio a fr. 1050.– mensili.
a) Il Pretore ha ridotto l'importo di base del diritto esecutivo per debitore che vive da solo del 20% per tenere conto del fatto che l'interessato risiede ora in Italia e che secondo dati statistici il costo della vita a Milano è del 30% inferiore a quello di Zurigo. L'appellante obietta che egli si reca quotidianamente in Ticino, dove lavora, mangia, fa le compere ed esercita il diritto di visita ai figli mentre in Italia trascorre le notti. Ora, per determinare il minimo esistenziale di un coniuge che vive all'estero fa stato il costo della vita in vigore nel luogo di residenza estero (Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 108 ad art. 163 CC), in concreto __________ (__________). Così questa Camera ha già avuto modo di applicare a residenti nell'area lombarda una riduzione del 10% per rapporto al minimo esistenziale del diritto svizzero (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.75 del 16 luglio 2007, consid. 4a con riferimenti). Nel frattempo, però, la differenza del costo della vita fra Zurigo e Milano è aumentata a circa il 30% rispetto al 20% attestato negli studi presi in considerazione in precedenza (v. la pubblicazione di UBS, prezzi e salari, edizione 2009, pag. 4 ed edizione 2006, pag. 8 in:www.ubs.com). Tutto considerato, la decurtazione del 20% operata dal primo giudice resiste alla critica. Quanto poi alle altre voci lamentate dall'appellante (spese di trasferta, pasti fuori casa), esse sono da considerare, semmai, quali spese in aggiunta all'importo base del diritto esecutivo, mentre le spese per l'esercizio del diritto di visita rientrano nel fabbisogno minimo dei figli (cfr. per le spese supplementari di alloggio: RtiD II-2004 pag. 618, consid. 7). Simili oneri non giustificano invece di rivalutare l'importo di base.
b) Per quanto attiene alle spese di alloggio, il Pretore ha ridotto l'importo esposto dall'istante da fr. 1050.– a fr. 600.– mensili, con riferimento al canone di locazione di € 400.– mensili percepito dalla madre per un appartamento analogo. L'appellante obietta che il versamento del canone di locazione di € 700.– mensili è provato dal contratto agli atti (doc. UU, 2° foglio). In realtà il Pretore non ha trascurato tale documento, ma non lo ha ritenuto determinante per il fatto che l'annessa “dichiarazione di cessione di fabbricato” attesta che l'appartamento occupato dal marito è stato messo a sua disposizione in virtù di un comodato (doc. UU, 1° foglio), che, anche in diritto italiano (art. 1803 del Codice civile italiano), è gratuito. Ora, con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi a ribadire che agli atti figura un contratto che prevede un canone di € 700.– mensili. Sulla rilevanza dell'annessa dichiarazione egli non si esprime. Né tanto meno spiega le ragioni della discrepanza fra i due documenti (cfr. doc. UU, 1° e 2° foglio). Al riguardo l'appello si rivela perciò irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). L'appellante fa valere altresì che la pigione pattuita dalla madre con dei terzi si riferisce a un altro oggetto. Il documento appare tuttavia sufficiente a rendere verosimile che nella regione è possibile reperire alloggi di due locali oltre cucina e servizi con una spesa mensile di € 400.– (doc. QQ). Neppure l'appellante, del resto, sostiene che non sia ragionevolmente esigibile che egli trovi a quel prezzo un alloggio dignitoso per una persona sola.
Per il resto l'interessato lamenta una disparità di trattamento per il fatto che la moglie occupa un'abitazione che, a suo dire, ha un valore di mercato di almeno fr. 2700.– mensili. Ora che tra coniugi vige la parità logistica intesa in senso qualitativo e non necessariamente quantitativo è vero (RtiD II-2009 pag. 644, consid. 6). Resta il fatto che, come si è detto (sopra consid. 4c), la quota delle spese d'alloggio a carico dalla moglie si riconduce per finire a fr. 850.– mensili sicché non si può dire che la differenza sia manifestamente urtante. Su tale aspetto il giudizio impugnato resiste alla critica. Da parte sua la moglie assevera che attualmente il marito si è trasferito nell'appartamento di sua proprietà. Se non che, determinante ai fini del presente giudizio è la situazione al momento in cui il Pretore ha statuito. Eventuali cambiamenti andranno valutati, semmai, nel quadro di una procedura di modifica (art. 179 CC), che peraltro è già stata promossa davanti al Pretore.
7. Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito (consid. 5) fr. 5175.–
reddito della moglie (consid. 4) fr. –.–
fr. 5175.– mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 2540.–
fabbisogno minimo della moglie (consid. 4) fr. 2430.–
fabbisogno in denaro di E__________ (consid. 4c) fr. 1485.–
fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 4c) fr. 1315.–
fr. 7770.– mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr. 5175.–./. fr. 2540.– = fr. 2635.– mensili
somma dovuta a moglie e figli:
fr. 2430.– + fr. 1485.– + fr. 1315.– = fr. 5230.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 2430.– x (2635.– : 5230.–) = fr. 1224.– mensili,
arrotondati a fr. 1225.– mensili,
contributo per E__________:
fr. 1485.– x (2635.– : 5230.–) = fr. 748.– mensili,
arrotondati a fr. 750.– mensili,
oltre agli assegni di famiglia,
contributo per C__________:
fr. 1315.– x (2635.– : 5230.–) = fr. 662.– mensili,
arrotondati a fr. 660.– mensili,
oltre agli assegni familiari.
Ne segue che, rispetto a quanto stabilito dal Pretore, i contributi in favore dei figli risultano rivalutati mentre quello per la moglie è inferiore. Nel complesso, tuttavia, l'onere di mantenimento a carico dell'istante è invariato (fr. 2635.– mensili, oltre agli assegni familiari).
8. Litigiosa è altresì la decorrenza del contributo che il Pretore ha fissato dalla litispendenza (21 agosto 2009). Al riguardo l'appellante spiega che fino a metà ottobre del 2009 egli ha continuato a vivere nell'appartamento coniugale, mantenendo moglie e figli, e che la convenuta non ha mai preteso contributi per il periodo precedente all'ottobre del 2009. L'interessata obietta che il marito non ha dimostrato di aver provveduto al sostentamento di lei e dei figli.
a) Giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC), fermo restando che per “futuro” si intende il periodo che decorre dalla litispendenza e non solo dal passaggio in giudicato del provvedimento a tutela dell'unione coniugale (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con richiamo). Se l'avente diritto non chiede altro, il contributo alimentare è dovuto dal giorno in cui è stata presentata l'istanza (I CCA sentenza 11.2007.186 del 13 maggio 2008, consid. 7).
b) In concreto l'istanza risale al 21 agosto 2009 e di regola i contributi sono dovuti da tale data, come stabilito dal Pretore. È vero che è solo con decreto del 7 ottobre 2009 che il primo giudice ha ingiunto al marito di lasciare l'abitazione coniugale e di versare da quel mese contributi di mantenimento per la moglie e i figli mentre all'udienza del 3 settembre 2009 i coniugi si erano intesi, con l'accordo del giudice, di continuare a vivere insieme, il marito assumendosi integralmente il mantenimento della famiglia (verbale, pag. 5). A ragione tuttavia la moglie fa valere che spettava al marito, che pretende di avere onorato tale impegno, dimostrare di averlo completamente adempiuto durante la convivenza. In realtà al proposito tutto
si ignora, gli atti essendo totalmente carenti. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste quindi alla critica, fermo restando la facoltà per l'appellante di compensare quanto da lui pagato personalmente nell'interesse della moglie o dei figli durante tale periodo, deducendolo dall'ammontare del contributo alimentare dovuto fino al 7 ottobre 2009 (cfr. RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Ciò, nondimeno, sarà possibile solo a condizione che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno della moglie o dei figli considerata ai fini del presente giudizio e che egli dimostri di averne effettivamente assunto il pagamento.
9. L'appellante chiede infine di essere autorizzato a compensare sui contributi posti a suo carico non solo gli interessi ipotecari, come deciso dal Pretore, ma anche le spese condominiali relative all'appartamento coniugale, facendo valere che anche la moglie ha riconosciuto di non essere in grado di farvi fronte. L'interessata obietta che è suo compito provvedere al sostentamento proprio e dei figli e che tale modo di procedere creerebbe solo confusione. Considerati i contrasti fra i coniugi in merito al fatto che il marito onorasse direttamente fatture relative al fabbisogno di moglie e figli compensandole con i contributi a suo carico, il Pretore ha limitato tale facoltà ai soli interessi ipotecari previa messa a disposizione della moglie dei relativi giustificativi. Il primo giudice ha nondimeno respinto l'istanza di trattenuta di salario presentata dalla moglie, non potendosi rimproverare al marito di aver trascurato il mantenimento della famiglia (sentenza impugnata, pag. 10 da metà e seguente). Se si considera che l'appellante, in quanto proprietario della proprietà per piani (doc. C), è di fronte ai terzi il solo debitore delle spese condominiali oltre che degli oneri ipotecari, appare opportuno consentire che egli assuma direttamente tali oneri, compensandoli con i contributi a suo carico (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Del resto la moglie medesima espone gli oneri ipotecari e le spese condominiali nel proprio fabbisogno, sicché l'assunzione diretta di tali spese non può dar luogo a nuove controversie fra i coniugi. Su questo punto l'appello principale si rivela fondato e va dunque accolto.
II. Sull'appello adesivo
10. AO 1 chiede anzitutto di rivalutare le entrate del marito a complessivi fr. 9505.80 mensili, composti di fr. 1666.66 per il reddito degli immobili in __________, fr. 600.– per il reddito dell'appartamento n. 5 a __________, fr. 100.– per la locazione del posteggio, fr. 1275.– per la locazione dell'appartamento a __________, fr. 5464.15 per il reddito da lavoro e fr. 400.– di assegni familiari. Le poste vanno vagliate singolarmente.
a) In merito allo stipendio, la moglie sostiene che dagli atti, in particolare dal doc. D1 e dall'estratto del conto privato del marito del 2008, risulta che questi percepisce in media fr. 4719.95 netto, oltre agli assegni familiari. Ora, al riguardo il Pretore ha indicato con precisione lo stipendio percepito dall'interessato nel 2008 (fr. 50 949.– netti) e quelli incassati da gennaio a novembre del 2009 (per una media attorno a fr. 4200.– mensili netti), sicché per finire ha fissato il reddito da attività lucrativa del marito in fr. 3800.– mensili netti (arrotondati), oltre a fr. 400.– per gli assegni familiari (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Tali dati trovano conferma nel certificato di salario 2008 (doc. D), nei conteggi mensili di stipendio da gennaio a marzo e da maggio a novembre del 2009 (doc. D1, V1 e VV) e nell'estratto del conto privato del marito dal 1° gennaio al 14 dicembre 2009 (doc. D nell'inc. DI.2010.106, in particolare pag. 14 per l'accredito dello stipendio di aprile). Non vi sono ragioni, pertanto, per scostarsi dall'accertamento del primo giudice, tanto meno se si considera che l'interessata neppure spiega come sia giunta al risultato da lei proposto.
L'appellante sostiene che dall'agosto del 2010 il coniuge ha cambiato datore di lavoro e che le sue entrate sono aumentate a fr. 5464.15 mensili così come risulta dagli atti prodotti nella causa di modifica pendente davanti al Pretore che essa richiama in questa sede. Sennonché, una volta di più, determinante ai fini del presente giudizio è la situazione al momento in cui il Pretore ha statuito. Eventuali cambiamenti vanno valutati, semmai, nel quadro di una procedura di modifica (art. 179 CC), che peraltro è già stata promossa davanti al giudice di prima sede. Non si giustifica pertanto di richiamare i documenti prodotti in quella sede e tantomeno l'intero incarto.
b) In merito alla locazione del posteggio presso l'abitazione familiare, il Pretore ha già considerato il canone percepito di fr. 100.– mensili. Quanto ai redditi per gli appartamenti a __________ e a __________ (n. 5), la questione è stata approfondita nel quadro dell'appello del marito (sopra, consid. 5). Al riguardo non giova ripetersi. Basti rilevare che l'interessata medesima riconosce che dell'appartamento a __________ il marito ha solo la nuda proprietà, il fondo essendo gravato da usufrutto in favore del suocero al quale compete anche il diritto di incassare eventuali proventi della locazione. SuI reddito ipotetico ricavabile dall'appartamento di __________, poi, la valutazione del primo giudice è finanche favorevole alla moglie.
c) L'interessata chiede altresì di computare fra le entrate del marito anche fr. 1666.66 mensili per il reddito percepito dai sei appartamenti di vacanza in __________, di cui il coniuge è nudo proprietario. Spiega che tali appartamenti vengono dati in locazione a un canone fra i fr. 618.– e fr. 1680.– settimanali e che la suocera, usufruttuaria degli stessi, percepisce dall'agenzia immobiliare che se ne occupa fr. 2500.– al trimestre, che essa riversa tuttavia al figlio. L'interessata sostiene che il marito percepisce tale importo quale “compenso (non importa secondo quale forma giuridica)” per avere concesso alla madre l'usufrutto su tali immobili. Il Pretore non ha computato alcunché per le proprietà in __________, considerando che le elargizioni dei suoceri non avevano per scopo di sgravare la nuora (sentenza impugnata, pag. 9 in alto).
Che AP 1 sia proprietario, oltre che dell'abitazione coniugale, dell'appartamento a __________ e delle tre abitazioni a __________, anche di sei appartamenti di vacanza in __________ è vero (interrogatorio formale del 22 dicembre 2009, risposta n. 1 nell'inc. DI.2009.1179). Essi, tuttavia, sono gravati da usufrutto in favore della madre __________ (doc. S, T e U), i relativi redditi sono da lei dichiarati all'autorità fiscale (doc. PP) e depositati su un conto a suo nome (doc. SS). Come riconosciuto anche dall'interessato (conclusioni, pag. 6 verso l'alto), da quel conto la madre gli riversava nondimeno fr. 2500.– ogni trimestre (doc. SS). Dagli atti risulta poi che l'usufrutto è stato concesso a titolo gratuito ed è stato costituito contestualmente alla donazione degli immobili all'istante da parte della madre medesima, della nonna materna e di una zia materna (cfr. doc. S, T e U). E in simile contesto non sorprende, a un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza, che egli abbia concesso il diritto di usufrutto a titolo gratuito alla madre sui beni appena ricevuti in donazione dalla stessa e dalle parenti.
Non sussistono elementi che permettano di ritenere, a un giudizio sommario, che i noti versamenti costituiscano una qualche forma di “compenso” da parte di __________ per aver ricevuto il noto diritto d'usufrutto. Del resto l'istante ha spiegato che si è trattato di un “aiuto” dei genitori per finanziare gli oneri ipotecari dell'appartamento a __________ (conclusioni, pag. 6 verso l'alto) e anche la convenuta ha qualificato il versamento trimestrale come “aiuto” (interrogatorio formale, risposta n. 2 nel verbale del 22 dicembre 2009, pag. 3 nel'inc. DI.2009.1179). A ragione il Pretore ha considerato tali entrate come liberalità dei genitori del marito. E, come si dirà appena in appresso (consid. d), le liberalità non sono di regola prese in considerazione per valutare la capacità contributiva dell'obbligato alimentare.
d) Secondo l'appellante il Pretore, ad ogni modo, ha trascurato di considerare che i suoceri assumevano i costi degli acquisti correnti per l'economia domestica, gli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale, le rate del leasing dell'auto e le spese della motocicletta, coprendo anche i sorpassi sul conto corrente del marito. A dimostrazione di ciò essa indica svariati versamenti in contanti sui conti del coniuge di cui non risulta la provenienza. In realtà, l'interessata non indica quale importo essa chieda di considerare a titolo fra le entrate del marito ciò che rende l'appello finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese e cpv. 5). Per di più, di principio le liberalità di terzi non possono essere considerate ai fini della determinazione della capacità contributiva dell'obbligato alimentare salvo dimostrare che ciò non contraddice nel suo risultato la volontà di terzi e se questi, quali nonni, potrebbero essere costretti, adempiuti i presupposti dell'art. 328 cpv. 1 CC, a soccorrere il creditore degli alimenti (DTF 128 III 162 consid. 2c). Ora l'appellante nemmeno pretende che in concreto siano dati estremi siffatti, né gli atti consentono di verificare la situazione finanziaria dei genitori dell'istante. Anche su tale aspetto il giudizio del Pretore resiste alla critica.
11. Per quel che riguarda il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di ridurlo a complessivi fr. 1157.40 mensili, stralciando l'onere per l'alloggio e quello per l'uso di un'autovettura privata.
a) Per quanto attiene alla spesa per l'alloggio, l'interessata dopo aver contestato l'importo esposto dal coniuge a titolo di canone di locazione, assevera che, in ogni modo, attualmente il marito abita nell'appartamento di sua proprietà, sicché non si giustifica di riconoscergli spesa alcuna. Già si è ripetuto (consid. 6b e 10a) tuttavia, che eventuali modifiche della situazione successive alla sentenza di prima istanza vanno valutate, semmai, nel quadro di una procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 179 CC). Un eventuale trasloco dell'istante non è pertanto rilievo ai fini del presente giudizio.
b) In merito alla rata del leasing, all'assicurazione dell'automobile e all'imposta di circolazione, l'appellante fa valere che l'acquisto dell'autovettura era al di sopra delle possibilità economiche del marito e che, in ogni caso, egli non ha mai pagato alcunché a tale titolo, i relativi costi essendo stati assunti dalla suocera. Per tacere del fatto che l'acquisto è intervenuto quando ancora le parti convivevano (doc. H), neppure l'appellante mette in dubbio che il marito, attivo per una compagnia d'assicurazione quale consulente alla clientela (doc. CC), necessiti di un mezzo privato per l'attività professionale, oltre che usufruirne per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e per l'esercizio del diritto di visita. E, come detto (sopra, consid. 4a), di per sé le necessità professionali giustificano il computo delle spese del mezzo privato anche in caso di ristrettezze economiche. Quanto al fatto che tali oneri sarebbero in realtà assunti dalla di lui madre, già si è spiegato (sopra, consid. 10d), che nella fattispecie non si ravvisano, a un sommario esame, gli estremi per tenere in considerazione eventuali liberalità di ascendenti. Ne discende che l'appello adesivo, infondato, è destinato all'insuccesso.
III. Sugli oneri processuali, sulle ripetibili e sull'assistenza giudiziaria
12. Gli oneri dell'appello principale seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante principale chiedeva la riduzione dei contributi a suo carico (da complessivi fr. 2635.– mensili a fr. 673.85, oltre agli assegni familiari), di procrastinarne la decorrenza dal 21 agosto al 1° ottobre 2009 e di autorizzarlo a compensare sugli importi dovuti anche le spese condominiali dell'abitazione occupata dalla convenuta di sua proprietà. Nel giudizio sugli oneri della sentenza odierna non bisogna perdere di vista che tecnicamente l'appello si risolve sì in un accoglimento parziale, ma che l'obbligo alimentare complessivo a carico dell'appellante rimane quello fissato dal Pretore, quantunque suddiviso diversamente tra moglie e figli. Per finire, egli risulta vittorioso solo sulla compensabilità del contributo alimentare. Dato l'esiguo grado di vittoria si giustifica di rinunciare a riscuotere la trascurabile quota che andrebbe a carico della moglie, la quale ha diritto a un'equa indennità per ripetibili solo sulle questioni su cui era stata invitata a esprimersi (decorrenza e compensabilità del contributo). Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.
Quanto all'appello adesivo, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili all'istante, che non è stato invitato formulare osservazioni e che non ha dovuto sopportare dunque costi apprezzabili.
13. In merito alla domanda di assistenza giudiziaria introdotta da AO 1, l'attribuzione di un'adeguata indennità per ripetibili rende senza oggetto quella presentata in relazione all'appello principale. Quanto al suo appello adesivo, l'impugnazione appariva manifestamente infondata sin dall'inizio, tant'è che non sono state richieste osservazioni in proposito. In tali circostanze il beneficio in questione non può entrare in linea di conto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
14. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza del contributo alimentare rimasta litigiosa in appello (fr. 1961.15 mensili per l'appello principale e fr. 2945.– mensili per l'appello adesivo), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolato a vita. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi
anche in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivi n. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata sono così riformati:
7. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, un contributo in suo favore di fr. 1225.– dal 21 agosto 2009.
8. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, dal 21 agosto 2009, i seguenti contributi:
fr. 750.–
mensili per il figlio E__________, assegno familiare escluso, e
fr. 660.– mensili per la figlia C__________, assegno familiare escluso.
9. AP
1 è autorizzato a compensare sui contributi posti a suo carico per moglie e
figli, pagandoli direttamente, gli interessi ipotecari e le spese condominiali
relative all'abitazione coniugale. Rimane esclusa ogni ulteriore compensazione.
Prima di ogni compensazione tutti i
giustificativi relativi al pagamento diretto degli interessi ipotecari e delle
spese condominiali dovranno essere messi a disposizione della moglie per
verifica.
Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 2500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
V. Nella misura in cui non è diventata priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
VI. Intimazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.