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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario |
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vicecancelliera: |
Billia |
sedente per statuire nella causa SO.2011.251 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 aprile 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ), |
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giudicando sull'appello del 17 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 29 settembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 13 ottobre 1995. Dal matrimonio sono nate E__________, il 18 febbraio 1997, e V__________, il 24 ottobre 2001. Il marito, farmacista, gestisce come dipendente all'80% la farmacia del padre __________ a __________. La moglie lavora dall'inizio del 2011 al 40% per lo studio __________ a __________. Soprattutto durante l'estate essa è attiva inoltre per l'__________. I coniugi vivono separati dal 17 aprile 2011, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi con le figlie in un appartamento a __________.
B. Il 28 aprile 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di E__________ e V__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 2675.– mensili e uno per le figlie di fr. 1800.– mensili ciascuna, il versamento di
fr. 20 000.– per l'acquisto del mobilio destinato alla nuova abitazione, l'assunzione da parte del marito dei costi per le cure dentarie delle figlie (non coperti dalla cassa malati) e la consegna di un piano digitale. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare, postulando una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
C. All'udienza del 20 maggio 2011, indetta per la discussione, AP 1 ha postulato anch'egli l'autorizzazione a vivere separato, ha chiesto l'assegnazione dell'abitazione coniugale (esclusi gli oggetti personali dell'istante), ha auspicato la custodia congiunta delle figlie, ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili fino al 31 dicembre 2011, uno per E__________ di fr. 1100.– mensili (assegni familiari compresi), uno per V__________ di fr. 900.– mensili fino all'ottobre del 2013 e di fr. 1100.– mensili in seguito (assegni familiari compresi), proponendo di respingere ogni altra richiesta della moglie. AO 1 ha replicato, confermandosi nelle proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per E__________ a fr. 1880.– mensili e ridurre quella per V__________ a fr. 1700.– mensili. Entrambe le parti hanno notificato prove.
D. L'8 giugno 2011 E__________ e V__________ sono state sentite dal Pretore, che il 26 luglio e il 17 agosto 2011 ha ammesso la produzione di determinati documenti. Terminata l'istruttoria, al dibattimento finale del 30 agosto 2011 AO 1 ha ribadito le proprie domande, tranne far decorrere i contributi richiesti dal 1° maggio 2011 e ridurre l'ammontare di quello per sé a fr. 1768.– mensili, così come la pretesa per l'acquisto del mobilio a fr. 10 000.–. AP 1 ha reiterato anch'egli le proprie richieste, aumentando tuttavia l'offerta di contributo alimentare per E__________ a fr. 1300.– mensili (assegni familiari compresi), rispettivamente quella per V__________ a fr. 1100.– mensili fino all'ottobre del 2013 e a fr. 1300.– mensili in seguito (assegni familiari compresi).
E. Con decisione del 29 settembre 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 17 aprile 2011, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito (suppellettili comprese), ha affidato le figlie alla moglie, ha regolato il diritto di visita paterno, e ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2011 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1355.– mensili, uno per E__________ di fr. 1985.– mensili (assegni familiari compresi) e uno per V__________ di fr. 1570.– mensili (assegni familiari compresi). Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Un'istanza di interpretazione presentata dall'istante il 24 ottobre 2011 è stata respinta dal Pretore con decisione del 28 ottobre 2011.
F. Nel frattempo AP 1 è insorto a questa Camera contro la decisione del 29 settembre 2011 con un appello del 17 ottobre 2011 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 500.– mensili fino al 31 dicembre 2011, sopprimendolo in seguito, e di ridurre quello per E__________ a fr. 1600.– mensili, come pure quello per V__________ a fr. 1275.– mensili. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e postula l'esecuzione anticipata della decisione impugnata. Il 7 marzo 2012 AP 1 ha sollecitato da parte sua la concessione dell'effetto sospensivo all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate, dal 1° gennaio 2011, con la procedura sommaria dell'art. 271 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Se l'appello verte esclusivamente su questioni patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata dev'essere di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione al dibattimento finale davanti al Pretore. Introdotto l'ultimo giorno utile (la sentenza impugnata è stata notificata al convenuto il 6 ottobre 2011), l'appello in esame è inoltre tempestivo.
2. Al memoriale l'appellante acclude una lettera del 12 ottobre 2011 in cui suo padre __________ comunica a una dipendente della farmacia di avere ridotto dal febbraio del 2010 il grado d'occupazione del figlio. Ora, nelle procedure rette dal principio inquisitorio, anche solo “attenuato”, documenti nuovi sono ammissibili “fino alla deliberazione della sentenza”, il tribunale dovendo chiarire i fatti d'ufficio (art. 229 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche in appello (Jeandin in: Code de procedure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 in fine ad art. 317), di modo che nelle cause governate dal principio inquisitorio le restrizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC non si applicano. Il documento in rassegna è pertanto ricevibile. Circa la sua rilevanza ai fini del giudizio, si dirà in appresso (consid. 4).
3. Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per la moglie e le figlie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 8815.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2890.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 284.55, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 41.75, assicurazione RC privata fr. 14.40, costi d'automobile fr. 150.–, imposte fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato le entrate in complessivi fr. 2383.95 netti mensili (stipendio della __________ fr. 1853.70, compenso dell'__________ fr. 530.25), stabilendone il fabbisogno minimo in fr. 2727.50 (recte: fr. 2777.50) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 708.35 [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 569.15, costi d'automobile fr. 150.–). Il fabbisogno in denaro di E__________ è stato stimato in fr. 1985.– e quello di V__________ in fr. 1570.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 2025.75 (recte: fr. 1975.75) mensili, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2011 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1355.– mensili, uno per E__________ di fr. 1985.– mensili (assegni familiari compresi) e uno per V__________ di fr. 1570.– mensili (assegni familiari compresi).
4. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore gli abbia imputato il reddito dal lui conseguito fino al marzo del 2011 (fr. 8815.– netti mensili, tredicesima e assegni familiari compresi), rifiutando il fatto che dopo di allora egli si sia visto ridurre il grado d'occupazione all'80% e – di conseguenza – lo stipendio a fr. 7063.– netti mensili. Il Pretore ha motivato il reddito ipotetico con l'argomento che la riduzione del tempo di lavoro è avvenuta proprio in concomitanza con l'introduzione della procedura a tutela dell'unione coniugale da parte della moglie (aprile del 2011) e che AP 1 avrebbe potuto evitare la decurtazione dello stipendio d'intesa con il padre, non essendo dato di capire come mai questi abbia diminuito la retribuzione del figlio per tenere al proprio servizio una farmacista assistente al 40%. E seppure fosse vero che quando vivevano assieme i coniugi si erano accordati per una riduzione del tempo di lavoro del marito e un aumento “compensativo” dell'attività lucrativa della moglie – ha soggiunto il primo giudice – nulla rende verosimile che dopo la separazione di fatto AP 1 non potesse ritrovare il suo lavoro a tempo pieno (decisione impugnata, consid. 9.4 lett. B).
Che la fine della vita in comune non precluda ai coniugi il diritto di conservare – per quanto possibile – il tenore di vista precedente è vero. Un coniuge non va quindi tenuto, di regola, a intraprendere o a estendere un'attività lucrativa se il bilancio familiare consente di finanziare due economie domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b con richiamo). Di tale conseguenza tuttavia l'appellante non può giovarsi. Certo, dal 1° aprile 2011 il padre gli ha ridotto lo stipendio del 20% (decisione impugnata, pag. 19 in alto) e i coniugi si sono separati in seguito, il 17 aprile successivo. Tuttavia, a prescindere dalla “tempistica abbastanza sospetta” cui accenna il Pretore (decisione impugnata, pag. 20 a metà), ciò non esonerava l'appellante dal cercare di ricuperare la sua piena capacità lucrativa. Non si disconosce che l'appellante evoca un accordo intercorso con la moglie, la quale avrebbe consentito a una riduzione del suo grado d'occupazione, impegnandosi in compenso ad aumentare il proprio (sentenza impugnata, loc. cit.). Non risulta però – né l'appellante asserisce – che tale accordo, per altro contestato da AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 e 7 in basso), dovesse valere anche in caso di separazione. Quando i coniugi vivevano insieme il marito lavorava a tempo pieno e la moglie a tempo parziale. Tale era il riparto dei ruoli assunto all'interno della famiglia. Che quel riparto fosse destinato a modificarsi nel caso in cui i coniugi avessero continuato a vivere insieme è possibile. Sta di fatto ch'essi si sono separati. E ai fini di una procedura a tutela dell'unione coniugale si tiene conto della suddivisione dei ruoli da loro assunta durante la comunione domestica (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio), non di quella ch'essi avrebbero assunto in un futuro ormai senza oggetto (la vita in comune essendo venuta a mancare).
Nelle circostanze descritte l'appellante avrebbe dovuto attivarsi così per ritrovare un'attività lucrativa a tempo pieno. Non consta però ch'egli abbia compiuto un qualsiasi sforzo, né egli pretende di avere tentato almeno di convincere il padre a non ridurgli il tempo di lavoro, tenuto conto del fatto che sua madre – la quale lavora anch'essa nella farmacia (decisione impugnata, pag. 21 a metà) – aveva deciso di ridurre il proprio grado d'occupazione (dell'80%) “per dedicarsi maggiormente e meritatamente alle nipotine e a suoi hobby” (documento nuovo prodotto in appello). Il computo di un reddito potenziale non ha carattere di penalità. Il coniuge tuttavia che, pur avendone modo, nulla intraprende per ricuperare una capacità lucrativa perduta (in tutto o in parte) non può dolersi poi se si vede imputare dal giudice il reddito che, dando prova di buona volontà, avrebbe potuto conseguire. È il caso di AP 1, il quale si è semplicemente accomodato della riduzione di stipendio praticatagli dal padre. Egli obietta che quest'ultimo non era tenuto a privilegiarlo rispetto alla farmacista assistente impiegata al 40% (la quale ha subìto a sua volta una riduzione del 10%), ma non pretende che il tentativo fosse votato all'insuccesso né che gli fosse impossibile o che non fosse conveniente per lui impiegarsi altrove al 100%. Su questo punto la decisione del Pretore resiste pertanto alla critica.
5. Per quanto attiene al reddito della moglie, il convenuto sostiene che il Pretore ha rifiutato a torto di computare nelle entrate di lei le indennità erogate dal Comune di __________ per sedute commissionali (fr. 75.10 mensili), AO 1 non avendo documentato il cambiamento di domicilio da __________ a __________. Il convenuto stesso aveva rilevato tuttavia, nel proprio “riassunto scritto delle allegazioni orali” (accluso al verbale del 20 maggio 2011), che “l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________, dove si suppone che ella sia ora domiciliata” (pag. 2 a metà). All'udienza di quel giorno l'istante ha confermato in replica di avere lasciato la carica di consigliera comunale (verbale, pag. 2, ad 2), ciò che in duplica il marito non ha revocato in dubbio. Pretendere ora che AO 1 sia tuttora domiciliata a __________ non è serio. In proposito l'appello non merita altra disamina.
6. Secondo l'appellante il fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 2727.50 (recte: 2777.50) mensili, non eccede in realtà fr. 2251.19 mensili. Egli critica l'ammontare della locazione (fr. 708.35, già dedotte le quote per il costo dell'alloggio comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie), il premio dell'assicurazione complementare contro le malattie per la degenza ospedaliera in classe privata (fr. 188.80 mensili) e i costi d'automobile (fr. 150.– mensili).
a) Per quanto riguarda la locazione, il Pretore ha ricordato che il concetto di uguaglianza non va inteso in senso quantitativo (parità di spesa), bensì qualitativo (sentenza impugnata, pag. 16 a metà). Comunque sia, nel caso specifico non si intravede nemmeno una disparità quantitativa. Il convenuto è rimasto nell'abitazione coniugale (proprietà dei genitori) e ha a disposizione per sé solo un alloggio di 110 m², pagando un canone di fr. 1000.– mensili (“riassunto scritto delle allegazioni orali” accluso al verbale del 20 maggio 2011, pag. 4). La moglie si è vista riconoscere, per sé sola, una spesa di fr. 708.35 mensili (fr. 991.65 mensili sono compresi nel fabbisogno in denaro delle figlie). Non si vede dove stia la disuguaglianza di trattamento in favore di lei. Che poi la quota compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie sia “sensibilmente superiore a quanto incluso nelle tabelle edite dall'Ufficio della gioventù di Zurigo” non è vero (le raccomandazioni prevedono un terzo della locazione effettiva per il primo figlio e un quarto per il secondo: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto).
b) Quanto al premio della copertura complementare dell'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero, invano l'appellante censura l'inserimento del relativo premio nel fabbisogno minimo della moglie per il fatto che il Pretore non ha riconosciuto nel fabbisogno minimo di lui il premio – di tutt'altra indole – pagato a titolo di previdenza individuale vincolata (decisione impugnata, pag. 17 a metà). Per quel che è della copertura in caso di malattia e degenza ospedaliera, il primo giudice ha riconosciuto a entrambi i coniugi il premio effettivamente pagato per l'assicurazione di base e per quella complementare. Non è caduto perciò in alcuna disparità di trattamento.
c) Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno della moglie spese d'automobile per fr. 150.– mensili. L'appellante afferma che la moglie non dispone più del veicolo, di cui per altro non ha reso verosimile i costi. Non contesta però che durante la vita in comune AO 1 adoperasse un'utilitaria, veicolo di famiglia. Essa ha il diritto perciò di mantenere quel tenore di vita. Del resto il Pretore ha inserito la stessa cifra (fr. 150.– mensili) anche nel fabbisogno minimo dell'appellante. Criticare la decisione impugnata al riguardo è fuori luogo.
7. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, AP 1 lamenta che il Pretore non gli abbia riconosciuto alcuna indennità per pasti fuori casa, non potendo egli rientrare al domicilio durante la pausa di mezzogiorno. Il primo giudice ha motivato ciò con l'argomento che dall'ascolto delle figlie è risultato come egli possa usufruire di un piccolo appartamento sopra la farmacia, dove cucina e consuma il pranzo (decisione impugnata, pag. 18 in alto). L'appellante obietta che il solo fatto di pranzare fuori casa implica il riconoscimento di un'indennità, poiché comporta “maggiori costi”. Non spiega tuttavia in che consistano tali “maggiori costi” se egli può usare senza spese aggiuntive una cucina posta sopra la farmacia. Rimproverare al primo giudice “un manifesto errore nell'accertamento dei fatti” manca al riguardo di ogni consistenza.
8. L'appellante contesta inoltre i fabbisogni in denaro delle figlie, facendo valere che esse pranzano mediamente tre volte e cenano mediamente tre volte e mezzo la settimana da lui, ciò che giustifica di togliere un 40% alla posta che la tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevede per il costo del vitto. Il fabbisogno in denaro di E__________ si ridurrebbe così di fr. 144.– mensili (40% di fr. 360.–) e quello di V__________ di fr. 114.– mensili (40% di fr. 285.–). Quest'ultima conclusione non è pertinente, poiché il fabbisogno in denaro delle figlie non muta, che ai pasti sopperisca un genitore o sopperisca l'altro. Se mai la questione è di sapere in che misura il genitore affidatario si veda sgravare dai costi grazie all'intervento dell'altro.
Ora, nell'ambito di un abituale diritto di visita (di norma, un fine settimana su due) il genitore non affidatario deve provvedere mediamente a un pranzo e a una cena la settimana, senza che ciò giustifichi – per principio – diminuzioni del contributo alimentare a suo carico. Nella fattispecie tuttavia la situazione è notevolmente diversa, giacché AO 1 si vede esonerare dal costo di ben tre pranzi e tre cene la settimana per entrambe le figlie. Essa obietta che ciò non è stato dimostrato, ma non pretende che non sia vero, tanto meno ove si consideri che – almeno per quanto riguarda il pranzo – le figlie hanno sostanzialmente confermato al Pretore quanto afferma il padre (verbali dell'8 giugno 2011, primo foglio). Ne segue che, pur a un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale, l'appellante afferma a ragione che la moglie provvede al vitto delle figlie unicamente nella misura del 60%. Ai fini del giudizio occorrerà tenere conto così che l'appellante (o i suoi parenti) ne assicurano il restante 40%.
9. Infine l'appellante avversa il metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato dal Pretore, facendo valere che non si giustifica di dividere a metà l'eccedenza del bilancio familiare, poiché in costanza di matrimonio i coniugi accantonavano risparmi con regolarità, a scapito del loro tenore di vita. Invero l'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione dei contributi giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A tale principio è lecito derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Altri criteri soggettivi non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombe all'appellante motivare e rendere verosimili evenienze siffatte.
Nell'appello il convenuto fa notare che in costanza di matrimonio i coniugi sono riusciti a risparmiare, dal 13 ottobre 1995 al 31 dicembre 2010, fr. 139 062.15, per una media di fr. 761.98 mensili. A ciò si aggiunge, dal 1999, il premio di fr. 547.16 mensili da lui pagato alla __________ a titolo di previdenza professionale vincolata (“pilastro 3a”). Ciò rende verosimile come i coniugi vivessero sotto le loro possibilità, privilegiando il risparmio. L'opinione non può essere condivisa. Di fronte a redditi per complessivi fr. 11 198.95 mensili le cifre invocate dall'appellante non sono suscettive di rendere verosimile – almeno a un sommario esame – un livello di vita particolarmente sacrificato. L'abituale divisione a metà dell'eccedenza non indizia quindi una liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, né risulta far beneficiare la moglie di un tenore di vita superiore a quello avuto durante la comunione domestica. A ragione l'appellante rimprovera al Pretore, piuttosto, di non avergli riconosciuto nel fabbisogno minimo il premio di fr. 547.16 mensili pagato alla __________ per la citata previdenza professionale del “pilastro 3a”. Il primo giudice fa notare che AP 1 risulta già affiliato a un istituto previdenziale del “secondo pilastro” (decisione impugnata, pag. 17 a metà), ma non si vede perché ciò dovrebbe precludergli la possibilità di conservare il livello di vita anteriore anche dal punto di vista previdenziale, il bilancio familiare essendo agevolmente in grado di sopportare l'onere mensile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 del 4 aprile 2011, consid. 6c con rinvio). In proposito l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto.
10.Il quadro familiare delle entrate e delle uscite si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:
reddito del marito fr. 8 815.—
reddito della moglie fr. 2 383.95
fr. 11 198.95 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3 437.85
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 777.50
fabbisogno in denaro di E__________ fr. 1 985.—
fabbisogno in denaro di V__________ fr. 1 570.—
fr. 9 770.35 mensili
eccedenza fr. 1 428.60
metà eccedenza fr. 714.30 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3437.85 + fr. 714.30 = fr. 4 152.15 mensili,
deve versare alla moglie
fr. 2777.50 + fr. 714.30 ./. fr. 2383.95 = fr. 1 107.85
arrotondati a fr. 1 110.— mensili,
deve versare per E__________:
fr. 1985.– ./. fr. 144.– = fr. 1 841.—
arrotondati a fr. 1 840.— mensili,
conservando fr. 144.– per il vitto della medesima,
e versare per V__________:
fr. 1570.– ./. fr. 114.– = fr. 1 456.—
arrotondati a fr. 1 455.— mensili,
conservando fr. 114.– per il vitto della medesima.
Entro i limiti appena citati l'appello merita accoglimento.
11. Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa un quarto, ciò che giustifica di addebitargli tre quarti della tassa di giustizia con obbligo di rifondere a AO 1, la quale ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente, invece, né sull'ammontare né sul riparto delle spese processuali di primo grado, che può rimanere invariato.
12. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto tanto la richiesta presentata da AO 1 il 14 novembre 2011 per vedere autorizzata l'esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315 cpv. 2 CPC) quanto la richiesta di effetto sospensivo presentata dall'appellante il 7 marzo 2012 (art. 315 cpv. 5 CPC).
13. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1.5 AP 1 verserà a AO 1 dal 1° maggio 2011, in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 1110.– mensili.
1.6 AP 1 verserà a AO 1 dal 1° maggio 2011, in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 1840.– mensili per la figlia E__________ (assegni familiari compresi) e un contributo alimentare di fr. 1455.– mensili per la figlia V__________ (assegni familiari compresi).
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.