Incarto n.
11.2011.159

Lugano

14 maggio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CM.2011.486 (filiazione: modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 ago­sto 2011 da

 

 

 PI 1

(patrocinato dal lic. iur. 

studio legale PA 2 )

 

 

contro

 

 

 RE 1 (2000),  

(rappresentato dalla madre  RA 1

e patrocinato da D  MLaw,

studio legale PA 1 ),

 

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2011 presentato dallo stesso

 

 

 RE 1 unitamente agli

avvocati  RE 2

 RE 3 e

 RE 4

(patrocinati dalla medesima D  MLaw,

studio legale PA 1

 

contro la decisione del 6 ottobre 2011 con cui il Segretario assessore ha fissato la retribuzione della patrocinatrice d'ufficio del convenuto;


Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 5 settembre 2000 RA 1 (1973) ha dato alla luce un figlio, RE 1, che è stato riconosciuto il 5 giugno 2002 da PI 1 (1977). Questi è stato condannato il 18 novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 600.– mensili fino al settimo anno di età e di fr. 800.– mensili dopo di allora.

 

                                  B.   Il 19 agosto 2011 PI 1 ha convenuto il figlio davanti al medesimo Pretore chiedendo di ridurre il contributo alimentare a fr. 400.– mensili. Il 2 settembre 2011 D__________, praticante dello studio legale PA 1, ha comunicato alla Pretura di patrocinare RE 1. All'udienza di conciliazione davanti al Segretario assessore, il 22 settembre 2011, le parti hanno prospettato una transazione (che prevedeva una riduzione del contributo alimentare a fr. 500.– mensili), riservandosi sette giorni di tempo per ratificarla. Il convenuto ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Egli ha poi comunicato il 29 settembre 2011 alla Pretura di non approvare la transazione.

 

                                  C.   Il 30 settembre 2011 il Segretario assessore ha rilasciato al­l'istante l'autorizzazione ad agire, ponendo il convenuto al gratuito patrocinio di D__________. Questa ha trasmesso alla Pretura, il 3 ottobre 2011, la sua nota professionale di complessivi fr. 1025.45 (fr. 795.– di onorario, fr. 154.50 di spese, fr. 75.95 di IVA). Con decisione del 6 ottobre 2011 il Segretario assessore ha fissato la retribuzione in complessivi fr. 730.60 (fr. 615.– di

                                         onorario, fr. 61.50 di spese, fr. 54.10 di IVA). Il 12 ottobre 2011 la praticante ha sollecitato un riesame della tassazione, che tuttavia il Segretario assessore ha confermato il 18 ottobre successivo.

 

                                  D.   Contro la decisione del 6 ottobre 2011 RE 1 è insorto unitamente agli avvocati RE 2, RE 3 e RE 4 con un reclamo del 20 ottobre 2011 a questa Camera per ottenere il riconoscimento integrale della nota professionale emessa dalla praticante dello studio e la conseguente riforma della decisione impugnata. Non sono state chieste osser­vazioni al reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della nuova LAG, non sussiste più il Consiglio di moderazione, davanti al quale le “decisioni di retribuzione” riguardanti patrocinatori d'ufficio (art. 7 cpv. 2 vLag) potevano essere impu­gnate entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag). Ora il giudice (di merito) statuisce sull'indennità dovuta a un patrocinatore d'ufficio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando le spese giudiziarie, direttamente nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche davanti all'autorità di conciliazione (art. 113 cpv. 1 seconda frase combinato con l'art. 209 cpv. 2 lett. d CPC). In concreto la decisione ema­nata il 6 ottobre 2011 dal Segretario assessore va considerata pertanto come un'integrazione del dispositivo n. 2 (gratuito patrocinio) figurante nell'autorizzazione ad agire del 30 settembre 2011. E qualora di una decisione sia contestata solo l'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, il dispositivo in questione può formare unicamente oggetto di reclamo, come nell'ipotesi in cui sia impugnato il solo dispositivo sulle spese (art. 110 CPC; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 122: Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 42 ad art. 122).

 

                                   2.   L'art. 48 lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione, ai casi di ritardata giustizia e ai casi in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione. La prima Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC), come quelle che riguardano – tra l'altro – la retribuzione di un patrocinatore d'ufficio (Bühler, loc. cit.). Tali reclami andrebbero trasmessi alla terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012). Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla competenza per materia comporterebbe tuttavia, in concreto, un'eccessiva dilazione del giudizio, il reclamo essendo pendente dall'ottobre del 2011. Conviene pertanto trattare l'impugnazione senza indugio.

 

                                   3.   Un patrocinatore d'ufficio è sicuramente legittimato a impugnare con reclamo il dispositivo di una decisione in cui è fissato il compenso che lo riguarda (Bühler, op. cit., n. 46 ad art. 122 CPC con numerosi riferimenti; Hu­ber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 122; Fi­scher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 110). Più delicato è sapere se, dandosi come patrocinatore d'ufficio il praticante di uno studio legale, la legittimazione a ricorrere si estenda anche all'avvocato per cui il praticante lavora. Che nella fattispecie D__________ abbia operato “in subdelega” (come affermano i reclamanti: memoriale, pag. 2 a metà) non risulta, né consta che l'avv. RE 2, l'avv. RE 3 o l'avv. RE 4 siano mai stati designati patrocinatori d'ufficio. Anzi, in tale veste il Segretario assessore ha designato D__________ personalmente (dispositivo n. 2 dell'autorizzazione ad agire). Del resto, quando si è annunciata alla Pretura come legale di RE 1, D__________ non ha preteso di offrirsi in sostituzione dell'uno o dell'altro avvocato (lettera del 2 settembre 2011, agli atti). Comunque sia, nel caso specifico i titolari dello studio hanno per lo meno un interesse di fatto all'incasso della retribuzione chiesta dalla praticante, la somma dovendo essere versata su un conto del loro studio (nota d'onorario del 3 ottobre 2011, agli atti). Nella misura in cui è introdotto dai tre professionisti, il reclamo può quindi considerarsi ricevibile.

 

                                         Il reclamo non è invece proponibile nella misura in cui è presentato da RE 1. La parte che ottiene il beneficio del gratuito patrocinio non ha alcun interesse a postulare un aumento dell'indennità spettante al legale d'ufficio (Bühler, op. cit., n. 48 ad art. 122 CPC con svariati riferimenti), già per il fatto che le incomberà di rifondere la somma al Cantone nei successivi dieci anni “appena sarà in grado di farlo” (art. 123 cpv. 1 e 2 CPC). In quanto esperito dal convenuto, il reclamo va dunque dichiarato inammissibile.

                                        

                                   4.   Il Segretario assessore ha ridotto la nota della legale, nella fattispecie, da fr. 1025.45 (fr. 795.– di onorario, fr. 154.50 di spese, fr. 75.95 di IVA) a fr. 730.60 (fr. 615.– di onorario, fr. 61.50 di spese, fr. 54.10 di IVA), riducendo il dispendio di tempo esposto (8 ore e 50 minuti alla tariffa di fr. 90.– l'ora: art. 4 cpv. 3 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) di due ore e riconoscendo alla legale solo le spese fisse previste dall'art. 6 cpv. 1 del regolamento appena citato (10% dell'onorario). La decurtazione del dispendio orario è stata motivata con l'argomento che l'udienza del 22 settembre 2011 davanti all'autorità di conciliazione era durata due ore, mentre le altre due ore dedicate quel giorno dalla legale al viaggio di andata e ritorno da __________ a __________ potevano essere evitate se la madre del convenuto si fosse rivolta a un legale del posto. Ciò valeva anche per i costi di trasferta (fr. 70.– di automobile, fr. 5.– di posteggio) non compresi nelle spese fisse previste dal menzionato regolamento.

 

                                   5.   I reclamanti fanno valere che nel caso in cui non intendesse rimunerare le trasferte di un patrocinatore d'ufficio con sede fuori del Distretto di Lugano, il Segretario assessore avrebbe dovuto rifiutare subito la candidatura di D__________ al momento in cui questa si è annunciata alla Pretura con lettera del 2 settembre 2011 come legale di RE 1. Essi sottolineano inoltre che nessuna norma del diritto cantonale – né tanto meno federale – impone a chi chiede il gratuito patrocinio di rivolgersi a un legale del Distretto in cui si trova il foro del processo. I reclamanti chiedono pertanto che in concreto la nota professionale della praticante sia interamente riconosciuta, reintegrando le due ore tolte dal Segretario assessore (fr. 180.– di onorario) e riconoscendo alla praticante i costi di trasferta (fr. 75.– complessivi).

 

                                   6.   La parte che presenta un'istanza di gratuito patrocinio può indicare il nome del patrocinatore desiderato (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC), ma per fondate ragioni – di economia in particolare – l'autorità può decidere altrimenti (art. 3 cpv. 1 del noto regolamento), non esistendo un diritto alla libera scelta del patrocinatore d'ufficio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 699 segg.). Nel caso specifico si può convenire con il Segretario assessore che per farsi patrocinare in una procedura di conciliazione dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la madre di RE 1 avrebbe potuto rivolgersi a un legale del __________, riducendo in tal modo i costi del mandato. È anche vero tuttavia che – come sottolineano i reclamanti – nessuna norma impone a chi chiede il gratuito patrocinio di proporre un avvocato con studio nel luogo in cui si trova il foro del processo. In circostanze del genere sta all'autorità che reputi troppo onerosa la proposta del richiedente designare un altro patrocinatore d'ufficio. Deve attivarsi però con solerzia. E qualora decida di nominare ugualmente quel patrocinatore, ma di non riconoscergli spese di trasferta deve avvertire il legale, già per il fatto che costui non è tenuto ad accettare simile condizione. Il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) non consente invece di rifiutare alla fine della procedura, senza alcu­n avvertimento previo, la rifusione di esborsi espressamente garantita dalla legge (art. 6 cpv. 2 del ripetuto regolamento).

 

                                   7.   Ne segue che in concreto la patrocinatrice d'ufficio non doveva aspettarsi la riduzione inopinata del tempo da lei dedicato alla pratica per lo stralcio delle due ore (fr. 180.– di onorario) impiegate nella trasferta da __________ a __________ (e ritorno) né la decurtazione delle spese di viaggio e di posteggio (fr. 75.– complessivi). La retribuzione della legale va rivalutata pertanto da fr. 615.– a fr. 795.–, ciò che giustifica il riconoscimento di spese fisse per fr. 79.50 (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato). A ciò si aggiungono i costi di trasferta (fr. 75.– complessivi, legittimi ove si consideri che __________ dista una quarantina di chilometri da __________), non compresi nell'indennità fissa appena citata (art. 6 cpv. 2 del regolamento), e l'IVA di fr. 75.95 (8%). Il reclamo merita in definitiva di essere accolto e la decisione del Segretario assessore riformata di conseguenza.                      

 

                                   8.   Dato l'esito del giudizio, si giustifica di rinunciare equitativamente al prelievo di spese. Per quanto attiene alle ripetibili chieste dai reclamanti, occorre distinguere. Se la causa vertesse tra PI 1 e RE 1, lo Stato del Cantone Ticino potrebbe es­sere tenuto – se mai – al versamento di spese processuali, ma non di ripetibili (art. 107 cpv. 3 CPC). In concreto però la lite sull'ammontare della retribuzione spettante alla patrocinatrice d'ufficio oppone gli avvocati RE 2, RE 3 e RE 4 (escluso RE 1: sopra, consid. 3 in fine) proprio allo Stato del Cantone Ticino, che ha moderato a torto la parcella della praticante. Lo Stato essendo parte a tale procedura, non v'è ragione per cui i reclamanti vittoriosi, i quali hanno dovuto redigere il reclamo, non abbiano diritto a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; analogamente, nel vecchio diritto: I CCA, sentenza inc. 11.2008.127 del 20 ottobre 2008, consid. 7), destinata appunto ad assicurare una certa compensazione della perdita di guadagno subita da chi esercita un'attività indipendente (FF 2006 pag. 6664 in fondo).

 

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         La retribuzione della patrocinatrice d'ufficio è così fissata:

                                         onorario                            fr.   795.—

                                         spese                               fr.     79.50

                                         costi di trasferta                 fr.     75.—

                                         IVA                                   fr.     75.95

                                                                                fr. 1025.45

 

                                   2.   Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli avvocati RE 2, RE 3 e RE 4 un'indennità d'inconvenienza di fr. 200.– complessivi.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– D    ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).