Incarto n.
11.2011.156

Lugano

14 novembre 2012/fb

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2010.262 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 12 novembre 2010 da

 

 

AO 1,

(patrocinata dall'avv. PA 2,)

 

contro

 

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 17 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione del 3 ottobre 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         premesso che con sentenza del 3 ottobre 2011, emessa in esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale del 12 novembre 2010 presentata da AO 1 (1957), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 (1959) a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4200.– a saldo per l'anno 2012 e di fr. 3450.– mensili dal 1° gennaio 2011;

 

                                         ricordato che AP 1 ha impugnato tale sentenza con un appello del 17 ottobre 2011 a questa Camera per vedere ridotto il contributo alimentare a fr. 2700.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, subordinatamente a tempo indeterminato;

 

                                         rammentato che con decreto presidenziale del 25 ottobre 2011 la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al settembre del 2011;

 

                                         rilevato che nelle proprie osservazioni del 17 novembre 2011 AO 1 propone di respingere l'appello, mentre con replica spontanea del 1° dicembre 2011 l'appellante ha chiesto l'estromissione dagli atti dei documenti annessi alle osservazioni della moglie, riconfermandosi per il resto nelle domande di appello;

 

                                         considerato che il 7 novembre 2012 AP 1 ha reso noto a questa Camera che con decisione del 23 ottobre 2012 “nel frattempo cresciuta in giudicato” il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio;

 

                                         accertato che contestualmente AP 1 dichiara di ritirare l'appello, ciò che equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106) e comporta lo stralcio della causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC);

 

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         ritenuto che in concreto non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

 

                                         stabilito che per effetto della soccombenza AP 1 va tenuto a rifondere a AO 1, la quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:                                                        

 

–__________;

–__________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.