Incarto n.
11.2010.56

Lugano

6 maggio 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.405 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 31 maggio 2005 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 maggio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1955) e AO 1 (1960) si sono sposati a __________ l'8 febbraio 1980. Dal matrimonio sono nati J__________, il 27 luglio 1980, e D__________, il 21 maggio 1992. Durante la vita in comune il marito ha lavorato come consulente assicurativo per la __________. La moglie non ha svolto attività lucrativa, salvo conseguire nel 1984 un diploma di estetista alla Scuola internazionale di estetica e cosmetologia __________ di __________. I coniugi vivono separati dal marzo 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 16 962, pari a 57/1000 della particella n. 91 RFD, appartenente alla moglie) per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Il 31 maggio 2005 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando l'affidamento di D__________ alla madre (riservato il suo diritto

                                         di visita), offrendo un contributo alimentare per il solo figlio di fr. 1570.– mensili (assegni familiari compresi), rivendicando dalla moglie il versamento di fr. 42 137.– in liquidazione del regime dei beni e proponendo il versamento di metà della prestazione di libero passaggio da lui accumulata durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 14 ottobre 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre) e al riparto della prestazione d'uscita proposta dal marito, ma ha postulato un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare di fr. 2690.– mensili per sé fino al 18° anno di età del figlio, aumentato a fr. 4360.– in seguito vita natural durante, come pure uno di fr. 1705.– mensili per D__________, oltre al versamento di fr. 1088.– per spese del figlio, e il pagamento della metà di tutte le spese “straordinarie”.

 

                                  C.   Il Pretore ha deciso il 17 ottobre 2005 di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. In una lettera dell’8 ottobre 2005 la convenuta ha confermato le sue domande. Nel suo memoriale del 28 ottobre 2005 l'attore ha ribadito il proprio punto di vista. Il 28 aprile 2006 il Pretore ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose. Il marito ha confermato tale volontà il 29 giugno 2006, dopo il termine bimestrale di riflessione, e la moglie il 6 luglio 2006. L'udienza preliminare sugli effetti controversi si è tenuta il 5 ottobre 2006 e l'istruttoria, iniziata immediatamente, è terminata il 31 ottobre 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 9 aprile 2008, la convenuta ha quantificato in fr. 44 485.10 la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni, in fr. 2104.– mensili il contributo alimentare per sé fino al 18° compleanno di D__________ (specificando che “se l'alimento deciso per D__________ sarà inferiore a fr. 2085.–, la relativa differenza sarà da aggiungere all'alimento muliebre”), aumentato a fr. 4200.– dopo di allora vita natural durante, e in fr. 2085.– mensili il contributo alimentare per il figlio. Nel suo memoriale del 22 aprile 2008 l'attore ha ribadito le proprie richieste di giudizio. Il 27 ottobre 2008 il Pretore ha chiesto alle parti di aggiornare la documentazione sulle rispettive condizioni economiche, ribadendo tale richiesta il 7 gennaio 2010. Al nuovo dibattimento finale del 23 marzo 2010 le parti hanno confermato le loro domande.

 

                                  D.   Statuendo il 22 aprile 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ alla madre, ha riconosciuto al padre il più ampio diritto di visita, ha disposto che ogni coniuge sarebbe rimasto proprietario esclusivo dei beni in suo possesso, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in giudicato della sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 924.80 mensili fino al 31 maggio 2010 e di fr. 1553.– mensili in seguito vita natural durante, così come uno per il figlio di fr. 628.20 mensili fino alla maggiore età, oltre a un contributo unico di fr. 1088.90. Le tassa di giustizia e le spese, di fr. 700.–, sono state poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 maggio 2010 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere fr. 42 137.– in liquidazione dei beni e vedere sopprimere il contributo alimentare per la moglie. Il 17 giugno 2010 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, le conclusioni del 9 aprile 2008 “essendo esaustive”.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese cui soggiacevano tutte le sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale dell'attore il 23 aprile 2010. Il termine di 20 giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) è cominciato a decorrere così il 24 aprile 2010 e sarebbe scaduto giovedì 13 maggio 2010 (Ascensione), salvo protrarsi a venerdì 14 maggio 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese (art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguen­za tempestivo.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso lo scioglimento del matrimonio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

 

                                   3.   Le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, I-2005 pag. 778 n. 57c). In merito alla mobilia e alle suppellettili domestiche il Pretore ha respinto la pretesa del marito, rilevando che non v'era alcuna prova della natura e del loro valore, l'attore avendo rinunciato a una perizia e il valore desunto da una polizza assicurativa non essendo sufficiente. Entrambi i coniugi inoltre concordavano su una divisione in natura di parte dei beni, “salvo poi litigare sul valore degli oggetti rimasti in possesso della moglie o prelevati dal marito”. Quanto al credito di fr. 12 137.– vantato dal marito per la metà di un investimento destinato a lavori di miglioria nell'immobile appartenente alla moglie, oltre a non esser provato che la moglie fosse esclusiva proprietaria dell'immobile, per il Pretore “non è data alcuna prova in margine ai valori determinanti per calcolare l'eventuale plusvalore generato dall'investimento invocato dal marito”, onde la reiezione della pretesa.

 

                                   4.   L'appellante ribadisce che il valore dell'arredamento rimasto nell'abitazione di __________ può essere accertato facendo capo a quanto figura sulla polizza “RC-mobilia” stipulata dalla moglie il 31 luglio 2003, dopo la separazione di fatto. E siccome essa ha assicurato la mobilia per la somma di fr. 90 000.–, la sua pretesa di fr. 30 000.– tiene conto del deprezzamento e dell'ammortamento intervenuto fino alla litispendenza dell'azione di divorzio (31 maggio 2005). AP 1 chiede altresì di condannare la moglie a rifondergli metà dell'investimento di fr. 24 274.– spesi nell'abitazione coniugale per la posa di nuovi serramenti e persiane, avvenuta nel marzo del 2003, la convenuta medesima

                                         avendo ammesso almeno il pagamento di fr. 20 000.– da parte di lui.

 

                                         a)   Relativamente alla mobilia domestica, dagli atti risulta che il 31 luglio 2003 AO 1 l'ha assicurata presso la __________ per fr. 90 000.– (doc. D). Se non che,  ai fini della liquidazione del regime dei beni non fa stato il valore a nuovo, ovvero l'importo necessario per riacquistare i beni assicurati, bensì il valore venale al momento della liquidazione (art. 211 combinato con l'art. 214 cpv. 1 CC). E su tale valore – da determinare in concreto al momento del giudizio (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2), ovvero al momento in cui il Pretore ha statuito – tutto si ignora, l'attore avendo rinunciato alla perizia richiesta (e ammessa dal Pretore). Per di più, la somma assicurata copre, oltre alla mobilia domestica dello stipulante, quella degli altri membri della famiglia e comprende i beni mobili appartenenti a tali persone e destinati all'uso privato, come pure i beni in leasing, affittati o affidati, gli animali domestici e le costruzioni mobiliari. Sulla composizione dell'arredamento coniugale nulla è dato di sapere, anche perché una parte era già stata prelevata dal marito al momento della separazione. In circostanze del genere la stima dell'appellante, del tutto aleatoria, non supplisce alla mancanza di elementi oggettivi sul valore residuo della mobilia. Al proposito l'appello si rivela destituito di fondamento.

 

                                         b)   Circa l'investimento nell'abitazione della moglie, dagli atti si evince che nel marzo del 2003 la ditta __________ di __________ ha fornito e posato serramenti e persiane, inviando a AP 1 una fattura di complessivi fr. 24 274.– (doc. E). Che i lavori siano stati eseguiti nell'immobile di __________ appartenente a AO 1 (proprietà per piani n. 16 962, pari a 57/1000 della particella n. 91 RFD) non è contestato, come non è contestato che alla sorella appartiene l'altra proprietà per piani di quel fondo base. Per ammissione della convenuta, poi, il marito “ha partecipato [ai lavori di miglioria] pagando un importo di al massimo fr. 20 000.–” (risposta, pag. 4). Quanto all'effettivo pagamento della fattura dell'artigiano, messo in dubbio dalla convenuta, lo stesso artigiano ha attestato tale circostanza, apponendo la propria firma sulla fattura (doc. E). La convenuta ha sì contestato la valenza probatoria del documento, ma non ne ha eccepito la falsità. In simili circostanze l'investimento del marito, che ha fatto con suoi acquisiti, in un bene proprio della moglie appare sufficientemente dimostrato.

 

                                         Quanto al fondamento giuridico della pretesa, contrariamente a quanto crede la convenuta l'art. 209 cpv. 1 CC non è pertinente, poiché esso disciplina il compenso tra acquisti e beni propri di un medesimo coniuge (ciò che non è il caso in concreto), mentre nella fattispecie la partecipazione del marito è avvenuta in un bene proprio della moglie. Applicabile è se mai l'art. 206 cpv. 1 CC, secondo cui se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni. Per determinare la partecipazione al plusvalore occorre conoscere nondimeno, oltre all'ammontare del contributo, il valore del bene, tanto al momento dell'investimento quanto al momento della liquidazione del regime (Steinauer in: Commentaire romand, CC I, n. 20 ad art. 206; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar ZGB. I, 3ª edi­zione, n. 17 segg. ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 553 n. 1186 segg.). E nella fattispecie il marito non ha rivendicato alcuna partecipazione all'eventuale aumento di valore dell'im­mobile della moglie, esigendo solo la restituzione dell'investimento, ciò che è senz'altro legittimo (Deschenaux/Stein­auer/Baddeley, op. cit., pag. 572. n. 1234a). Ne discende un credito degli acquisti del marito nei confronti dei beni propri della moglie per complessivi fr. 24 274.–, di cui la metà spetta a quest'ultima come partecipazione all'aumento del marito (art. 215 cpv. 1 combinato con l'art. 210 cpv. 1 CC). AO 1 deve pertanto versare all'appellante, in liquidazione del regime dei beni, fr. 12 137.–. Entro tali limiti l'appello su questo punto merita accoglimento.

 

                                   5.   Per quel che concerne il contributo di mantenimento dopo il divorzio, il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2600.– mensili arrotondati “come alle risultanze delle precedenti procedure, riprese dalle parti”, soggiungendo che “l'arrotondamento si giustifica già solo per l'incremento nel frattempo intervenuto del premio di cassa malati, risp. dell'adeguamento del minimo vitale LEF”. Quanto all'attività lucrativa di lei, egli ha accertato che AO 1 non ha una formazione particolare, essendosi occupata durante la vita in comune dei figli e della famiglia. Ha rilevato tuttavia che nel 1994 essa ha conseguito un diploma di estetista e che negli ultimi anni ha beneficiato (in parte) della disoccupazione, ha svolto pulizie a ore per un paio di mesi nella scuola dell'infanzia di __________ e ha trovato un lavoro a tempo parziale quale aiuto domiciliare per conto di “__________” di __________. Nelle circostanze descritte egli ha stimato un reddito medio di fr. 565.– mensili nel 2007, di fr. 430.– mensili nel 2008 e di fr. 410.– mensili nel 2009.

 

                                         Per quel che riguarda l'estensione dell'attività lucrativa, il Pretore ha dato atto che dopo la separazione la moglie è rimasta piuttosto passiva e che le iniziative per cercare di inserirsi nel mondo lavorativo sono rimaste sostanzialmente sporadiche e poco incisive, non senza riconoscere che essa “è comunque confrontata con difficoltà oggettive legate alla sua età, alla scarsa formazione e al fatto che non ha praticamente mai lavorato”. Per il primo giudice, “ad ogni modo, qualunque sia il giudizio definitivo sugli sforzi intrapresi dalla moglie per recuperare almeno parzialmente una propria indipendenza economica, si deve constatare come, in capo alla moglie, continua a sussistere una situazione di ammanco”. Appurato di conseguenza che le risorse coniugali sono insufficienti per far fronte al fabbisogno della famiglia e considerato che con un reddito di fr. 4675.– mensili nel 2010 AP 1 ha diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3310.– mensili, egli ha obbligato l'attore a corrispondere alla moglie l'intero suo margine disponibile di fr. 1365.– mensili dal 1° giugno 2010, vita natural durante, apparendo “poco credibile che la stessa riesca, con forze proprie, a provvedere al proprio mantenimento (art. 130 CC)”.

                                     

                                         a)   L'appellante rifiuta ogni contributo di mantenimento alla moglie, affermando che essa non ha dimostrato il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune, limitandosi a rivendicare lo stesso contributo alimentare fissato nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Egli asserisce poi che alla moglie, quarantacinquenne al momento in cui è stata promossa azione di divorzio, in buona salute e senza figli di cui occuparsi, va imputato un reddito ipotetico, tanto più che dal 2005 essa si è accomodata in una situazione di inattività professionale. Pur non avendo una particolare formazione professionale, a suo avviso essa potrebbe guadagnare però almeno fr. 2800.– mensili come venditrice al dettaglio, collaboratrice domestica o lavoratrice nel settore alberghiero o della ristorazione. Che durante il periodo in cui è stata iscritta ai ruoli della disoccupazione la moglie non sia riuscita a trovare un'attività lucrativa poco importa.

 

                                         b)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che ove un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).

 

                                               Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio manteni­mento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, se in esito alla seconda tappa risulta che il coniuge richiedente non riesce a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della so­lidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).

 

                                         c)   Per quel che riguarda il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica (determinante in concreto, giacché al momento in cui la causa di divorzio è stata introdotta le parti non vivevano separate da più di dieci anni), è vero che il Pretore nulla ha accertato. Resta il fatto che per finire egli non si è fondato sui contributi riconosciuti alla convenuta nelle precedenti procedure a tutela dell'unione coniugale, ma dal mero fabbisogno minimo di lei, calcolato in fr. 2600.– mensili. E in esito alla sentenza di divorzio il contributo alimentare imposto al marito non permette alla moglie di colmare il fabbisogno minimo. In mancanza di un appello della moglie, non giova più indagare dunque sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in comune, l'interessata potendo vedersi garantire solo la copertura del fabbisogno minimo.

 

                                         d)   Relativamente alla questione di sapere se e in che misura la moglie sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento (v. anche RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del richiedente. In concreto AO 1 guadagna circa fr. 410.– mensili lavorando come aiuto domiciliare per l'associazione “__________” di __________ (doc. 17). L'interrogativo è di sapere se in tali condizioni, dando prova di buona volontà e compiendo gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da lei, essa sia in grado di guadagnare di più (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Ora, per stimare un reddito ipotetico si deve esaminare se si possa ragionevolmente esigere dalla persona in causa l'esercizio o l'aumento di un'attività lucrativa, considerando in particolare la sua formazione, l'età, lo stato di salute e la situazione sul mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se la persona ha la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale reddito possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della situazione sul mercato dell'impiego (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha infatti carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010 con­sid. 3.1 in: SJ 2011/133 I pag. 177).

 

                                         e)   Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione – intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).

 

                                                Nel caso in rassegna la moglie aveva già compiuto 45 anni

                                               al momento in cui il marito ha promosso causa di divorzio (il 31 maggio 2005). Per principio non si presumeva dunque che dovesse riprendere un'attività remunerata. Senza particolare formazione, del resto, l'interessata aveva lavorato durante gli anni 1976/79 come “impiegata d'ufficio” per il __________ (curriculum vitæ nel fascicolo dell'Ufficio regionale di collocamento richiamato) e dopo il matrimonio, nel febbraio del 1980, non ha più svolto attività lucrativa. Non si può presumere dunque che nel 2005, dopo 25 anni di assenza dal mondo del lavoro, essa ritrovasse un'occupazione nel settore del commercio. Certo, nel 1984 AO 1 ha conseguito un diploma di estetista, ma non risulta – né è preteso – che essa abbia mai esercitato tale professione, salvo una sporadica “attività in proprio” dopo la separazione (deposizione di __________ del 23 aprile 2007: verbali, pag. 4).

 

                                               Non si disconosce che nel marzo del 2003, quando i coniugi si sono separati, la moglie non aveva problemi di salute e a 43 anni doveva occuparsi solo del figlio cadetto, undicenne. A quel momento tuttavia essa aveva – per principio – il diritto di conservare il ruolo da lei assunto all'interno della famiglia (cfr. RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3), né soccorrevano le premesse per imporle un'attività lucrativa a tempo parziale, che allora il bilancio familiare non esigeva (v. anche RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4; I-2007 pag. 740 consid. 6b, 6c e 6d). Certo, nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale il Pretore l'aveva resa attenta sulla necessità “di incrementare con un'attività a tempo parziale, compatibile con le cure che deve al figlio, le sue entrate” (sentenza del 20 gennaio 2006 nell'inc. DI.2004.1227 richiamato). Resta il fatto che il 5 settembre 2006 essa si è iscritta ai ruoli dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano e si è annunciata alla cassa disoccupazione __________, senza però trovare lavoro essenzialmente perché “la signora è fuori dal mercato del lavoro da molti anni, in secondo luogo dall'età” (deposizione di __________, loc. cit.).

 

                                         f)    Nelle circostanze descritte spettava al marito dimostrare che la moglie avrebbe ancora potuto inserirsi nel mercato dell'impiego, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione professionale. In realtà egli non ha addotto alcun indizio concreto. Ancora nell'appello egli si limita a un enunciato teorico, asserendo che essa potrebbe guadagnare fr. 2800.–/2950.– mensili per un lavoro “nel settore della ven­dita (…), come donna delle pulizie (…) o nel comparto dell'industria alberghiera e della ristorazione” (pag. 9), ma non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una persona di 50 anni in circostanze analoghe. E, come si è detto, un reddito ipotetico non può fondarsi su mere considerazioni astratte; deve tenere conto anche della situazione in cui versa il mercato del lavoro. Per il resto, l'appellante non pretende che la moglie percepisca redditi dalla sostanza immobiliare, la quale – trattandosi dell'abitazione in cui l'interessata abita – non deve di regola essere alienata per far fronte al proprio fabbisogno (DTF 129 III 10 consid. 3.1.2). Ciò posto, la moglie, con le proprie risorse, non riesce a finanziare da sé il proprio mantenimento.

 

                                   6.   Alla luce di quanto precede occorre affrontare il terzo quesito, ovvero quello di sapere se il marito possa equamente essere chiamato a contribuire al mantenimento della moglie in base al principio della solidarietà.

 

                                         a)   Accertata una costante riduzione negli ultimi anni delle entrate dell'attore, ma esclusa la possibilità di imputargli un guadagno ipotetico, il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 7955.– mensili nel 2007, in fr. 4730.– mensili nel 2008 e in fr. 4625.– mensili nel 2009. Per il 2010, in assenza di dati, egli si è dipartito da un reddito mensile netto di fr. 4675.–, pari alla media arrotondata dei guadagni conseguiti negli ultimi due anni. Quanto al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha fissato in fr. 3310.– mensili sulla base “degli accertamenti già esperiti nelle precedenti procedure”.

 

                                         b)   L'appellante sostiene che per determinare il reddito del 2010 il primo giudice non poteva fondarsi sulla media del guadagno conseguito negli ultimi due anni. Per di più, l'entrata di fr. 4625.– mensili accertata dal Pretore nel 2009 comprende l'assegno familiare per il figlio, che non va conteggiato. Relativamente al fabbisogno minimo, egli fa valere che con l'aumento dal 1° settembre 2009 del minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 100.– esso ammonta a fr. 3410.– mensili.

 

                                         c)   Trattandosi di un lavoratore dipendente, come in concreto, determinante è il reddito netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). In concreto il dato più recente agli atti è quello relativo allo stipendio percepito nel 2009 dall'__________ di __________, di fr. 61 041.– annui, cui si aggiungono fr. 6000.– di spese per rappresentanza (doc. DD). Tenuto conto della medesima percentuale (circa l'82%) ammessa dall'autorità fiscale quale deduzione per le spese professionali effettive del lavoratore nel 2008, non contestata dalla convenuta, il reddito dell'interessato risulta di fr. 4625.– mensili.

 

                                         d)   Quanto agli assegni familiari, essi sono destinati al mantenimento del figlio e non vanno considerati nel reddito del genitore che li riceve (art. 285 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 consid. 4.1). In concreto non è chiaro chi, dal 2010, incassi l'importo di fr. 250.– mensili riconosciuto per il figlio in formazione. Tenuto conto però che nel 2009 tale prestazione non era pacificamente riscossa dalla madre (cfr. doc. 17) e che lo stipendio lordo indicato nel certificato di salario del padre include tutti gli assegni di famiglia (istruzioni per la compilazione del certificato di salario), in definitiva il reddito di AP 1 va stabilito in fr. 4375.– mensili.

 

                                         e)   Relativamente al fabbisogno minimo, l'appellante fa valere a ragione che dal 1° settembre 2009 il minimo esistenziale del diritto esecutivo è aumentato a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I.1). Il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta così a fr. 3410.– mensili, mentre quello della convenuta va parallelamente adattato a fr. 2700.– mensili.

 

                                         f)   In ultima analisi l'appellante, con un reddito di fr. 4375.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3410.–, ha un margine disponibile di fr. 965.– mensili che può versare alla moglie come contributo di mantenimento. Il fabbisogno minimo di lei rimane però ampiamente scoperto, sicché alla moglie va riservata la possibilità di chiedere entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza un aumento del contributo fino a fr. 2290.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito migliori (art. 129 cpv. 3 CC e art. 143 n. 3 vCC). L'appello va accolto entro tali limiti.

                                        

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa parzial­mente vinta per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, mentre in relazione al contributo di mantenimento ottiene una riduzione, ma non la soppressione del medesimo. Equamente si giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il sindacato odierno non incide apprezzabilmente sul dispositivo in materia di spese (ripartite a metà) e ripetibili (compensate) della decisione pretorile, che può rimanere invariato.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         7.    Il regime dei beni è liquidato come segue:

a)  ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso;

b)  AO 1 è condannata a versare a AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo, la somma di fr. 12 137.–.

                                         11.  AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 965.– mensili, vita natural durante.

                                               Entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza AO 1 è abilitata a chiedere un aumento sino a fr. 2290.– mensili del contributo alimentare in suo favore nel caso in cui migliorasse la situazione economica del debitore.

                                      

                                          Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è con-

                                          fermata.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 4950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 5000.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                        

                                   III.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).