Incarto n.
11.2010.61

Lugano

9 giugno 2010/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.361 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 marzo 2010 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 2),

 

 

 

 

giudicando ora sulla decisione dell'11 maggio 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta dal convenuto il 6 aprile 2010;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 19 settembre 2007 (recte: 27 maggio 2010) presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1967), cittadino turco, e AP 1 (1959) si sono sposati a __________) il 7 novembre 2007. A quel momento la sposa era già madre di __________, avuta il 4 gennaio 1986 da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze non è nata prole. Il marito non esercita attività lucrativa, mentre la moglie è al beneficio di una rendita d'invalidità.

 

                                  B.   Il 23 giugno 2009 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata e l'attribuzione dell'alloggio coniugale. All'udienza del 6 aprile 2010, indetta per la discussione, AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza o, in via subordinata, di essere autorizzato a vivere separato, postulando un contributo alimentare indeterminato che la moglie ha respinto. Egli ha instato a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata, sull'abitazione coniugale (assegnata alla moglie) e sul contributo alimentare, l'istante impegnandosi a versare al convenuto la quota della rendita AI a lui spettante. Il 3 maggio 2010 AO 1 ha comunicato al Pretore di ritirare l'istanza a protezione dell'unione coniugale. AP 1 ha confermato il 7 maggio 2010 che i coniugi avevano risolto i loro dissidi, sollecitando a sua volta lo stralcio della causa.

 

                                  C.   Con decreto dell'11 maggio 2010 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha respinto le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti.

 

                                  D.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha

                                         introdotto un ricorso (“appello”) del 19 settembre 2007 (recte:

                                         27 maggio 2010) per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda

                                         istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, com­mento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente la decisione negativa sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è giunto al legale del convenuto il 12 maggio 2010. Consegnato alla posta il 27 maggio successivo, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Il Pretore ha rifiutato alle parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria, richiamando nella motivazione una sentenza emanata da questa Camera il 30 novembre 2009 (inc. 11.2009.195). Egli ha soggiunto altresì che l'indigenza dei coniugi non era documentata e che costoro non potevano negligere di presentare la dichiarazione d'imposta all'autorità tributaria esigendo d'altro lato che lo Stato assumesse i costi delle loro iniziative legali. Il ricorrente sostiene da parte sua, in sintesi, che l'intervenuta riconciliazione con la moglie e il conseguente stralcio della procedura non rende la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'oggetto, tanto meno ove le premesse per la concessione siano date, come in concreto, non avendo egli alcun cespite d'entrata.

 

                                   3.   Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né trasmissibile. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene l'assisten­za giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno addirittura ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.107 del 26 marzo 2010, consid. 3).

 

                                   4.   Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. E siccome a quel momento egli non fruiva dell'assistenza giudiziaria, è venuto meno l'interesse di lui a ottenere una decisione sul beneficio. Esaminare i presupposti per ottenere l'assistenza giudiziaria in simili circostanze è superfluo. Che il Pretore, quindi, abbia respinto la richiesta anziché dichiararla senza interesse poco importa. La decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                   5.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio.

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione all'avv. PA 2 __________.

                                         Comunicazione a:

 

– avv.

                                        

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.