Incarto n.
11.2011.143

Lugano

20 ottobre 2011/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2011.177 (assunzione di prova a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 17 giugno 2011 da

 

 

 PI 1   

(patrocinata dall'avv. PA 2

 

 

contro

 

 

  PI 2,   

(patrocinata dall'avv. PA 3

 

 

 

giudicando ora sulla decisione del 16 settembre 2011 con cui il Pretore ha accolto una do­manda assunzione di prova a titolo cautelare presentata da PI 1 nei confronti di

                                        

                                         AP 1   

                                         (patrocinata dall'avv. PA 1

 

 

                                        

Ritenuto

 

in fatto:                          che in accoglimento di un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare presentata il 17 giugno 2011 da PI 1 (1973) nei confronti della madre PI 2 (1943), acquiescente, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato il 16 settembre 2011 a AP 1 di produrre:

                                         –  tutti i documenti inerenti a relazioni bancarie attribuibili a __________ (1934-1999), padre dell'istante, in qualità di titolare o avente diritto economico al momento della morte, in particolare i documenti di apertura, le valutazioni patrimoniali, i mandati di gestione, gli estratti conto e le comunicazioni varie, come pure

                                         –  tutti i documenti inerenti a movimentazioni successive alla morte di __________ sulle relazioni bancarie a lui attribuibili (in qualità di titolare o di avente diritto economico);

                                        

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 29 settembre 2011 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta l'istanza di PI 1;

 

                                         che con decreto del 6 ottobre 2011 il presidente della Camera ha respinto una richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello;

 

                                         che il memoriale non è ancora stato oggetto di intimazione;

 

                                         che il 13 ottobre 2011 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il ritiro dell'appello configura desistenza e pone fine al processo;

 

                                         che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nelle circostanze descritte rimane da decidere sulle spese giudiziarie;

 

                                         che a tal fine, dandosi desistenza in appello, si considera soccombente l'appellante, mentre dandosi acquiescenza l'appellato (art. 106 cpv. 1 CPC seconda frase per analogia);

 

                                         che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, non intravedendosi ragioni di equità suscettibili di giustificare una deroga al citato principio di ripartizione (art. 107 CPC);

 

                                         che di conseguenza le spese processuali vanno addebitate all'appellante, ma la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza decisione del  giudice (art. 21 LTG);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

 

                                        

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;

– .  , ;

– .  , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.