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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 250.2007 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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RI 1,
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alla |
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Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
per quanto riguarda la privazione dell'autorità parentale sui figli
S__________ (2003) e L__________ (2005) __________, ora in Tenero,
ai quali è stato designato in qualità di curatore
PI 1, |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 aprile 2010 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa l'8 aprile 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1963) e RI 2 (1984) si sono sposati il 29 dicembre 2003. Hanno due figli: S__________, nato il 4 marzo 2003, e L__________, nata il 23 aprile 2005. Con decisione del 9 novembre 2007 la CO 1 ha tolto loro
la custodia parentale. Tale decisione è passata in giudicato. Il
17 ottobre 2008 la CO 1 si è rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché privasse RI 1 e RI 2 anche dell'autorità parentale. Statuendo l'8 aprile 2010, l'Autorità di vigilanza ha accolto l'istanza e ha levato ai coniugi l'autorità parentale, senza prelevare tasse né spese. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
B. Contro la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti il 28 aprile 2010 con un appello in cui propongono che, accordato loro il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sia annullata la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, sia ristabilito il loro diritto di visita ai figli (eventualmente in forma protetta) e sia conferito mandato “agli organi competenti per iniziare un percorso di riavvicinamento e futuro ricongiungimento familiare”. A titolo cautelare essi instano per un diritto di visita immediato di due ore ogni due settimane per il primo mese e di due ore tre volte ogni mese in seguito, riservato alla CO 1 “a mezzo di organi sociali il monitoraggio dell'andamento familiare senza interventi invasivi”. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Introdotto il 29 aprile 2010, l'appello in
esame è senz'altro tempestivo.
2. Gli appellanti chiedono che questa Camera assuma tre deposizioni: due di loro conoscenti, “testimoni del livello di socializzazione dei bambini”, e una dello psichiatra e psicoterapeuta cui fa capo RI 1, autorizzato a fornire indicazioni sullo stato di salute di lui. Le domande sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC), ma non porterebbero alcun elemento utile ai fini del giudizio, destinato a risolversi – come si vedrà oltre – in un sindacato di non entrata in materia. Giova quindi procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3. L'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC stabilisce che “se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità o analoghi motivi essi non sono in grado di esercitarla debitamente”.
In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato simili presupposti sulla scorta di una perizia del 18 maggio 2009 consegnata dal Servizio medico-psicologico di Bellinzona, come
pure di due valutazioni psicodiagnostiche eseguite sui figli dal dott. R__________, compendiate in due rapporti del 3 luglio 2009 commissionati dal curatore. Essa ne ha desunto, in sintesi, che nel caso specifico la privazione della custodia parentale non bastava per proteggere adeguatamente il bene dei figli, anche perché l'incapacità genitoriale risulta durevole, quantunque i coniugi non riescano a rendersene conto.
4. Gli appellanti spiegano che scopo del loro ricorso è di dimostrare come la CO 1 abbia disatteso il proprio ruolo istituzionale, giungendo “alla deprecabile conclusione di affidare i bambini dapprima agli istituti ed infine destinandoli all'affidamento presso due diverse famiglie affidatarie, negando fin dai primi atti della vicenda ai bambini qualsiasi tipo di diritto di visita con i genitori”. Essi lamentano che la CO 1 abbia “sempre rifiutato di dar seguito alle richieste di ristabilire i diritti di visita e quand'anche lo ha fatto si è poi tirata indietro solo perché l'Istituto __________ si è rifiutata di prestare il loro supporto per l'esercizio di tale diritto”. Soggiungono di non capire “nella maniera più assoluta i motivi che hanno indotto le autorità a vietare i diritti di visita controllati ai genitori”, proprio quando sarebbe “necessario favorire le condizioni di reintegrazione dei genitori nell'esercizio della custodia parentale”. Chiedono infine che “la famiglia affidataria si renda disponibile fin da subito a favorire i diritti di visita con i genitori naturali al fine di evitare in entrambi i soggetti coinvolti nell'affido erronee aspettative di tipo preadottivo”.
5. L'appello è fuori argomento. La procedura avviata dalla CO 1 e la decisione emessa l'8 aprile 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele vertono esclusivamente sulla privazione dell'autorità parentale. Il diritto di visita ne è totalmente estraneo. E non per caso. Competente per le misure in merito alle relazioni personali tra genitori e figli rimane l'autorità tutoria (art. 275 cpv. 1 CC), quand'anche i genitori si vedano togliere l'autorità parentale dall'autorità di vigilanza in virtù del citato art. 311 cpv. 1 n. 1 CC (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 275). Anzi, ove i genitori siano privati dell'autorità parentale (o anche solo della custodia parentale), l'autorità tutoria è tenuta a disciplinare il loro diritto di visita d'ufficio (Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 275 CC). L'autorità di vigilanza se ne occupa, tutt'al più, come giurisdizione di ricorso (art. 420 cpv. 2 CC). In concreto l'autorità di vigilanza non ha statuito su ricorso, tant'è che al diritto di visita la decisione impugnata nemmeno accenna. Fuori tema, l'appello si rivela così già di primo acchito irricevibile.
6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di misure provvisionali contenuta nell'appello, per tacere del fatto che la competenza di questa Camera sarebbe stata data unicamente – secondo costante giurisprudenza – qualora si dovessero emanare provvedimenti cautelari proposti contro provvedimenti cautelari già decisi dall'autorità inferiore o nell'ambito di cause portate direttamente in appello (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377; una regola analoga vigeva a livello federale sotto l'egida dell'art. 58 vOG). Nessuna delle due ipotesi si sarebbe verificata nel caso specifico.
7. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno ch'essi sono privi di formazione giuridica e hanno agito senza l'ausilio di un avvocato, soccorrono “giusti motivi” per rinunciare al prelievo di tasse o spese. L'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone inoltre problema di ripetibili a controparti. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello, essa va dichiarata senza interesse, giacché gli appellanti vanno esenti da obblighi di pagamento e non devono rimunerare alcun avvocato, avendo proceduto in lite con atti propri.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione:
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– Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco. |
Comunicazione:
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– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.