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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
F. Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2009.61 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 luglio 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall' PA 2), |
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giudicando ora sul decreto del 7 maggio 2010 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 25 maggio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 7 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio giuridico;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria delle particelle n. 68 (fabbricato, 27 m², e orto, 67 m²) e n. 693 (abitazione, 48 m²) RFD di __________, sezione di __________. Entrambi i fondi beneficiano di una servitù di passo pedonale sulla particella n. 64, appartenente a AO 1. La servitù è stata costituita in esito a una causa promossa il 20 marzo 1990 da AP 1 contro __________ e __________, precedenti proprietari della particella n. 64, in esito alla quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato con sentenza del 27 gennaio 1995 l'iscrizione di una servitù di passo “da esercitare sulla striscia di terreno (della larghezza di centimetri cinquanta) indicata in colore rosso nella planimetria allegata”.
B. Nell'estate del 2009 AO 1 ha posato sulla sua proprietà, all'inizio del percorso pedonale, due paletti di metallo a delimitazione del tracciato. AP 1 si è rivolta il 14 luglio 2009 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, un accesso necessario largo 1.50 m sulla particella n. 64 in favore delle sue particelle n. 68 e 634 (recte: 693) da esercitare sullo stesso percorso già iscritto nel registro fondiario, offrendo un'indennità simbolica di fr. 1.–. In via cautelare essa ha postulato la rimozione dei paletti. Con decreto cautelare del 4 dicembre 2009 il Pretore ha respinto quest'ultima domanda e il 21 dicembre successivo ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura cautelare. Un appello presentato il 19 dicembre 2009 da AP 1 contro il decreto cautelare e il successivo diniego dell'assistenza giudiziaria è stato respinto da questa Camera con sentenza del 25 gennaio 2010 (inc. 11.2009.208 e 11.2010.3).
C. Nel frattempo, con risposta di merito del 30 luglio 2009, AO 1 ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto
di “revocare o, comunque sia, di limitare il passo” oppure, in caso di accoglimento dell'azione, di riconoscerle un'indennità di
fr. 10 000.–. L'attrice ha replicato il 15 settembre 2009, ribadendo le proprie domande. Con duplica del 22 ottobre 2009 la convenuta si è limitata a postulare il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 2 dicembre 2009. La causa è attualmente in fase istruttoria.
D. Con decreto del 7 maggio 2010 il Pretore ha statuito sull'assistenza giudiziaria sollecitata dall'attrice per la causa di merito, respingendola e ponendo la tassa di giustizia con le spese (fr. 200.–) a carico della richiedente. Contro tale diniego AP 1 ha presentato un ricorso (“appello”) del 25 maggio 2010 a questa Camera per ottenere il conferimento del beneficio e identica richiesta essa formula in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
2. I documenti acclusi al ricorso (tassazione 2008, fattura 11 aprile 2004 di fr. 2776.20 emessa dall'impresa edile __________, precetto esecutivo di fr. 2776.20 notificato dalla stessa ditta, cedola postale di fr. 1503.–) sono ricevibili, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 vLag).
3. Il Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla richiedente, rimproverando a quest'ultima di avere presentato il relativo certificato municipale (art. 4 cpv. 1 vLag) senza però “fornire alcuna documentazione a sostegno della sua situazione finanziaria”, giustificativi che non incombeva a lui di assumere. Il primo giudice ha accertato inoltre che la richiedente aveva risparmi per fr. 5627.– e che qualora tali fondi non fossero stati sufficienti per finanziare le spese legali e processuali, “non è possibile escludere la possibilità per la signora AP 1 di un ulteriore aggravio ipotecario dei fondi di cui è proprietaria”. Per il Pretore poi la causa di merito appare senza possibilità di esito favorevole, poiché la richiesta di giudizio è formulata in favore di un fondo inesistente e il passo attuale, seppur largo 50 cm, permette all'attrice di usare il proprio fondo quale orto e deposito, come ha sempre fatto.
4. La ricorrente ribadisce di non poter far fronte alle spese processuali e di patrocinio, come attesta il Municipio di domicilio, i suoi unici cespiti d'entrata consistendo in rendite d'invalidità. Essa soggiunge che i risparmi le sono indispensabili per pagare i lavori di sistemazione dell'immobile, gli oneri ipotecari e un'ipoteca legale in favore dell'Ufficio __________. Quanto a un eventuale aumento del carico ipotecario, essa fa valere che i suoi fondi sono già gravati per fr. 115 000.– e che i suoi esigui redditi non le permettono aumenti. Per la ricorrente, infine, la causa di merito non è destituita di fondamento, poiché la domanda intesa all'allargamento del passo è “seria e oggettivamente sostenibile”.
5. Indigenza nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente (Rep. 1997 pag. 215; v. anche DTF 135 I 223 consid. 5.1).
Nella fattispecie è praticamente escluso che con un reddito di fr. 1455.– mensili (rendite di invalidità), la richiedente sia in grado di finanziare le spese legali e di patrocinio ai fini della causa di merito. Relativamente alla sostanza immobiliare, un reddito di appena fr. 1455.– mensili esclude la possibilità di finanziarne un aggravio ipotecario, mentre non si può ragionevolmente pretendere – come ha rilevato questa Camera nella sentenza del 25 gennaio 2010 (consid. 8) – che l'interessata venda i propri immobili. Ci si può domandare invero se i citati risparmi di fr. 5627.– non vadano destinati anzitutto a onorare i servizi che AP 1 chiede allo Stato (DTF 135 I 223 consid. 5.1) piuttosto che a pagare l'impresa edile __________ per lavori di sistemazione delle sue proprietà. La questione può nondimeno rimanere indecisa per le ragioni che seguono.
6. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere rifiutato indipendentemente dall'eventuale indigenza del richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).
a) Nel caso specifico si conviene che – contrariamente all'opinione del Pretore – alla ricorrente non poteva essere negata l'assistenza giudiziaria solo per la svista manifesta in cui essa era caduta indicando come fondo dominante la particella n. 634 RFD anziché la particella n. 693 (art. 82 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 137 ad art. 82 CPC). La questione è ancora di esaminare se, chiarito ciò, la causa di merito denotasse probabilità di esito favorevole. Ora, un diritto di accesso necessario costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà, “un'espropriazione di diritto privato”. La giurisprudenza ne subordina pertanto la concessione a premesse rigorose. Di tale istituto ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami). Non soccorrono i requisiti dell'art. 694 CC ove si tratti solo di migliorare condizioni di transito, tranne che il miglioramento richieda costi sproporzionati. L'art. 694 cpv. 1 CC non garantisce in altri termini un collegamento ottimale alla pubblica via (Rep. 1997 pag. 150). Assicura solo quanto è oggettivamente indispensabile per uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla relativa destinazione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.86 del 21 ottobre 2010, consid. 3).
b) In concreto il fondo della ricorrente beneficia di un diritto di passo pedonale largo 50 cm e “potrà essere esercitato con carriola a mano di una sola ruota” (doc. A). Si tratta, sostanzialmente, di un accesso agricolo per l'uso di un orto. È vero che di regola un passo pedonale è largo almeno 85 cm (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 144). L'art. 171 LAC tuttavia costituisce una mera presunzione, nel senso che vale unicamente se
l'origine della servitù o il modo in cui è essa stata esercitata non inducono a conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). Se le parti hanno pattuito convenzionalmente un passo largo 50 cm, come nel caso in rassegna, non v'è ragione di scostarsi dalla pattuizione. Ciò posto, nella sua petizione AP 1 non pretende che nel frattempo la destinazione del fondo sia mutata o che l'uso di mezzi meccanici per lo sfruttamento dell'orto esiga ormai un percorso di larghezza maggiore. Sostiene che una persona robusta non può usare il passo e che il transito con un carrello è difficoltoso, ma tali inconvenienti erano già largamente prevedibili al momento in cui la servitù è stata costituita. Del resto non si può dire che sia impossibile portare “il necessario per coltivare l'orto”, attrezzi e sacchi potendo passare anche da un varco di 50 cm. L'accesso al fondo non appare dunque compromesso per rapporto alla sua destinazione agricola.
c) Quanto alla necessità di raggiungere il ripostiglio sistemato di recente sulla particella n. 68, tale esigenza parrebbe trascendere la finalità agricola della servitù originale e configurare una nuova richiesta di accesso necessario. Sta di fatto che del ripostiglio (apparentemente il fabbricato di 27 m² censito nel registro fondiario) tutto si ignora. L'interessata non sostanzia concretamente le nuove necessità del fondo, salvo accennare all'ipotesi in cui occorra depositare nel ripostiglio vecchi mobili. Non rende verosimile tuttavia che uno sfruttamento razionale della proprietà richieda un passo pedonale più largo di quello esistente. In circostanze del genere, a un sommario esame le prospettive di buon esito insite nell'azione di merito si rivelano di gran lunga inferiori a quelle di insuccesso. Se ne conclude che nel risultato la decisone del Pretore resiste alla critica.
7. Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, a carico della richiedente. Su questo punto la decisione non può essere condivisa. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (art. 4 cpv. 2 vLag), salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie. In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto, tanto meno per la procedura di ricorso. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Certo, sugli oneri processuali esso va accolto, ma d'ufficio, la legale non avendo sollevato alcuna censura al proposito, L'intervento di un patrocinatore non appariva dunque necessario (art. 14 cpv. 2 vLag).
8. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso specifico manca ogni accertamento sul valore litigioso nella causa di merito. Spetterà dunque all'interessata, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che esso raggiunge almeno di fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Per il resto il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese per la procedura di ricorso.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Notificazione a.
Comunicazione:
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–; – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.