|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, giudice presidente |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2011.13 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 21 ottobre 2011 da
|
|
AP 1 AP 2 AP 3 |
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 21 novembre 2011 presentato da AP 1, AP 2 e RA 1 contro la decisione emessa dal pretore l'8 novembre 2011;
ritenuto
in fatto: che nella procedura avviata da AO 1 il 16 dicembre 2009 con domanda unilaterale di divorzio (inc. OA.2009.140 della Pretura del Distretto di Bellinzona), accogliendo l’istanza del 21 ottobre 2001 della moglie AP 3 per sé e per i figli AP 1 e AP 2 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, con decisione supercautelare del 24 ottobre 2011, ha ordinato il blocco a registro fondiario del fondo n. 1014 RFD di __________ di proprietà di AO 1, su cui sorgeva l’abitazione coniugale attribuita nel 2004 in uso alla moglie e ai figli nell’ambito di una precedente procedura a tutela dell’unione coniugale;
che previo contraddittorio con decisione dell’8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la cancellazione del blocco supercautelare “al passaggio in giudicato dell’odierna decisione” e ha respinto la domanda di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio formulata con la richiesta di blocco;
che contro tale decisione AP 3, per sé e per i figli, è insorta a questa Camera con appello del 21 novembre 2011, chiedendo in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso della conferma del blocco supercautelare e dell’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio e in via subordinata l’annullamento della decisione avversata con rinvio della causa al Pretore per nuova istruttoria, protestate tasse, spese e ripetibili, "ritenuto che AP 3 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nella causa di merito";
che nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2011 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, protestando tasse, spese e ripetibili;
che il 7 marzo 2013 AP 3 è diventata proprietaria del fondo oggetto del blocco supercautelare sulla base della sentenza emessa nella procedura di merito (dg 1804);
che “facendo seguito alla separazione legale tra i coniugi”, il 26 agosto 2013 gli appellanti hanno chiesto a questa Camera di stralciare la procedura d’appello;
che con ordinanza del 29 agosto 2013 il giudice delegato della Camera ha assegnato a AO 1 un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni a tale scritto, avvertendo che in caso di silenzio la procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli senza prelevamento di spese processuali né assegnazione di ripetibili;
che nel termine impartito non è giunta a questa Camera alcuna comunicazione delle parti;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli perché diventato privo di oggetto (art. 242 CPC);
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nel caso specifico l'esito e la natura del procedimento inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC);
che a questo stadio della procedura le parti non chiedono più l'assegnazione di ripetibili;
che gli appellanti, con la fine della procedura diventata senza oggetto, hanno perduto la qualità di parte, onde la caducità della richiesta di assistenza giudiziaria (nella misura in cui le conclusioni n. 2 [in via principale] e 3 [in via subordinata] così possano essere comprese);
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).