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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa n. 01/2011 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni che oppone
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RI 1
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alla |
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Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario |
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e all'
Ufficio dei registri del Distretto di Lugano
riguardo alla cancellazione di una servitù di posa e allacciamento a un “sado” e a un pozzo perdente iscritta sulla particella n. 480 RFD di __________ (sezione di __________), di sua proprietà, in favore della particella n. 476 appartenente a
TERZ 1 e TERZ 2, ;
giudicando sul ricorso presentato il 30 giugno 2011 da RI 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2011 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 febbraio 1985 C__________ (1902) ha venduto al figlio RI 1 (1931), con rogito n. 128 del notaio __________, la particella n. 419 RFP di __________. L'operazione è stata iscritta nel registro fondiario il 3 maggio 1985. Nel frattempo, il
24 aprile 1985, l'__________ ha chiesto l'iscrizione sulla particella di una servitù di posa e allacciamento a un “sado” e a un pozzo perdente in favore della particella n. 401 RFP, appartenente allora a __________. Accertato che l'istanza era firmata dal solo C__________ sen., l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano ha invitato l'__________ a far sottoscrivere l'istanza di iscrizione anche al nuovo proprietario del fondo serviente, RI 1 jun. La servitù è poi stata iscritta nel registro fondiario il 15 maggio 1985. In seguito all'introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, nell'agosto del 1991, la servitù è stata riportata sulla particella n. 480 (ora RFD di __________, sezione di __________) in favore della particella n. 476. Nell'agosto del 2000 TERZ 1 e TERZ 2 hanno acquistato il fondo dominante.
B. Il 4 novembre 2010 RI 1 ha chiesto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano di cancellare la servitù a carico della sua particella n. 480 RFD siccome “iscrizione non autorizzata”. Con decisione del 25 gennaio 2011 l'ufficiale ha respinto l'istanza, rilevando che “per procedere alla cancellazione di una servitù è necessario presentare il consenso dei proprietari del fondo dominante”. RI 1 ha ricorso il 1° marzo 2011 alla Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sul registro fondiario, postulando l'annullamento della decisione citata e la cancellazione della servitù litigiosa. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2011 l'ufficiale del registro fondiario si è confermato nel proprio operato. Statuendo il 30 maggio 2011, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ponendo le spese e la tassa di giustizia (fr. 350.– complessivi) a carico di RI 1.
C. RI 1 è insorto il 1° luglio 2011 a questa Camera per ottenere la riforma della decisione appena citata, nel senso di vedere cancellata la servitù a carico del suo fondo. Constatato che il memoriale era redatto in tedesco, il presidente della Camera ha assegnato al ricorrente l'8 luglio 2011 un termine di 10 giorni per trasmettere una traduzione italiana, fedele e completa del ricorso. RI 1 ha ottemperato all'invito il 20 luglio 2011, presentando quanto richiesto. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario possono formare oggetto di ricorso entro trenta giorni alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1; cfr. anche art. 956b cpv. 1 CC). Il ricorso è diretto contro l'autorità di vigilanza, ma l'Ufficio del registro fondiario che ha emanato la decisione rimane parte in causa (Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, Basilea 1988, vol. V/3.I, pag. 187 e 188 in alto; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB I 2ª edizione, n. 22 ad art. 956 CC). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.
2. I documenti – in parte nuovi – allegati al ricorso sono ammissibili, con il ricorso a questa Camera potendosi addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova (art. 63 cpv. 1 LPAmm). Non sono ricevibili invece i documenti presentati dal ricorrente il 16 marzo 2012, otto mesi dopo l'introduzione del memoriale.
3. In concreto l'autorità di vigilanza, richiamati i presupposti per
eseguire operazioni a registro fondiario, ha ricordato che la cancellazione di una servitù richiede il consenso del proprietario del fondo dominante. E siccome nella fattispecie l'istanza di cancellazione risultava sprovvista della firma di TERZ 1 e TERZ 2, a ragione l'ufficiale del registro fondiario aveva respinto la richiesta di RI 1. Per l'autorità di vigilanza i dubbi sollevati da quest'ultimo circa l'autenticità delle firme apposte a suo tempo sull'istanza di iscrizione della servitù non potevano essere esaminati dall'ufficiale del registro. L'indebita iscrizione della servitù andava fatta valere davanti al giudice civile, l'ufficiale del registro fondiario non potendo apportare modifiche alle iscrizioni eseguite nel mastro senza il consenso di tutti gli interessati o senza un ordine del giudice. Onde, per finire, l'infondatezza del ricorso.
4. Il ricorrente esordisce dolendosi di dover argomentare in lingua italiana e criticando l'ordine di tradurre il suo memoriale in italiano. Ora, è pacifico che a norma dell'art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato per questioni di idioma, la libertà di lingua essendo garantita (art. 18 Cost.). Ed è fuori discussione altresì che le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.). Se non che, nei rapporti con le autorità la libertà di lingua è limitata dal principio della lingua ufficiale (principio di territorialità: cfr. DTF 136 I 153 consid. 4.3). Chi si trasferisce in un'altra area linguistica deve assumere quindi, per principio, le conseguenze che ne derivano. Deve rivolgersi pertanto alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 122 I 238 consid. 2d a 2e). Salvo casi particolari, estranei alla fattispecie (si vedano segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non esiste il diritto di comunicare con le autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 136 I 153 consid. 4.3).
Ciò premesso, spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost.; DTF 136 I 153 consid. 5). In concreto il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane (art. 1 Costituzione ticinese). E per l'art. 8 cpv. 1 LPAmm nei procedimenti amministrativi le allegazioni devono essere scritte in lingua italiana. Il tedesco non essendo lingua ufficiale nel Cantone, il ricorrente non può pretendere così di usare tale idioma nei rapporti con le autorità. La richiesta di tradurre il ricorso in lingua italiana non costituiva dunque, nel caso in esame, un formalismo eccessivo né offendeva la libertà di lingua garantita dall'art. 8 cpv. 2 Cost. Tanto meno esso disattendeva il diritto di essere sentito consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Su questo punto il ricorso non merita ulteriore disamina.
5. Nel merito il ricorrente ribadisce, in estrema sintesi, che quando è stata costituita la servitù, il 24 aprile 1985, proprietario della particella n. 419 RFP era lui medesimo e non suo padre, essendo egli diventato proprietario del fondo il 26 febbraio precedente. L'iscrizione della servitù nel registro fondiario sarebbe pertanto indebita, giacché avvenuta sulla base di un'istanza sottoscritta da una persona senza diritto, la firma di lui apposta sull'istanza essendo stata falsificata. Inoltre – egli soggiunge – al momento dell'acquisto la particella n. 419 RFP era libera da servitù. Per di più, il ricorrente si dice convinto che il “sado” è stato costruito sul suo fondo solo nel 1989.
6. Litigiosa era, davanti all'autorità di vigilanza sul registro fondiario, la cancellazione della servitù di posa e allacciamento al “sado” e al pozzo perdente iscritta sulla particella n. 480 RFD in favore della particella n. 476 RFD. Le critiche mosse dal ricorrente al Comune di __________ e a funzionari del Dipartimento del territorio in merito al rilascio di permessi di costruzione sono quindi fuori argomento, come fuori argomento è la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune. Al proposito il ricorso si dimostra già di primo acchito irricevibile.
7. RI 1 chiede – come detto – la cancellazione della nota servitù, sostenendo che il diritto è stato iscritto indebitamente nel registro fondiario. Ora, la rettifica nel registro fondiario di
iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata nel caso specifico dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione: sentenza del Tribunale federale 5A_846/2009 del 12 marzo 2010 consid. 3.2 con riferimenti in: ZBGR 92/2011 pag. 112; RtiD I-2008 pag. 1031 consid. 4). La seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1 vRRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. Una via preclude l'altra (RtiD
I-2005 pag. 796 consid. 4 con richiami; v. anche DTF 133 III 643 consid. 3.1.1). Nella fattispecie la rettifica amministrativa dell'art. 977 CC è manifestamente esclusa, già per il fatto che l'ufficiale non ha constatato alcuna inesattezza nel registro fondiario. RI 1 non poteva pretendere quindi che l'ufficiale cancellasse la servitù, salvo esibire l'assenso dei proprietari del fondo dominante (art. 964 cpv. 1 CC). Consenso che tuttavia egli non è stato in grado di procurarsi.
8. Scartata la via amministrativa, rimane a RI 1 la via giudiziaria. E la via giudiziaria consiste in un'azione di rettifica del registro fondiario secondo l'art. 975 CC, da promuovere – come ha rilevato l'autorità di vigilanza sul registro fondiario – davanti al giudice civile (Deschenaux, Le Registre foncier in: Traité de droit privé suisse, Vol. V II/2, Friburgo 1983, pag. 659; Krenger, Die Grundbuchberichtigungsklage, 2ª edizione, pag. 18). Proponibile in ogni tempo davanti al tribunale del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario (art. 29 cpv. 1 lett. a CPC, già art. 19 cpv. 1 lett. a LForo) e diretta contro i beneficiari della servitù, tale azione di accertamento tende ad armonizzare il registro fondiario con la reale situazione giuridica (Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 975 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 342 n. 990; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3ª edizione, pag. 550 n. 2125a; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1990, pag. 207, n. 47). Nell'ambito di una simile azione il giudice esamina anche la validità del titolo o della richiesta d'iscrizione (Deschenaux, op. cit., pag. 670; Steinauer, op. cit., pag. 333 n. 954a), censurata in concreto da RI 1. Non all'ufficiale del registro fondiario, ma al giudice civile RI 1 deve pertanto rivolgersi, facendo capo a un'azione di rettifica giusta l'art. 975 CC. Privo di consistenza, il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.
9. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale pronunciato seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili. Per tacere del fatto che l'autorità di vigilanza e l'ufficiale del registro fondiario non sono stati chiamati a
esprimersi sul ricorso, costoro sarebbero ad ogni modo intervenuti nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF). Questioni di valore litigioso non parrebbero determinanti (sentenze del Tribunale federale 5A_614/2008 del 26 novembre 2008, consid. 1 non pubblicato in DTF 135 III 103; sentenza 5A_346/2009 del 12 agosto 2009, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 135 III 585).
11. La comunicazione dell'odierno giudizio avviene anche all'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF: art. 7 ORF), il quale esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario ed è legittimato a impugnare le decisioni su ricorso in materia di registro fondiario dinanzi al Tribunale federale (art. 6 cpv. 3 lett. j ORF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.
3. Notificazione a:
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– ; – e , ; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, Bellinzona; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. |
Comunicazione all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.