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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2009.196 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 ottobre 2008 da
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AO 1, ,
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e |
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AP 1, (patrocinato __________,); |
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giudicando ora sulla decisione del 20 aprile 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta dal convenuto il 6 aprile 2009;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso dell'8 (recte: 7) maggio 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961) e S__________ (1967) si sono sposati a __________ il 20 gennaio 1989. Dal matrimonio sono nati Sa__________ (il 27 novembre 1989), L__________ (il 23 ottobre 1991), N__________ (l'11 gennaio 1997) e A__________ (il 9 gennaio 2003). Il marito è elettricista di rete nella funzione di caposquadra per l'Azienda elettrica di __________. La moglie, priva di formazione specifica, non esercita attività lucrativa. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta il 9 ottobre 2008 da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 6 aprile 2009 una convenzione stipulata dai coniugi per regolare la vita separata (inc. DI.2008.1271). Non consta che egli abbia statuito sulle richieste di assistenza giudiziaria presentate da entrambi.
B. Lo stesso 6 aprile 2009 AP 1 e AO 1 hanno sottoposto al Pretore un'istanza di divorzio comune con accordo parziale. Contestualmente essi hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Sentiti separatamente e poi insieme, i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare, demandando al giudice la decisione sugli effetti litigiosi. Tali richieste sono state riaffermate dopo il termine di riflessione. Introdotte conclusioni e motivazioni sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose, le parti hanno progressivamente raggiunto un accordo completo. Con sentenza del 20 aprile 2010 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato l'accordo sugli effetti accessori e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico dei coniugi in parti uguali, compensando le ripetibili. Contestualmente egli ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre ha respinto l'analoga richiesta di AP 1.
C. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera l'8 (recte: 7) maggio 2010, postulando il beneficio richiesto. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Un rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria comunicato entro il 31 dicembre 2010 poteva essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag del 3 giugno 2002), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). In concreto la decisione del Pretore, intimata il 20 aprile 2010, è giunta alla patrocinatrice di AP 1 il 22 aprile 2010 (timbro sulla busta d'intimazione). Consegnato alla posta il 7 maggio 2010, ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto tempestivo.
2. I documenti acclusi al ricorso dal richiedente, in parte già agli atti (riassunto scritto del 21 ottobre 2008, nell'inc. DI.2008.1271; certificato per l'assistenza giudiziaria, doc. G nell'inc. DI.2008.1271 e relativi allegati) e in parte nuovi (premio mensile di cassa malati 2010, doc. E; premio annuale per l'assicurazione mobilia domestica e RC privata, doc. F1; premio 2° semestre 2009 RC e casco parziale auto, doc. F2), sono ricevibili, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag).
3. L'art. 5 cpv. 1 Lag lasciava valutare all'“autorità competente” se fosse il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa, un patrocinatore d'ufficio essendo chiamato ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassava la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.
4. Secondo il Pretore AP 1 non può essere definito indigente, poiché dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo e avere versato il contributo in favore dei figli egli dispone ancora di un margine sufficiente per finanziare i suoi costi legali e processuali. Poteva essere accolta invece, a mente del Pretore, la richiesta di rateazione, onde la possibilità di “pagare la parte di tasse e spese di giustizia a suo carico in rate pari a fr. 200.– mensili (l'ultima rata verrà adeguata a dipendenza dello scoperto ancora a suo carico)”. L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere accertato se l'effettivo margine a sua disposizione gli permetta di conservare il minimo vitale. Ribadisce la sua indigenza, non essendo in grado con un margine di fr. 2780.– mensili (reddito di fr. 5780.–, meno i contributi alimentari per i figli di fr. 3000.–) di far fronte al proprio mantenimento. Soggiunge che la proposta di rateazione era stata formulata solo per il caso in cui la moglie avesse versato quanto dovuto in liquidazione della comproprietà sulla particella n. 18 RFD di __________ (__________), ciò che non è avvenuto. Infine il ricorrente censura una violazione della parità di trattamento, la moglie avendo ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
5. Il ricorrente lamenta anzitutto, nella decisione impugnata, una carenza di motivazione. La critica è infondata. Il Pretore ha per lo meno spiegato, relativamente a AP 1, che “deducendo dal salario da lui percepito (di fr. 5780.– mensili, oltre la tredicesima, gli assegni familiari, le indennità di famiglia e i picchetti) gli alimenti per i figli (di fr. 3000.–) e il suo fabbisogno (di fr. 2800.–) rimane ancora un margine per far fronte alle diverse spese legali legate alla presente procedura”. Si tratta di una motivazione stringata, che permette nondimeno di capire perché il primo giudice non abbia ravvisato gli estremi dell'indigenza. Un'altra questione è sapere se l'indigenza sia data, ciò che sarà esaminato in appresso.
6. Per quanto riguarda – appunto – il requisito dell'indigenza del ricorrente (art. 3 Lag del 3 giugno 2002), essa era data allorché il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezzava solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente (DTF 135 I 223 consid, 5.1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombeva anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).
a) In concreto il Pretore ha accertato che il reddito di AP 1 ammontava a di fr. 5780.– mensili più la tredicesima, gli assegni familiari, le indennità di famiglia e i “picchetti. In realtà risulta dagli atti che l'interessato percepisce uno stipendio di fr. 5804.– mensili, ai quali vanno aggiunti la quota di tredicesima (fr. 502.40 mensili), gli assegni familiari (fr. 510.– mensili), le indennità di famiglia (fr. 349.50 complessivi, già dedotti gli oneri sociali) e fr. 175.– mensili in media per “picchetti” (già dedotti gli oneri sociali), onde complessivi fr. 7340.90 mensili. Tale dato non si scosta apprezzabilmente da quanto aveva accertato il Pretore nell'ordinanza del 22 gennaio 2009 (fr. 7465.– mensili: inc. DI.2008.1271). Considerato che AP 1 si è impegnato a versare per le figlie un contributo alimentare di complessivi fr. 3000.– mensili, gli assegni familiari di fr. 510.– mensili, le indennità di famiglia percepite dal datore di lavoro (fr. 349.50 mensili) e metà della tredicesima (sentenza del 20 aprile 2010, dispositivo n. 6), ai fini dell'assistenza giudiziaria la sua disponibilità ammonta a fr. 3230.20 mensili.
b) Quanto al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2800.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, spese accessorie fr. 150.– assicurazione dell'automobile fr. 50.–, assicurazione domestica fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 46.–, imposta di circolazione fr. 44.–, spese di trasferta e varie fr. 160.–; verbale del 3 novembre 2009, pag. 3 in alto e ordinanza del 22 gennaio 209, nell'inc. DI.2008.1271). Il ricorrente obietta che il premio della cassa malati ammonta a fr. 265.– mensili (doc. E di appello), ma non rende verosimile di avere perduto il diritto al sussidio cantonale. Quanto al debito accumulato con la carta di credito “__________” della __________, il suo ammontare (fr. 4000.–) è dimostrato, ma tutto si ignora sull'effettivo e regolare pagamento. Non se ne puo dunque tenere conto (DTF 135 I 223 consid. 5.1; I CCA, sentenza inc. 11.2009.122 del 4 gennaio 2010, consid. 6). Ne segue che il fabbisogno minimo del ricorrente va confermato in fr. 2800.– mensili, senza dimenticare che dalla documentazione presentata dall'interessato medesimo risulta un costo della locazione di fr. 1050.– mensili (comprensivo delle spese accessorie: doc. D di appello) e un premio dell'assicurazione RC privata e dell'assicurazione domestica di fr. 27.– mensili (doc. F1 di appello).
c) Alla luce di quanto precede, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo di fr. 2800.– mensili, con una disponibilità di fr. 3230.20 mensili all'interessato rimane un margine utile di fr. 430.– mensili con cui può finanziare i costi del processo e di patrocinio, tanto più che la causa non si è rivelata laboriosa né impegnativa. Basti rammentare che l'attività del patrocinatore ha richiesto la redazione di un memoriale (di tre pagine), la partecipazione a tre udienze e la stesura di qualche lettera. Tenuto calcolo inoltre delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, la nota professionale del legale, determinata in base al regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, rimarrà alla prevedibile portata del ricorrente. Il quale potrà provvedere – eventualmente – con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Poco importa quindi che la sua offerta di rateazione fosse condizionata.
d) Si aggiunga che il ricorrente è proprietario, con la moglie, della particella n. 18 RFD di __________ (__________) avente un valore venale di oltre fr. 1 000 000.– (perizia dell'arch. Fabrizio Piattini, del 5 maggio 2009) a fronte di un carico ipotecario di fr. 367 000.– (doc. N e O nell'inc. DI.2008.1271). Ed egli non ha reso verosimile l'impossibilità di ottenere un mutuo, garantito dall'immobile, per finanziare i costi del processo. Se ne conclude, in ultima analisi, che il richiedente non può ragionevolmente definirsi “indigente”.
e) Né si ravvisa disparità di trattamento per il fatto che AO 1 sia stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al beneficio di indennità di disoccupazione, essa non ha – con tutta evidenza – margini per far fronte alle proprie spese di patrocinio. Certo, anch'essa è comproprietaria dell'immobile a __________, di modo che a ben vedere v'è da domandarsi se in definitiva il Pretore non dovesse negarle il beneficio. Sta di fatto che nei confronti di AO 1 la decisione ha assunto carattere definitivo. E nel Cantone Ticino le concessioni dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili né dallo Stato (quantunque esso sia chiamato a rimunerare il patrocinatore d'ufficio) né – tanto meno – dall'altra parte in causa. Identica disciplina vigeva già, del resto, sotto l'egida del vecchio art. 158 cpv. 1 CPC, allorché il giudice accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”, vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne discende che, sprovvisto di buon diritto, il ricorso si dimostra votato all'insuccesso.
7. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo ove litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale eccezione non si verifica nella fattispecie.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alla dott. __________,.
4. Comunicazione a:
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–PA 1,; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.