|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques |
|
vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa OA.2002.74 (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 maggio 2002 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1, e già in cui sono subentrati in qualità di eredi AP 2 AP 3, e lo stesso AP 4 (patrocinati dall'avv. PA 1), |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 23 novembre 2011 presentato da AP 4, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 380 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di due unità: l'una (n. 2185, pari a 500/1000) apparteneva a __________, l'altra (n. 2186, pari a 500/1000) appartiene a AP 1. Il fondo confina a nord con la particella
n. 376, proprietà di AO 1, su cui sorge una casa d'abitazione. Dalla particella n. 380 fuoriesce, interrata, una condotta fognaria in cemento che penetra nella particella n. 376 e si raccorda alla canalizzazione esistente in quel fondo, la quale corre rettilinea sotto la casa di AO 1 fino a collegarsi con la rete fognaria comunale. Sulla particella n. 376 non è iscritta alcuna servitù di condotta.
B. Con petizione del 24 maggio 2002 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse a __________ e AP 1 di eliminare la condotta fognaria che penetra nel suo fondo o, in via subordinata, perché condannasse i convenuti a versargli un importo da stabilire mediante perizia a titolo di indennità. Nella loro risposta del 26 agosto 2002 __________
e AP 4 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la costituzione di una servitù di condotta necessaria. L'attore ha replicato il 27 settembre 2002, ribadendo le proprie domande e chiedendo di respingere quella dei convenuti. Con duplica del 31 ottobre 2002 questi ultimi hanno riaffermato la loro posizione.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 12 dicembre 2002. __________ è deceduto il 13 settembre 2006 e nella lite gli sono subentrati lo stesso AP 4 insieme a AP 2 e AP 3 nata __________. L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________ è stato chiamato ad allestire una perizia, è terminata il 14 ottobre 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 novembre 2009 l'attore ha riconfermato le proprie posizioni, quantificando in fr. 30 500.– l'ammontare dell'indennità pretesa in via subordinata. Nel loro allegato del 16 novembre 2009 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione e di accogliere la loro domanda di condotta necessaria.
D. Statuendo il 21 ottobre 2011, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di eliminare l'allacciamento alla canalizzazione fognaria esistente sulla particella n. 376, respingendo la postulata servitù di condotta necessaria per non avere, i convenuti, offerto alcuna indennità in compensazione della richiesta. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 e la CE 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 23 novembre 2011 per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di respingere la petizione e di accogliere la loro richiesta di condotta necessaria, rinviando eventualmente gli atti al Pretore per determinare – previo accertamento peritale – l'ammontare dell'indennità dovuta a AO 1 per l'iscrizione della servitù. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2012 AO 1 propone di respingere l'appello. Il vicepresidente di questa Camera ha prospettato alle parti il 5 dicembre 2013 la possibile applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC. AP 1 e la CE 1 hanno dichiarato il 13 gennaio 2014 di conformarsi a tale punto di vista. AO 1 ha reagito il 18 dicembre 2013, contestando invece l'applicabilità della norma.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti che erano già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni relative a rapporti di vicinato, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato tale valore in fr. 23 500.– (sentenza impugnata, consid. 6), cifra che le parti non contestano e che appare di per sé verosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 24 ottobre 2011 (attestazione Track & Trace n. __________). Introdotto l'ultimo giorni utile, il 23 novembre 2011, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. In concreto l'appello è presentato, oltre che da AP 4, dalla comunione ereditaria fu CE 1. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione ereditaria non ha tuttavia capacità processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione i suoi membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella fattispecie si può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo, chi siano gli eredi fu CE 1, il certificato ereditario agli atti attestando trattarsi dello stesso AP 4, di AP 2 e di AP 3 nata __________. L'appello è pertanto ricevibile e il rubrum dell'incarto va modificato di conseguenza (sentenza del Tribunale federale 1B_194/2012 del 3 agosto 2012 consid. 2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.117 del 6 novembre 2013, consid. 2).
3. Gli appellanti accludono al loro memoriale due estratti del registro fondiario, l'uno della particella n. 376 (doc. 5) e l'altro della particella n. 380 RFD di __________ (doc. 6). AO 1 propone di espungere tali documenti dagli atti, facendo valere che essi sono a esclusivo uso notarile e contengono dati riservati. A parte il fatto però che questa Camera è in grado di tutelare adeguatamente legittime esigenze di confidenzialità, le iscrizioni nel registro fondiario sono notorie e la Camera può liberamente prenderle in considerazione (cfr. DTF 138 II 564 in alto con riferimenti). A nulla servirebbe perciò estromettere quei documenti dal fascicolo processuale.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la canalizzazione interrata nella particella n. 376 esisteva già al momento in cui l'attore ha costruito la sua abitazione, nel 1970, e che già allora vi era raccordata la condotta fognaria proveniente dalla particella n. 380. Se non che – egli ha soggiunto – quest'ultima non beneficia di alcuna iscrizione nel registro fondiario. Per il Pretore l'uso della tubazione posta sulla particella n. 376 da parte dei proprietari della particella n. 380 senza alcun diritto costituisce una turbativa, onde il diritto di AO 1 di esigere la rimozione dell'allacciamento. Il Pretore ha escluso inoltre che
l'azione negatoria costituisca nella fattispecie un abuso di diritto, la tolleranza dell'allacciamento non potendo essere considerata un'accettazione dello stato di fatto, ove appena si pensi che in
origine la canalizzazione fungeva soltanto da sfogo del “troppo pieno” dal pozzo perdente interrato nel fondo dei convenuti, mentre ora è uno scarico diretto delle acque luride, tant'è che l'attore ha promosso causa subito dopo esserne venuto a conoscenza.
Quanto alla servitù di condotta necessaria, il Pretore ha reputato la richiesta proponibile come domanda riconvenzionale e, ponderati i contrapposti interessi, ha ritenuto prevalere quelli di AP 4 e della CE 1 anche per i costi “non indifferenti” che questi dovrebbero sostenere nel caso in cui fossero obbligati a costruire un nuovo sistema di evacuazione delle acque luride, valutati dal perito tra
fr. 23 500.– e fr. 30 500.–. Tuttavia, ha epilogato il primo giudice, i convenuti non avevano né offerto un indennizzo alla controparte né dimostrato che l'indennizzo fosse “pari a zero”, come pretendevano. E per quanto il fondo dell'attore non subisca un'apparente svalutazione in seguito al passaggio della condotta, questa genera costi di manutenzione e d'uso che “devono essere contemplati nella nozione di danno come descritta dalla dottrina”. Spettava ai convenuti chiedere, in ossequio all'art. 691 CC, che tale danno fosse determinato. Non avendo essi adempiuto tale presupposto”, la servitù non poteva essere concessa. Onde l'accoglimento dell'azione negatoria e il rigetto della riconvenzione intesa all'ottenimento della condotta necessaria.
5. Gli appellanti ricordano che sulla loro proprietà si trovava in tempi passati una fossa settica il cui scarico finiva già allora nella tubazione posta sulla particella n. 376. A quei tempi – essi proseguono – quest'ultima particella apparteneva alla sorella dell'attore, sicché a quel tempo un accordo poteva ritenersi tacito senza che occorresse iscrivere una servitù di condotta. Gli appellanti richiamano inoltre un parallelo con la costituzione, nel 1988, di una servitù di passo in favore dell'attore, rimproverando a quest'ultimo di avere sottaciuto l'esistenza della condotta, ciò che ha impedito di formalizzare un accordo circa l'eventuale servitù. A mente loro pertanto l'attore abusa dei propri diritti non solo perché ha tollerato oltre trent'anni lo stato di fatto, ma soprattutto “nel dedurre un diritto da uno stato di fatto causato dall'attore stesso, oltre che a chiaro scopo vessatorio e nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato”. Essi lamentano di essere penalizzati per l'impossibilità di dimostrare accordi taciti presi dalle parti originarie, di modo che trovandosi in una situazione di difficoltà probatoria causata dall'attore la pretesa rimozione della condotta sarebbe abusiva. A maggior ragione, essi soggiungono, ove si consideri che ciò li costringe ad affrontare una spesa considerevole, che l'attore non subisce un pregiudizio particolare dovuto all'aumento dell'uso della condotta rispetto ai tempi in cui sul loro fondo si trovava un pozzo perdente e che l'allacciamento alla rete fognaria è stato ordinato dall'autorità comunale.
6. Nella fattispecie AO 1 ha promosso un'azione negatoria volta alla rimozione del tubo che dal confine con la particella limitrofa penetra nel suo fondo. I convenuti hanno chiesto, da parte loro, la concessione di una servitù di condotta necessaria. Fosse accolta tale domanda, l'azione negatoria andrebbe respinta. Conviene quindi esaminarla prioritariamente. AO 1 eccepisce che una “domanda formulata semplicemente nella risposta non è sufficiente” per essere trattata come riconvenzione. La censura non può essere condivisa. Nella loro risposta del 26 agosto 2002 i convenuti avevano proposto di respingere la petizione, postulando l'iscrizione di una servitù di condotta. Nel memoriale non figurava – maldestramente – il termine “riconvenzione”, ma al proposito non poteva sussistere dubbio (art. 173 cpv. 1 CPC ticinese). Con la risposta un convenuto può solo determinarsi sulla pretesa dell'attore. Se avanza sue proprie richieste di merito, si è in presenza di una riconvenzione (DTF 124 III 208 consid. 3a). Certo, il Pretore avrebbe dovuto assegnare all'attore un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale (art. 173 cpv. 2 CPC ticinese). Da tale mancanza non è derivato tuttavia a AO 1 alcun pregiudizio, poiché egli si è potuto esprimere compiutamente e ha potuto opporre tutti i suoi mezzi di difesa, tanto da avanzare una richiesta d'indennità nel caso in cui la servitù fosse stata concessa (analogamente: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 173; I CCA, sentenza inc. 11.2008.25 del 27 novembre 2009, consid. 4). Il richiamo dell'interessato alla sentenza 19 giugno 2001 inc. 11.2000.95 di questa Camera (regesto in: RtiD I-2004 pag. 605 n. 106c) non è pertinente, ove appena si pensi che in quel caso il convenuto non aveva chiesto con la risposta alcuna servitù. Il precedente non permette dunque alcun confronto.
7. L'art. 691 cpv. 1 CC imponeva a ogni proprietario l'obbligo di tollerare nel suo fondo “le condotte di acque potabili, i tubi di fognatura o di scolo, di gas e simili, nonché i fili di correnti elettriche aeree o sotterranee, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultano”, sempre che la condotta non potesse essere compiuta senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. Rielaborato sotto il profilo redazionale (FF 2007 pag. 4870 a metà), l'art. 691 cpv. 1 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2012 è sostanzialmente identico. Esso ribadisce che ogni proprietario è tenuto, “dietro piena indennità”, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all'allacciamento di un altro fondo “se l'allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive”. L'obbligo di tolleranza non è incondizionato. Chi postula una servitù di condotta necessaria, intanto, non deve trovarsi in un caso per cui il diritto federale o cantonale conceda l'espropriazione (art. 691 cpv. 2 CC). Egli deve dimostrare inoltre di non poter eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro modo solo a spese eccessive (“stato di necessità”). Infine deve rifondere integralmente al proprietario del fondo gravato il danno che questi subisce.
Ciò premesso, per giudicare se i costi di esecuzione della condotta siano “eccessivi” nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC non è determinante il valore dell'opera in sé. Il cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla questione di sapere se tali costi siano sproporzionati rispetto alla minore entità dell'aggravio che il proprietario del fondo gravato della condotta è chiamato a tollerare (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 691 CC). Occorre – in altri termini – paragonare lo svantaggio che comporta la costituzione della servitù per il proprietario tenuto a sopportare l'esistenza della tubazione sul suo fondo e il beneficio che deriva al proprietario del fondo vicino. Il che impone di ponderare i contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, valutando se l'una debba essere tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo o se appaia più equo pretendere che l'altra ripieghi su una soluzione diversa. A tal fine il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento (DTF 136 III 271 consid. 5.1 con richiami di dottrina).
8. Il Pretore ha accertato nella fattispecie che, dovessero raggiungere con la loro condotta di evacuazione la rete fognaria comunale senza passare sul fondo di AO 1, AP 1 e la CE 1 dovrebbero spendere tra i fr. 23 500.– e i fr. 30 500.–. D'altro lato il primo giudice ha considerato che AO 1 non aveva dimostrato particolari disagi derivantigli dalla tubazione posta sul suo fondo. Paventava “problemi che potrebbero sorgere a seguito di un'occlusione del canale”, ma nulla egli aveva comprovato. Anzi, la condotta essendo usata anche da lui, v'era da presumere che l'opera non gli recasse pregiudizio, né egli pareva dolersi della tubazione in sé, lamentando piuttosto l'uso della medesima da parte dei convenuti. In simili circostanze il Pretore ha ritenuto che l'interesse di AP 1 e della CE 1 al mantenimento della situazione attuale risultasse prevalere su quello di AO 1 inteso a ottenere la rimozione della condotta (sentenza impugnata, consid. 4.3).
Se il Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale, ciò non si deve pertanto all'illegittimità della postulata condotta necessaria, ma al fatto che – come si è accennato (consid. 4) – AP 4 e la CE 1 non avevano offerto a AO 1 indennizzo alcuno, sebbene toccasse loro provare l'entità del danno arrecato. Quanto all'eventualità che il pregiudizio fosse “pari a zero”, spettava una volta ancora ai convenuti dimostrare simile affermazione. Anche perché – ha soggiunto il Pretore – la condotta implica costi di manutenzione e d'uso “che, in quanto tali, devono essere contemplati dalla nozione di danno come descritta dalla dottrina”. Non avendo gli attori riconvenzionali dimostrato un presupposto cumulativo dell'art. 691 cpv. 1 CC, di conseguenza, la riconvenzione andava respinta. Che poi un indennizzo fosse già stato versato anni addietro, come gli interessati asserivano, era un'ipotesi priva di qualsiasi riscontro
agli atti (sentenza impugnata, consid. 4.4 e 4.5).
9. Nelle osservazioni all'appello AO 1 nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, che gli rimproverava di non avere dimostrato particolari disagi derivantigli dall'esistenza dell'allacciamento litigioso. Invoca il diritto a un “corretto funzionamento del proprio impianto di evacuazione, dimensionato alle sue sole necessità, da lui costruito e pagato” (memoriale, pag. 6 in fondo), ma non pretende di avere almeno reso verosimile il rischio di intasamenti o di occlusioni (salvo un singolo ingorgo verificatosi nel 2003: sotto, consid. 11b), di insufficiente portata o anche solo di maggiore usura o manutenzione. Nemmeno adombra l'ipotesi che l'allacciamento nuoccia in qualche modo a un razionale sfruttamento del fondo. In simili condizioni l'apprezzamento del Pretore, il quale ha ritenuto prevalere l'interesse dei convenuti a evitare una spesa tra i fr. 23 500.– e i fr. 30 500.– siccome “eccessiva” (nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC), non può dirsi censurabile. Il costo di una condotta deve apparire “eccessivo”, in effetti, per rapporto all'entità dell'onere che il proprietario del fondo gravato è chiamato a sopportare (sopra, consid. 7). E nel caso specifico, come si è appena visto, AO 1 non ha reso concretamente verosimile alcun onere. Su questo punto non giova dunque diffondersi. Basti rilevare che, giustificandosi in concreto la richiesta di condotta necessaria, l'azione negatoria dev'essere respinta, AO 1 non potendo lamentare un'illecita turbativa.
10. Rimane da esaminare la questione legata all'indennizzo che il proprietario del fondo gravato ha diritto di ricevere a piena tacitazione del danno. Per gli appellanti tale indennità è uguale a zero, poiché l'attore non ha dimostrato alcun pregiudizio, mentre i costi di manutenzione non vanno considerati nel calcolo dell'indennità. Quanto a possibili costi d'uso, l'attore non ne ha reso verosimile alcuno. Inoltre l'allacciamento non pregiudica le possibilità edificatorie del fondo e della sua esistenza non sono responsabili i convenuti. Comunque sia – soggiungono gli appellanti – se proprio occorre determinare un danno, si ritornino gli atti al Pretore perché, previo accertamento peritale, verifichi gli estremi di un pregiudizio e quantifichi l'eventuale indennità.
a) Il proprietario chiamato a tollerare una condotta necessaria nel proprio fondo ha diritto – come si è visto (consid. 7) – all'integrale risarcimento dei danni che ne risultano. A tal fine fanno stato per analogia le regole sul calcolo dell'indennità secondo il diritto espropriativo (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 232 n. 1851 in fine con richiami; Meier-Hayoz in: op. cit., n. 50 ad art. 691; sui criteri applicabili in un caso come quello specifico v. Pradervand-Kernen, La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 236 n. 865 segg.). Nella definizione del danno si tiene conto di tutti i pregiudizi di carattere patrimoniale che il proprietario del fondo serviente è chiamato ad assumere in seguito all'iscrizione della servitù (Meier-Hayoz, op. cit., n. 46 ad art. 691 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 10 ad art. 691).
b) Nel caso in esame AO 1 aveva chiesto sin dall'inizio con la petizione, in via subordinata, che qualora fosse stata concessa la servitù di condotta necessaria a __________ e AP 1, costoro fossero obbligati a versargli un'indennità da stabilire mediante perizia. Egli non ha poi instato per alcuna perizia, ma nel memoriale conclusivo ha precisato l'ammontare della somma in fr. 30 500.–, pari al risparmio che conseguono gli interessati usufruendo del suo fondo. Sta di fatto che l'indennità del diritto espropriativo non si determina in tal modo. D'altro lato è vero che incombe a chi rivendica la servitù di condotta necessaria offrire il risarcimento del danno, non al proprietario del fondo chiamato a tollerare la servitù formulare domande di indennizzo (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c con rinvii). Gli attori riconvenzionali però non hanno omesso di considerare l'obbligo. Semplicemente hanno preteso che, per le particolarità della fattispecie, nel caso precipuo tale indennità fosse uguale a zero (risposta, pag. 8; duplica, pag. 7; memoriale conclusivo, pag. 7), tanto da rinunciare alla perizia da loro proposta. Ciò ancora non significa, con ogni evidenza, che simile ragionamento sia conforme ai principi del diritto espropriativo.
In definitiva, di fronte a due tesi contrapposte sull'ammontare dell'indennizzo previsto dall'art. 691 cpv. 1 CC, spettava al Pretore dirimere la contesa o applicando analogicamente egli medesimo le regole del diritto espropriativo oppure interpellando d'ufficio un perito (art. 88 lett. a e 247 cpv. 5 CPC ticinese; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.93 del 13 dicembre 2004, consid. 10c; sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 7f menzionata in: BOA n. 21 pag. 18). Al limite questa Camera potrebbe incaricare essa medesima un perito. Si sostituisse al primo giudice, tuttavia, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo. Giova perciò rinviare gli atti al Pretore perché determini l'indennità spettante a AO 1, conferendo alle parti il diritto di esprimersi su eventuali accertamenti peritali. In tale misura l'appello merita accoglimento.
11. Si aggiunga che nel caso particolare l'esito del giudizio non muterebbe ove si applicasse per ipotesi alla fattispecie, in luogo dell'art. 691 cpv. 1 CC, l'art. 674 cpv. 3 CC. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, in effetti, una condotta può anche formare oggetto di servitù come “opera sporgente” (RtiD I-2004 pag. 606 n. 107c; I CCA, sentenza inc. 11.2000.95 del 19 giugno 2001, consid. 7 con rinvio a Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC). E qualora un'opera sporgente sia eseguita senza diritto, ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno.
a) Prima che AO 1 edificasse il fondo ricevuto in donazione, nel 1970, nella contigua particella n. 380 era interrata una fossa settica, il cui scarico era collegato già allora alla canalizzazione posta sulla particella n. 376, come risulta dal catasto delle canalizzazioni del Comune di __________ e dall'ispezione compiuta il 10 febbraio 2003 all'Ufficio tecnico comunale (verbali, pag. 2). Tant'è che il catasto fa stato chiaramente di una canalizzazione “esistente prima della costruzione dell'abitazione” (doc. 1ter) e raffigura il tubo che, proveniente dalla particella n. 380, sporge nella proprietà contigua (v. anche doc. 1bis). Quando ha costruito la sua casa d'abitazione AO 1 ha rinnovato il condotto fognario che corre attraverso la sua proprietà e non può avere ignorato il tubo in cemento proveniente dalla particella n. 376 che vi si raccordava. Egli medesimo non ha escluso del resto di avere creato “un invito” per raccogliere le “acque di troppo pieno provenienti dalla confinante proprietà vicina” (petizione, pag. 3; replica, pag. 3). Non solo quindi egli non ha reagito alla sporgenza, ma ha collegato il tubo di scarico sporgente dalla particella n. 380 alla propria canalizzazione.
b) AO 1 sostiene di avere scoperto l'allacciamento alla propria tubatura dopo l'eliminazione della fossa settica sul fondo vicino, quando sono fuoriusciti liquami in seguito all'“occlusione del tubo di evacuazione, per cui l'acqua non defluiva, riempiva il pozzetto e fuoriusciva dal coperchio”. Ciò si è verificato tuttavia nel 2003 (deposizione 24 settembre 2007 di __________: verbali, pag. 2), mentre per sua stessa ammissione egli sapeva che la fossa settica era stata eliminata nel 1998 (petizione, punto 7). Solo l'11 dicembre 2000 però il suo patrocinatore si è rivolto a quello dei vicini, esigendo la rimozione dell'allacciamento (doc. G nell'inc. DI.2011.11, noto a questa Camera per avere trattato l'inc. 11.2010.117). Per di più, contrariamente all'assunto di AO 1, l'eliminazione della fossa settica è avvenuta con il coinvolgimento del Comune, il quale vista l'urgenza dell'intervento ne ha preso atto “senza richiedere alcun documento” (richiamo “I” e deposizione 10 febbraio 2003 di __________: verbali, pag. 2). L'opposizione dell'attore all'opera sporgente non può pertanto dirsi tempestiva.
c) Quanto all'origine della sporgenza, il tubo in cemento è stato posato dal precedente proprietario della particella n. 376, cui apparteneva anche la particella n. 380, prima che AO 1 ricevesse il fondo in donazione. E l'art. 674 cpv. 3 CC si applica altresì – per analogia – al caso in cui due fondi appartenessero al medesimo proprietario al momento in cui è stata eseguita l'opera sporgente su uno di essi e solo ulteriormente gli immobili siano passati a proprietari diversi (DTF 97 III 98 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_336/2010 del 30 luglio 2010, consid. 3). In tal caso nemmeno si pone la questione della buona fede della parte convenuta (cfr. DTF 78 II 136 consid. 4 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.1995.175 del 25 ottobre 1996, consid. 4c; Steinauer, op. cit., pag. 140 n. 1659).
d) L'attribuzione di un diritto di sporgenza, infine, deve giustificarsi alla luce delle circostanze. Anche in simili condizioni il giudice deve ponderare gli interessi in gioco, tenendo conto delle difficoltà legate alla rimozione dell'opera, della sua durata, dell'entità del deprezzamento subìto dal fondo occupato, come pure dell'entità della costruzione (Steinauer, op. cit., pag. 139 n. 1655; Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art. 674 CC). Nella fattispecie nulla è dato di sapere sul deprezzamento che potrebbe subire il fondo dell'attore. L'allacciamento litigioso però esiste da oltre quarant'anni, lo stesso attore lo ha sistemato quando ha edificato il proprio fondo ed è
l'unico scarico delle acque luride della particella n. 380. Né esso consta pregiudicare le possibilità edificatorie della particella n. 376. I presumibili costi per eseguire un sistema di evacuazione alternativo ammonterebbero inoltre ad almeno fr. 23 500.– (perizia del 29 maggio 2008, risposta n. 2) e il dimensionamento della condotta dell'attore non risulta insufficiente per garantire il corretto smaltimento dei deflussi delle due proprietà. Tutto induce a ritenere pertanto che nel caso specifico sarebbero dati anche i presupposti per un diritto di sporgenza.
e) Quanto all'indennità prevista dall'art. 674 cpv. 3 CC, essa non è invero un elemento costitutivo del diritto di sporgenza (Steinauer, op. cit., pag. 140, n. 1658a), ma va determinata in base agli stessi parametri che governano l'indennità prevista dall'art. 691 cpv. 1 CC (Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 68 n. 251 con riferimenti). Anche in quest'ambito l'art. 674 cpv. 3 CC porta sostanzialmente, di conseguenza, allo stesso risultato dell'art. 691 cpv. 1 CC.
12. Per quel che riguarda i costi del giudizio odierno, in tutte le cause vertenti su servitù legali valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie, i principi applicabili al diritto espropriativo. Di regola, dunque, chi postula una servitù di passo, di condotta o di fontana necessaria è tenuto a sopportare le spese processuali e le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è data solo qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione della servitù quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti (RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16). Tali principi fanno stato anche per le spese di appello (I CCA, sentenza inc. 11.2010.113 del 13 settembre 2013 consid. 11). In concreto gli appellanti devono farsi carico pertanto delle spese giudiziarie a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Relativamente agli oneri di prima sede, il Pretore statuirà nuovamente al riguardo quando avrà definito l'ammontare dell'eventuale indennità spettante a AO 1.
13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che sulla particella n. 376 RFD di __________, proprietà di AO 1, è costituita una servitù di condotta necessaria in favore della particella n. 380 RFD di __________, proprietà di AP 4, AP 2 e AP 3 avente per oggetto la tubazione proveniente da quest'ultimo fondo che, collegata alla canalizzazione di AO 1, si allaccia alla rete fognaria comunale.
AO 1 è condannato a far iscrivere la servitù nel registro fondiario non appena avrà ricevuto da AP 1, AP 2 e AP 3 l'eventuale indennità convenzionalmente pattuita o fissata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza passata in giudicato.
Per il resto la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione a:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).