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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DI.2009.1583 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2 novembre 2009 da
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AO 1 (2006),
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contro |
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AP 1 ora in |
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giudicando sull'appello del 1° febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 gennaio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 gennaio 2006 __________ (1969) ha dato alla luce un bambino, AO 1, cui l'8 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale 4 ha designato una curatrice nella persona dell'avv. PA 1, incaricata di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). Con sentenza del 25 gennaio 2008 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato in luogo e vece del Pretore la paternità di AP 1 (1960). __________ lavora alla __________. AP 1, già autista al 50% per __________ (commerciante di vini) e “venditore di piscine” per l'altro 50%, riscuote dal marzo del 2009 indennità di disoccupazione. È sposato dal maggio del 2006 con __________ (1958), cittadina brasiliana, la quale ha un figlio nato nel 1993.
B. Il 2 novembre 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando un contributo alimentare indicizzato di fr. 1315.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1475.– mensili fino al 12°compleanno e
di fr. 1785.– mensili dopo di allora, oltre al versamento di fr. 15 780.– per contributi retroattivi dal novembre 2008 fino all'inoltro dell'azione. Identiche richieste egli ha formulato già in via cautelare. All'udienza del 15 dicembre 2009, indetta per il contraddittorio e la discussione cautelare, il convenuto è rimasto assente ingiustificato. Ultimata il 30 marzo 2010 l'istruttoria (cautelare e di merito), le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 aprile 2010 l'istante ha riaffermato le proprie domande. Il convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo il 20 gennaio 2011, il Pretore ha condannato AP 1 a versare all'istante, in via provvisionale, un contributo alimentare di fr. 700.– mensili dal novembre del 2009 e, nel merito, un contributo indicizzato di pari importo fino alla maggiore età del figlio (assegni familiari non compresi), respingendo la pretesa di quest'ultimo volta all'ottenimento di contributi alimentari per il lasso di tempo anteriore all'istanza. Non sono stati prelevati oneri processuali né sono state assegnate ripetibili. Il convenuto è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto riguarda l'esonero dal pagamento delle spese giudiziarie.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° febbraio 2011 a questa Camera nel quale chiede, senza formulare domande esplicite, di “riesaminare l'incarto e di rigiudicare”. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In materia di filiazione l'art. 295 cpv. 1 CPC prevede ora l'applicabilità della procedura semplificata a tutte le azioni indipendenti, comprese quelle di mantenimento. Ciò premesso, dopo il 1° gennaio 2011 le decisioni dei Pretori in tali materie sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Quanto alla decisioni in materia cautelare, esse sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che sia dato il valore litigioso. In concreto il valore litigioso è senz'altro superiore a fr. 10 000.– per entrambe le decisioni, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in questione e il fatto che le misure provvisionali sono rimaste in vigore fino all'emanazione dell'attuale giudizio. Introdotto il 2 febbraio 2011 (data del timbro postale), sei giorni dopo la notificazione della decisione pretorile, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.
2. Nell'appello il convenuto non formula richieste precise, limitandosi a chiedere alla Camera di “riesaminare l'incarto e di rigiudicare”. Dandosi contestazioni pecuniarie, tuttavia, una simile indeterminatezza non è ammissibile, nemmeno nelle cause governate – come quelle di filiazione – dal principio inquisitorio illimitato (DTF 137 III 620 consid. 4.5.3). Sta di fatto che nella motivazione dell'appello il convenuto adduce di vivere sotto il minimo d'esistenza, senza far capo ad aiuti sociali “per non pesare su nessuno”. Se ne desume ch'egli non si reputa in grado di contribuire al mantenimento del figlio e che di conseguenza, a suo avviso, i contributi alimentari fissati dal Pretore dovrebbero essere annullati. Un'altra questione è sapere se egli sia abilitato ad
avanzare una simile richiesta dopo essere rimasto silente in prima sede, rinunciando anche a un memoriale conclusivo. L'interrogativo può rimanere irrisolto, poiché – come si vedrà oltre – l'appello risulta comunque sia destinato all'insuccesso.
3. L'interessato sostiene anzitutto di essere stato “tratto in inganno spudoratamente dalla signora __________ con una gravidanza”, salvo poi essere cacciato da casa. Non indica tuttavia su quali elementi egli fondi tale asserzione, limitandosi a definire il fatto “lampante”. In realtà, ammesso e non concesso che il rimprovero da lui mosso alla madre del bambino lo esoneri da responsabilità in materia di mantenimento, nulla suffraga l'ipotesi. Dinanzi al Pretore egli si è lasciato precludere dalla lite, senza nulla obiettare. Tanto meno egli ha recato indizi di un'eventuale circonvenzione. La doglianza non trova dunque alcun conforto agli atti.
4. Il convenuto lamenta di non essere stato patrocinato in prima sede, mentre il figlio era assistito da un curatore avvocato, e di non essere mai stato informato dei suoi diritti. Ora, a parte il fatto che non incombeva al Pretore tutelare la posizione del convenuto, perfettamente in grado di discutere la causa con la necessaria chiarezza, quest'ultimo non si è minimamente interessato della procedura. Non si è costituito in giudizio all'udienza del 15 dicembre 2009, è comparso davanti al Pretore solo per l'interrogatorio formale del 30 marzo 2010 e non ha presentato alcuna conclusione scritta, pur avendo sollecitato il Pretore nel corso dell'udienza a fissargli un termine a tal fine. Pretendere di non essersi potuto adeguatamente difendere in condizioni del genere non è serio.
5. Afferma l'appellante di non avere i mezzi per versare i contributi alimentari stabiliti dal Pretore, tranne rubando o commettendo altri reati. Se non che, così argomentando egli non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha rilevato che come cuoco AP 1 potrebbe guadagnare, dando prova di buona volontà, almeno fr. 2700.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante eccepisce, certo, di essere senza impiego dal marzo del 2009 e di avere ormai 50 anni, ma il solo fatto di avere cercato lavoro sotto il controllo della disoccupazione non basta necessariamente per assolvere gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_588/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; analogamente: RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). E davanti al Pretore il convenuto non ha documentato alcuna seria ricerca di attività lucrativa. Che poi egli non possa candidarsi come cuoco, non esercitando tale professione da 34 anni, ancora non impedisce che egli possa accomodarsi da altre attività non qualificate, un guadagno di fr. 2700.– netti mensili essendo alla portata di qualsiasi lavoratore senza particolare esperienza (si vedano i contratti collettivi in: www.servizio-ccl.ch).
6. AP 1 ritiene ingiusto essere obbligato a contribuire al mantenimento di un minorenne che non ha mai conosciuto quando la madre del bambino sarebbe “in grado di provvedere perfettamente e abbondantemente a suo figlio oltre le necessità”. La prima argomentazione cade nel vuoto, la circostanza che l'appellante non conosca AO 1 (inutilmente definito come figlio della sola __________) ancora non solleva il convenuto dalle sue responsabilità alimentari. Quanto alla disponibilità finanziaria di __________, ogni genitore deve partecipare al mantenimento secondo le proprie possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). In concreto è vero che la madre del bambino potrebbe anche sopperire con il proprio margine disponibile al fabbisogno in denaro di AO 1 (da fr. 1935.– a fr. 2115.– mensili secondo le fasce d'età: sentenza impugnata, pag. 2 in fondo), ma il Pretore ha ritenuto iniquo far sopportare l'intero mantenimento del figlio a un genitore quando l'altro ha la ragionevole possibilità di erogare un contributo. Perché tale ragionamento sarebbe errato l'appellante non spiega. Al proposito il memoriale risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione.
7. Infine l'appellante critica il Pretore per avere imputato a sua moglie __________ un reddito potenziale di fr. 1900.– netti mensili come collaboratrice domestica (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Egli dimentica però che in presenza di figli non comuni nati prima del matrimonio i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza per il loro mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC). In concreto quindi la moglie dell'appellante ha il dovere di assistere il marito, a titolo sussidiario, nell'adempimento degli obblighi alimentari verso AO 1, al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (analogamente: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011, consid. 5). Che poi essa debba provvedere al mantenimento di un figlio (divenuto maggiorenne nel 2011 e di cui tutto si ignora), oltre a essere una mera affermazione dell'appellante, nulla muta. La circostanza che __________ debba portare da 14 a 22 ore settimanali la sua attività di collaboratrice domestica non impedisce a quest'ultima, in effetti, di assicurare il sostentamento del figlio.
8. Ne discende che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per l'ente pubblico. Non si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni.
9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.