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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Rossi Tonelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2009.1777 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 27 novembre 2009 da
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AO 1, e AO 1, |
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contro |
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AP 1, |
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Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 3 maggio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato a AP 1 – con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – di “astenersi da qualsiasi pubblicazione, inserzione a pagamento o da altre forme di divulgazione pubblica sotto forme di interviste o altre aventi per oggetto la devoluzione della successione relitta dal defunto __________, deceduto a __________ il 21 novembre 2008, e a tutto quanto ad essa attinente con particolare riguardo alla situazione e al patrimonio della
AO 1 e alle aspettative della minore __________ e/o alle rivendicazioni della di lei madre __________”;
che la tassa di giustizia e le spese del decreto (fr. 200.– complessivi) sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 2 e alla AO 1 fr. 1300.– per ripetibili;
che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello del 17 maggio 2010, postulando la revoca del provvedimento;
che nelle loro osservazioni del 25 giugno 2010 gli istanti hanno proposto di respingere l'appello;
che con lettera del 6 luglio 2011 AP 1 e da AO 2 (quest'ultimo per sé e per la AO 1) comunicano ora di avere “composto la lite, con pieno spirito chiarificatore e con ritrovata e rinnovata stima” e dichiarano “di rinunciare alle liti e di ritirare ogni querela e/o ogni ricorso in ambito giudiziario”, compresa la procedura inc. 11.2010.55 di questa Camera;
che, su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha precisato il 25 luglio 2011 con lettera controfirmata da AO 2 “per accettazione” che la comunicazione del 6 luglio 2011 “va intesa come ritiro dell'appello, con spese a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili d'appello”;
e considerando
in diritto: che il ritiro dell'appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);
che in tal caso il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
che per quanto attiene alle spese giudiziarie di appello non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito, dandone comunicazione alla Camera con lettera del 25 luglio 2011;
che l'ammontare della tassa di giustizia va nondimeno commisurato al fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.