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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2010.90 (azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 16 aprile 2010 da
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AO 1 e AO 2,
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contro |
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AP 1 (patrocinato da PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: che AO 1 e AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 640 RFD di __________, la quale beneficia di una servitù di passo pedonale gravante la contigua particella n. 646 appartenente a AP 1;
che in esito a un'azione di manutenzione promossa da AO 1 e AO 2, con sentenza del 22 giugno 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a AP 1 di rimuovere tre gradini in muratura da lui costruiti sulla sua particella, lungo il tracciato del diritto di passo;
che contro tale sentenza AP 1è insorto con un appello del 2 luglio 2010 a questa Camera per ottenere il rigetto dell'azione di manutenzione e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che con decreto del 7 luglio 2010 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo;
che nelle sue osservazioni del 26 luglio 2010 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'appello;
che il 19 ottobre 2010 AO 1 e AO 2 hanno comunicato alla Camera l'avvenuta demolizione dei tre gradini da parte del convenuto;
che l'appellante ha confermato il 26 ottobre 2010 tale circostanza;
e considerando
in diritto: che la demolizione del manufatto oggetto dell'azione di manutenzione ha reso l'appello di AP 1 senza oggetto;
che la causa va quindi stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC), mentre rimane da statuire sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili;
che secondo l'appellante la demolizione dei tre gradini è avvenuta nell'ambito di una convenzione di vicinato, gli attori impegnandosi da parte loro a ritirare un'opposizione presentata a un permesso di costruzione chiesto dal convenuto;
che tale affermazione non trova conforto nella lettera del 18 ottobre 2010 prodotta dalle parti, dalla quale si evince che la rimozione del manufatto non era oggetto dell'accordo, ma ne era piuttosto la pregiudiziale;
che in tali circostanze la caducità della lite è dovuta a scelta propria dell'appellante, all'appello essendo stato conferito effetto sospensivo;
che qualora una lite divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia – in materia di oneri processuali e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti);
che in virtù dell'art. 72 PC il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;
che di regola occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente avuto
l'azione se la causa non risultasse superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);
che tale principio trova nondimeno i suoi limiti ove la caducità della lite sia dovuta non a circostanze fortuite, a fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì al comportamento di una parte;
che, invero, chi rende una procedura senza oggetto o senza interesse va chiamato per principio a rispondere dei suoi atti (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2003.63 del 19 febbraio 2010);
che nella fattispecie, avendo l'appellante occasionato la caducità della lite con il proprio comportamento, non v'è ragione per cui egli non sia chiamato ad assumere i costi processuali da lui medesimo cagionati;
che la tassa di giustizia, in ogni modo, va moderata nella misura del possibile, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
che non si pone problema di ripetibili, AO 1 e AO 2 avendo rinunciato a indennità;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri di appello, consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.