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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario |
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vicecancelliera: |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa CM.2011.65 (contestazione di una risoluzione assembleare: procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 28 maggio 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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giudicando ora sul ricorso (Beschwerde) del 25 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione di stralcio del 7 settembre 2011 emessa dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 fa parte di una comunione ereditaria titolare, in ragione un mezzo, della proprietà per piani n. __________, pari a 17.140/1000 della particella n. __________ RFD del Comune di __________, sezione di __________. In tale veste, il 28 maggio 2011, l'interessata ha presentato davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna un' “azione secondo il diritto federale – mediante petizione (art. 165 CPC)” redatta in tedesco nella quale ha postulato l'annullamento di decisioni prese durante l'assemblea dei condomini del 30 aprile 2011.
B. Il 7 giugno 2011 il Pretore, ricordando a AP 1 che dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero, le ha assegnato un termine scadente il 31 agosto 2011 per presentare un'istanza di conciliazione “in lingua italiana, redatta in modo comprensibile e in tante copie quante sono le parti”, allegando al contempo le procure degli altri comproprietari dell'unità 3271 citata. Trascorso infruttuoso il termine – ha continuato il Pretore – la procedura sarebbe stata stralciata. Infine il primo giudice ha anche invitato l'interessata a fornire un recapito postale in Svizzera, in difetto di che le notifiche sarebbero avvenute mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. Il Pretore ha redatto quest'ordinanza sia in italiano sia in tedesco. La notifica è avvenuta per via rogatoriale il 1° luglio 2011.
C. Con scritto del 29 agosto 2011, redatto in lingua tedesca, AP 1 ha segnalato al Pretore di avere, nel frattempo, già presentato un'azione al Tribunale distrettuale di __________ (D). Essa ha dunque contestato la necessità di esperire, in Ticino, un preventivo tentativo di conciliazione. Il giorno seguente l'istante ha ottemperato all'ordine impartitole il 7 luglio precedente, fornendo un recapito postale in Svizzera. Il 7 settembre 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, rilevando che sebbene AP 1 avesse indicato un recapito elvetico, la stessa non aveva “provveduto a redigere in lingua italiana un allegato comprensibile”. Tale decreto è stato trasmesso mediante invio raccomandato all'indirizzo in Svizzera indicato da AP 1.
D. Contro lo stralcio poc'anzi menzionato AP 1 è insorta a questa Camera, con un reclamo (Beschwerde) del 25 settembre 2011, redatto in tedesco, nel quale pretende – previo conferimento dell'effetto sospensivo – in sintesi che il decreto di stralcio le venga tradotto in lingua tedesca. Qualora il suo memoriale fosse considerato tardivo, la ricorrente postula di essere posta allo stadio precedente (“Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”), contestando la modalità di trasmissione del decreto di stralcio da parte del Pretore. L'impugnativa è stata comunicata alla AO 1.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio è una decisione finale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Il Pretore ha indicato che il decreto litigioso andava impugnato nelle forme del reclamo entro dieci giorni. Ciò posto, la decisione impugnata è stata notificata al recapito postale svizzero indicato dall'interessata l'8 settembre 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione; cfr. anche le informazioni relative all'invio n. __________ – R Svizzera ricavabili in: www.post.ch/EasyTrack). Di conseguenza, il temine di ricorso sarebbe cominciato a decorrere venerdì 9 settembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC).
Quanto alla scadenza del termine giova distinguere. Se fossimo nell'ipotesi evocata dal Pretore, il termine per ricorrere sarebbe giunto a scadenza domenica 18 settembre 2011, protraendosi fino a lunedì 19 settembre 2011 per l'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 26 settembre 2011, il memoriale dell'interessata sarebbe dunque tardivo (v. anche qui sotto consid. 3a) e quindi irricevibile. Se, di contro, si trattasse in realtà di un appello, il memoriale sarebbe tempestivo. La contestazione di una delibera assembleare ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77). Il valore litigioso è quello che l'annullamento della deliberazione comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti. Nella fattispecie, ben può presumersi che il valore litigioso delle trattande litigiose superi i fr. 10 000.– utili per esperire un appello. Il termine per impugnare il decreto di stralcio era pertanto di trenta giorni. L'impugnativa di AP 1 è pertanto tempestiva.
2. In ogni caso, l'impugnativa si rivela d'acchito irricevibile per carente motivazione. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle richieste di giudizio, dal memoriale dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la modifica (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nel caso in esame il memoriale intitolato “Beschwerde” si esaurisce in una semplice critica, priva di motivazioni o di richieste di giudizio, sull'operato del Pretore. Certo, l'atto potrebbe essere ritornato all'interessata per una traduzione (art. 129 CPC). Tale operazione si risolverebbe però in un semplice esercizio di stile, il memoriale – come visto – essendo d'acchito irricevibile. La domanda di effetto sospensivo sarebbe stata senza oggetto, l'appello avendo già tale prerogativa.
3. Si prescindesse da ciò e si volesse esaminare il rimedio, esso non avrebbe miglior sorte. AP 1 si duole di un'errata notificazione, quella esperita dal Pretore violando una non precisata Convenzione dell'Aia. L'interessata postula, se del caso, una “Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”, che, per quanto è dato di capire, sembrerebbe una domanda intesa alla restituzione dei termini a norma dell'art. 148 CPC.
a) L'art. 140 CPC concede facoltà al giudice di invitare le parti che hanno domicilio o sede all'estero a designare un recapito in Svizzera per ricevere notificazioni. Tale istituto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non viola il divieto di formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale 2C_554/2007 del 21 dicembre 2007, consid. 2.2). Esso è per di più lecito ove si pensi che notificazioni di atti svizzeri all'estero possono causare difficoltà. Certo, la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) ha facilitato i recapiti. Per il rifiuto formulato dalla Svizzera a ricevere notificazioni dirette per via postale (cfr. riserva n. 5 agli art. 8 e 10 della Convenzione), altri Stati – fra i quali la Germania – hanno invocato il principio di reciprocità (art. 21 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111]), sicché le notificazioni fra essi devono avvenire in via rogatoriale. Così, ben poteva il Pretore invitare la reclamante a indicare un recapito postale svizzero (v. sul tema: Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 140). La notificazione della decisione di stralcio litigiosa è avvenuta correttamente all'indirizzo svizzero indicato dall'interessata.
b) Volendo interpretare la richiesta contenuta nel memoriale di AP 1 di essere posta allo stadio precedente quale domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC, lo stessa si rivela irricevibile, non avendo l'attrice adeguatamente spiegato l'eventuale inosservanza del termine (cpv. 1). Essa è infatti stata edotta, nella propria lingua madre e in via rogatoriale (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, in: ZSR/RDS 129/2010 I, pag. 321), che qualora non avesse ottemperato all'ordine del Pretore la procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli. La censura cade pertanto nel vuoto.
4. Quanto alla pretesa traduzione della decisione di stralcio, giovi solo ricordare che a norma dell'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, che in Ticino è l'italiano (art. 8 LOG). Le parti non italofone non hanno pretesa alcuna a ricevere traduzioni di atti giuridici da parte del giudice (sentenza del Tribunale federale del 4P.26/2001 dell'8 giugno 2001) né tantomeno di sentenze (sentenza del Tribunale federale del 1P.476/2006 del 13 febbraio 2007). Il Pretore, secondo la buona fede processuale (art. 52 CPC) ha fatto più di quanto previsto dalla giurisprudenza. Nulla gli può pertanto venire rimproverato.
5. Le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma in concreto si giustifica di rinunciare equitativamente a ogni prelievo, l'interessata essendo priva di formazione giuridica e avendo agito senza l'ausilio di un legale (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi sul ricorso.
6. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) spetterà all'interessata rendere verosimile che il valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.