Incarto n.
11.2011.178

Lugano,

10 dicembre 2012/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2011.4247 (sospensione dell'esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 30 settembre 2011 dall'

 

 

avv.  AP 1  

 

 

contro

 

 

 

 AO 1   e

 AO 2   

(patrocinate dall'avv. dott.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sul reclamo (“appello”) del 18 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 28 ottobre 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto cautelare del 30 maggio 2011, emanato in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare immediatamente alla AO 1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Contestualmente egli ha ordinato all'avv. AP 1, nel merito, di consegnare entro dieci giorni alla AO 1 tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'ina­dem­pimento (dispositivi n. 1 e 1.1). All'avv. AP 1 il Pretore ha vietato inoltre di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'avv. AP 1, condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Impugnata senza successo davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2011.102 del 24 agosto 2011) e davanti al Tribunale federale (sentenza 4A_613/2011 del 30 novembre 2011), tale decisione è passata in giudicato.

 

                                  B.   Con decreto cautelare del 31 maggio 2011, emanato in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il medesimo Pretore ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare immediatamente alla AO 1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Contestualmente egli ha ordinato all'avv. AP 1, nel merito, di consegnare entro dieci giorni alla AO 1 tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'ina­dem­pimento (dispositivi n. 1 e 1.1). All'avv. AP 1 il Pretore ha vietato inoltre di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'avv. AP 1, condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Impugnata senza successo davanti a questa Camera (sentenza inc. 11.2011.103 del 24 agosto 2011) e davanti al Tribunale federale (sentenza 4A_615/2011 del 30 novembre 2011), tale decisione è passata in giudicato.

 

                                  C.   Nel frattempo, il 30 settembre 2011, l'avv. AP 1 si è rivolta al Pretore perché sopprimesse – subordinatamente sospendesse – ex tunc le misure d'esecuzione disposte nelle citate decisioni del 30 e del 31 maggio 2011. Con osservazioni del 24 ottobre 2011 la AO 1 e la AO 2 hanno proposto di respingere la richiesta. Statuendo il 28 ottobre 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 le misure d'ese­cuzione comminate nelle due decisioni. Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alle società convenute fr. 500.– complessivi per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 novembre 2011 per ottenere che il giudizio del Pretore sia annullato. Nelle loro osservazioni del 23 dicembre 2011 la AO 1 e la AO 2 hanno concluso per la reiezione dell'appello. L'appellante ha introdotto il 16 gennaio 2012 una replica spontanea (“controsser­vazioni”) in cui ribadisce la sua posizione. L'11 aprile 2012 le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 hanno deciso lo scioglimento delle società.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una decisione può essere eseguita direttamente se il giudice che l'ha pronunciata ha già ordinato misure d'esecuzione (art. 337 cpv. 1 con rinvio all'art. 236 cpv. 3 CPC). È quanto ha fatto il Pretore con le decisioni del 30 e del 31 maggio 2011, allorché ha munito le ingiunzioni all'avv. AP 1 di comminatorie consistenti in multe disciplinari per ogni giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC) e nella sanzione dell'art. 292 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). Ciò premesso, una “parte soccombente” può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione stessa – a titolo provvisorio o definitivo – per circostanze intervenute dopo la decisione, “in particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta” (art. 337 cpv. 2 CPC con rinvio all'art. 341 cpv. 3 per analogia). La decisione del giudice dell'esecuzione non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC). Può dunque essere impugnata solo con reclamo (art. 319 lett. a CPC), come ha indicato il Pretore nella decisione impugnata. Ne segue che in concreto l'appello pre­sentato dall'istante può essere trattato solo come reclamo (art. 48 lett. a n. 8 LOG).

 

                                   2.   In sede di reclamo non sono ammesse – per principio – nuove conclusioni né l'allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Il caso in rassegna non sfugge a tale regola. Le richieste contenute nell'“appello” e nella replica spontanea perché siano richiamati incarti dal Pretore e dal Ministero pubblico non sono pertanto ricevibili. La sentenza di questa Camera deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale esaminato dal primo giudice.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 337 cpv. 2 CC consente di sospendere, ma non di sopprimere ex tunc l'esecuzione di una sentenza. E una sospensione – egli ha proseguito – entra in linea di conto solo “a condizione che si realizzi una delle costellazioni codificate all'art. 341 cpv. 3 CPC”. La sola circostanza di rilievo che l'istante faceva valere sotto questo profilo era di avere finalmente ottemperato il 28 settembre 2011 alle ingiunzioni contenute nelle decisioni del 30 e del 31 maggio 2011. Le società convenute ammettendo ciò, il Pretore ha sospeso definitivamente le misure d'esecuzione disposte in tali decisioni, ma solo dal 27 settembre 2011. Prima di allora – egli ha epilogato – le multe disciplinari per ogni giorno di renitenza sono piena­mente dovute, le decisioni del 30 e del 31 maggio 2011 non potendo essere ridiscusse se non attraverso l'istituto della revisione, di cui l'istante nemmeno si prevaleva.

 

                                   4.   Nell'“appello” l'istante sostiene – in sintesi – che il convincimento del Pretore, a parere del quale un'esecuzione può essere sospesa solo ove ricorrano i presupposti dell'art. 341 cpv. 3 CPC, trascende nel formalismo eccessivo. Stando all'interessata, l'art. 337 cpv. 2 CPC consente non solo di chiedere la sospensione, ma anche la soppres­sione di misure d'esecuzione, come pure di ridiscutere le misure stesse per ragioni sostanziali. Essa ribadisce che le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 tenutesi il 3 gennaio 2011 l'hanno illegalmente rimossa dalla carica di amministratrice unica, onde la nullità di tali risoluzioni, come essa medesima ha chiesto al Pretore di accertare nel frattempo con una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti avviata il 10 febbraio 2012, tuttora pendente. Infine l'istante critica le misure d'esecuzione disposte dal Pretore nelle decisioni del 30 e 31 maggio 2011, definendole ingiustificate e destinate unicamente a esercitare pressioni nei suoi confronti.

 

                                   5.   Dall'opinione secondo cui si possa rimettere in discussione, nel quadro di un'esecuzione diretta o indiretta, la decisione da eseguire o le misure di esecuzione che tale decisione prevede va subito sgombrato il campo. La decisione da eseguire può essere contestata solo mediante i normali mezzi d'impugnazione (se non è ancora passata in giudicato) o mediante una domanda di revisione (se è passata in giudicato: art. 328 CPC). L'istante non può pertanto far valere in questa sede che le decisioni emesse dal Pretore il 30 e il 31 maggio 2011 sono illegittime perché il 3 gennaio 2011 le assemblee generali della AO 1 e della AO 2 l'hanno destituita illegalmente dalla carica di amministratrice unica o perché le misure d'esecuzione sono ingiustificate. Ai fini del presente giudizio basti accertare che davanti al giudice dell'esecuzione possono essere addotte unicamente – come ha ricordato il Pretore – circostanze intervenute dopo la comunicazione della decisione da eseguire, l'art. 337 cpv. 2 CPC (che rinvia esplicitamente all'art. 341 cpv. 3) costituendo un mero “freno d'emergenza” analogo a quello dell'art. 85 LEF (FF 2006 pag. 6755 nel mezzo). E l'unica circostanza che l'istante allega dopo la comunicazione delle citate decisioni è di avere ottemperato il 28 settembre 2011 a quanto le veniva ingiunto.

 

                                   6.   Non si disconosce che nel frattempo l'istante ha avviato, il 10 febbraio 2012, una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti per far accertare la nullità delle due assemblee generali

                                         (istanza che il Pretore ha dichiarato inammissibile con decisione del 18 maggio 2012, appellata dall'istante davanti alla seconda Camera civile: inc. 12.2012.94). Attendere l'esito di tale procedura – come chiede l'interessata – non inciderebbe tuttavia sull'attuale giudizio. Quand'anche dovesse ottenere causa vinta nella causa tendente a far dichiarare nulle le due assemblee generali, in effetti, l'istante dovrà ancora postulare la revisione delle due decisioni pretorili da eseguire, intervenute il 30 e il 31 maggio 2011. E l'esito di una tale domanda non può essere pronosticato sin d'ora.

 

                                   7.   Obietta la reclamante di avere “sempre consegnato copia di ogni singolo documento o atto o evidenza di prestazione al cliente” (“appello”, pag. 9 a metà), di modo che la rimessa della documentazione è “avvenuta puntualmente e cronologicamente da sempre”. L'argomentazione cade nel vuoto, giacché un conto è trasmettere a un avente diritto copie di documenti e un altro è far seguire gli originali, oggetto delle ingiunzioni giudiziarie. Certo, l'interessata afferma che nel caso specifico la documentazione da consegnare era pronta anche prima del 28 settembre 2011, ma di avere aspettato “la data per l'incontro conveniente all'avv. PA 1” (“appello”, pag. 10). Essa non pretende tuttavia che le sia mai stata accordata una dilazione. Accenna a trattative intercorse con le due società, le quali si sarebbero impegnate in virtù dell'accordo ad appoggiare una sua richiesta volta a far annullare le multe disciplinari. Sta di fatto che non risulta essere stata raggiunta alcuna intesa. Privo di consistenza anche su questo punto, il reclamo si rivela così destinato all'insuccesso.

 

                                   8.   Entrambe le parti chiedono reciprocamente l'irrogazione di sanzioni disciplinari a norma dell'art. 128 CPC, i legali rimproverandosi vicendevolmente di avere offeso le convenienze processuali. Per quanto riguarda l'istante, il tenore dei memoriali è invero al limite dell'accettabile. L'“appello” e soprattutto la replica spontanea (pag. 5 in specie) denotano invero toni accesi, se non astiosi e inutilmente irriguardosi verso il patrocinatore delle controparti, ciò che mal si addice a un avvocato professionista. Per questa volta si transige sull'applicazione dell'art. 128 CPC in considerazione del fatto che, senza un rappresentante in giudizio, una parte in causa può anche finire per trasferire il contenzioso sul piano personale e dar sfogo a contumelie scritte (di cui la vecchia procedura consentiva l'intersecazione: art. 68 cpv. 3 CPC ticinese). L'istante è avvertita, ad ogni modo, che in futuro non potrà più contare sulla provvidenza di questa Camera. Per quel che è della “malafede” imputata alla controparte, l'istante dimentica che non può dar prova di malafede processuale chi fa uso dei suoi diritti legittimi, valendosi di decisioni passate in giudicato come quelle emanate dal Pretore il 30 e il 31 maggio 2011. Per quanto attiene invece al patrocinatore delle società, l'istante si duole ch'egli abbia qualificato come “farneticanti strali” certe sue malevoli insinuazioni circa l'imparzialità del Pretore, ma tale apprezzamento – quantunque duro – non basta per integrare un'offesa delle convenienze. Al proposito gli estremi dell'art. 128 CPC non entrano dunque in linea di conto.

 

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le controparti, che hanno formulato osservazioni al reclamo tramite un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                10.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili a livello federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità della multa disciplinare.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–    ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.