Incarto n.
11.2010.91

Lugano,

7 ottobre 2013/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

segretaria:

Fiscalini, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa AC.2010.4 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizio­ne del 16 aprile 2010 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 (… 2011), già in

cui sono subentrate in qualità di eredi, pendente causa, tutte le altre parti al procedimento

 

AO 2

(già patrocinato dall'avv. PA 2) e

 

AO 3;

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 luglio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

                                              l'8 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1934), domiciliato a __________, è deceduto a __________ l'8 marzo 2008, lasciando quali eredi la moglie AO 1 nata __________ (1935), il figlio AO 3 (1963), il figlio AO 2 (1969) e l'abiatica AP 1 (1978), discendente di un terzo figlio, __________, morto nel 1988. Su richiesta di AO 1 e AO 2 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha nominato il 25 marzo 2008 un amministratore all'eredità nella persona dell'avv. __________, che il Pretore ha designato il 14 gennaio 2009 anche in veste di notaio divisore.

 

                                  B.   AO 1 ha donato il 3 aprile 2009 al figlio AO 2la particella n. 1685 RFD di __________, a lei intestata (abitazione con terreno annesso, 411 m²). Mediante brevetto n. 2244 del 24 marzo 2010 il notaio __________ ha iniziato l'inventario della successione e in tale circostanza AP 1 ha chiesto di inserire fra gli attivi dell'eredità un credito di fr. 300 000.– (con riserva di adeguamento alle risultanze peritali o istruttorie) spettante al defunto __________ verso la moglie AO 1 in liquidazione del regime dei beni per la metà del valore relativo alla costruzione della casa sulla particella n. 1685. AO 1 e AO 2 vi si sono opposti, facendo valere che __________ aveva dichiarato di rinunciare “a ogni e qualsiasi pretesa finanziaria” su quel fondo. Accertata la contestazione, il notaio divisore ha trasmesso il

                                         26 marzo 2010 gli atti al Pretore del Distretto di Bellinzona (art. 478 cpv. 2 CPC ticinese), che ha assegnato a AP 1 un termine di venti giorni per far riconoscere la pretesa con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese).

 

                                  C.   AP 1 ha promosso causa il 16 aprile 2010 contro AO 1, AO 2 e AO 3 perché fosse iscritto nell'inventario della successione fu __________ un credito di fr. 300 000.– spettante a quest'ultimo verso la moglie in liquidazione del regime dei beni per la metà del valore relativo alla costruzione della casa sulla particella n. 1685. AO 3 ha comunicato il 23 aprile 2010 di non contestare la petizione e di rimettersi al giudizio del Pretore. Nella loro risposta del 4 maggio 2010 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta il 27 maggio 2010 e con ordinanza di quello stesso giorno il Pretore ha respinto tutte le prove offerte. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 giugno 2010 l'attrice ha ribadito la propria richiesta. Nel loro allegato di quello stesso giorno AO 1 e AO 2 hanno proposto una volta ancora il rigetto della pretesa. Statuendo con sentenza del­l'8 luglio 2010, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 3900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifon­dere a AO 1 e AO 2 fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 luglio 2010 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti al Pretore del Distretto di Riviera (in sostituzione del Pretore del Distretto di Bellinzona, da ritenere prevenuto) perché ammetta le prove offerte, esperisca l'istruttoria e giudichi di nuovo. In subordine l'appellante postula l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle loro osservazioni del 1° settembre 2010 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. AO 3 è rimasto silente. AO 1 è deceduta in pendenza di appello, il 21 novembre 2011. Suoi eredi risultano essere i medesimi AO 3, AO 2 e AP 1.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le contestazioni di un inventario eretto nel quadro di un'azione di divisione ereditaria erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura accelerata degli art. 389 segg. CPC ticinese (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 398 cpv. 1 CPC ticinese) non sospesi dalle ferie (art. 398bis CPC ticinese). In concreto la sentenza del Pretore è giunta a AP 1 il 12 luglio 2010. Il termine d'impugnazione è co­minciato a decorrere così l'indomani ed è scaduto il 22 luglio 2010. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza tempestivo. Tempestive sono altresì le osservazioni di AO 1 e AO 2, del 1° settembre 2010.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che __________ ed AO 1, sposatisi il 28 marzo 1959, sottostavano al regime della partecipazione degli acquisti (art. 196 segg. e 9b tit. fin. CC). Per quanto riguarda la particella n. 1685, egli ha constatato che il fondo (non ancora edificato) era stato comperato dalla sposa prima del matrimonio, il 7 febbraio 1959, e va considerato pertanto un bene proprio di lei (art. 198 n. 2 CC). Il marito potrebbe avere acquisito un credito – ha soggiunto il Pretore – ove la costruzione della casa, avvenuta durante il matrimonio, fosse stata finanziata con beni propri di lui o con acquisti (suoi o di entrambi). Se non che – egli ha proseguito – un coniuge può sempre rinunciare mediante semplice atto scritto a una partecipazione al plusvalore maturato da un bene che appartiene all'altro (art. 206 cpv. 3 CC). Nella fattispecie __________ ha rilasciato una dichiarazione autografa (senza data) in cui dichiarava formal­mente “di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa finanziaria sulla proprietà al mappale 1685 RFD di __________”. In condizioni del genere non si giustifica di inserire un credito nell'inventario dell'eredità. Onde il rigetto della petizione.

 

                                   3.   L'appellante fa valere che, fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). E siccome AO 1, che non ha svolto alcuna attività lucrativa durante il matrimonio, non ha dimostrato il contrario, l'edificazione della casa sulla particella n. 1685 deve ritenersi finanziata da acquisti. Di conseguenza gli acquisti del marito vantano nei confronti dei beni propri della moglie un credito pari almeno al costo di costruzione. Quand'anche __________ avesse inteso rinunciare al plusvalore derivante dall'edificazione – sostiene l'appellante – ciò sarebbe stato ammissibile solo per un contributo ben preciso, mentre una rinuncia generalizzata al plusvalore derivante dalla liquidazione del regime dei beni avrebbe richiesto una conven­zione matrimoniale nella forma dell'atto pubblico (art. 184 CC). E una convenzione rogata per atto pubblico sarebbe stata necessaria, in ogni modo, per rinunciare al controvalore dell'investimento. Quanto in realtà __________ intendeva dichiarare con l'attestazione manoscritta – epiloga l'interessata – è di non avanzare pretese sul terreno comperato dalla moglie prima del matrimonio. Infine l'appellante censura gli oneri processuali di fr. 4000.– complessivi riscossi dal Pretore e l'attribuzione di ripetibili per fr. 5000.–, affermando trattarsi di somme spropositate.

 

                                   4.   Nella fattispecie non risulta essere avvenuta alcuna liquidazione – nemmeno parziale – del regime dei beni cui sottostavano __________ ed AO 1. Ora, una successione comprende anche eventuali crediti del defunto che derivano dallo scioglimento del regime matrimoniale (RtiD II-2005 pag. 711 consid. 4 con richia­mo). Dandosi contestazioni, tali crediti possono essere fatti valere con un'azione intesa alla liquidazione del regime davanti al giudice dell'ultimo domicilio di uno dei coniugi (art. 18 cpv. 1 LForo, corrispondente all'attuale art. 28 cpv. 1 CPC). Possono essere fatti valere, però, anche nell'ambito di un'azione di diritto successorio come quella volta alla contestazione dell'inventario (v. Cocchi/Trezzini in: CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 1005 nota 1028), sempre dinanzi al giudice dell'ultimo domicilio del defunto, con la differenza che in quest'ultimo caso l'art. 479 cpv. 1 CPC ticinese prescriveva l'applicazione del rito accelerato (art. 466 segg. CPC ticinese). Il quale era “semplice e rapido”, ma non som­mario e non comportava alcuna restrizione nelle offerte di prova (come prevedeva invece l'art. 366 CPC ticinese), né limitava il potere co­gni­tivo del giudice alla verosimiglianza. Era una procedura di merito in esito alla quale il giudice statuiva con piena cognizione.

 

                                   5.   In concreto la particella n. 1685 RFD di __________ è stata comperata da AO 1 – come detto – il 7 febbraio 1959, prima del matrimonio (celebrato il 28 marzo successivo), ed è rimasta a lei intestata fin dopo la morte del marito, quando il 3 aprile 2009 è stata donata al figlio AO 2. Non fa dubbio quindi che si tratti di un bene proprio di lei (art. 198 n. 2 CC). Quanto alla casa costruita durante il matrimonio, essa segue il destino del fondo (principio dell'accessione: art. 667 cpv. 2 CC), sicché va considerata anch'essa un bene proprio (cfr. DTF 132 III 149 consid. 2.2.3). La questione è di sapere con che mezzi lo stabile sia stato eretto. Se il marito avesse contri­buito senza corrispettivo (cioè senza contropartita) all'edificazione investendo suoi acquisti o suoi beni propri, la successio­ne avrebbe diritto a un credito pari al rimborso del contributo prestato e, dandosi un aumento di valore del fondo oltre l'ammontare dell'investimento, anche a una partecipazione proporzionale al plusvalore calcolato “secon­do il valore attuale” del fondo (art. 206 cpv. 1 CC). Se la moglie avesse contribuito con propri acquisti all'edificazione, inoltre, la massa di tali acquisti avrebbe diritto verso la massa dei suoi beni propri a un compenso propor­zionale al contributo prestato (art. 209 cpv. 3 CC). E la massa degli acquisti influisce, per finire, sull'entità dell'aumento (art. 210 cpv. 1 CC).

 

                                   6.   Il Pretore ha ritenuto superfluo vagliare le questioni che precedono poiché – ha ricordato – __________ ha rinunciato per scritto a ogni pretesa sulla particella n. 1685. L'art. 206 cpv. 3 CC stabilisce invero che i coniugi possono escludere o modificare per con­ven­zione scritta la partecipazione al plusvalore di cui un bene del­l'uno ha beneficiato grazie a contributi dell'altro. Se non che, tale norma riguarda esclusivamente – come detto – la partecipazione al plusvalore e non influisce sul rimborso del capitale, dovuto all'altro coniuge quand'anche il bene oggetto dell'investimento risulti deprezzato (art. 206 cpv. 1 seconda frase CC). Per di più, la norma prescrive una convenzione bilaterale, non una dichiarazione del solo rinunciante, a meno che questa intervenga al momento del rimborso (art. 115 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 561 n. 1208 in fine con riferimenti). Certo, il coniuge che concede l'investimento può rinunciare non solo alla partecipazione al plusvalore, ma anche al rimborso del capitale. A tal fine occorre tuttavia una convenzione matrimoniale rogata nella forma dell'atto pubblico (art. 216 cpv. 1 combinato con l'art. 184 CC), poiché ciò comporta una diversa partecipazione dei coniugi all'aumento (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 618 n. 1350 con riferimenti).

 

                                   7.   Nel caso specifico l'attrice chiede di inserire nell'inventario della successione un credito di fr. 300 000.– (con riserva di adeguamento) che spettava al defunto nei confronti della moglie per la metà degli acquisti presumibilmente investiti nella costruzione della casa sulla particella n. 1685. Contrariamente all'opinione del Pretore, al rimborso del capitale __________ non risulta avere validamente rinunciato. Potrebbe avere rinunciato alla partecipazione al plusvalore, ma ciò dipende dal momento in cui la dichiarazione unilaterale è stata redatta (solo una rinuncia a posteriori non richiede una convenzione bilaterale: sopra, consid. 6). Sta di fatto che questioni simili devono poter essere

                                         istruite. Occorre sapere, in altri termini, se la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC invocata dall'attrice per sostenere che la costruzione della casa è avvenuta mediante acquisti non risulti sovvertita – in tutto o in parte – da prove contrarie, occorre sapere a quanto sia ammontato l'eventuale investimento di acquisti (in specie del marito) nel bene proprio della moglie e, dandosi il caso, quando è stata stilata la dichiarazione autografa di rinuncia da parte di __________. Non è compito di questa Camera procedere essa medesi­ma agli accertamenti necessari, statuendo per la prima volta senza che le parti possano più adire un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo sulla constatazione dei fatti. Si impone dunque di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché riesamini l'ammissibilità delle prove (un'ordinanza può sempre essere modificata dal giudice: art. 95 cpv. 2 CPC ticinese), conduca l'istruttoria e decida di nuovo (art. 326a CPC ticinese per analogia).

 

                                   8.   L'appellante chiede di trasmettere gli atti al Pretore del Distretto di Riviera, il Pretore del Distretto di Bellinzona dovendosi ritenere prevenuto. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare da anni, tuttavia, che qualora un'autorità di ricorso annulli una sentenza e rinvii la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, ciò non basta per giustificare una ricusazione di tale autorità (DTF 138 IV 146 consid. 2.3, 116 Ia 30 consid. 2a con citazioni). L'appellante non spiega perché ci si dovrebbe scostare da tale principio. L'unico rimprovero da lei mosso al Pretore del Distretto di Bellinzona è quello di avere emanato la sentenza appellata. Nelle circostanze descritte non v'è ragione perché in concreto gli atti siano trasmessi a un giudice diverso.


                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 2 (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 3 è rimasto silente e va mandato esente da spese. L'attuale decisione non comportando un giudizio di merito, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia. Vittoriosa, l'appellante ha diritto da parte sua a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                         L'appellante censura la tassa di giustizia e le ripetibili di primo grado, definite eccessive. La critica diviene tuttavia senza oggetto, poiché il dispositivo di primo grado va annullato contestualmente alla sentenza impugnata, di modo che sulla tassa di giustizia e le ripetibili il Pretore dovrà pronunciarsi un'altra volta quando emanerà la nuova sentenza. Si ricordi ad ogni buon conto che il valore litigioso di un'azione di accertamento è quello del diritto o del rapporto giuridico di cui si chiede sia accertata l'esistenza o l'inesistenza (nella vecchia procedura: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110 in alto; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). In una contestazione d'inventario esso corrisponde pertanto al valore della somma che si vuole vedere inserita fra gli attivi o i passivi della successione. Quanto l'attore ricaverà in definitiva dall'operazione, a divisione ereditaria avvenuta, non è un criterio di rilievo.

 

                                10.   Relativamente ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso su­pera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché riesamini l'ammissibilità delle prove, esperisca l'istruttoria e decida di nuovo nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.   950.–

                                         b) spese                          fr.     50.–

                                                                                  fr. 1000.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 2, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).