Incarto n.
11.2010.49

Lugano,

22 marzo 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Celio e Cerutti, supplente straordinario

 

vicecancelliera:

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.87 (vicinato: eccessi pregiudizievoli e risarcimento del danno) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 18 maggio 2004 da

 

 

 AO 1,

 AO 2,

 AO 3, , e

 AO 4,

 (ora patrocinati dall'. PA 2,),

 

 

contro

 

 

AP 1,

(patrocinata dall'. PA 1,),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 3 maggio 2010 presentato dalla convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 26 marzo 2010;

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con decisione del 26 marzo 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla ditta AP 1, in parziale accoglimento di un'azione promossa da AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, di eseguire sulla particella n. 1601 RFD di __________ determinate opere di drenaggio illustrate nella relazione di un perito giudiziario, dichiarata parte integrante della sentenza;

 

                                         che contro tale decisione la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 maggio 2010 per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere respinta la petizione;

 

                                         che su richiesta delle parti il vicepresidente della Camera ha sospeso la procedura dal 26 maggio 2010 fino al 30 novembre seguente in ragione di trattative;

 

                                         che il 30 novembre 2010 gli attori hanno presentato un memoriale di osservazioni in cui hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata;

 

                                         che la convenuta dichiara ora, con lettera del 13 marzo 2012, di ritirare l'appello;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

 

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

 

                                         che l'appellante va tenuta inoltre a rifondere alle controparti, le quali hanno introdotto un memoriale di osservazioni per il tramite di una patrocinatore, un'equa indennità a titolo di ripetibili (comprensiva delle spese e dell'IVA);

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.