Incarto n.
11.2011.124

Lugano,

13 settembre 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

 

 

sedente per statuire nella causa n. 236.1990/R.96.2010 (tutela: diritto di consultare gli atti) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 IS 1  

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 18,

 

 

 

 

                                         per quanto riguarda l'acquisto a trattative private di un fondo

                                         appartenente a

 

                                          CO 3

                                         (rappresentato dalla tutrice  CO 2 ),

 

giudicando sulla seconda domanda di revisione presentata il 31 agosto 2011 da IS 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2011 da questa Camera

(inc. 11.2010.151);

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 20 giugno 2011 questa Camera ha respinto un appello presentato da AP 1 contro una decisione del 29 novembre 2010 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva negato alla ricorrente il diritto di consultare gli atti di una tutela in favore di PI 1 (inc. 11.2010.151);


                                         che una domanda di revisione introdotta da AP 1 contro tale sentenza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con decisione del 2 agosto 2011 (inc. 11.2011.95);

 

                                         che il 31 agosto 2011 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una seconda domanda di revisione analoga alla precedente, esigendo esplicitamente il 7 settembre 2011 l'emanazione di un formale giudizio al riguardo;

 

                                         che sulla seconda domanda di revisione – come sulla prima – non sono state chieste osservazioni;

 

e considerando

 

in diritto:                        che i motivi per cui una decisione può formare oggetto di revisione a norma dell'art. 35 LPAmm sono stati compiutamente illustrati nel pregresso giudizio di questa Camera (inc. 11.2011.95, consid. 2);

 

                                         che la seconda domanda di revisione non allude nemmeno di scorcio – come la prima – ad alcun titolo di revisione;

 

                                         che, del resto, nessun motivo di revisione si evince dagli atti, nemmeno qualora si vagliasse d'ufficio il carteggio;

 

                                         che nelle circostanze descritte anche la seconda domanda di revisione si dimostra manifestamente irricevibile;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 31 LPAmm, cui rinvia l'art. 74b cpv. 4), non giustificandosi di derogare a tale precetto in procedure di eminente carattere pecuniario, tanto meno ove si tratti di spese cagionate inutilmente;

 

                                         che i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) sono quelli enunciati in fondo alla pagina seguente, fermo restando che il prezzo al quale la Commissione tutoria regionale ha offerto a AP 1 la quota in compro­prietà di PI 1 sulla particella n. 506 RFD di __________ (fr. 8000.–) non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– posta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile;

 

 

decide:                    1.   La seconda domanda di revisione è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– relative alla seconda domanda di revisione sono poste a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

–  .

                                         Comunicazione:

                                         – __________  __________;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.