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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2009.250 (azione di rivendicazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 25 febbraio 2009 dalla
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AO 1,
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contro |
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AP 2, AP 3, , e AP 1, (patrocinati dall'avv. , ), |
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giudicando ora sul “decreto” del 15 dicembre 2009 con cui il Pretore ha ordinato ai convenuti di produrre entro 15 giorni “l'originale integrale dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994” (dispositivo n. 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 gennaio 2010 presentato dall'AP 2, dall'AP 3 e dalla AP 1 contro il “decreto” emesso il 15 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare l'avv. AP 2, l'avv. e la AP 1 a consegnarle due cartelle ipotecarie di fr. 500 000.– ognuna gravanti le particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________;
che nella petizione la AO 1 ha postulato in via cautelare il blocco delle due cartelle ipotecarie, con obbligo per i convenuti di depositare i titoli in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP;
che all'udienza del 17 marzo 2009, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha confermato la propria domanda, invitando il Pretore a richiamare dall'autorità fiscale un atto datato 29 dicembre 1994 con cui gli avvocati AP 2 e AP 3 dichiaravano di cedere alla AP 1 le due cartelle ipotecarie, mentre i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza cautelare;
che con decreto cautelare del 30 settembre 2009, emanato “nelle more istruttorie”, il Pretore ha ordinato il blocco delle due cartelle ipotecarie, ha ingiunto ai convenuti e a un certo __________ di depositare i titoli in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP e ha dichiarato il decreto immediatamente esecutivo;
che il 2 ottobre 2009 i convenuti hanno sollecitato la revoca del decreto, vedendosi respingere la richiesta e confermare l'ingiunzione giudiziale con successivo decreto del 6 ottobre 2009;
che due giorni dopo, l'8 ottobre 2009, i convenuti hanno nuovamente instato per la revoca del decreto previo contraddittorio;
che con decreto cautelare dell'indomani, 9 ottobre 2009, il Pretore ha dichiarato irrita la domanda di contraddittorio e ha respinto l'istanza di revoca;
che mediante “decreto” del 15 dicembre 2009 il Pretore ha poi ordinato ai convenuti di produrre entro 15 giorni “l'originale integrale dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994” relativo alle due cartelle ipotecarie (dispositivo n. 2);
che contro il dispositivo predetto l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 sono insorti l'11 gennaio 2010 a questa Camera, chiedendo di conferire al loro appello effetto sospensivo e di annullare il dispositivo del decreto predetto;
e considerando
in diritto: che “in caso di produzione di estratti o di copie di documenti il giudice può ordinare l'ispezione degli originali” (art. 202 cpv. 1 prima frase CPC);
che “il giudice procede analogamente per l'ispezione dei documenti che, data la loro natura, non possono essere prodotti in giudizio o la cui produzione potrebbe ledere gli interessi legittimi di terzi” (art. 202 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il Pretore ha esplicitamente fondato l'ordine impartito ai convenuti sull'art. 202 CPC, l'atto di cessione prodotto dall'attrice con la petizione (doc. CC) e dai convenuti con la risposta (doc. 37.1) essendo un mero estratto, per di più in fotocopia;
che la decisione con cui un giudice ingiunge a una parte di produrre un documento in originale è, con ogni evidenza, un “provvedimento disciplinante il procedimento” nel senso dell'art. 94 prima frase CPC;
che sui “provvedimenti disciplinanti il procedimento” il giudice statuisce mediante ordinanza, la quale non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che poco importa il modo in cui il Pretore definisca la propria decisione in un caso specifico, la qualifica di un atto processuale dipendendo dalla legge, non dalla soggettività del magistrato;
che, del resto, il “decreto” del 15 dicembre 2009 comprende giudicati di varia natura, tra cui l'accoglimento di un'istanza di restituzione in intero presentata dall'attrice il 30 novembre 2009 per essere abilitata a esibire un nuovo documento (art. 138 CPC),
istanza sulla quale occorreva effettivamente statuire con “decreto” (art. 140 cpv. 1 CPC);
che la natura della decisione impugnata trova coerente riscontro, per altro, nel parallelo istituto dell'edizione, la decisione con cui un giudice obbliga una parte a produrre un documento in suo possesso costituendo un'ordinanza, non un decreto (art. 213a cpv. 1 CPC);
che, ciò posto, il dispositivo n. 2 del “decreto” emesso dal Pretore il 15 dicembre 2009 non può essere appellato e sfugge a qualunque disamina;
che l'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
che caduche risultano altresì le richieste di giudizio formulate dai convenuti per il caso in cui il presidente di questa Camera avesse conferito all'appello effetto sospensivo, in particolare la domanda intesa alla trattazione di un appello da loro presentato il 6 marzo 2009 contro un decreto emesso dal Pretore in materia di ricusazione (inc. 11.2009.54 di questa Camera);
che gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato;
che relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi in concreto una decisione incidentale, essi seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), il cui valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.