Incarto n.
11.2011.126

Lugano

22 dicembre 2011/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Celio e Cerutti, supplente straordinario

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2011.440 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 giugno 2011 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 1 );

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello dell'11 settembre 2011 presentato dalla convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 7 settembre 2011;

 

esaminati gli atti,

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1968) e AP 1  (1976), cittadina cubana, si sono sposati il 5 gennaio 2000 a __________ (__________). Dal matrimonio sono nate M__________, l'8 settembre 2002, ed E__________, il 20 novembre 2006. Il marito è al beneficio di rendite d'invalidità, mentre la moglie non svolge attività lucrativa.

                                      

                                  B.   Il 6 giugno 2011 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza orale di misure a protezione del­l'unione coniugale, chiedendo che alla moglie fosse fatto divieto di recarsi all'estero con le figlie senza il suo consenso. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2011 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza postulando l'affidamento delle figlie, l'assegnazione dell'abitazione coniugale e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Analoga richiesta ha formulato, il 17 giugno 2011, AO 1.

 

                                         All'udienza del 27 giugno 2011, indetta per la discussione, il Pretore ha omologato un accordo cautelare concluso tra le parti in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata attribuita al marito, con impegno della moglie di cercare una nuova sistemazione entro il 31 luglio 2011, le figlie sono state affidate alla madre (riservato il diritto di visita paterno), l'istante si è impegnato a versare dal 1° luglio 2011 un contributo alimentare di fr. 619.– mensili per ogni figlia corrispondente alla rendita completiva da lui percepita per loro ed è stata pronunciata la separazione dei beni.

 

                                  C.   Con decisione superprovvisionale del 18 agosto 2011 il Pretore, preso atto di un rapporto dell'Ufficio famiglie e minorenni di __________, ha privato AO 1 e AP 1 della custodia parentale sulle figlie, ha collocato queste ultime al Centro __________ (__________) di __________ e ha sospeso le relazioni personali dei genitori. Su segnalazione del Pretore, poi, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale a carico dei genitori per i reati di coazione e violazione del dovere di assistenza ed educazione. Il 1° settembre 2011 AP 1 ha instato per la modifica della decisione citata nel senso di ordinare il rientro delle figlie al proprio domicilio o, quanto meno, di ripristinare contatti regolari con loro, mentre il 6 settembre successivo essa ha instato per ottenere un diritto di visita l'8 settembre, giorno del compleanno di M__________. Con “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 il Pretore ha respinto l'istanza.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2011 in cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio –  la riforma del giudizio impugnato nel senso di ripristinare le relazioni personali con le figlie in almeno un incontro settimanale. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

 

                                  E.   In pendenza di appello, con decisione “supercautelare” del 28 settembre 2011, il Pretore ha accordato a AO 1 e a AP 1 un diritto di visita accompagnato di un'ora la settimana ciascuno. Il 5 dicembre 2011 il Pretore ha poi disposto il collocamento di M__________ ed E__________ alla __________ di __________ garantendo nel contempo il diritto di visita dei genitori nelle medesime modalità.

                                      

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Dandosi protezione del figlio l'appellabilità di decisioni cautelari è però ammissibile senza riguardo a questioni di valore. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Introdotto entro dieci giorni dalla comunicazione l'appello in questione, sotto questo profilo, è tempestivo.

 

                                   2.   L'appellante chiede di poter incontrare le figlie, allora collocate al Centro __________ (__________) di __________, almeno una volta la settimana, secondo le modalità ritenute più opportune. Nella misura in cui il Pretore ha accordato a __________ un diritto di visita accompagnato di
un'ora la settimana, l'appello potrebbe senz'altro essere dichiarato privo interesse. Sennonché, oggetto di impugnazione è il “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 con cui il Pretore,
inaudita parte, ha respinto l'istanza della convenuta volta a ottenere il rientro delle figlie al proprio domicilio o quanto meno il ripristino del diritto di visita con loro. Si giustifica di esaminare più attentamente la questione dell'appellabilità di
decisioni superprovvisionali, ovvero prese dal giudice immediatamente e senza avere sentito la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC).

 

                                   3.   Questa Camera, in una sentenza del 28 gennaio 2011, ha avuto modo di affermare che provvedimenti superprovvisionali non potevano essere oggetto di appello né di reclamo a meno che il giudice si fosse limitato a respingere un provvedimento superprovvisionale. Essa ha spiegato che qualora un provvedimento superprovvisionale fosse stato in parte accolto e in parte respinto, la decisione del giudice era – per principio – insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo d'elusione”), tuttavia, non era esclusa l'impugnabilità immediata della decisione nella misura in cui il provvedimento superprovvisionale era stato respinto (inc. 11.2011.4 consid. 2).

                                        

                                         In una recente sentenza del 4 ottobre 2011, destinata a pubblicazione (4A_577/2011 consid. 1.2 e 1.3), il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provve­dimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2). In tali circostanze il “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 non è dunque un atto impugnabile. Il Pretore ha menzionato invero che contro di esso era dato appello (pag. 3), ma tale indicazione, come si è visto, è erronea e non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). Ne segue che, improponibile, l'appello sfugge a qualsiasi esame.

 

                                   4.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante giustificano di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi.

 

                                         Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, è vero che per finire l'appello è stato dichiarato irricevibile. Occorre tenere conto della circostanza, nondimeno, che l'interessata può essere stata indotta a ricorrere dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici contenuta nel “decreto supercautelare” così come dalla giurisprudenza di questa Camera. Non potendosi dire che il rimedio fosse destinato fin dall'inizio a un sindacato di irricevibilità si giustifica di accogliere la domanda. L'onorario della patrocinatrice segue i dettami dell'4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) e tiene conto delle presumibili prestazioni che sarebbero occorse a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.

 

 

                                     

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                   3.   AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

–    ;

  ;

 – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).

                                     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.