Incarto n.
11.2010.68

Lugano,

12 agosto 2013/mc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2008.242 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 31 ottobre 2008 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2);

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 mag­gio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 giugno 2010 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 26 marzo 1993. Dal matrimonio sono nati i figli J__________ (il 23 febbraio 1994), M__________ (il 13 settembre 1995) e T__________ (il 3 luglio 1999). Il marito lavora per la __________ a __________. La moglie, contabile di formazione, cura il governo della casa e l'educazione dei figli, svolgendo lavori amministrativi a domicilio per varie ditte. I coniugi si sono separati di fatto il 26 settembre 2008, quando AO 1 è andato ad abitare per conto proprio. AP 1 è rimasta nell'abitazione coniugale (particella n. 1786 RFD di __________, proprietà per due terzi del marito e per un terzo della moglie).

 

                                  B.   Il 31 ottobre 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 3954.20 mensili per sé, uno di fr. 1667.55 mensili per J__________, uno di fr. 1539.40 mensili per M__________ e uno di fr. 1155.50 mensili per T__________ fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1539.40 mensili in seguito, assegni familiari com­presi. Al contraddittorio del 18 dicembre 2008 AO 1 ha aderito alle richieste della moglie per quanto riguardava l'autorizzazione a vivere separati, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento dei figli, ma ha sollecitato una regolamentazione del suo diritto di visita, ha rifiutato ogni contributo alimentare all'istante e ha offerto un contributo alimentare limitato a fr. 1000.– mensili dal novembre 2008 per ogni figlio. Con decreto cautelare del 18 dicembre 2008 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre e ha fissato i contributi alimentari per moglie e figli in fr. 1000.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi.

 

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 2 dicembre 2009 AP 1 ha chiesto nuovamente l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e la condanna del marito a versare dall'ottobre del 2008 un contributo alimentare di fr. 4606.80

                                         mensili per lei, uno di fr. 1667.55 mensili per J__________, uno di fr. 1539.40 mensili per M__________ e uno di fr. 1155.50 mensili per T__________ fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1539.40 mensili dopo di allora, assegni familiari compresi. Nel proprio allegato del 27 novembre 2009 AO 1 ha sollecitato la nomi­na di un curatore educativo ai figli e ha offerto un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ciascuno di loro, respingendo ogni pretesa della moglie.

 

                                  D.   Statuendo il 18 maggio 2010, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre, ha istituito una curatela educativa per i figli, invitando la Commissione tutoria regionale 1 a designare la persona del curatore, e ha obbligato il convenuto a versare dal novembre del 2008 un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie, uno di fr. 985.– mensili per T__________, uno di fr. 1275.– mensili per M__________ e uno di fr. 1275.– mensili per J__________, oltre agli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 2100.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 giugno 2010 nel quale chiede che il contributo per lei sia aumentato a fr. 4930.25 mensili e quello per T__________ a fr. 1275.– mensili dal 12° compleanno in poi, assegni familiari non compresi. Il 4 giugno 2010 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, postulando – previa concessione dell'effetto sospensivo – la soppressione del contributo alimentare per la moglie, un contributo alimentare per sé di fr. 538.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e di fr. 715.– mensili dal 1° gennaio 2010 in poi, come pure la riduzione del contributo alimentare per T__________ a fr. 495.– mensili dal novembre al dicembre del 2008, a fr. 416.– mensili per tutto il 2009 e a fr. 382.– mensili per tutto il 2010, la riduzione del contributo alimentare per M__________ a fr. 640.– mensili dal novembre al dicembre del 2008, a fr. 539.– mensili per tutto il 2009 e a fr. 495.– mensili per tutto il 2010, oltre alla riduzione del contributo alimentare per J__________ a fr. 640.– mensili dal novembre al dicembre del 2008, a fr. 539.– mensili per tutto il 2009 e a fr. 475.– mensili per tutto il 2010, assegni familiari non compresi.

 

                                  F.   Con decreto dell'8 giugno 2010 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello della moglie. Con osservazioni del 12 luglio 2010 la moglie propone di respingere l'appello del marito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono ricevibili.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari tra coniugi e quelli per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il red­dito del marito in fr. 12 000.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 4187.– mensili (recte: fr. 4387.– mensili) (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 387.–, imposte fr. 1700.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3100.– mensili, determinando il fabbisogno minimo in fr. 2822.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 280.–, premio della cassa malati fr. 392.–, imposte fr. 800.–). Appurato ciò, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di T__________ in fr. 985.– mensili, quello di M__________ in fr. 1275.– mensili e quello di J__________ in fr. 1275.– mensili, assegni familiari non compresi. Constatata un'eccedenza di fr. 4556.– mensili nel bilancio familiare, egli ha condannato il marito a versare dal novembre del 2008 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2000.– mensili, uno per T__________ di fr. 985.– mensili e uno per M__________ e J__________ di fr. 1275.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi.

 

                                    I.   Sull'appello di AP 1

 

                                   3.   L'appellante contesta il reddito del marito, accertato dal Pretore in fr. 12 000.– mensili arrotondati (fr. 11 654.– da attività lucrativa principale, fr. 300.– da titoli e capitali). Sostiene che in realtà esso ammonta a fr. 12 504.35 mensili, non giustificandosi la deduzione di fr. 300.– mensili riconosciuta dal Pretore per spese professionali. Inoltre nel reddito del convenuto va inclusa, a suo parere, l'indennità di assessore giurato (fr. 119.35 mensili), così come l'introito accessorio da attività teatrale (fr. 41.– mensili).

                                         Infine il provento da titoli e capitali va portato da fr. 300.– a fr. 390.– mensili.

 

                                         a)   Il Pretore ha constatato in base al certificato di salario prodotto il 23 settembre 2009 (act. V, 2° foglio) che nel 2008

                                               AO 1 ha percepito fr. 12 554.– netti mensili, compresi fr. 300.– a copertura di spese professionali e fr. 600.– mensili di assegni familiari. Dedotti fr. 300.– mensili per spese effettivamente assunte dal lavoratore e i fr. 600.– mensili di assegni familiari, egli ha accertato il reddito in fr. 11 654.– mensili netti (sentenza impugnata, consid. 5.1). L'appellante rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto dallo stipendio del marito l'indennizzo di fr. 300.– mensili, ma non spiega perché. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello andrebbe finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il marito deve affrontare spese di trasferta per raggiungere dal domicilio di __________ il luogo di lavoro a __________. Gli va riconosciuta, quindi, almeno la spesa del mezzo pubblico. Né egli consta poter rientrare a domicilio per il pranzo, ciò che giustifica

                                               un'indennità per pasti fuori casa di fr. 242.– mensili in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 11.– per 22 giorni lavorativi: FU 68/2009 pag. 6293 n. 4 lett. b). Senza nemmeno considerare spese d'automobile, di conseguenza, su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.

 

                                         b)   Il reddito determinante di un coniuge non comprende entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità, diversamente da introiti ricevuti abitualmente, come gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance, indennità per straordinari o per altri incarichi (RtiD I-2007 pag. 739 in alto con citazioni). Il reddito del debitore alimentare non va accertato infatti tenendo calcolo di fattori aleatori, temporanei o contingenti (I CCA, sentenza inc. 11.2009.110 del 5 febbraio 2010, consid. 4e). Le indennità per la funzione di assessore giurato sono legate all'imprevedibilità del sorteggio con cui gli assessori giurati sono scelti (art. 56 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LOG). Trattandosi di indennità sporadiche, esse non rientrano pertanto nella nozione di reddito abituale.

 

                                         c)   Quanto al reddito derivante dall'attività teatrale del marito, l'appellante asserisce che la dichiarazione 23 settembre 2009 dei responsabili della compagnia “__________”, __________, i quali hanno dichiarato di non versare nulla a AO 1 (act. V, 5° foglio), non risponde al vero perché fino al 2006 il marito ha conseguito un reddito da tale attività, come risulta dalla posta “reddito da attività dipendente accessoria del contribuente” della tassazione 2006 (doc. M e N). L'interessata non rende verosimile tuttavia che l'importo figurante sulla tassazione 2006 si riferisca all'attività teatrale del marito, né rende verosimile che questi abbia conseguito redditi analoghi dopo di allora. A ragione il Pretore non ha inserito pertanto l'introito di fr. 41.– mensili fra le entrate di lui.

 

                                         d)   Il reddito da titoli e capitali arrotondato dal Pretore in fr. 300.– mensili è una media di quanto risulta dalle tassazioni notificate a AO 1 fra il 2003 e il 2006 (sentenza impugnata, consid. 5.1). L'appellante chiede di considerare solo l'introito del 2006, di fr. 390.– mensili, ma non spiega per quali ragioni. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                   4.   Per quel che è dei propri redditi, l'appellante riconosce entrate di fr. 430.60 mensili netti, rettificate nelle osservazioni all'appello avversario in fr. 508.16 mensili (pag. 3 in alto). Il Pretore le ha imputato invece un guadagno potenziale di fr. 2000.– mensili da attività lucrativa al 50% (conseguibile mediante lavori di amministrazione e contabilità svolti a domicilio: sentenza impugnata, consid. 5.2) e un reddito di fr. 1100.– mensili dalla sostanza (comproprietà di uno stabile a __________: sentenza impugnata, consid. 5.3).

 

                                         a)   L'appellante è amministratrice unica della ditta __________, __________ (doc. 4), tiene la contabilità per le ditte __________, __________, ed __________, __________ (doc. Q), e acquisisce clienti per l'assicurazione malattia __________ (memoriale conclusivo, pag. 4). L'autorità fiscale ha accertato redditi da tali attività per fr. 352.– mensili nel 2005 e per fr. 1869.– mensili nel 2006 (act. IV). L'interessata afferma che quest'ultimo risultato è straordinario, come riconosce il Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 in alto), giacché nel 2007 il suo reddito da attività lucrativa è calato a fr. 508.– mensili. Il che potrà anche essere vero, ma così argomentando l'istante non si confronta con la motivazione del Pretore. Il quale non le ha imposto di aumentare il proprio grado d'occupazione né di intraprendere un'altra attività, ma ha reputato che grazie al lavoro da lei assolto una persona dotata di analoghe competenze e capacità potrebbe guadagnare, senza occuparsi oltre il 50%, almeno fr. 2000.– mensili. In altri termini, secondo il Pretore, AP 1 non può pretendere di esercitare lavori per terzi a titolo benevolo facendo assegnamento sul contributo alimentare chiesto al marito (sentenza impugnata, consid. 5.2 in fine). L'interessata non discute tale ragionamento. Sostiene di conseguire mediamente fr. 508.– mensili e di non poter essere tenuta a lavorare di più, ma non contesta che le sue prestazioni valgano oggettivamente, ove riscuotesse un equo compenso, almeno fr. 2000.– mensili. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

 

                                         b)   Il Pretore ha stimato in fr. 1100.– mensili il reddito dell'istante da sostanza immobiliare (uno stabile a __________ in comproprietà per un mezzo con __________) secondo una media delle entrate risultanti dalla contabilità 2007 e 2008, dedotte le uscite straordinarie non suscettibili di ripetersi (spese legali e notarili per fr. 8000.– nel 2008 e per oltre fr. 19 000.– nel 2007, costi di oltre fr. 25 000.– per danni delle acque nel 2008 e di oltre fr. 10 000.– per lavori edili nel 2007). L'appellante obietta che quegli esborsi sono stati riconosciuti dall'autorità fiscale, che nel 2008 i conduttori dello stabile hanno disdetto i contratti di locazione, l'edificio essendo vetusto e in cattive condizioni, e che senza cospicui investimenti la comproprietà non potrà più generare redditi. Ora, che l'autorità fiscale abbia riconosciuto le spese esposte dai comproprietari ancora non significa che tali costi abbiano a riprodursi. Che i conduttori abbiano rescisso i contratti di locazione è una circostanza allegata dall'appellante, ma dagli atti risultano solo un paio di disdette (nel plico act. III)__________ (deposizione del 10 settembre 2010, verbali pag. 1). Che poi l'edificio abbisogni di notevole manutenzione è pacifico, ma proprio per tale motivo il Pretore ha riconosciuto accantonamenti di fr. 2000.– mensili a ogni comproprietario (sentenza impugnata, consid. 5.3). A un giudizio di verosimiglianza non è dato a divedere così per quale motivo la decisione del primo giudice andrebbe riformata.

 

                                   5.   Secondo l'appellante il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 4187.– mensili (recte: fr. 4387.– mensili), non eccede in realtà fr. 3414.– mensili. A suo parere infatti il costo dell'alloggio va ridotto da fr. 1100.– a fr. 900.– mensili e il carico fiscale da fr. 1700.– a fr. 927.– mensili.

 

                                         a)   Il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del marito un costo dell'alloggio valutato in fr. 1100.– mensili, spese accessorie incluse (in luogo dei fr. 1660.– da lui esposti nel memoriale conclusivo), il convenuto non avendo addotto alcun documento giustificativo (sentenza impugnata, consid. 5.5). L'appellante chiede di ridurre la stima a fr. 900.– mensili, spese accessorie incluse, ma non spiega perché. Dimentica inoltre che dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). E l'interessata non pretende che un appartamento da fr. 1100.– mensili comporti, dal profilo logistico, un miglioramento del livello di vita per quanto riguarda il marito rispetto ai tempi della comunione domestica. Che poi il convenuto abiti con un'altra donna poco giova, in casi del genere questa Camera rico­noscendo per principio a ogni coniuge, indipendentemente dalla pigione effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Una volta ancora l'appello si rivela così priva di consistenza.

 

                                         b)   Nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha inserito un carico d'imposta stimato in fr. 1700.– mensili, calcolato su un aggravio fiscale complessivo di fr. 30 000.– annui suddivisi approssimativamente nella misura di un terzo a carico della moglie (fr. 10 000.– annui) e di due terzi a carico del marito (fr. 20 000.– annui: sentenza impugnata, consid. 5.5). L'appellante sostiene che nel fabbisogno minimo del convenuto “tale onere non può essere superiore a fr. 1000.–” e va fissato, anzi, in fr. 927.– mensili. Mal si intravede però come essa giunga a tale cifra. Ora, in un appello non basta ribadire le proprie ragioni. Bisogna anche illustrare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o censurabile. Quale vizio denoti nella fattispecie l'opinione del Pretore rimane un interrogativo senza risposta. Privo di motivazione, in merito all'onere fiscale l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                   6.   Afferma l'appellante che il proprio fabbisogno minimo non è di soli fr. 2822.– mensili, come ha stabilito il Pretore, ma ammonta a fr. 4260.35 mensili, dovendosi considerare il premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.–), la sostituzione di filtri della piscina (fr. 4.80), le spese del riscaldamento a gas (fr. 339.50), il premio per l'assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile di fr. 90.– (doc. 11), l'abbonamento per il trattamento dell'acqua della piscina (fr. 15.10), la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90), il canone di ricezione radiotelevisiva (fr. 29.80), la tassa comunale di raccolta dei rifiuti (fr. 6.20), gli interessi ipotecari (fr. 323.35), le imposte (fr. 927.–) e le spese legali (fr. 625.–).

 

                                         a)   Giustamente il Pretore non ha computato nel fabbisogno minimo della moglie la spesa inerente al canone di ricezione radiotelevisiva, che è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 144 e 297 consid. 5, Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid. 7c). A ragione egli ha scartato anche la spesa per la sostituzione dei filtri della piscina, l'interessata avendo reso verosimile un solo intervento puntuale del tecnico e non una spesa ricorrente (doc. Z).

 

                                         b)   Quanto alle spese per la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata, di fr. 15.90 mensili (doc. AC), e all'abbonamento per il trattamento dell'acqua della piscina, di fr. 15.10 mensili (doc. AA), il Pretore non le ha ritenute indispensabili. Come si è accennato, tuttavia, dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto di conservare – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (sopra, consid. 5a). Il bilancio familiare consentendo nella fattispecie di sopportare l'esborso, non v'è motivo perché tali spese siano espunte dal fabbisogno minimo della moglie.

 

                                         c)   I premi delle polizze correnti rientrano, per principio, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c). In concreto il costo per l'assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.– mensili) va inserito quindi nel fabbisogno minimo della moglie (doc. 11 prodotto dal marito), alla stessa stregua di quello per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.– mensili: doc. 12 prodotto dal marito). Nel fabbisogno minimo dell'appellante va compreso altresì il costo per il riscaldamento della casa, nella misura in cui è documentato (fr. 2609.71 tra il 9 ottobre 2007 e il 3 aprile 2008: doc. AB), per una media di fr. 217.50 mensili su 12 mesi (rispetto ai fr. 100.– stimati a beneplacito dal Pretore: sentenza impugnata, consid. 4.2.2). Infine si giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'appellante la tassa comunale per la raccolta dei rifiuti (fr. 6.20 mensili: doc. AG).

 

                                         d)   Gli interessi ipotecari maturati sull'abitazione coniugale sono stati calcolati dal Pretore in fr. 1060.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4.2.2). L'appellante fa valere a ragione che nel memoriale conclusivo di prima sede il convenuto ha riconosciuto, sulla base degli atti, interessi passivi per fr. 1203.35 mensili (pag. 10 a metà). Da tale cifra non v'è ragione di scostarsi (doc. 14). A essa vanno aggiunti, come si è appe­na visto, fr. 15.90 mensili per la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata, fr. 15.10 mensili per il trattamento dell'acqua della piscina, fr. 90.– mensili per l'assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile, fr. 142.– mensili per l'assicurazione dello stabile, fr. 217.50 mensili per il riscaldamento e fr. 6.20 mensili per la raccolta dei rifiuti, ossia fr. 1690.05 mensili complessivi.

 

                                         e)   L'abitazione coniugale essendo occupata, al momento in cui ha statuito il Pretore, dall'istante insieme con i tre figli, una quota del costo dell'alloggio va computata nel fabbisogno in denaro dei minorenni. Come prevedono le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa e consolidata, in simili casi un terzo della spesa va riconosciuta nel fabbisogno in denaro del primogenito, un quarto nel fabbisogno in denaro del secondogenito e un quinto nel fabbisogno in denaro del terzogenito (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Considerato nella fattispecie, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, un costo dell'alloggio di complessivi fr. 1690.05 mensili, nel fabbisogno minimo del­l'istante va inserita così la differenza di fr. 366.20 mensili.

 

                                         f)    L'onere fiscale che l'appellante vorrebbe vedere aumentato dai fr. 800.– mensili conteggiati del Pretore a fr. 927.– mensili manca di qualsivoglia motivazione (come nel caso del marito: sopra, consid. 5b). Sfugge così a ogni disamina. Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, in definitiva, di fr. 2908.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 366.20, premio della cassa malati fr. 392.–, imposte fr. 800.–).

 

                                         g)   Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante rivendica anche l'inserimento di un esborso di fr. 625.– mensili per costi di

                                               patrocinio. La richiesta in sé non è illegittima (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), ma spettava all'interessata renderne verosimile l'ammontare. In realtà non è dato di capire come essa pervenga all'importo di fr. 625.– mensili, ciò che rende l'appello irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ad ogni modo, e comunque sia, nella fattispecie l'appellante beneficia – come si vedrà oltre – di una mezza eccedenza nel bilancio familiare che le consente di finanziare senza verosimili difficoltà i propri costi legali e di patrocinio.

 

                                   7.   A parere dell'appellante il Pretore sarebbe caduto in una svista deducendo dal reddito del marito gli assegni familiari (sentenza impugnata, consid. 5.8), pur avendo accertato le entrate di lui (fr. 12 000.– mensili) al netto di tali prestazioni. In realtà il primo giudice è incorso in un palese errore di scritturazione. La voce “assegno familiare” di fr. 2550.– mensili (e non di fr. 250.– mensili come allega l'appellante) nel calcolo esposto al consid. 5.8 della sentenza impugnata non riguarda siffatti assegni, bensì il fabbisogno in denaro di M__________ e J__________, come risulta dal calcolo al consid. 5.7 della sentenza medesima. L'inavvertenza del primo giudice si esaurisce quindi a livello terminologico.

 

                                   8.   Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante si duole che il Pretore non ha considerato l'intera quota relativa al costo dell'alloggio (un terzo nel fabbisogno in denaro di J__________, un quarto nel fabbisogno in denaro di M__________ e un quinto nel fabbisogno in denaro di T__________), ma solo la stima fissa prevista – apparentemente – dalla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Sottolinea inoltre che il 3 luglio 2011, compiuti 12 anni, anche T__________ sarebbe entrato nella terza (e ultima) fascia d'età cui si riferiscono le citate raccomandazioni, ciò di cui il Pretore non ha tenuto conto. Nelle osservazioni all'appello del marito essa soggiunge dipoi che, visto l'alto reddito del convenuto, si giustificherebbe addirittura di maggiorare il fabbisogno in denaro dei figli di un 25%.

 

                                         a)   A ragione l'appellante chiede di sostituire il costo dell'alloggio previsto nel fabbisogno in denaro dei figli dalle menzionate raccomandazioni con il costo effettivo, calcolato in base alla spesa per l'abitazione sostenuta dal genitore affidatario. Nel fabbisogno in denaro di J__________ il costo dell'alloggio ammonta così a fr. 565.– mensili, nel fabbisogno in denaro di M__________ a fr. 425.– mensili e nel fabbisogno in denaro di T__________ a fr. 340.– mensili (rispettivamente un terzo, un quarto e un quinto, arrotondati, di fr. 1690.05: sopra, consid. 6e).

 

                                         b)   D'ufficio questa Camera deve rilevare inoltre, applicandosi in materia di filiazione il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), che dal fabbisogno in denaro dei figli il Pretore ha tolto l'intero valore monetizzato previsto nelle citate racco­mandazioni per la cura e l'educazione dei minorenni, mentre in concreto l'appellante non può fornire appieno tali prestazioni in natura poiché esercita un'attività lucrativa al 50% (sopra, con­sid. 4a). Nel fabbisogno in denaro dei tre figli va reintegrato perciò il 50% della posta per cura e educazione contemplata dalla tabella 2008 correlata alle raccomandazio­ni del Canton Zurigo (i contributi alimentari decorrono nella fattispecie dal novembre del 2008). Rettificato anche il costo dell'alloggio (sopra, consid. a), il fabbisogno in denaro di J__________ risulta ammontare così a fr. 1640.– mensili, quello di M__________ a fr. 1500.– mensili e quello di T__________ a fr. 1165.– mensili fino al 3 luglio 2011, rispettivamente a fr. 1415.– mensili dopo di allora, già dedotto dai tre fabbisogni l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4.2) che le tabelle annue correlate alle raccomandazioni includono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c).

 

                                         c)   Non è il caso per contro di maggiorare del 25% – come propone l'appellante – il fabbisogno in denaro dei figli, il caso in oggetto non denotando, nemmeno a livello di verosimiglianza, gli estremi di particolare agiatezza richiesti a tal fine dalla giurisprudenza (RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c con richiami).

 

                                   9.   Tutto ciò posto, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         Dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2011

                                         Reddito del marito                                                       fr. 12 000.—

                                         Reddito della moglie                                                     fr.   3 100.—

                                                                                                                          fr. 15 100.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                      fr.   4 387.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                   fr.   2 908.20

                                         Fabbisogno in denaro di J__________                           fr.   1 640.—

                                         Fabbisogno in denaro di M__________                          fr.   1 500.—

                                         Fabbisogno in denaro di T__________                           fr.   1 165.—

                                                                                                                          fr. 11 600.20 mensili

                                         Eccedenza                                                                  fr.   3 499.80

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 749.90 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4387.– + fr. 1749.90 =                                              fr.   6 136.90 mensili,

                                         deve versare alla moglie:    

                                         fr. 2908.20 + fr. 1749.90 ./. fr. 3100.– =                         fr.   1 558.10 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   1 560.— mensili,

                                         deve versare per J__________                                             fr.   1 640.—      mensili,

                                         deve versare per M__________                                           fr.   1 500.— mensili e

                                         deve versare per T__________                                            fr.   1 165.— mensili,

                                         assegni familiari non compresi.

                                        

                                         Dal 1° luglio 2011 in poi (12° compleanno di T__________)

                                         Reddito del marito                                                       fr. 12 000.—

                                         Reddito della moglie                                                     fr.   3 100.—

                                                                                                                          fr. 15 100.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                      fr.   4 387.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                   fr.   2 908.20

                                         Fabbisogno in denaro di J__________                           fr.   1 640.—

                                         Fabbisogno in denaro di M__________                          fr.   1 500.—

                                         Fabbisogno in denaro di T__________                           fr.   1 415.—

                                                                                                                          fr. 11 850.20 mensili

                                         Eccedenza                                                                  fr.   3 249.80

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 624.90 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4387.– + fr. 1624.90 =                                              fr.   6 011.90 mensili,

                                         deve versare alla moglie:    

                                         fr. 2908.20 + fr. 1624.90 ./. fr. 3100.– =                         fr.   1 433.10 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   1 435.— mensili,

                                         deve versare per J__________                                             fr.   1 640.— mensili,

                                         deve versare per M__________                                           fr.   1 500.— mensili e

                                         deve versare per T__________                                            fr.   1 415.— mensili,

                                         assegni familiari non compresi.

                                        

                                         Se ne conclude che l'appello dell'istante merita accoglimento sui contributi di mantenimento per i figli, i cui importi vanno rivalutati d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, nell'applicazione del quale il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti né alle relative domande (sopra, consid. 8b). L'appello va respinto invece per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore l'istante, il cui ammontare finisce anzi per risultare inferiore a quello fissato nella sentenza impugnata.

 

II. Sull'appello di AO 1

 

                                10.   All'appello il convenuto acclude nuova documentazione. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia non erano ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice assumesse di propria iniziativa prove necessarie ai fini della decisio­ne (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). In concreto i nuovi documenti servono tutt'al più a sostanziare un minor reddito del marito e un maggior reddito della moglie, ma non riguardano la situazione o il fabbisogno in denaro dei figli. Non possono quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio (cfr. DTF 133 III 115 consid. 3.2).

 

                                11.   L'appellante afferma che il reddito imputabile alla moglie non è di fr. 3100.– mensili (fr. 2000.– da attività lucrativa, fr. 1100.– dalla sostanza immobiliare), come ha accertato il Pretore, ma di ben fr. 8841.50 netti mensili, cui si aggiungono fr. 160.– mensili per la locazione di due posteggi sullo spiazzo antistante l'abitazione coniugale e i fr. 1100.– mensili da sostanza immobiliare. Ora, per quanto attiene ai fr. 160.– mensili derivanti dall'asserita locazione dei due posteggi, la pretesa si riconduce a una mera asserzione dell'appellante, la moglie non avendo mai riconosciuto di riscuotere alcunché per il favore concesso ai vicini e il convenuto non avendo recato alcun elemento di verosimiglianza atto a sostanziare un eventuale incasso. Le recriminazioni dell'appellante sulla dubbia attendibilità del reddito di fr. 1100.– mensili generato dalla sostanza immobiliare della moglie (il noto stabile a __________ in comproprietà con __________: sopra, consid. 4b) risultano a loro volta infruttuose, l'appellante non traendo alcuna conclusione concreta da tali doglianze. Per quel che è infine del reddito da attività lucrativa della moglie, il convenuto fonda la propria tesi su un documento nuovo da lui accluso all'appello (doc. C), ovvero la tassazione 2007 emanata il 17 marzo 2010 in cui l'autorità fiscale ha ascritto a AP 1 un reddito da attività dipendente di fr. 106 098.– annui. Se non che, come si è appena visto (consid. 9), tale documento non può entrare in linea di conto ai fini del giudizio. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                12.   Per quanto riguarda i propri redditi, l'appellante fa valere che nel 2008 le sue entrate complessive non hanno superato fr. 11 700.– mensili, che nel 2009 tali entrate sono scese a fr. 10 030.– e nel 2010 esse sono ulteriormente calate a fr. 9442.– mensili. Il Pretore ha considerato unicamente le entrate del 2008. Non disponendo di giustificativi più recenti, egli ha accertato il reddito da attività lucrativa in fr. 11 654.– mensili (già dedotti assegni familiari per fr. 600.– complessivi e fr. 300.– per spese professionali assunte dal lavoratore), cui ha aggiunto un reddito da titoli e capitali stimato in fr. 300.– mensili, per un totale di fr. 12 000.– mensili arrotondati (sentenza impugnata, consid. 5.1).

 

                                         a)   L'appellante riconosce che il suo reddito da attività lucrativa è ammontato nel 2008 a fr. 11 654.– mensili, come ha accertato il Pretore. Contesta il reddito da titoli e capitali, adducendo che nel 2008 quell'entrata non ha superato la trascurabile cifra di fr. 38.– mensili. A parte il fatto però che l'argomento si fonda su un documento nuovo (la tassazione 2008 prodotta in appello quale doc. L), e come tale irricevibile, egli non spiega perché al momento del giudizio il Pretore dovesse fondarsi esclusivamente sul dato più recente (reddito del 2008) e non potesse formulare una prognosi sulla verosimile redditività dei titoli tenendo calcolo della resa intervenuta negli anni trascorsi. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello non può dunque essere vagliato oltre (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                         b)   Le argomentazioni che l'appellante adduce per rendere verosimile che i suoi redditi sono diminuiti nel 2009 e ancor più nel 2010 si ancorano esclusivamente a documenti nuovi, esi­biti per la prima volta in appello e di cui il Pretore non aveva conoscenza. Allegazioni del genere non possono essere esa­minate da questa Camera (sopra, consid. 9), il cui compito è di verificare l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto da parte del Pretore, non di emanare una nuova sentenza sulla base di altri accertamenti. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni delle parti per rapporto a quanto figura nella sentenza impugnata, spetta al coniuge che intende ottenere una riduzione degli obblighi di mantenimento postulare una modifica dell'assetto contributivo davanti al Pretore (art. 179 cpv. 1 CC), non alla Camera civile di appello statuire per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale.

 

                                13.   Relativamente al proprio fabbisogno minimo, fr. 4187.– mensili (recte: fr. 4387.– mensili) calcolati dal Pretore, l'appellante chiede di portare il costo dell'alloggio a fr. 1200.– mensili più fr. 180.– mensili per spese acces­sorie, di riconoscergli fr. 100.– mensili per il garage, fr. 65.– men­sili per il parcheggio presso il posto di lavoro e fr. 2501.50 mensili per l'onere fiscale, ovvero fr. 5633.50 mensili complessivi. Sta di fatto che le allegazioni legate al maggior costo dell'appartamento a __________, al costo del garage, a quello del posto auto presso la __________ a __________ si fondano su documenti nuovi, prodotti inammissibilmente per la prima volta in appello. Non entrano dunque in linea di conto.

 

                                         In merito al carico d'imposta, il Pretore lo ha stimato – come detto (sopra, consid. 5b) – in complessivi fr. 30 000.– annui, suddivisi approssimativamente nella misura di due terzi al marito (fr. 1700.– mensili) e di un terzo alla moglie (fr. 800.– mensili: sentenza impugnata, consid. 5.5). L'appellante eccepisce di avere pagato per il 2008, il 2009 e i primi cinque mesi del 2010 una media di fr. 2501.50 mensili, ma per tacere del fatto che tali dati poggiano tutti su documenti nuovi (improponibili in appello), egli non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha stimato l'imponibile presunto e ha valutato l'onere tributario complessivo per poi ripartirlo fra i contribuenti. L'ap­pellante non spiega perché simile ragionamento sarebbe erroneo o per lo meno criticabile. E in un memoriale di appello non basta illustrare la propria opinione. Occorre spiegare perché quella del Pretore non sia difendibile. Che nella fattispecie l'appellante abbia pagato in media fr. 2501.50 mensili all'autorità fiscale ancora non significa, in altri termini, che l'esito cui è giunto il Pretore manchi di verosimiglianza. Non sufficientemente motivato, anche al proposito l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                14.   Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante si diffonde in calcoli sulla suddivisione del mantenimento fra genitori che sono privi di pertinenza, la metodica cui fa capo da sempre questa Camera per definire i contributi alimentari nelle protezioni del­l'unione coniugale consistendo nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, ripartendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiami). Fondarsi sulla disponibilità economica di ogni singolo coniuge non è un criterio corretto né sostenibile, come la giurisprudenza di questa Camera ha già rilevato decenni addietro (I CCA, sentenza inc. 11.1996.177 del 30 ottobre 1997, consid. 9 con richiamo). L'appellante rileva invero che dal 1° gennaio 2010 l'assegno familiare da lui percepito per il figlio J__________ è passato da fr. 200.– a fr. 250.– mensili, ciò che potrebbe giustificare una corrispondente riduzione del contributo alimentare per il primogenito, nella fattispecie gli assegni familiari dovendo essere versati in aggiunta (sopra, consid. 8b in fine). Anche tale circostanza però, ignota al Pretore, è nuova e non incide sul fabbisogno in denaro del figlio. Può legittimare dunque una modifica della sentenza impugnata (art. 179 cpv. 1 CC), ma non può essere accertata per la prima volta in appello (sopra, consid. 9).

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                15.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza. L'istante vede rivalutare d'ufficio i contributi alimentari per i figli, ma vede anche ridimensionare il contributo alimentare per sé, di cui in questa sede chiedeva oltre il raddoppio. Soccorrono così “giu­sti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) per suddividere la tassa di giustizia e le spese di tale appello a metà, compensando le ripetibili. Quanto all'appello del convenuto, esso va respinto nella ridotta misura in cui è ammissibile. I relativi costi sono quindi a carico di AO 1, il quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

 

                                         Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per converso, sul dispositivo di primo grado relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato. Intanto perché davanti al Pretore erano in discussione anche altri temi e non solo i contributi alimentari (affidamento dei figli, curatela

                                         edu­cativa, diritto di visita paterno). Inoltre perché, nel complesso, la somma dei contributi di mantenimento per moglie e figli non lievita in appello oltre il 10% rispetto a quella fissata dal Pretore. AP 1 chiede invero – con tre righe di motivazione – che si addebitino tutti gli oneri di prima sede “per questioni di equità” al marito, obbligando quest'ultimo a rifonderle fr. 2500.– per ripetibili (appello, pag. 10 in alto), ma non spiega come mai l'equità imporrebbe di caricare tutti gli oneri processuali al coniuge quando lei medesima instava, ancora nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, per un contributo alimentare di oltre fr. 4500.– mensili. Sfornito di adeguata motivazione, al proposito l'appello si dimostra una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                16.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è tenuto a versare a AP 1 anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         Dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2011

                                         fr. 1560.– mensili per la moglie stessa,                                                                fr. 1640.– mensili per il figlio J__________, assegni familiari non compresi,
fr. 1500.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari non compresi e                   fr. 1165.– mensili per il figlio T__________, assegni familiari non compresi.

                                         Dal 1° luglio 2011 in poi

                                         fr. 1435.– mensili per la moglie stessa,                                                                fr. 1640.– mensili per il figlio J__________, assegni familiari non compresi,
fr. 1500.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari non compresi e                    fr. 1415.– mensili per il figlio T__________, assegni familiari non compresi.

 

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 1950.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto.

 

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.   950.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

 

                                   5.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).