Incarto n.
11.2011.152

Lugano,

24 ottobre 2011/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2011.19 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 2 agosto 2011 da

 

 

AP 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

AO 1,

(patrocinato dall'avv. PA 2,);

 

giudicando sull'appello presentato il 10 ottobre 2011 da AP 1 contro la decisione del 28 settembre 2011 con cui il Pretore ha respinto l'emanazione di provvedimenti cautelari;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1958) e AP 1 (1963), cittadini belgi, si sono sposati a __________, nelle __________, l'11 marzo 2001. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi sono domiciliati a __________. Il marito lavora come direttore global talent sourcing per la __________ di __________, la moglie è segretaria a tempo pieno per la __________ a __________. I coniugi si sono separati all'inizio di aprile 2011, quando il marito è andato ad abitare altrove, pur senza costituire (ancora) un domicilio proprio.


                                  B.   Il 3 giugno 2011 AO 1 ha promosso causa di divorzio davanti al Tribunale di primo grado di Bruxelles, 27ª sezione, postulando provvedimenti cautelari. AP 1 si è costituita in giudizio con il patrocinio di un suo avvocato. Il presidente del tribunale ha convocato le parti a un'udienza del 19 ottobre 2011 per la trattazione orale della causa.

 

                                  C.   Il 2 agosto 2011 AP 1 ha presentato un'istanza di provvedimenti cautelari al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché il marito fosse condannato a versarle un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili retroattivamente dal mese di aprile. Con decisione presa l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha obbligato AO 1 a erogare all'istante un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili da quel momento, citando le parti alla discussione del 19 settembre 2011, poi rinviata al 26 settembre successivo. In tale circostanza il convenuto ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito. Statuendo il 28 settembre 2011, il Pretore ha respinto l'istanza per incompetenza, ponendo le spese giudiziarie di fr. 700.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1300.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 ottobre 2011 in cui chiede che, accordato al ricorso effetto sospensivo, il giudizio in questio­ne sia annullato, sia accertata la competenza del Pretore e l'incarto sia ritornato a quest'ultimo perché si pronunci sull'istanza. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono emanate con la procedura degli art. 261 segg. CPC e sono appellabili nel termine di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello è inoltre tempestivo e, come tale, ricevibile.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha riassunto le condizioni che disciplinano la competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti cautelari in una causa di divorzio pendente all'estero. Egli ha ricordato anzitutto che l'art. 31 CLug (“provvedimenti provvisori e cautelari”) non regola in sé competenza alcuna, ma rinvia alle relative disposizioni nazionali, per quanto riguarda la Svizzera all'art. 10 LDIP in particolare. E secondo la giurisprudenza relativa a quest'ultima disposizione il giudice svizzero può adottare provvedimenti cautelari solo se il diritto applicabile dal giudice estero non prevede una normativa analoga a quella dell'art. 276 CPC (art. 137 vCC), se i provvedimenti cautelari ordinati dal giudice estero non possono essere eseguiti al domicilio svizzero del coniuge (o dei coniugi), se provvedimenti sono necessari per assicurare la futura esecuzione su beni posti in Svizzera, se sussiste pericolo imminente o se non si può contare sul fatto che il giudice estero decida entro un termine adeguato. Nessuna di tali premesse risultando adempiuta, nella fattispecie il Pretore si è dichiarato incompetente a statuire.

 

                                   3.   L'appellante sostiene in primo luogo che l'azione di divorzio promossa dal marito è destinata al rigetto, sia perché non è data la competenza del tribunale belga, nessuno dei coniugi essendo domiciliato in quel Paese, sia perché fanno difetto i presupposti degli art. 114 o 115 CC, applicandosi davanti al tribunale belga il diritto svizzero. Ora, a parte il fatto che in materia di divorzio i tribunali belgi sembrano essere competenti a statuire quand'anche le parti non siano domiciliate in Belgio, purché si tratti di cittadini belgi (art. 3 par. 1 lett. b del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003 [regolamento Bruxelles IIbis], art. 42 n. 4 del Codice belga di diritto internazionale privato), il presumibile esito dell'azione di merito non impedisce per adesso la valida litispendenza davanti al giudice estero. Se mai la competenza del giudice svizzero potrebbe reputarsi data nel caso in cui la decisione belga non potesse essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 328 consid. 3.3), ma neppure l'appellante adombra un'eventualità siffatta. Anzi, l'art. 65 cpv. 1 LDIP stabilisce che le decisioni straniere in materia di divorzio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate – fra l'altro – nello Stato di origine di uno dei coniugi. In proposito non giova pertanto attardarsi.

 

                                   4.   L'istante si duole inoltre, nell'appello, che il Pretore le abbia riconosciuto inaudita parte il 3 agosto 2011 un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili, salvo dichiararsi incompetente a decidere dopo il contraddittorio. La censura non è seria. Un giudice non è vincolato alle proprie decisioni “superprovvisionali” (nel senso dell'art. 265 CPC). Sentita la controparte e dopo migliore riflessione, inattuabile per ristrettezza dei tempi nel quadro di un giudizio da emettere senza indugio, egli può anche decidere in altro modo, senza necessariamente che le circostanze del caso siano mutate nel frattempo. Nulla impediva quindi al Pretore, con la decisione impugnata, di respingere l'istanza. Anche su questo punto l'appello si rivela d'acchito privo di consistenza.

 

                                   5.   Sostiene l'appellante che in concreto sussiste il presupposto di un “pericolo imminente”, ovvero dell'urgenza, sottolineando come in concreto il marito abbia abbandonato l'abitazione coniugale lasciandola senza sostentamento, mentre lei non è in grado con il proprio guadagno di fr. 4360.– mensili di provvedere adeguatamente a sé medesima. Quanto al fatto di avere aspettato quattro mesi dalla partenza del marito prima di rivolgersi al Pretore, l'appellante fa notare che il diritto svizzero permette di chiedere contributi di mantenimento a titolo cautelare in cause di divorzio anche con retroattività di un anno (art. 276 CPC con rinvio all'art. 173 cpv. 3 CC). Avere dimostrato comprensione nei confronti del marito non può essere interpretato perciò come un difetto di urgenza.

 

                                         L'opinione non può essere condivisa. Come rileva a ragione il Pretore, nelle cause di divorzio l'art. 10 LDIP affianca alla competenza in materia cautelare del giudice estero una competenza alternativa e parallela del giudice svizzero soltanto a condizioni ben definite (DTF 134 III 330 consid. 3.5.1 con rinvii), dovendosi evitare il rischio di decisioni contrastanti o contraddittorie. Diversa è la situazione per quanto riguarda provvedimenti cautelari in favore di figli minorenni (I CCA, sentenza inc. 11.2005.155 del 30 ottobre 2009, consid. 4 e 5 con riferimenti), ma la riserva è senza interesse nella fattispecie. Ora, l'unica condizione che potrebbe entrare in linea di conto nel caso in esame tra quelle che il Pretore ha compiutamente enunciato (sopra, consid. 2) è l'esistenza di un “pericolo imminente”. L'appellante, del resto, non ne invoca altre. Se non che, il “pericolo imminente” – ovvero l'urgen­za – non può risiedere unicamente nel carattere provvisionale della misura richiesta, salvo instaurare una competenza del giudice svizzero per tutti i provvedimenti cautelari in cause di divorzio estere (contrariamente al dettato della giurisprudenza). L'urgenza dev'essere tale per cui l'intervento del giudice estero com­petente sarebbe verosimilmente impossibile, tardivo o ineseguibile in Svizzera. L'appellante non assume nulla di simile, né tanto meno spiega – come fa notare il Pretore – perché l'urgenza le impedisse ragionevolmente di adire il tribunale belga, davanti al quale essa è regolarmente patrocinata. Al riguardo l'appello risulta finanche carente di motivazione.

 

                                         L'appellante obietta che la legge svizzera permette di chiedere contributi di mantenimento a titolo cautelare nelle cause di divorzio anche con effetto retroattivo di un anno, ma l'argomento poco sussidia. Il diritto alla retroattività è motivato dal fatto che sul piano nazionale il legislatore non intende costringere un coniuge debitore ad avviare subito una procedura a protezione dell'unione coniugale senza lasciargli il tempo di cercare un'intesa amichevole con l'altro coniuge (DTF 115 II 204 consid. 4a). Si esigesse anche in casi del genere il presupposto di un “pericolo incombente”, ovvero una situazione d'urgenza, il coniuge debitore rischierebbe di non poter più postulare provvedimenti cautelari in seguito. La prassi relativa all'art. 10 LDIP non contempla tuttavia un'eccezione analoga. Anzi, come si è visto, lo stesso “pericolo incombente” non dà diritto di chiedere per ciò solo provvedimenti cautelari al giudice svizzero.

 

                                   6.   Al Pretore l'appellante rimprovera infine di avere applicato esclusivamente l'art. 10 LDIP trascurando l'art. 31 CLug, che consentirebbe di postulare l'adozione di provvedimenti cautelari in ogni caso in cui sarebbe data una “necessità di protezione del richiedente”. La tesi è senza fondamento. Il Pretore ha spiegato con pertinenza che l'art. 31 CLug (“provvedimenti provvisori e cautelari”) non ha portata propria, ma sulla competenza rinvia alle disposizioni nazionali, e per quanto riguarda la Svizzera all'art. 10 LDIP in particolare (Favalli/Augsburger in: Basler Kommentar, LugÜ, Basilea 2011, n. 28 e 125 ad art. 31). Tanto meno l'art. 31 CLug ha il significato che l'appellante vorrebbe attribuirgli. La “necessità di protezione del richiedente” non consente di sottoporre al giudice svizzero qualsiasi richiesta cautelare in una causa di divorzio pendente all'estero. Tale possibilità è data solo alle condizioni che la giurisprudenza ha dedotto dall'art. 10 LDIP. Se ne conclude che, non ravvisando nella fattispecie alcun “pericolo incombente” che giustificasse di postulare provvedimenti cautelari davanti al giudice svizzero, il Pretore ha deciso correttamente. La sua decisione merita quindi conferma.

 

                                   7.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello (art. 315 cpv. 5 CPC).

 

                                   8.   Gli oneri dell'attuale decisione seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili a livello federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Ad ogni buon conto il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare litigioso (fr. 8000.– mensili).

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.