|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2008.427 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 giugno 2008 dall'
|
|
ing. AP 1 († 2013), già in
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 (già patrocinata dall'avv. M), |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 25 maggio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 maggio 2010;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ridotto da fr. 2200.– mensili indicizzati a fr. 1131.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2008 il contributo alimentare che (1943) doveva alla moglie AO 1 (1942) in conformità a una sentenza di divorzio
emanata il 24 gennaio 1992 dal Pretore medesimo. AP 1 ha impugnato tale sentenza davanti a questa Camera con appello del 25 maggio 2010, chiedendo di sopprimere totalmente il contributo alimentare dal 1° luglio 2008. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2010 l'avv. M__________ ha proposto, in rappresentanza di AO 1, la reiezione dell'appello, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria e la propria designazione in veste di patrocinatrice d'ufficio.
B. AP 1 è deceduto in pendenza di appello, il 17 maggio 2013, lasciando quali eredi legittimari i figli R__________ (1969) e F__________ (1970). Una procedura per il beneficio d'inventario è tuttora in corso. Il 28 giugno 2014 AO 1 ha scritto a questa Camera, comunicando di rinunciare senza riserve al contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2008 previsto nella sentenza di divorzio e di essere d'accordo con l'accoglimento dell'appello. L'avv. M__________ è stata invitata il 2 luglio 2014 dal presidente della Camera a precisare quando la convenuta l'avrebbe incaricata di patrocinarla in seconda sede. La legale ha avuto modo di esprimersi al riguardo l'8 luglio 2014.
Considerando
in diritto: 1. Nella lettera del 28 giugno 2014 a questa Camera la convenuta dichiara di rinunciare senza riserve al noto contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2008 e di essere d'accordo con l'accoglimento dell'appello. Ciò configura acquiescenza, pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese, tuttora applicabile in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC). In casi del genere il giudice dà atto alle parti dell'intervenuta acquiescenza e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese).
2. Rimane da statuire, nelle circostanze descritte, sulle spese processuali e le ripetibili. Ora, chi acquiesce in un processo civile, ovvero chi aderisce unilateralmente alla richiesta della controparte o riconosce esplicitamente tale richiesta, va considerato – di regola – soccombente (Rep. 1985 pag. 146 in alto). Deve rifondere quindi all'avversario “le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili” (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto non v'è motivo di scostarsi da tale principio per quanto riguarda il processo di primo grado, nell'ambito del quale la convenuta ha resistito alla soppressione del contributo alimentare sino alla fine, proponendo ancora nelle sue conclusioni scritte del 21 aprile 2010 il rigetto della petizione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese vanno quindi poste a carico di lei, con obbligo di rifondere all'attore eque ripetibili. Tenuto conto che la causa non era particolarmente complessa, ma che il legale dell'attore ha pur sempre dovuto dedicare alla pratica un certo impegno e un relativo dispendio di tempo, e senza trascurare che si trattava nella fattispecie di una controversia del diritto di famiglia, un'indennità di fr. 7000.– appare a tal fine ragionevole.
3. Per quanto riguarda il processo di appello, continua a valere il principio testé enunciato, nel senso che, risultando la convenuta acquiescente, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili vanno a lei addebitate. L'interessata sostiene, nella sua lettera del 28 giugno 2014 a questa Camera, di non avere mai ricevuto la sentenza del Pretore e che, avesse avuto subito conoscenza di tale decisione, avrebbe rinunciato senza indugio al contributo alimentare, evitando all'ex marito di presentare ricorso. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che davanti al Pretore i suoi interessi erano difesi dall'avv. M__________, cui il Pretore ha regolarmente notificato la sentenza dell'11 maggio 2010. AO 1 obietta di avere revocato il mandato alla legale, ma non pretende di essere intervenuta prima che statuisse il Pretore (sottolinea anzi, che, avesse avuto subito conoscenza della decisione, avrebbe rinunciato senza indugio al contributo alimentare).
Si aggiunga che, interpellata al proposito, l'avv. M__________ ha documentato di avere inviato il 12 maggio 2010 a AO 1 copia della sentenza per raccomandata, salvo vedersi ritornare il plico dopo il periodo di giacenza all'ufficio postale siccome non ritirato. Ripetuto l'invio per posta A il 14 giugno successivo, essa ha ricevuto una volta ancora il plico di ritorno perché respinto dalla destinataria (“retour”). In simili circostanze la convenuta non può seriamente dolersi di non avere ricevuto la sentenza del Pretore allorché essa medesima rifiutava di ricevere quanto le perveniva dalla sua rappresentante. Nulla giustifica così di scostarsi dal principio per cui gli oneri processuali e le ripetibili di appello sono a carico dell'acquiescente, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG).
4. Nelle osservazioni all'appello l'avv. M__________ chiedeva di ammettere la convenuta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di essere designata patrocinatrice d'ufficio (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 vLag). Chiamata a precisare quando la convenuta le avrebbe affidato l'incarico di rappresentarla in appello, essa non è stata in grado tuttavia di sostanziare alcunché. Al contrario: nella lettera accompagnatoria del 12 maggio 2010 con cui trasmetteva copia della sentenza alla convenuta, essa medesima ammetteva di ritenere il mandato concluso ove non avesse ricevuto indicazioni dalla destinataria. E AO 1 non ha neppure ritirato la lettera. Poco importa che con la sentenza il Pretore abbia designato la legale patrocinatrice d'ufficio, tale designazione valendo solo per il primo grado di giurisdizione (art. 15 cpv. 1 in fine vLag), tant'è che la stessa legale chiedeva a questa Camera di essere designata patrocinatrice d'ufficio anche in appello. Ne segue che, non essendo stata incaricata di procedere, la legale non era legittimata a postulare il beneficio dell'assistenza giudiziaria né – tanto meno – a sollecitare la propria nomina quale patrocinatrice d'ufficio. Onde l'inammissibilità della domanda.
Giovi precisare, ad ogni buon conto, che la richiesta di assistenza giudiziaria (e la correlata istanza di gratuito patrocinio) non avrebbe alcuna possibilità di buon esito nemmeno se l'avv. M__________ fosse stata munita di regolare procura. Secondo giurisprudenza, se chi chiede l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte prima che l'autorità accolga la richiesta, viene meno ogni interesse legittimo al conferimento del beneficio (RtiD II-2010 pag. 608 consid. 4 con richiami). Nella fattispecie la convenuta ha perduto la qualità di parte allorché ha dichiarato di aderire alla petizione di AP 1, l'acquiescenza ponendo fine al processo (sopra, consid. 1). E poiché a quel momento essa non fruiva dell'assistenza giudiziaria, sarebbe – comunque sia – venuto meno l'interesse di lei a ottenere una decisione sul beneficio. Ne segue che in nessun caso la richiesta in questione potrebbe essere accolta.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto che AO 1 rinuncia senza riserve dal 1° luglio 2008 al contributo alimentare di fr. 2200.– mensili indicizzati previsto nella sentenza di divorzio emanata il 24 gennaio 1992 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
2. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1000.– e nelle spese, da anticipare dalla parte attrice, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla parte attrice fr. 7000.– per ripetibili.
3. L'appello è stralciato dai ruoli per intervenuta acquiescenza.
4. Gli oneri processuali di appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 250.– e nelle spese di fr. 50.–, da anticipare dalla parte appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è irricevibile.
6. Notificazione:
|
|
– avv.; –. |
Comunicazione:
– avv.;
– avv. (per);
–;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).