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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.8.2010 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1, con recapito presso la litisconsorte
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alla |
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CO 1
per quanto riguarda la privazione della custodia parentale e il collocamento presso una famiglia affidataria del figlio
CO 2 (2009), (rappresentato dalla tutrice RA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 luglio 2010 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 12 luglio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La CO 1 ha istituito il 12 marzo 2009 in favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, affidata a PI 1, del Servizio di accompagnamento sociale __________. Il 30 giugno 2009 RI 1 ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato civile come W__________). Quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente RI 1 la custodia parentale e il 2 luglio 2009 l'ha privata anche dell'autorità parentale, istituendo in favore del figlio una tutela affidata a RA 1, del Servizio di accompagnamento sociale della __________. Impugnata senza successo, tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 14 luglio 2009 e da questa Camera con sentenza del 20 agosto successivo (inc. 11.2009.130). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_634/2009 del 29 settembre 2009.
B. Nel frattempo, il 7 maggio 2009, la Commissione tutoria regionale ha chiesto al Servizio medico-psicologico, Viganello, una valutazione circa le capacità genitoriali di AP 1 e del presunto padre del bambino, AP 1 (1983), cittadino algerino richiedente l'asilo. Quest'ultimo essendo stato convocato infruttuosamente, il Servizio medico-psicologico ha valutato solo le capacità della madre in un rapporto del 21 settembre 2009, giungendo alla conclusione ch'essa non è idonea né alle cure primarie né all'accudimento affettivo del figlio. Sempre su incarico della Commissione tutoria regionale, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha poi condotto un'indagine sulla possibilità di affidare il bambino a una famiglia, accertando l'opportunità del provvedimento in un rapporto del 12 dicembre 2009. Statuendo il 13 gennaio 2010, la Commissione tutoria regionale ha confermato la privazione della custodia parentale e ha affidato il bambino ai coniugi __________ e __________ di __________.
C. Il 20 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato il dott__________, __________, di sottoporre AP 1 a perizia psichiatrica. Un ricorso presentato dalla peritanda contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio 2010. Irricevibile è stato giudicato il 25 maggio 2010 anche un appello introdotto da AP 1 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2010.43). Un ricorso in materia civile esperito da AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza 5A_443/2010 del 21 giugno 2010.
D. Parallelamente AP 1 ha ricorso il 28 gennaio 2010 all'Autorità di vigilanza contro la decisione del 13 gennaio 2010 con cui la Commissione tutoria regionale aveva confermato la privazione della custodia parentale e affidato W__________ ai coniugi __________ e __________. In pendenza di ricorso, il 18 giugno 2010, AP 1 ha riconosciuto il figlio davanti all'autorità di stato civile. Con decisione del 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso di AP 1, rinunciando a prelevare tasse o spese e ad attribuire ripetibili.
E. Il 26 luglio 2010 RI 1 e AP 1 sono insorti con un appello a questa Camera nel quale contestano, senza formulare richieste precise, la decisione appena citata. L'appello non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Inoltrato in tempo utile, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Al memoriale gli appellanti uniscono 21 documenti che in parte figurano già nel fascicolo della Commissione tutoria regionale. Tali atti sono di per sé proponibili (art. 424a cpv. 2 CPC), anche se non appaiono recare verosimili elementi di rilievo ai fini del giudizio.
3. Un atto d'appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Invano se ne cercherebbe un accenno nel memoriale degli appellanti. Non bisogna trascurare tuttavia che, nella misura in cui è ricevibile (sotto, consid. 4), l'appello è stato redatto personalmente da una persona interdetta. E trattandosi di tutelati – o di tutelandi – che insorgono personalmente contro una decisione loro sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420 CC). Nella fattispecie è lecito presumere di conseguenza che gli appellanti chiedano di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare il collocamento del figlio presso la citata famiglia e di affidare W__________ al padre.
4. L'appello in rassegna è sicuramente ammissibile nella misura in cui è introdotto da AP 1. Non è ammissibile invece nella misura in cui è proposto da AP 1. Contro la decisione presa il 13 gennaio 2010 dalla Commissione tutoria regionale, in effetti, quest'ultimo non ha ricorso all'Autorità di vigilanza, sicché nei suoi confronti quella decisione, oggetto di regolare notifica, è passata in giudicato. All'atto pratico nulla muta, gli appellanti avendo sottoscritto un testo comune. Giova procedere senza indugio quindi al vaglio dell'impugnazione.
5. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha constatato anzitutto che nel ricorso AP 1 non criticava il collocamento del figlio presso la famiglia affidataria, ma rimproverava alla Commissione tutoria regionale di non avere verificato la possibilità di trasferire l'autorità parentale al padre. In proposito l'Autorità di vigilanza ha rilevato nondimeno che al momento in cui la Commissione tutoria regionale aveva deciso di togliere l'autorità parentale alla madre (autorità parentale di cui quest'ultima, invero, era già privata per legge: art. 296 cpv. 2 CC), il 2 luglio 2009, AP 1 non aveva ancora riconosciuto W__________, di modo che l'autorità parentale non poteva essergli conferita. Né AP 1 ha mai chiesto nulla del genere, né ha mai espresso la sua disponibilità a occuparsi del bambino. Al contrario: egli non si è presentato nemmeno davanti al Servizio medico-psicologico, che lo aveva convocato a un incontro per valutare le sue capacità genitoriali. Ciò
escludeva anche l'eventuale conferimento di una custodia di fatto. Quanto alla Commissione tutoria regionale – ha continuato l'Autorità di vigilanza – essa ha sempre notificato tutte le decisioni riguardanti W__________ anche a AP 1, che tuttavia non si è mai manifestato. Nelle circostanze descritte non poteva dirsi pertanto che si fosse trascurato di valutare un possibile trasferimento dell'autorità parentale al padre.
6. Nell'appello AP 1 si dichiara vittima di violenza psicologica e fisica, dolendosi che il figlio le sia stato “rapito”. Essa ripercorre le traversie pregresse al riconoscimento del bambino sin dal luglio del 2009 e la ricerca laboriosa dei documenti necessari da parte del padre. Lamenta che la tutrice del bambino avrebbe finanche tentato di impedire il riconoscimento di paternità e avrebbe atteso la scadenza del permesso di soggiorno di AP 1 (valido dal 2 febbraio al 2 agosto 2010) prima di concedere a quest'ultimo, l'11 agosto 2010, un diritto di visita. Essa ricorda inoltre le difficoltà incontrate da AP 1 con la polizia degli stranieri e torna a censurare l'operato delle autorità, che non si sarebbero trasmesse le debite informazioni sulla procedura di riconoscimento. Essa accusa la Commissione tutoria regionale di avere falsificato documenti. Sostiene che il bambino andava affidato al Ministero pubblico, che l'Ufficio dello stato civile ha registrato il nome del figlio in modo erroneo e intendeva sequestrare il passaporto al padre, che la tutrice del bambino ha dato ripetute prove di inefficienza, che l'Ufficio federale della migrazione non ha fatto il proprio dovere, che il Servizio psico-sociale di __________ neppure e il Servizio sociale di accompagnamento men che meno. Anzi, tutta la pratica sarebbe stata trattata “sotto banco”.
AP 1 inveisce poi contro la tutrice del bambino, denuncia soprusi nella concessione del diritto di visita, evoca la presenza di una “persona che è dietro di noi e paga meglio dello Stato”, ragione per cui “i soldi fanno cambiare le regole”. L'appellante prende a partito altresì la propria tutrice, rea anch'essa di subornarla e di tradire le aspettative dei genitori, di ostacolarle la sua frequentazione della Scuola superiore del turismo a Bellinzona, di lasciare scoperte fatture per importi superiori alle entrate disponibili, per tacere di altre manipolazioni intese a distoglierla dal curare personalmente il figlio e farle accettare il collocamento del bambino presso terzi. Se AP 1 non si è presentato al Servizio medico-psicologico per far valutare le capacità genitoriali, ciò si deve – secondo l'appellante – ad abuso delle autorità, che intenderebbero farlo “passare per pazzo”. Peggio: la Commissione tutoria avrebbe “rubato psicologicamente e violentemente” un figlio a una madre con la collaborazione dell'ospedale e del Servizio psico-sociale, che vuol far passare per pazza anche lei. Infine l'appellante disapprova l'affidamento del figlio a una famiglia non musulmana e asserisce che qualcuno avrebbe sollecitato la polizia degli stranieri ad allontanare AP 1 dal Cantone. In definitiva l'appellante invoca “tutti i diritti che abbiamo di padre, madre e famiglia e la religione”, ma anche di “vedere nostro figlio giocare, giocare con noi e grandire con noi e che dice mamma e papà a noi”.
7. Così argomentando, l'interessata si diffonde in una farraginosa congerie di recriminazioni, invettive, accuse e rimostranze, ma perde di vista l'oggetto del litigio. Come si è accennato, davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele essa non aveva criticato né la privazione della custodia parentale (per altro già insita nella privazione dell'autorità parentale) né il collocamento del figlio presso la famiglia affidataria. Rimproverava alla Commissione tutoria regionale di non avere verificato il possibile trasferimento dell'autorità parentale a AP 1. L'Autorità di vigilanza ha respinto la doglianza, spiegando perché il trasferimento non entrava in linea di conto (sopra, consid. 5). Nell'appello l'interessata fa valere che AP 1 ha riconosciuto il bambino solo il 18 giugno 2010 non per causa sua, ma perché la raccolta dei documenti necessari e la relativa legalizzazione ha richiesto tempo, perché le autorità e i servizi competenti hanno negligentemente dilazionato la pratica e perché la tutrice del figlio ha finanche tentato di ostacolarla. Sta di fatto che, quantunque sia stato convocato dal Servizio medico-psicologico di __________ a un incontro del 3 agosto 2009 (ancor prima di riconoscere il bambino), AP 1 è rimasto assente ingiustificato. La Commissione tutoria regionale non aveva quindi elementi per valutare se l'autorità parentale potesse essergli attribuita. Che AP 1 abbia riconosciuto il figlio solo il 18 giugno 2010, in definitiva, poco importa. L'avesse anche riconosciuto alla nascita, la Commissione tutoria regionale non sarebbe ugualmente stata in grado di apprezzare la sua idoneità all'esercizio dell'autorità parentale.
L'appellante sembra partire dalla fallace idea che qualora AP 1 avesse riconosciuto il figlio con sollecitudine, l'autorità parentale gli sarebbe spettata di diritto. In realtà, come ha ricordato l'Autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4), l'art. 298 cpv. 2 CC non prevede il passaggio automatico dell'autorità parentale al padre nel caso in cui la madre nubile ne sia privata. In casi del genere spetta alla Commissione tutoria regionale verificare previamente se un trasferimento siffatto sia conforme al bene del figlio. E per sapere se il trasferimento in questione sia conforme al bene del figlio l'autorità tutoria deve appurare l'idoneità del genitore ad assumere il ruolo. Nel caso specifico tutto si ignora su AP 1, compreso il suo effettivo luogo di residenza. Come possa reputarsi atto a occuparsi del figlio, poi, un genitore che rifiuta di presentarsi davanti al Servizio psico-sociale l'appellante non spiega, salvo pretendere ch'egli non intende farsi “passare per pazzo”. L'appellante deve capire tuttavia che se il padre del bambino non intende dimostrare la propria capacità di genitore, senza esito essa chiede di trasferirgli l'autorità parentale, a prescindere dal fatto che AP 1 non ha mai chiesto trasferimento alcuno. E ancor più inutilmente essa invoca “tutti i diritti che abbiamo di padre, madre e famiglia e la religione”.
8. Per il resto l'appello è – come detto – fuori argomento. Il collocamento del figlio presso una famiglia affidataria non era già più in discussione davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele e non può essere rimesso in causa davanti a questa Camera. Il diritto di visita del padre non forma nemmeno oggetto della decisione impugnata. Il comportamento di tutori, servizi sociali e autorità amministrative sfugge alla cognizione di questa Camera, che non è un superiore organismo di sorveglianza. Quanto al fatto che la famiglia affidataria non sia musulmana, l'appellante è lungi dallo spiegare perché ciò sarebbe contrario al bene del figlio. Su questi punti l'appello va dichiarato già di primo acchito irricevibile.
9. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma AP 1 essendo sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un legale, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
10. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la privazione dell'autorità parentale e il collocamento di un figlio tolto alla custodia dei genitori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione:
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– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.