Incarto n.
11.2011.169

Lugano

15 ottobre 2013/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2010.626 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 settembre 2010 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 9 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 ottobre 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1963) e AO 1 (1961), cittadina dominicana, hanno contratto matrimonio a __________ il 3 maggio 1996. A quel momento la sposa era già madre di J__________ (1987) e di A__________ (1988), nati da una precedente relazione. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora per la __________ di __________ come addetto all'Ufficio __________. Senza formazione specifica, durante la vita in comune la moglie non ha esercitato attività lucrativa, salvo per un periodo imprecisato nel 2002 come operaia. Separatisi una prima volta nel febbraio del 2003, dopo una riconciliazione i coniugi hanno cessato definitivamente la vita in comune il 1° maggio 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 20 418, pari a 557/1000 della particella n. 124 RFD di __________, sezione di __________, proprietà del marito) per trasferirsi, insieme con i figli, in un appartamento a __________. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa dalla moglie, con sentenza del 12 giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio 2007 (inc. DI.2005.377).

 

                                  B.   Il 7 settembre 2010 AP 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando la liquidazione del regime dei beni senza conguagli, l'esonero dal versamento di contributi alimentari per la moglie e la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 13 ottobre 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e alla ripartizione dell'avere pensionistico, ma ha rivendicato il versamento di fr. 40 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e ha rivendicato un contributo ali­mentare di fr. 3000.– mensili indicizzati fino all'età di pensionamento ordinario del marito, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha deciso il 14 ottobre 2010 di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 30 novembre 2010 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio.

 

                                  C.   L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 15 marzo 2011 e l'istruttoria è terminata il 19 maggio 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 1° settembre 2011 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, offrendo alla moglie fr. 3264.45 in liquidazione del regime dei beni. Nel suo allegato del 31 agosto 2011 la convenuta ha sostanzialmente confermato le proprie domande, riducendo a fr. 26 693.55 la pretesa in liquidazione del regime dei beni.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 7 ottobre 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 26 963.50 in liquidazione del regime matrimoniale, ha ordinato il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni non appena la sentenza fosse passata in giudicato per definire le rispettive spettanze e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2560.– mensili indicizzati fino al di lui pensionamento ordinario. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono state poste per cinque sesti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere fr. 2500.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta il giorno stesso con decisione separata.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 novembre 2011 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di ridurre a fr. 3264.45 il conguaglio da lui dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni e di sopprimere il contributo alimentare per la medesima. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dal Pretore dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 10 ottobre 2011, sicché il rimedio, introdotto il 9 novembre 2011, è tempestivo. Il valore litigioso inoltre raggiunge agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Lo scioglimento del matrimonio è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). Per quel che concerne la liquidazione della partecipazione agli acquisti, il Pretore si è dipartito dall'importo di fr. 11 525.–, corrispondente alla metà degli ammortamenti del mutuo ipotecario gravante la proprietà per piani di __________ (bene proprio del marito), ai quali ha aggiunto fr. 15 428.50 equivalenti alla metà degli averi depositati sui conti bancari e postali intestati al marito stesso (acquisti di lui). Il primo giudice non ha tenuto conto invece dei debiti (__________, spese legali) contratti dall'attore in pendenza di matrimonio né della restituzione dell'importo “consegnato alla moglie per la ristrutturazione della pensione a __________” poiché tali pretese, fatte valere solo nel memoriale conclusivo, erano “tardive e irrispettose del principio del contraddittorio”. Onde la condanna del marito a versare alla moglie un conguaglio di fr. 26 963.50.

 

                                         Per l'appellante il Pretore ha trascurato che i giustificativi comprovanti i debiti di lui figurano agli atti quali doc. R, V e Z, da lui prodotti spontaneamente il 18 aprile 2011 e intimati alla moglie senza che questa sollevasse obiezioni. La contestazione della convenuta espressa solo nel memoriale conclusivo gli avrebbe precluso così il diritto al contraddittorio. Egli soggiunge che la convenuta stessa ha confermato di avere ricevuto fr. 7000.– per l'acquisto di mobili destinati a una casa di __________, ragion per cui tale importo dev'essere dedotto dalla somma dovuta in liquidazione del regime dei beni.

 

                                         a)   L'attestazione del debito contratto presso la __________ (doc. R), la nota d'onorario del patrocinatore per prestazioni svolte dal 6 febbraio 2007 al 7 settembre 2010 (doc. V) e la richiesta d'acconto del 31 marzo 2011 del patrocinatore medesimo per la causa di divorzio (doc. Z) figurano pacifica­mente agli atti, né la convenuta si è opposta alla loro produzione, né – tanto meno – il Pretore li ha dichiarati irricevibili. Quanto il Pretore ha dichiarato tardive sono le pretese che l'attore avanzava per la prima volta nel memoriale conclusivo sulla scorta di quei documenti allorché nella petizione egli aveva dato lo scioglimento del regime dei beni per avvenuto (pag. 3 in basso e 4 in alto), tant'è che aveva rinunciato a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. E la tardività di siffatte pretese era

                                               esplicitamente censurata da AO 1 nel memoriale conclusivo (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese con rinvio all'art. 74). Rinunciando al dibattimento finale, l'attore medesimo si è precluso la possibilità di esprimersi sulla critica (questa Camera ha già avuto modo di sottolineare i rischi insiti in una rinuncia al dibattimento finale: Rep. 1995 pag. 227 n. 55; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). Non può pertanto dolersene ora in questa sede.

 

                                         b)   In merito ai fr. 7000.– consegnati dal marito alla moglie per l'acquisto di mobili a __________, il Pretore ha ritenuto la pretesa di rimborso inammissibile – una volta ancora – perché l'attore non aveva postulato una restituzione in intero sulla base dell'art. 74 CPC ticinese. Nella misura in cui l'appellante si limita a sostenere che “mal si comprende (...) per quale ragione tale somma non debba essere considerata in deduzione a quanto dovuto dal signor AP 1 alla signora AO 1 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale” egli nemmeno si confronta con la motivazione del Pretore. Non si disconosce che la convenuta ha ammesso di avere incassato il denaro. Si ignora però a che titolo essa lo abbia ricevuto e, soprattutto, se e quando la somma sarebbe stata da restituire. Certo, una donazione non si presume, ma ciò non dispensa il richiedente dal dimostrare almeno l'obbligo di rimborso (DTF 83 II 210 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4A_12/2013 del 27 giugno 2013, consid. 2.1 con riferimenti; v. anche Higi in: Zürcher Kommentar, edizione 2003, n. 127 ad art. 312 CO). E nel caso in esame l'attore non ha comprovato alcunché. Va chiamato così a sopportare le conseguenze legate a tale mancanza (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 dell'8 ottobre 1997, consid. 3).

 

                                   3.   Circa il contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio, il Pretore ha riscontrato nella fattispecie un matrimonio al “limite inferiore della lunga durata” (nove anni), dal quale non sono nati figli comuni, seppure alla celebrazione delle nozze la moglie abbia portato con sé da __________ i propri figli di 8 e 9 anni.

                                         Egli ha accertato inoltre che la convenuta ha lavorato fino al 2002 come operaia, che nel 2003 essa ha percepito indennità di disoccupazione, che nel gennaio del 2005 è stata costretta a interrompere un “contratto di inserimento professionale presso __________” per gravi problemi di salute e che dalla separazione riceve unicamente il contributo alimentare di fr. 3000.– mensili versato dal marito. Ciò premesso, e in estrema sintesi, il Pretore ha ritenuto che “l'età, la salute cagionevole (nella misura descritta dai medici curanti), la scarsa alfabetizzazione, la mancanza di formazione professionale e le limitate capacità della convenuta (tutti fattori di cui si trova riscontro agli atti)” non permettono di formulare una prognosi pienamente favorevole sul reinserimento professionale di lei. “Da un lato un carico al 100% di lavoro pare incompatibile con le condizioni psico-fisiche descritte dai medici (in particolare la dichiarazione del dott. __________), dall'altro la semplicità dei lavori alla portata della convenuta andrebbero a riflettersi in un guadagno pur sempre ridotto”. È poco verosimile – ha soggiunto il Pretore – “che la convenuta, dati i limiti fisici, possa svolgere a tempo pieno le mansioni di domestica o magazziniera e conseguirne un reddito in grado di coprire interamente il suo fabbisogno, come preteso dall'attore”. In definitiva egli ha imputato così alla convenuta un reddito ipotetico di fr. 800.– mensili, conseguibile con lavori semplici a percentuale ridotta, escludendo la possibilità di conteggiare l'entrata di una proprietà immobiliare a __________.

 

                                         Nelle condizioni illustrate il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3360.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 210.80, premio della cassa malati con partecipazione e franchigia fr. 320.40, premio dell'assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile fr. 30.80, abbonamento “arcobaleno” fr. 64.–, imposte fr. 234.–). Quanto al marito, egli ne ha accertato il reddito in fr. 7400.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3686.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 126.–, “spese professionali e treno” fr. 440.–, premio della cassa malati fr. 368.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 64.–, imposta di circolazione fr. 25.–, premio dell'assicurazione mobilia domestica e responsabilità

                                         civile fr. 89.–, “contratto prestito” fr. 387.–, “spese accessorie” fr. 411.–, imposte fr. 576.–). Considerato che la moglie non è in grado di far fronte al proprio debito mantenimento, egli ha condannato perciò AP 1 a versarle un contributo alimentare di fr. 2560.– mensili indicizzati (fr. 3360.– ./. fr. 800.–) fino al di lui pensionamento.

 

                                   4.   L'appellante rifiuta ogni contributo di mantenimento alla moglie, facendo valere anzitutto che il matrimonio è durato solo sette anni e mezzo, tenuto conto della prima separazione durata dal febbraio del 2003 all'estate del 2004, e che di conseguenza il Pretore avrebbe dovuto limitare il contributo alimentare almeno nel tempo. Egli reputa inoltre che il primo giudice abbia dato “un ingiustificato peso” a una dichiarazione dell'ufficio regionale di collocamento del 12 febbraio 2007, secondo cui l'incarto relativo alla moglie era stato chiuso “a causa delle stato di salute dell'assicurata che non le permetteva di essere inserita nell'ambito lavorativo”, trascurando che costei non aveva intrapreso alcuno sforzo per trovare un'occupazione e che per di più aveva abbandonato un programma di inserimento professionale. A suo parere pertanto il primo giudice non poteva definire un'occupazione a tempo incompatibile con le condizioni psicofisiche della moglie né limitarsi a fissare un reddito ipotetico di fr. 800.– mensili “senza tra l'altro rapportarlo ad una percentuale lavorativa precisa”. L'appellante chiede di conseguenza che si imputi alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili, corrispondente “all'importo minimo che riesce normalmente a percepire una collaboratrice domestica di buona volontà con un ragionevole sforzo”, non senza far valere che l'immobile della convenuta a __________ potrebbe a sua volta generare un reddito.

 

                                         a)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto e duraturo sulla situazione finanziaria del coniuge creditore degli alimenti. In tal caso quel coniuge ha diritto di conservare, in linea di principio, il tenore di vita condotto durante la comunione domestica. In caso contrario fa stato il tenore di vita da lui sostenuto prima di sposarsi.

 

                                         b)   In concreto è fuori dubbio che il matrimonio sia durato meno di dieci anni, sia che si calcoli il periodo come fa il Pretore (9 anni) o come fa l'appellante (7 anni e mezzo). Se non che, per sposarsi e vivere con l'appellante nel Ticino, la convenuta ha lasciato il suo paese d'origine portando con sé – d'accordo il coniuge – anche i propri figli di 8 e 9 anni. Tale circostanza, che configura uno straniamento culturale (sentenze del Tribunale federale  5C.38/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.8 in: FamPra.ch 2007 pag. 930; sentenza 5A_384/2008 del 21 ottobre 2008, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2009 pag. 192), combinata con il fatto che durante la vita in comune il marito ha contribuito al mantenimento dei figli della moglie, ha senz' altro influito in modo concreto e duraturo sulla situazione finanziaria di AO 1.

 

                                         c)   Ciò premesso, per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge dopo un matrimonio del genere si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda tappa che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della so­lidarietà (da ultimo: sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 10; sentenza inc. 11.2009.179 del 17 luglio 2013, consid. 10a destinato a pubblicazione).

 

                                         d)   Per quel che riguarda il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica (determinante in concreto, giacché al momento in cui la causa di divorzio è stata introdotta le parti non vivevano separate da più di dieci anni), il Pretore nulla ha appurato. Dato nondimeno che per finire la convenuta rivendica il finanziamento del mero fabbisogno minimo (calcolato in fr. 3360.– mensili), in mancanza di appello da parte di lei è superfluo indagare oltre. Ciò posto, occorre verificare se e in che misura essa sia in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. A tal fine bisogna dipartirsi dal reddito effettivo conseguito. E nel caso specifico AO 1 non ha alcun reddito. La questione è di chiarire perciò se, dando prova di buona volontà, essa

                                               avrebbe una ragionevole possibilità di guadagno. Ora, per stimare un'entrata ipotetica ci si deve interrogare se si possa ragionevol­mente esigere dalla persona in causa l'esercizio o l'estensione di un'attività lucrativa, considerando la sua formazione, l'età, lo stato di salute e la situazione sul mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se tale persona ha la possibilità effettiva di esercitare una simile attività e quale reddito possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della situazione nel campo dell'impiego (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010, con­sid. 3.1 in: SJ 2011 I 177).

 

                                         e)   Per un coniuge che durante la vita in comune si sia dedicato unicamente alla casa e alla famiglia vige la presunzione per cui non può pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine) quel coniuge aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, bensì di

                                               estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Nel caso in rassegna l'appellante non pretende che l'attività lucrativa esercitata dalla moglie nel 2002 – di cui tutto si ignora – abbia modificato il ruolo da lei assunto all'interno della famiglia. È vero che al momento della separazione (maggio del 2005) AO 1 aveva 44 anni e che la mancanza di formazione, la scarsa alfabetizzazione, come pure le limitate capacità professionale non impedivano – in sé – l'esercizio di un'attività lucrativa. Quanto ai problemi di salute, essi non limitavano la potenzialità di guadagno (certificati 6 dicembre 2010 del dott. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, e 9 dicembre 2010 della dott. __________, specialista in medicina interna), tanto meno ove si pensi che l'accerta­mento di patologie suscettibili di comportare un'incapacità di guadagno permanente presuppone, di regola, un referto specialistico (I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 13b con richiamo). Non bisogna dimenticare tuttavia – d'altro lato – che al momento della separazione AO 1 non aveva ragione per presumere che la disunione fosse definitiva, i coniugi essendosi già riconciliati una volta. Aveva il diritto perciò di conservare, per principio, il ruolo assunto all'interno della famiglia (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3). Il bilancio familiare essendo in attivo, non soccorrevano del resto motivi d'ordine economico per imporle la ricerca di un'occupazione.

 

                                         f)    La situazione non poteva più dirsi la stessa, per converso, due anni dopo, quando il marito ormai avrebbe potuto introdurre azione di divorzio. A quel momento la convenuta non poteva più ragionevolmente attendersi una ripresa della comunione domestica. Alla determinazione dei contributi alimentari si applicavano così da quel momento – per analogia – i criteri dell'art. 125 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1; RtiD II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 6b). Sennonché, nel maggio del 2007 la convenuta aveva 46 anni. Spettava così a AP 1 rendere verosimile che essa avrebbe potuto inserirsi nel mercato dell'impiego, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione professionale. In realtà egli non ha addotto alcun indizio concreto. Ancora nell'appello egli si limita a un enunciato teorico, asserendo che AO 1 potrebbe guadagnare fr. 3000.– mensili con un lavoro semplice “come per esempio potrebbe esserlo quello di collaboratrice domestica, di magazziniera, di aiuto domiciliare o simili”, trattandosi dell'“importo minimo che riesce normalmente a percepire una collaboratrice domestica di buona volontà con un ragionevole sforzo”. Concretamente egli non indica però un solo datore di lavoro disposto ad assumere una persona di 46 anni in circostanze analoghe. E, come detto, un reddito ipotetico, non può fondarsi su considerazioni astratte. Deve tenere conto anche della situazione in cui versa il mercato del lavoro. Ciò posto, difettano i presupposti per imputare alla convenuta un reddito superiore ai fr. 800.– mensili stimati dal Pretore.

 

                                         g)   Per quanto riguarda il reddito da sostanza immobiliare, l'appellante fa valere unicamente che lo stabile di __________ appartenente alla convenuta “può certamente generare del reddito”. Dandosi contestazioni pecuniarie, tuttavia, una parte non può limitarsi ad avanzare conclusioni indeterminate. Deve cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC: DTF 137 III 617). Carente di requisiti formali, a questo riguardo l'appello va dichiarato irricevibile. A parte ciò, nulla è dato di conoscere sulla redditività dell'immobile, agli atti figurando soltanto alcune fotografie dell'edificio (doc. S). Ne discende, in ultima analisi, che con le proprie risorse AO 1 non riesce a finanziare da sé il proprio mantenimento. Né AP 1 risulta – o pretende – di non essere in grado di finanziare il “debito mantenimento” della moglie salvaguardando il debito mantenimento proprio. Privo di consistenza, l'appello vede così la sua sorte segnata.

 

                                   5.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                     
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).