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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2008.560 (estinzione di pegno manuale: responsabilità del creditore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 settembre 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'. PA 1); |
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premesso che il 2 settembre 2008 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché condannasse la AO 1 a versargli la somma di fr. 150 000.– o, in subordine, a ricostituire una polizza di assicurazione sulla vita di pari importo intestata a __________, da mettere a pegno del debito ipotecario professato dall'attore nei confronti della convenuta;
rilevato che con sentenza del 17 dicembre 2010 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4600.– e
le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 12 000.– per ripetibili;
accertato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 gennaio 2011 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere condannata la convenuta al pagamento di fr. 150 000.– con interessi al 5% dal 1° settembre 2008;
osservato che con ordinanza del 20 gennaio 2011 l'appellante è stato invitato a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 3800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese);
verificato che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 24 gennaio 2011 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto l'8 febbraio 2011 (art. 131 CPC ticinese);
preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha sollecitato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), il quale era del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 vLTG per analogia);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 vLTG
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.