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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. OA.2007.149 (convenzione sugli effetti del divorzio: restituzione in intero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 febbraio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 ); |
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premesso che con sentenza del 27 febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 (entrambi del 1963), omologando una convenzione da loro stipulata il 23 giugno 2005 sugli effetti del divorzio;
ricordato che una domanda di restituzione in intero presentata da AP 1 il 27 febbraio 2007 per ottenere l'annullamento della citata omologazione è stata respinta dal Pretore con sentenza del 19 maggio 2010;
visto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 9 giugno 2010, postulando l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per complemento d'istruttoria e nuovo giudizio, subordinatamente previa assunzione di prove in appello;
osservato che con ordinanza dell'11 giugno 2010 l'appellante è stato invitato a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 2500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'ap-pello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 14 giugno 2010 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto il 30 giugno 2010 (art. 131 cpv. 1 e 3 CPC);
preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha sollecitato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.