|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
|
vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa n. 650.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
|
|
RI 1 e RI 2,
|
|
|
|
alla |
|
|
|
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
|
||
|
|
|
|
|
per quanto riguarda misure a protezione dei figli
M__________ (1993), S__________ (1997), J__________ (2000), A__________ (2003) e L__________ (2007) __________;
giudicando ora sul ricorso (“appello”) presentato il 4 luglio 2011 da RI 1 e RI 2 contro la decisione del 24 giugno 2011 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto una domanda di ricusazione e di trasferimento del caso a un'altra Commissione tutoria regionale presentata il 21 giugno 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio di RI 1 (1962) e RI 2 (1968) sono nati T__________ (26 luglio 1992), M__________ (9 dicembre 1993), S__________ (8 gennaio 1997), J__________ (15 marzo 2000), A__________ (18 dicembre 2003) e L__________ (14 marzo 2007). La famiglia, che vive nel Ticino dal 2003, è stata seguita sin dal 2004 dalla Commissione tutoria regionale 14 di __________ per le difficoltà incontrate dai figli nell'inserimento scolastico e nella socializzazione. Il disagio sociale, ma anche economico, si è acuito nel settembre del 2010, quando RI 1 e RI 2 hanno rifiutato di mandare S__________, J__________ e A__________ a scuola, hanno interrotto il pagamento del canone di locazione e di altre fatture e hanno rinunciato anche alle prestazioni e all'aiuto sociale, sostenendo di voler rientrare nella Svizzera orientale. Il 21 dicembre 2010 la famiglia è stata sfrattata dall'appartamento di __________ e, rimasta senza alloggio, è stata ospitata nel centro della protezione civile di __________.
B. Con decisione inaudita parte del 22 dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale 14 ha conferito all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________ l'incarico di eseguire una valutazione socio-familiare e di provvedere alle misure necessarie per la protezione dei figli. Il 10 gennaio 2011 essa ha poi sottoposto ai coniugi un'alternativa: ovvero rientrare nella Svizzera interna con un aiuto finanziario per il viaggio e l'alloggio per i primi tre giorni e segnalazione all'autorità tutoria competente, ovvero mantenere il domicilio a __________, cui sarebbe seguita la privazione della custodia sui figli e il collocamento di questi in un istituto. Il 20 gennaio 2011 RI 1 e RI 2 hanno chiesto l'istituzione di una curatela volontaria per essere aiutati a reperire una nuova abitazione e gestire le loro finanze. Con decisione provvisionale del 20 gennaio 2011 la Commissione tutoria regionale ha tolto a RI 1 e RI 2 la custodia sui cinque figli ancora minorenni e lo stesso giorno ha instato davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché essi fossero privati anche dell'autorità parentale. L'indomani i genitori hanno postulato la revoca della misura e il 25 gennaio 2011 hanno chiesto – in particolare – di non collocare la figlia cadetta in istituto. Il 26 gennaio 2011 M__________, S__________, J__________ e A__________ sono stati collocati nell'__________ di __________, mentre RI 1 e RI 2 sono stati alloggiati, insieme con L__________, in un albergo a __________. Con decisione provvisionale del 27 gennaio 2011 la Commissione tutoria regionale ha confermato il collocamento di tutti i figli e ha sospeso il diritto di visita dei genitori.
C. Statuendo dopo contraddittorio, il 10 febbraio 2011 la Commissione tutoria regionale ha confermato il collocamento di M__________, S__________, J__________ e A__________ nell'__________, ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di “trovare la modalità più giusta per una presa a carico adeguata” di L__________, come ad esempio “una presa a carico del Centro per l'età evolutiva, un'integrazione diurna presso l'__________ con i fratelli, la frequentazione della scuola materna”, e ha conferito ai ragazzi “un diritto di visita con i genitori in forma sorvegliata presso __________”, da organizzare dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni in collaborazione con gli educatori responsabili. Un ricorso presentato il 23 febbraio 2011 da RI 1 e RI 2 contro tale decisione è stato respinto il 9 giugno 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva. Un appello presentato dai genitori il 21 giugno 2011 a questa Camera è tuttora pendente (inc. 11.2011.105).
D. Nel frattempo, il 10 maggio 2011, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale un rapporto in cui proponeva la fine del collocamento e il rientro dei figli in famiglia alla fine dell'anno scolastico. Dopo un periodo trascorso in un'abitazione provvisoria ad __________, il 1° giugno 2011 RI 1 e RI 2 si sono trasferiti in un appartamento nel Comune di __________, dove si sono domiciliati. Il 9 giugno 2011 essi hanno chiesto in via cautelare la revoca del collocamento di M__________, S__________, J__________ e A__________ e il loro rientro in famiglia. Il giorno seguente la Commissione tutoria regionale li ha convocati per il 30 giugno 2011. Con istanza del 14 giugno 2011 RI 1 e RI 2 hanno reiterato la richiesta di autorizzare in via cautelare i figli a rimanere con loro dopo la fine dell'anno scolastico e fino all'udienza, postulando altresì il trasferimento del caso alla Commissione tutoria regionale 18. Il 17 giugno 2011 essi hanno poi denunciato i membri della Commissione tutoria regionale 14 per abuso d'autorità e lesioni, sollecitando lo stesso giorno l'intervento della Commissione tutoria regionale 18 per essere autorizzati a tenere i figli con sé dopo la fine dell'anno scolastico. Con decisione emanata inaudita parte il 20 giugno 2011 la Commissione tutoria regionale 14 ha respinto le istanze del 9 e del 14 giugno 2011, ha rifiutato di trasferire il caso alla Commissione tutoria regionale 18 e ha confermato l'udienza del 30 giugno 2011.
E. Il 21 giugno 2011 RI 1 e RI 2, interpretando il rigetto delle domande cautelari come un atto di prevenzione nei loro confronti, hanno ricusato i membri della Commissione tutoria regionale 14 davanti all'Autorità di vigilanza, hanno chiesto nuovamente di trasferire il caso alla Commissione tutoria regionale 18 e hanno sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. In via cautelare essi hanno postulato l'autorizzazione a tenere i figli con sé e la trasmissione dell'incarto alla Commissione tutoria regionale 18. Il memoriale non ha formato oggetto d'intimazione. Statuendo il 24 giugno 2011, l'Autorità di vigilanza ha respinto “le istanze” in quanto ricevibili, come pure la richiesta di assistenza giudiziaria. Essa non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.
F. Contro la decisione predetta RI 1 e RI 2 sono insorti a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 4 luglio 2011 nel quale chiedono che – conferita loro l'assistenza giudiziaria – tutti i membri della Commissione tutoria regionale 14 siano ricusati, l'incarto sia trasmesso (già in via cautelare) alla Commissione tutoria regionale 18 e i figli M__________, S__________, J__________, A__________ e L__________ siano autorizzati a rimanere con loro “fino a definizione della pratica relativa al collocamento” da parte della Commissione tutoria regionale 18. Essi chiedono altresì di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza. Con decreto dell'11 luglio 2011 il presidente di questa Camera ha respinto in quanto ammissibile l'istanza di provvedimenti cautelari in appello. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 giorni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura civile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), bensì il nuovo art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è ammissibile. Ricevibili sono inoltre i documenti acclusi al memoriale (lettera dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni alla Commissione tutoria regionale 14 del 21 giugno 2011, comunicazione di posta elettronica 1° luglio 2011 dell'assistente sociale incaricato al legale dei ricorrenti: art. 74b cpv. 2 LPAmm).
2. Le decisioni di natura incidentale o pregiudiziale emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele entro lo stesso termine di quelle finali, a condizione che possano causare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2005 pag. 783 consid. 5). Da quest'ultimo requisito si può prescindere – nel solco del diritto federale – qualora la decisione incidentale riguardi questioni di competenza o di ricusazione oppure nel caso in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (RtiD II-2007 pag. 681 consid. 4). Il ricorso di RI 1 e RI 2 vertendo su questioni di competenza e di ricusazione, nulla osta sotto questo profilo all'entrata in materia.
3. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato anzitutto che
l'istanza di ricusazione appariva irricevibile già per il fatto che non precisava contro quali membri della Commissione tutoria regionale fosse rivolta (salvo la presidente), e in particolare se comprendesse anche i supplenti che avrebbero sostituito i membri ricusati. A prescindere da ciò, essa ha rimproverato agli istanti un comportamento contraddittorio, poiché da un lato essi rimproveravano passività alla Commissione tutoria regionale 14 e dall'altro accusavano la medesima di esercitare pressioni psicologiche. Per l'Autorità di vigilanza, ad ogni modo, non si intravedono nell'operato della Commissione tutoria regionale eccessi o scorrettezze. Inoltre – essa ha soggiunto – una denuncia penale nei confronti della Commissione tutoria regionale o l'emanazione di eventuali decisioni erronee da parte di quest'ultima non costituiscono motivo di ricusa. Infine l'Autorità di vigilanza ha vagliato gli avvenimenti pregressi evocati nell'istanza, concludendo che poco importava la partecipazione della presidente della Commissione a un sopralluogo nel 2005 per verificare l'abitabilità del loro appartamento, né incidevano le violenze subìte dai ricorrenti da parte di un terzo, né le decisioni prese dall'Assicurazione Invalidità né, tanto meno, le difficoltà incontrate dal primogenito.
Quanto alla situazione più recente, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha sottolineato che i lamentati ritardi della Commissione tutoria regionale nella scolarizzazione dei figli si riconducevano proprio al comportamento dei genitori. Essa ha rilevato altresì che dopo il settembre del 2010 costoro avevano trascurato il bene dei ragazzi sia nel campo dell'istruzione sia in quello delle cure primarie, non interessandosi neppure di trovare un alloggio per il periodo successivo allo sfratto. Circa la decisione della Commissione tutoria regionale 14 sul rientro dei figli a casa dopo la fine dell'anno scolastico, l'Autorità di vigilanza ha appurato che i genitori erano già stati convocati e ha ricordato che una Commissione tutoria regionale può statuire anche inaudita parte, procedendo in seguito al contraddittorio, come può scostarsi dagli atti chiarendone i motivi. Infine l'Autorità di vigilanza ha escluso la trasmissione del caso alla Commissione tutoria regionale 18, poiché la procedura di privazione dell'autorità parentale era ancora pendente e la privazione della custodia parentale non era ancora passata in giudicato.
I. Sulla competenza per territorio
4. Dal 1° giugno 2011 RI 1 e RI 2 sono domiciliati ad __________ (doc. 1, act. 27). Se il caso andasse trasferito per competenza alla Commissione tutoria regionale 18, la domanda di ricusazione nei confronti della Commissione tutoria regionale 14 risulterebbe senza oggetto. Ora, l'art. 315 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure protettrici del figlio sono le autorità al domicilio di quest'ultimo. In applicazione dell'art. 25 CC il domicilio del figlio corrisponde a quello dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ha la custodia parentale (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315a/315b). Decisivo è il domicilio all'apertura del procedimento. Successivi cambiamenti non influiscono sulla competenza dell'autorità (Breitschmid, op. cit., n. 18 agli art. 315/315a/315b CC; Meier in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 315/315a/315b).
a) Che in concreto i coniugi abbiano trasferito il domicilio nel Comune di __________ in pendenza di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele nulla toglieva, ciò premesso, alla competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14. E sulla privazione della custodia parentale la competenza per territorio rimarrà a quest'ultima fino al momento in cui la relativa decisione sarà passata in giudicato. Se mai alla Commissione tutoria regionale 18 spetterà di eseguire tale decisione (Breitschmid, loc. cit.).
b) Diversa è la situazione quel quanto concerne la postulata reintegrazione nella custodia parentale, chiesta dai coniugi il 9 giugno 2011 alla Commissione tutoria regionale 14. A quel momento infatti RI 1 e RI 2 erano già domiciliati nel Comune di __________, sicché l'istanza andava presentata alla Commissione tutoria regionale 18, competente per territorio (art. 1 del regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). È vero che il 10 maggio 2011 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale 14 un rapporto in cui auspicava la fine del collocamento e il rientro dei figli in famiglia alla fine dell'anno scolastico. Tale atto non era inteso però – né può essere considerato – come una richiesta di reintegrazione nella custodia parentale atta a perpetuare la competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14. La stessa Commissione, del resto, si è attivata solo dopo avere ricevuto la formale istanza di RI 1 e RI 2, indicendo l'udienza del 30 giugno 2011. Su questo punto il ricorso in esame si dimostra quindi parzialmente fondato, nel senso che per le procedure a protezione dei figli aperte dopo il 1° giugno 2011 la competenza per territorio passa alla Commissione tutoria regionale 18. Alla Commissione tutoria regionale 14 rimane invece la trattazione della procedura intesa alla privazione della custodia parentale. La ricusa non può dirsi di conseguenza senza oggetto.
II. Sulla ricusazione
5. Per quel che concerne i motivi di ricusazione, l'art. 31 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele prevede che per i membri delle autorità di tutela valgono i motivi di esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile. L'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, non ha portato cambiamenti di sostanza, se non per il fatto che i motivi di ricusazione sono diventati quelli previsti dal nuovo art. 47 CPC, il quale comprende anche i vecchi motivi di esclusione (art. 26 CPC ticinese), voce ormai dismessa nella terminologia del nuovo Codice. L'Autorità di vigilanza si è dipartita, a ragione, dalle medesime premesse.
a) RI 1 e RI 2 chiedono la ricusa dei membri della Commissione tutoria regionale 14 per “parzialità” ossia “prevenzione” – o almeno per “parvenza di prevenzione” – nei loro confronti. Ciò premesso, l'istanza deve reputarsi ancorata all'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. Tale norma costituisce una clausola generale che prevede un motivo di ricusazione nel caso in cui l'autorità “per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa”. Essa abilita le parti a chiedere la ricusazione ove si ravvisino fattori che mettano in dubbio agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni l'imparzialità di chi opera in seno all'autorità (Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 30 ad art. 47). Tale garanzia tende a impedire che circostanze estranee al processo possano influire sull'esito della decisione in favore o a detrimento di una parte (DTF 136 I 210 consid. 3.1 con rinvii). Occorre però che le circostanze esterne mettano concretamente in dubbio il requisito di imparzialità, o per il comportamento soggettivo di chi opera o per serie parvenze oggettive. Semplici impressioni di parte non bastano (DTF 136 I 210 consid. 3.1 con rinvii).
b) Come ha ricordato l'Autorità di vigilanza, una domanda di ricusazione diretta contro un'autorità collegiale è ricevibile solo ove sia motivata nei confronti di ogni singolo membro dell'autorità (RDAT I-1996 pag. 83 consid. 3.1, 1984 pag. 61 in fine). L'autorità in quanto tale non può essere ricusata (RDAT 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine; cfr. anche DTF 105 Ib 301 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 2C_150/2008 del 10 luglio 2008, consid. 1). I ricorrenti argomentano che la loro domanda dev'essere intesa come rivolta anche contro i membri supplenti della Commissione tutoria regionale 14, i quali sarebbero influenzati dai pregiudizi rivelati dai titolari, onde la richiesta di trasferire il caso alla Commissione tutoria regionale 18. In realtà, una volta di più, i ricorrenti si limitano a muovere accuse all'intera Commissione tutoria regionale, senza addurre motivi individuali nei confronti dei singoli membri. Al riguardo il ricorso andrebbe dichiarato già a un primo esame irricevibile. Sia come sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe per le ragioni che seguono.
c) I ricorrenti fanno valere che dal 2004 al 2010 la Commissione tutoria regionale 14 ha trascurato ogni intervento in loro favore, nonostante essi medesimi e il pediatra dei figli abbiano manifestato a più riprese una situazione di bisogno. Secondo loro un simile comportamento può spiegarsi solo con pregiudizi nei loro confronti. Essi lamentano, in sintesi, che la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto nominare loro un curatore per assisterli in eventuali procedure legali contro il locatore, che l'autorità comunale ha accertato a torto l'abitabilità del loro appartamento, a dispetto del pessimo stato in cui si trovava e che nessuno li ha aiutati a trovare una nuova sistemazione. Essi censurano altresì il mancato intervento dei servizi sociali dopo il rifiuto di una rendita da parte dell'Assicurazione Invalidità e dopo le decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali in merito agli assegni familiari. Ora,
eventuali mancanze dei servizi sociali o decisioni erronee del Municipio di __________ non possono essere imputate alla Commissione tutoria regionale. Inoltre, per tacere del fatto che le citate vicissitudini non risultano essere state rese note all'autorità tutoria (non ve n'è traccia nell'incarto della Commissione tutoria regionale 14, annesso all'inc. 11.2011.105), assicurare un patrocinio in materia di locazione non rientra nei compiti delle autorità tutorie. Tali doglianze non confortano pertanto la domanda di ricusazione.
In realtà risulta dagli atti che la situazione della famiglia era tenuta sotto controllo dai servizi sociali e dalle autorità educative fin dal 2004, in particolare per quanto attiene alla scolarizzazione e alla socializzazione dei figli. Inoltre il 29 aprile 2009, in seguito a difficoltà di comporto manifestate dal figlio maggiore, la Commissione tutoria regionale ha incaricato il Servizio medico psicologico di __________ di valutare le capacità parentali dei genitori e di assicurare un sostegno ai ragazzi. Dagli atti emerge altresì che i tentativi d'intervento dei servizi sociali sono stati fortemente osteggiati dai ricorrenti (rapporto del Servizio sociale di __________, del 30 agosto 2005, e lettera dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, del 24 maggio 2006, nell'incarto citato). Se mai v'è da interrogarsi, anche alla luce degli avvenimenti più recenti, se già in passato la Commissione tutoria regionale non dovesse intervenire con mezzi più incisivi a protezione dei figli. Ad ogni modo non si ravvisano in concreto omissioni che lascino trasparire indizi di prevenzione.
d) Gli interessati si dolgono anche del fatto che la Commissione tutoria regionale, pur avendo appreso che essi non mandavano più i figli a scuola e avevano interrotto il pagamento delle pigioni, non è intervenuta neppure dopo il settembre del 2010, lasciando che i ragazzi trascorressero il Natale in un centro di accoglienza. Sostengono che solo una persona prevenuta può ravvisare una “vendetta” nella loro “scelta
estrema” di “lasciarsi andare per attirare l'attenzione e ricevere un aiuto richiesto da anni”. Il termine “vendetta”, tuttavia, figura nella decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (pag. 10). E gli interessati non possono muovere rimproveri alla Commissione tutoria regionale per termini usati da un'altra autorità. Quanto ai dubbi da loro sollevati in merito all'imparzialità dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, essi non riguardano la Commissione tutoria regionale.
L'esame degli atti relativi al ricorso del 21 giugno 2011 (nell'incarto della Commissione tutoria regionale annesso all'inc. 11.2011.105) conferma anzi che il 27 agosto 2010 RI 1 e RI 2 avevano sostenuto di essere in procinto di trasferirsi nella Svizzera orientale, ciò che hanno ribadito il 17 settembre 2010. Constatato in seguito che la famiglia era ancora a __________, le autorità scolastiche hanno segnalato la situazione alla Commissione tutoria regionale, che il 12 ottobre 2010 ha sollecitato dal Servizio medico-psicologico il rapporto commissionato l'anno prima. Il 22 novembre 2010, poi, i servizi sociali hanno informato la Commissione tutoria dell'imminente sfratto della famiglia, comunicando di avere ritenuto opportuno non intervenire ed “esporre la famiglia alle proprie responsabilità”. Il giorno dopo lo sfratto, il 22 dicembre 2010, la Commissione tutoria regionale ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di esperire una valutazione socio-familiare e di proporre le misure necessarie a protezione dei minori.
Quando rimproverano alla Commissione tutoria regionale di non avere impedito lo sfratto, i ricorrenti addossano a quest'ultima responsabilità per comportamenti da loro medesimi assunti. Certo, un curatore amministrativo avrebbe forse potuto assistere i ricorrenti per ottenere il rinnovo degli assegni familiari o i sussidi sociali, come pure nell'amministrazione dei pagamenti, ma ciò presupponeva la collaborazione dei medesimi. E tale collaborazione faceva manifestamente difetto, ove appena si consideri che gli interessati non aprivano la porta nemmeno alla polizia per ritirare gli atti giudiziari. Circa la scolarizzazione dei figli, è compito del Municipio vigilare sulla frequenza della scuola (art. 54 della legge della scuola; RL 5.1.1.1), non della Commissione tutoria regionale. Al limite questa avrebbe potuto anticipare la decisione sulla privazione della custodia parentale e il collocamento dei figli in un istituto, ma a una simile prospettiva i ricorrenti si sono sempre opposti. Che i figli abbiano passato il Natale in un centro di accoglienza si deve poi allo stesso RI 1, il quale al momento dello sfratto ha rifiutato categoricamente di collocare provvisoriamente i ragazzi all'__________. In definitiva, quanto accaduto è lungi dal sostanziare le accuse di inattività rivolte alla Commissione tutoria regionale.
e) Per i ricorrenti la lettera inviata loro il 10 gennaio 2011 dalla Commissione tutoria regionale denota prevenzione. Sostengono che, per il tono e le modalità, obbligare una famiglia ad andarsene dal Cantone entro 24 ore o vedersi togliere i figli è indice di prevenzione e pregiudizio, tanto più che il collocamento è stato prospettato senza sentirli e senza raccogliere il parere di esperti. Ora, nella citata lettera la Commissione tutoria regionale ha prospettato ai ricorrenti un'alternativa: il trasferimento di tutta la famiglia nella Svizzera interna o il mantenimento del domicilio a __________. In caso di trasferimento essi avrebbero ricevuto un aiuto finanziario per i primi giorni e il loro incarto sarebbe stato trasmesso all'autorità tutoria nel nuovo domicilio. Se invece fossero rimasti a __________, essi sarebbero stati privati della custodia parentale, i figli sarebbero stati collocati in un istituto e sarebbe stata
esperita una valutazione delle loro capacità genitoriali. Essi sono stati invitati a comunicare immediatamente la scelta, sottoscrivendo una delle due opzioni (doc. 1, allegato 15).
Sui metodi adottati dalla Commissione tutoria regionale si potrà anche opinare. Sta di fatto che gli interessati hanno ribadito in più occasioni di voler lasciare il Ticino, tant'è che nella lettera citata hanno sottoscritto proprio quell'opzione, salvo poi rinunciare per le difficoltà incontrate nel trovare un alloggio di loro gradimento (comunicazioni e-mail del 12 e 15 gennaio 2011 negli atti della Commissione tutoria regionale 14 relativi all'inc. 11.2011.105). E dopo avere espresso per mesi il proposito di trasferirsi nella Svizzera orientale, essi non possono sostenere adesso che la Commissione tutoria regionale volesse “allontanare la famiglia al più presto”. Pur nella sua perentorietà, lo scritto non contiene in ogni modo termini suscettivi di denotare prevenzione. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, inoltre, la Commissione tutoria regionale non poteva indugiare oltre nel prendere misure a protezione dei figli, non potendosi protrarre il ricovero dei ragazzi nel centro di accoglienza per il tempo necessario a raccogliere il parere di esperti. Misure d'urgenza erano inderogabili.
Quanto ai provvedimenti annunciati nello scritto in questione, anche volendo indulgere per la “scelta estrema” dei ricorrenti, dettata dalla frustrazione di alloggiare in un appartamento reputato inadatto, la decisione di far disertare la scuola ai figli non è scusabile. Fino a una valutazione della loro capacità di genitori la privazione della custodia parentale e il loro collocamento dei figli in un ambiente protetto era un passo obbligato. Non si può dire, pertanto, che le misure prospettate in quella lettera fossero intese a esercitare pressioni ingiustificate. Richiamare formalmente i genitori sulle conseguenze dei loro comportamenti e delle loro scelte non può essere interpretato come indizio di prevenzione.
f) I ricorrenti affermano che la Commissione tutoria regionale ha dimostrato scarsa considerazione anche per la curatrice __________, coinvolta in una vertenza con il Municipio di __________ in cui siede la presidente della Commissione, tant'è che in un verbale (dal quale stati epurati commenti malevoli nei confronti di lei) figura come essa non sarebbe più stata chiamata a intervenire in compiti affidati all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. L'argomento non giova alla domanda di ricusazione. Davanti alla Commissione tutoria regionale gli interessati hanno dichiarato il 10 febbraio 2011 di ritenere idonea alla funzione di curatrice amministrativa __________, al che la Commissione tutoria regionale ha posto la condizione che questa si occupasse solo dell'aspetto amministrativo ed evitasse di interferire nei compiti dell'Ufficio delle famiglie dei minorenni (doc. 1, allegato 23, pag. 2 in alto). Valutare l'idoneità di una persona proposta alla carica di curatore è compito dell'autorità tutoria, cui spetta anche definirne l'incarico. Da tale profilo, pertanto, il verbale citato non suffraga indizi di prevenzione. Quali “giudizi gratuiti” siano poi stati espunti dal protocollo non è dato di sapere. Comunque sia, eventuali riserve sull'idoneità del curatore proposto non dimostrano pregiudizi nei confronti dei ricorrenti.
g) Secondo i ricorrenti la decisione 20 giugno 2011 della Commissione tutoria regionale che conferma la privazione della custodia parentale e il collocamento dei figli in istituto anche dopo la fine dell'anno scolastico è incomprensibile. Essi fanno valere, in estrema sintesi, che nel proprio rapporto del
10 maggio 2011 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni consigliava di porre termine al collocamento alla fine dell'anno scolastico, il 17 giugno 2011, mentre la Commissione tutoria regionale ha fissato la relativa udienza solo per il 30 giugno 2011, negando il diritto ai figli di restare a casa dal 17 al 30 giugno 2011, quando in precedenza essi avevano trascorso con loro senza problemi tutti i fine settimana e le vacanze di Pasqua e dell'Ascensione. I ricorrenti sottolineano di avere adesso un'abitazione idonea, che le prestazioni sociali sono state ripristinate, che gli attriti con l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni sono superati e che l'assistente sociale di __________ conferma la loro buona volontà. Si dolgono che solo ora la Commissione tutoria regionale metta in dubbio la loro capacità genitoriale dopo avere rinunciato in passato ad accertamenti specialistici. Con la decisione del 20 giugno 2011 la Commissione tutoria regionale dimostrerebbe non solo prevenzione per la propria incapacità di riconsiderare la situazione, ma anche desiderio di “onnipotenza” e totale mancanza di autocritica. Essi lamentano altresì che la decisione impugnata difetta di motivazione nella misura in cui l'Autorità di vigilanza non ha vagliato il buon fondamento della loro istanza cautelare del 17 giugno 2011 per ottenere l'autorizzazione a tenere a casa i figli dal 17 al 30 giugno 2011.
Giovi rammentare intanto che un procedimento di ricusa non è destinato a sindacare il contenuto di decisioni nel merito (RtiD I-2006 pag. 628 n. 4c). Né l'emanazione di decisioni cautelari basta di per sé a indiziare parzialità, men che meno nella fattispecie, ove si pensi all'incalzare delle richieste dei ricorrenti. Nelle funzioni di un'autorità rientra anche quella di dirimere questioni controverse e delicate, sicché provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del proprio ufficio non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi errati. Errori di fatto o di diritto vanno censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge, non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono – se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e). Dal profilo del diritto di essere sentito, pertanto, non era compito dell'Autorità di vigilanza (né spetta a questa Camera) vagliare la correttezza della decisione emessa il 20 giugno 2011 dalla Commissione tutoria regionale.
Ciò posto, nella misura in cui rimproverano alla Commissione tutoria regionale di non avere seguito la proposta contenuta nel rapporto dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni i ricorrenti perdono di vista che – come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele – il contenuto di perizie e pareri non vincola l'autorità (DTF 136 III 161 consid. 3.4.2). Il fatto che un'autorità si scosti, sia pure in una decisione cautelare, dalle proposte di un esperto non configura pertanto parzialità. È vero che il fatto di avere fissato l'udienza per discutere il noto rapporto solo dopo la fine dell'anno scolastico può apparire irritante. Ciò nonostante, non si può dire che l'autorità abbia procrastinato l'incontro di proposito, tanto meno se si pensa che il rapporto, datato 10 maggio 2011, è stato ricevuto dalla Commissione tutoria regionale solo il 23 maggio 2011 (timbro di ricezione apposto sull'esemplare agli atti della Commissione tutoria regionale 14 nell'inc. 11.2011.105). Non a torto gli interessati lamentano che solo ora la Commissione tutoria regionale si sia accorta della mancanza di approfondimenti circa le loro capacità genitoriali. Spettava in effetti alla Commissione vegliare a che il Servizio medico-psicologico da lei incaricato procedesse speditamente negli accertamenti, tanto più che il mandato era stato conferito il 28 aprile 2009 ed era già stato sollecitato il 12 ottobre 2010 (atti della Commissione tutoria regionale 14 nell'inc. 11.2011.105). Sapere se la Commissione tutoria regionale abbia correttamente valutato le circostanze non è tuttavia oggetto del giudizio odierno. Quanto conta è – come detto – che isolati errori di apprezzamento da parte di un'autorità non bastano a fondare una ricusa.
h) I ricorrenti soggiungono di avere denunciato al Ministero pubblico i membri della Commissione tutoria regionale per abuso d'autorità e lesioni corporali, di modo che questi avranno un interesse personale nel negare i presupposti per una loro reintegrazione nella custodia parentale e la revoca del collocamento. Ora, il fatto di denunciare il membro di un'autorità non basta per motivare una ricusa nei confronti di lui (RtiD
I-2004 pag. 464 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2008.37 del 10 settembre 2008, consid. 5). I ricorrenti non possono valersi dunque della loro denuncia per giustificare la domanda di ricusa. L'avversione dev'essere quella dell'autorità verso la parte e non viceversa, lo scopo della ricusazione essendo di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di garantirle la scelta del magistrato che più le aggrada (v. DTF 134 I 22 consid. 4.3.2). E in concreto non traspare alcun elemento suscettivo di far apparire i membri della Commissione tutoria regionale particolarmente colpiti dalla denuncia.
Nelle osservazioni al ricorso presentato il 21 giugno 2011 da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 9 giugno 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele la Commissione tutoria regionale adduce invero che “le affermazioni, assolutamente inveritiere, fornite dall'PA 1 nei confronti di un'autorità rasentano gli estremi del procedimento penale che questa Commissione tutoria si riserva di avviare” (risposta del 22 luglio 2011, pag. 1 nell'inc. 11.2011.105). Sta di fatto che finora la Commissione non risulta avere presentato denuncia alcuna, di modo che i membri della stessa non sembrano particolarmente offesi. Non si può presumere di conseguenza che essi abbiano ormai perduto il senso dell'imparzialità e dell'equanimità cui un'autorità deve far capo nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali. Ne segue che, infondato, al riguardo il ricorso è destinato all'insuccesso.
III. Sull'assistenza giudiziaria
6. Dal 1° gennaio 2011 le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell'autorità concedente (art. 12 cpv. 1 LAG). Il rifiuto del beneficio si impugna, in altri termini, con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito (art. 12 cpv. 2 LAG).
7. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto la richiesta poiché l'istanza di ricusazione difettava fin dall'inizio, a suo avviso, di ogni possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG). Gli interessati obiettano che la loro domanda era senz'altro giustificata da ragioni oggettive, anche l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni avendo posto in dubbio l'imparzialità della Commissione tutoria regionale 14. L'argomentazione è parzialmente provvista di buon diritto. Come si è visto, nella fattispecie la richiesta di trasferire gli atti alla Commissione tutoria regionale 18 si legittima limitatamente alla procedura di reintegrazione nella custodia parentale. Non può dirsi quindi che su tal punto il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele fosse sprovvisto di esito favorevole. Per contro gli addebiti mossi dai ricorrenti ai membri della Commissione tutoria regionale 14 non giustificavano la ricusa. Che un assistente sociale dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni condividesse la loro opinione ancora non significa che i timori di prevenzione si ancorassero a elementi oggettivi. In proposito il ricorso non denotava quindi possibilità di successo. I ricorrenti andavano ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, in definitiva, relativamente alla questione della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14.
IV. Sulle spese giudiziarie, le ripetibili e la domanda di assistenza giudiziaria in appello
8. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono la vicendevole soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). I ricorrenti ottengono causa parzialmente vinta sulla questione della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14, ma escono sconfitti sulla ricusazione. Ciò giustificherebbe di suddividere le spese tra loro medesimi e la Commissione tutoria regionale. La particolarità del caso e le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essi versano inducono tuttavia a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, il grado di vittoria dei ricorrenti non giustifica l'assegnazione di indennità. Come davanti all'Autorità di vigilanza, la richiesta di assistenza giudiziaria merita dunque di essere accolta limitatamente alla questione della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14, ma non sulla ricusa della stessa (art. 3 cpv. 3 LAG).
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la competenza e la ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale, indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La richiesta di ricusazione nei confronti della Commissione tutoria regionale 14 è respinta.
2. Le istanze a protezione dei figli introdotte dopo il 1° giugno 2011 sono trasmesse alla Commissione tutoria regionale 18 per competenza.
3. RI 1 e RI 2 sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 1 limitatamente alla questione della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14.
4. Non si prelevano tasse né spese.
II. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
III. RI 1 e RI 2 sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 1 limitatamente alla questione della competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 14.
IV. Intimazione a:
|
|
– ; – . |
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
– Commissione tutoria regionale 18, Faido.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.