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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 5.2008/R.124.2009 (protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
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RI 1
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alla |
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Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
per quanto riguarda il diritto di visita a
A__________ (1999) e N__________ (2000) __________, ora in (),
figli suoi e di
Patrizia AP 1 ora in (); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra RI 1 (1967) e AP 1 (1972) sono nati A__________, il 5 febbraio 1999, e N__________, il 21 ottobre 2000. Nella comunione domestica è venuto a trovarsi anche J__________ __________ (nato il 3 marzo 1995), figlio della sola moglie. Con decreto cautelare del 2 giugno 2005 il Tribunale di __________, nella cui giurisdizione la famiglia viveva, ha affidato A__________ e N__________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre da esercitare d'intesa con l'altro genitore. Nel dicembre del 2005 RA 1 si è poi trasferita nel Ticino insieme con i tre figli.
B. In seguito a presunti atti di rilevanza penale commessi da J__________ sulla sorellastra A__________, con decisione provvisionale emanata il 18 gennaio 2008 senza contraddittorio la presidente supplente della Commissione tutoria regionale 2 ha tolto in via cautelare a AP 1 la custodia parentale di A__________ e N__________, che sono stati affidati provvisoriamente a una famiglia. La Commissione tutoria regionale ha ratificato il 14 febbraio 2008 la decisione presidenziale. Il 28 maggio 2008 il presidente della Commissione tutoria regionale ha trasferito provvisionalmente i due ragazzi al Centro __________ di __________. Con decisione del 19 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha ratificato la decisione del presidente e ha disposto il collocamento di A__________ e N__________ come interni, per tempo indeterminato, nell'Istituto __________ di __________. Statuendo l'11 settembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato il 30 giugno 2008 da AP 1 contro tale decisione. Adita da RA 1, questa Camera ha confermato il 26 novembre 2008 nel senso dei considerandi la decisione presa dall'Autorità di vigilanza (inc. 11.2008.154).
C. Nel frattempo, il 25 gennaio 2008, RI 1 è stato arrestato per presunti atti di rilevanza penale commessi sulla figlia A__________. Con decisione provvisionale emanata il 29 gennaio 2008 senza contraddittorio il presidente della Commissione tutoria regionale ha sospeso le relazioni personali tra lui e i figli. Il 14 febbraio 2008 la Commissione tutoria regionale ha ratificato tale decisione. Scarcerato quello stesso giorno, RI 1 si è rivolto il 13 marzo 2008 alla Commissione tutoria regionale per ottenere il ripristino delle relazioni personali con i figli. Sentito l'interessato il 5 giugno 2008, con decisione del 27 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita paterno in due ore sotto sorveglianza ogni due settimane alla __________ di __________. Il 1° ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha abbandono il procedimento penale nei confronti di RI 1, il quale ha instato il 18 dicembre 2008 davanti alla Commissione tutoria regionale per la prosecuzione dei diritti di visita in forma libera. Il 4 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta. Con decisione del 22 settembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha “evaso ai sensi dei considerandi” un ricorso presentato da RI 1, nel senso che ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti alla Commissione tutoria regionale per nuova decisione previa audizione dei figli.
D. Sentiti A__________ e N__________, il 24 novembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha nuovamente respinto l'istanza, dichiarando la propria decisione immediatamente esecutiva. RI 1 è insorto il 7 dicembre 2009 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha concluso per la reiezione del ricorso. Invitata a formulare osservazioni, RA 1 è rimasta silente. Statuendo il 14 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha riformato la decisione impugnata, autorizzando RA 1 a visitare i figli senza sorveglianza, a condizione di sottoporsi con successo per tre settimane consecutive a test antistupefacenti e di far verificare il suo stato psicofisico dagli operatori al momento di prendere in consegna o riconsegnare i ragazzi. Non sono state prelevate tasse né spese. Il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Il 7 giugno 2010 RI 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo e accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione impugnata fosse modificata nel senso di accordargli diritti di visita liberi, senza condizione, e di accertare la violazione del principio di celerità da parte della Commissione tutoria regionale. Egli ha instato altresì per l'emanazione di provvedimenti cautelari consistenti nell'autorizzazione a esercitare liberamente i suoi diritti di visita ai figli “con le modalità che l'autorità giudicante riterrà più opportune”. Con decreto del 28 giugno 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto e la richiesta di provvedimenti cautelari irricevibile. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
F. Il 25 agosto 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato a questa Camera che l'8 febbraio 2011 RA 1 si è trasferita insieme con A__________ e N__________ a S__________, in provincia di Varese.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era dunque ricevibile.
2. Come detto, l'8 febbraio 2011 RA 1 si è trasferta all'estero insieme con A__________ e N__________. Occorre esaminare pertanto se le autorità svizzere siano tuttora competenti per emanare misure a protezione dei figli.
a) L'art. 85 cpv. 1 LDIP (versione entrata in vigore il 1° luglio 2009) prevede che in materia di protezione dei minori la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS. 0.211.231.011), entrata in vigore per la Svizzera quello stesso 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net/Index/fr.php?act=conventions.status &cid=70), di modo che ai minorenni con dimora abituale in uno degli Stati contraenti continua ad applicasi la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS. 0.211.231.01), ratificata tanto dalla Svizzera quanto dall'Italia (art. 13 cpv. 1).
b) Secondo l'art. 1 della Convenzione appena citata le autorità, giudiziarie e amministrative dello Stato di dimora abituale di un minorenne sono – con riserva delle disposizioni degli art. 3, 4 e 5 cpv. 3 della Convenzione stessa – competenti a prendere misure per la protezione della persona o dei beni del minorenne stesso. Tale principio vale anche qualora il figlio cambi residenza abituale pendente causa. In simili eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua competenza mutino in seguito, non si applica se la nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; I CCA, sentenza inc. 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza del Tribunale federale 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1). Se il trasferimento della dimora abituale avviene mentre è pendente un appello, l'autorità di appello perde la competenza per statuire sulle misure di protezione (DTF 132 III 592 consid. 2.3.1; v. anche sentenze del Tribunale federale 5A_131/2011 del 31 marzo 2011 consid. 3.3.1 e 5A_622/2010 del 27 giugno 2011 consid. 3).
c) Nella fattispecie questa Camera, autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (messaggio n. 4775 del Consiglio di Stato, del 1° luglio 1998, commento all'art. 23 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), sarebbe chiamata a statuire sulla disciplina delle relazioni personali con un genitore non affidatario, questione che rientra indubbiamente fra le “misure di protezione” previste dalla Convenzione (DTF 132 III 590 consid. 2. 2.1). A__________ e N__________ tuttavia hanno trasferito la dimora abituale in pendenza di appello, sicché a questa Camera è venuta meno la competenza per territorio. Abilitata a decidere se il diritto di visita di RI 1 possa esercitarsi in forma libera è ormai l'autorità italiana, tant'è che il Tribunale dei minori di __________ ha richiamato gli atti dalla Commissione tutoria regionale. Nelle circostanze descritte l'appello è divenuto ormai privo d'interesse e la procedura va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).
3. Rimane da decidere chi debba sopportare la tassa di giustizia e le spese, rispettivamente se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli (art. 72 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).
a) Quanto agli oneri processuali, le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a non prelevarne. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti, l'appellante sarebbe andato esente da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto, la tassa di giustizia (ridotta, la causa terminando in questa sede senza sentenza: art. 21 vLTG per analogia) e le spese gli sarebbero state addebitate, ma per le difficoltà economiche in cui egli versa sarebbe verosimilmente apparso opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si sarebbe risolto con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Riguardo alla tassa di giustizia e alle spese dell'attuale giudizio non giova indagare oltre, pertanto, su quel che sarebbe stato il presumibile esito dell'appello.
b) In materia di ripetibili la situazione è diversa, nel senso che con l'appello l'interessato rivendicava l'assegnazione di un' adeguata indennità. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile 2011, destinata a pubblicazione). Nel caso specifico non sussistono privati che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria regionale nella proposta di respingere l'appello, PI 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Invero, nemmeno la Commissione tutoria regionale è stata invitata a esprimersi, ma poco importa. Chi soccombe in una procedura amministrativa non può sottrarsi all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, abilitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Occorre esaminare pertanto quale esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello in esame.
c) Accertato che la Commissione tutoria regionale non aveva violato il principio della celerità e lasciata irrisolta la questione di sapere se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata, l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che in concreto il diritto di visita paterno – ripreso dopo la sospensione dovuta all'inchiesta penale – non potesse continuare sotto sorveglianza per tempo indeterminato. Tanto meno, essa ha soggiunto, considerando che le operatrici della __________ e l'Ufficio __________ auspicavano incontri in forma libera. Ciò nondimeno, l'Autorità di vigilanza ha considerato che i problemi di dipendenza del ricorrente, i dubbi sul comportamento di lui quando è sotto l'influsso di alcol o sostanze psicotrope, la sua disponibilità a sottoporsi a controlli e la necessità di verificare le sue condizioni al momento delle visite rendevano opportuni adeguati controlli. Così l'interessato è stato autorizzato a visitare i figli senza sorveglianza, a condizione di sottoporsi con successo per tre settimane consecutive a test antistupefacenti e a far verificare il suo stato psicofisico dagli operatori al momento di prendere in consegna o riconsegnare i ragazzi.
d) L'appellante lamentava anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito, la Commissione tutoria regionale avendo nuovamente respinto la sua richiesta senza tenere conto delle opinioni dei figli. Ora, si conviene che l'affermazione della Commissione tutoria regionale secondo cui “il 29 ottobre 2009 la signora __________ (…) ha proceduto all'audizione dei minori, informandoli della richiesta del padre e della decisione della Commissione tutoria” non è un esempio di univocità, non risultando chiaro a quale decisione si alludesse, ma ciò ancora non significa che il 29 ottobre 2009 la Commissione avesse già deciso a sfavore dell'interessato. A dir poco discutibile appariva altresì il convincimento della Commissione, stando alla quale l'audizione dei figli era “un atto meramente formale, privo di una reale influenza sulla decisione da adottare”, giacché in caso di minori di età inferiore agli undici anni l'audizione ha lo scopo non di concedere loro la possibilità di esprimersi sulla misura di protezione, ma di permettere all'autorità di formarsi un'opinione personale della situazione e di disporre di una fonte supplementare per appurare fatti pertinenti in vista della decisione da adottare (sentenza del Tribunale federale 5C.316/2006 del 5 luglio 2007, consid. 2 non pubblicato in DTF 133 III 553; sentenza 5A_43/2008 del 15 maggio 2008, consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 pag. 980).
In ogni modo, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza, la disciplina delle relazioni personali non dipende dalla sola volontà del figlio (DTF 127 III 298 consid. 4a) e in concreto l'eventuale desiderio di A__________ – ancorché quasi undicenne al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha statuito – era solo un elemento da ponderare nell'interesse di lei (sugli altri criteri v. Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Su questo punto, di conseguenza, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto.
e) L'appellante si doleva poi di una violazione del principio della celerità, la durata della procedura davanti alla Commissione tutoria regionale essendo stata eccessivamente lunga. Ciò posto, i criteri sviluppati dalla giurisprudenza circa la violazione del principio di celerità sono già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Basti rammentare che il carattere ragionevole della durata di una procedura dev'essere valutato considerando le circostanze nel loro insieme, tenendo conto in particolare dell'ampiezza e delle difficoltà del caso, come pure del comportamento delle parti e dell'autorità (DTF 130 IV 56 consid. 3.3.3 con riferimenti). In concreto l'Autorità di vigilanza non ha riscontrato remore urtanti nella gestione dell'incarto da parte della Commissione tutoria regionale. L'appellante sostiene che “non si può concordare con il giudizio dell'Autorità di vigilanza”, ma non spiega perché. In proposito l'appello sfugge dunque a qualsiasi disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Comunque sia, si volesse anche ammettere una violazione del principio di celerità da parte della Commissione tutoria regionale, l'appellante non avrebbe potuto ricavarne come riparazione la concessione di un diritto di visita in forma libera (cfr. DTF 129 V 421 consid. 3.4). Ne segue che, anche su questo punto, l'appello sarebbe stato verosimilmente destinato all'insuccesso.
f) Per quel che era delle relazioni personali, l'appellante asseriva che l'Autorità di vigilanza, facendo dipendere visite libere da una serie di controlli e verifiche per tre mesi, era caduta nell'arbitrio, egli non assumendo droghe né abusando di alcol. In realtà, come per il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali giusta l'art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di un diritto di visita sorvegliato deve fondarsi su indizi concreti circa una minaccia per il bene del figlio. Il rischio
astratto di un'influenza negativa non è sufficiente (DTF 122 III 408 consid. 3c). E nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio dovuto alla presenza – ancorché limitata – del genitore non affidatario.
Nel caso specifico è vero che le condanne penali a carico dell'appellante per violazione della legge sugli stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e coazione sessuale risalgono a un passato relativamente lontano non potevano, da sé sole, giustificare una limitazione del diritto di visita, men che meno in mancanza di accertamenti sulla situazione attuale di lui. Sta di fatto che davanti all'Autorità di vigilanza lo stesso appellante si era dichiarato pronto a “sottoporsi a dei controlli regolari che potranno attestare, inequivocabilmente, che egli non fa più uso di sostante stupefacenti”, così come ad assumere “pastiglie che se assunte unitamente all'alcool provocano uno stato di malessere a terzi (in casu la moglie, e i figli) come pure a sottoporsi a di controlli” (ricorso pag. 8 a metà e 9 verso l'alto). Perché di fronte a tale disponibilità l'Autorità di vigilanza dovesse rinunciare a controlli l'appellante non spiega. Né la durata di tre settimane (il termine di tre mesi era stato impartito al punto d'incontro per rilasciare un rapporto in vista del futuro assetto delle relazioni personali: decisione impugnata, pag. 13 in fine) appariva inutilmente vessatorio. A un sommario esame la regolamentazione prevista dall'Autorità di vigilanza sulle tutele per l'esercizio delle visite appariva dunque proporzionata e consona al bene dei figli. Se ne conclude, che non andasse tolto dai ruoli, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto. In circostanze del genere alla Commissione tutoria regionale non sarebbero state addebitate ripetibili in favore dell'appellante.
4. L'appellante sollecitava il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede. A parte il fatto però che, qualora un litigio vada stralciato dai ruoli senza che l'interessato abbia ottenuto previamente l'assistenza giudiziaria, la relativa richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza), in concreto l'appello difettava fin dall'inizio di qualsiasi probabilità di esito favorevole, tanto da non essere stato intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). In simili circostanze il beneficio dell'assistenza giudiziaria non entrava perciò in linea di conto.
5. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b. n. 7 LTF). Riguardo all'assistenza giudiziaria l'impugnabilità dell'odierna sentenza, d'indole incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.