Incarto n.
11.2011.111

Lugano

12 agosto 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella procedura SO.2011.376 (provvedimenti assicurativi dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città aperta su segnalazione del 30 giugno 2011 da

 

 

 AP 1  

 

 

in seguito alla quale il Pretore ha ordinato il 7 luglio 2011 la confezione di un inventario nella successione fu

 

 

 

 TERZ 1 (1927 – 2011), già in ,

 

 

 

 

                                         di cui risultano eredi, oltre allo stesso  AP 1,

 

                                          PI 1,

 

                                         PI 2 PI 2,                                       

                                         (rappresentato dal tutore  RA 1, ) e

 

                                          PI 3,  (, ),

 

giudicando sull'appello del 14 luglio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 7 luglio 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   TERZ 1, nata il 13 febbraio 1927, attinente di __________, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 2 maggio 2011. Vedova, essa ha lasciato quattro figli: PI 1 (1947), AP 1 (1954), PI 2 (1955) e PI 3 (1963). In favore di PI 2 è stata istituita una tutela (art. 369 CC) il 15 marzo 2007 della Justice de paix del distretto di __________.

 

                                  B.   Il 30 giugno 2011 AP 1 ha scritto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, comunicandogli che il fratello PI 2 è interdetto, ragione per cui

                                         selon l'art. 553 al. 1 ch. 1 CC, une demande d'inventaire doit être faite,

                                         e chiedendogli

                                         de bien vouloir regarder avec la justice de paix de __________ dont dépend le tuteur pour cette question de demande d'inventaire, et ceci en vue de l'application de l'article de loi cité plus haut.

                                         Alla lettera AP 1 ha accluso l'atto di morte della madre, vari certificati di stato civile e le credenziali di tutore rilasciate il 30 marzo 2007 a RA 1 dalla Justice de paix del distretto di __________.

 

                                  C.   Il 5 luglio 2011 la Justice de paix del distretto di __________ ha comunicato al Pretore che PI 2 è tuttora sotto tutela, chiedendo di ricevere copia dell'inventario che sarebbe stato disposto. Con decisione del 7 luglio 2011 il Pretore, “vista l'istanza presentata in data 30 giugno 2011 da AP 1”, ha ordinato l'allestimento dell'inventario e ne ha affidato la confe­zione al notaio __________ di __________. Le spese giudiziarie di fr. 100.– e i costi dell'inventario sono stati posti a carico della successione, “tramite l'istante”.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha inviato a questa Camera una lettera del 14 luglio 2011, scritta in francese, nella quale dichiara – senza formulare conclusioni precise – di presentare appello perché l'autorità avrebbe dovuto ordinare l'inventario d'ufficio, e non dietro sua istanza. Il memoriale non ha formato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per le misure in relazione alla devoluzione dell'eredità (art. 551 segg. CC) è imperativamente competente l'autorità dell'ultimo domicilio del defunto (art. 28 cpv. 2 CPC). Trattandosi di provvedimenti di volontaria giurisdizione, l'autorità competente applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). Autorità competente è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. b LAC), la cui decisione è impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Presentato in tempo utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni emesse con la procedura sommaria (art. 314 CC). In concreto non è dato di conoscere il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d'ufficio (art. 91 cpv. 2 CPC). Si può ragionevolmente presumere, ad ogni modo, che nella fattispecie il valore del compendio ereditario raggiunga almeno fr. 10 000.–. Anche sotto questo profilo l'appello appare dunque ricevibile.

 

                                   3.   Il procedimento civile si svolge nella lingua ufficiale del Cantone (art. 129 prima frase CPC). Unica lingua ufficiale del Cantone Ticino è l'italiano. All'appellante andrebbe impartito così un breve termine entro cui tradurre il suo memoriale. Dato che l'atto non ha formato oggetto di intimazione e che la sua sorte appare segnata, non è il caso tuttavia di formalizzarsi al riguardo.

 

                                   4.   Tra i presupposti processuali l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC annovera un “interesse degno di protezione dell'attore o dell'instante”. A tal fine basta un interesse concreto e attuale, giuridico o di mero fatto (FF 2006 pag. 6647 in alto). Chi è toccato da una decisione in materia di spese processuali, ad esempio, ha un interesse – econo­mico – degno di protezione (Müller in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 49 ad art. 59). Non ha un interesse degno di protezione, per contro, chi contesta unicamente i motivi della decisione impugnata. Solo i dispositivi, in effetti, possono for­mare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 115 II 189 consid. 3a). L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il giudice accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (I CCA, sentenza inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2).

 

                                   5.   Nel suo memoriale l'appellante sostiene di non avere avviato egli medesimo la procedura di inventario, come reputa il Pretore (frontespizio della decisione: “vista l'istanza presentata in data 30 giugno 2011 da AP 1”), ma di essersi limitato a informare il primo giudice che il fratello PI 2 è sotto tutela, al che il Pretore sarebbe dovuto attivarsi d'ufficio. Egli sembra chiedere perciò di non essere considerato “istante” ai fini del giudizio. Ora, che l'inventario di una successione vada ordinato d'ufficio ogni qual volta un erede si trovi sotto tutela è pacifico (art. 553 cpv. 1 n. 1 CC). Se non che, così argomentando, l'appellante censura soltanto la motivazione del giudizio, senza prospettare alcun interesse degno di protezione – foss'anche di mero fatto – alla sua modifica. Che nella motivazione della decisione impugnata egli figuri a ragione o a torto come “istante”, invero, nulla muta per lui. Tant'è ch'egli nemmeno si duole di dover anticipare le spese della decisione (di fr. 100.– poste dal Pretore a carico della successione “tramite l'istante”). Quale interesse degno di protezione egli possa invocare, in definitiva, non è dato di comprendere. Destituito di un presupposto processuale, l'appello si rivela di conseguenza manifestamente irricevibile.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va ridotta, per quanto possibile, l'attuale decisione esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG per analogia).

 

                                   7.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'appellante rendere verosimile al Tribunale federale, nel caso in cui esperisse un ricorso in materia civile, che il valore del com­pendio successorio raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione a , .

                                         Comunicazione:

                                         – , ;

                                         – , ;

                                         – ,  (, );

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Città;

                                         – Justice de paix du district de __________;

                                         – , .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.