Incarto n.
11.2011.182

Lugano,

13 dicembre 2012/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

 

vicecancelliera:

Billia

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2011.50 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 22 aprile 2011 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  (Colombia)

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 30 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 ottobre 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 22 maggio 2007 AP 1 (1983), cittadino colombiano, e AO 1 (1967) hanno sottoscritto davanti al notaio PA 1una convenzione con cui hanno adottato, in vista del matrimonio, il regime della separazione dei beni, hanno pattuito la reciproca rinuncia a contributi di manteni­mento in caso di separazione o divorzio e stipulato un contratto successorio in cui ognuno di loro rinunciava alla successione dell'altro (rogito n. 994). AP 1, che in Colombia aveva già una figlia (D__________, nata l'8 ottobre 2004), e AO 1 si sono sposati a __________ il 25 maggio 2007. Dal matrimonio non sono nati figli.

 

                                  B.   In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 30 marzo 2009, con un decreto supercautelare del 1° aprile 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Dal dicembre del 2009 il marito risiede a __________. La moglie si è trasferita prima a __________ e poi a __________.

 

                                  C.   Il 22 aprile 2011 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previa concessione del gratuito patrocinio – che ogni coniuge provvedesse da sé al proprio sostentamento. Nella sua risposta del 27 maggio 2011 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, di suddividere le prestazioni d'uscita delle parti dai rispettivi istituti di previdenza professionale in conformità all'art. 122 CC e di ordinare alla moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di restituirgli tutti i suoi effetti personali. Sollecitando a sua volta il gratuito patrocinio, egli ha chiesto altresì – in via riconvenzionale – di pronunciare la “separazione perso­nale”, di suddividere le prestazioni d'uscita dei coniugi a norma dell'art. 122 CC e di ordinare alla moglie di restituirgli gli effetti personali indicati nella risposta. AO 1 ha postulato il 27 giugno 2011 il rigetto della riconvenzione, come pure delle “domande accessorie al divorzio nella misura in cui contrastano rispetto a quanto esposto dalla moglie”.

 

                                  D.   All'udienza del 6 settembre 2011 AO 1 ha confermato la propria volontà di divorziare e il marito ha riconosciuto che dalla separazione di fatto erano trascorsi più di due anni, sicché il Pretore ha constatato i presupposti dell'art. 114 CC. Notificate le prove ed esperita l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 ottobre 2011 AO 1ha riaffermato le proprie domande, chiedendo di prescindere dal riparto di averi pensionistici, “ritenuto che i debiti professati dal marito nei confronti della moglie sono in tal senso da ritenere compensati ed estinti”. Nel proprio allegato del 25 ottobre 2011 AP 1 ha chiesto a sua volta il divorzio, ribadendo le domande intese al riparto delle prestazioni d'uscita secondo l'art. 122 CC e alla restituzione dei suoi effetti personali.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 28 ottobre 2011, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha deciso che ogni coniuge rimanesse “proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui intestati e responsabile per i debiti da lui contratti e/o a lui intestati”, che gli averi previdenziali delle parti non fossero ripartiti, che non fossero assegnate “indennità” e che ogni coniuge provvedesse da sé al proprio debito mantenimento. Egli non ha prelevato tasse né spese e ha compensato le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Statuendo con decreto del giorno stesso, egli ha stralciato dai ruoli la procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2009.136).

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 novembre 2011 per ottenere che – previa concessione del gratuito patrocinio – sia pronunciato il divorzio, sia ordinato alla moglie (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) di restituirgli i suoi effetti personali e siano suddivise a metà le prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza professionale in conformità all'art. 122 CC. Invitata a esprimersi sulla “richiesta di suddivisione della prestazione LPP”, AO 1 propone nelle sue osservazioni del 6 settembre 2012 di respingere l'appello in quanto ricevibile e di rifiutare all'appellante il gratuito patrocinio.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni di divorzio emanate dai Pretori sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito senz'altro è adempiuto, ove appena si consideri che la mezza prestazione d'uscita maturata da AO 1 durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, che il marito rivendica, ammonta a fr. 19 613.55 (sotto, consid. 9). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Accertato che “litigiosi rimangono solo la suddivisione dell'avere di vecchiaia e la restituzione di alcuni effetti personali rivendicati dal marito” (sentenza impugnata, pag. 2 a metà), il Pretore ha respinto la citata richiesta di restituzione, rilevando che invano si cercherebbe nel fascicolo processuale “qualsiasi elemento probatorio suscettibile di dimostrare il possesso di oggetti di un coniuge da parte dell'altro coniuge” (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Circa il riparto degli averi pensionistici, egli ha ritenuto che AP 1 abbia validamente rinunciato a tale suddivisione, “compensando la quota di sua spettanza con propri debiti nei confronti della controparte”. Il primo giudice ha rilevato infine che il matrimonio è stato di breve durata e che sussiste una “notevole differenza d'età fra gli interessati”, ragion per cui “l'opposizione della moglie alla ripartizione della rispettiva prestazione d'uscita merita in definitiva tutela”.

                                   3.   Risiedendo il convenuto a __________, il caso denota risvolti internazionali. Ora, tra la Svizzera e la Colombia non risultano convenzioni che regolino il foro o il diritto applicabile in materia di divorzio. La competenza del giudice svizzero è regolata pertanto dall'art. 59 lett. b LDIP, secondo cui la competenza dei tribunali svizzeri del domicilio dell'attore è data quando – come in concreto – l'attore dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero. Non avendo le parti una cittadinanza straniera comune, il diritto applicabile è quello svizzero in virtù dell'art. 61 cpv. 1 LDIP. E secondo l'art. 63 cpv. 1 LDIP i tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio sono competenti anche per disciplinare gli effetti accessori, i quali sono regolati – con le eccezioni dell'art. 63 cpv. 2 LDIP – dal diritto applicabile al divorzio stesso. Ciò vale altresì per le pretese correlate alla previdenza professionale (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edi­zio­ne, n. 26 segg. ad art. 63 con rimandi; v. I CCA, sentenza inc. 11.2011.68 dell'8 ottobre 2012, consid. 4a destinato a pubblicazione).

 

                                   4.   In completa dissonanza con le conclusioni di prima sede AP 1 dichiara di appellare anche il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha pronunciato il divorzio. Nelle sue richieste di giudizio tuttavia egli chiede una volta ancora lo scioglimento del matrimonio, sicché al proposito l'appello è manifestamente senza oggetto.

 

                                   5.   Per quel che concerne la restituzione degli effetti personali, l'appellante sostiene che la consistenza della sua pretesa emerge da numerosi documenti (doc. 1 a 8). I documenti menzionati si riducono però a scritti da lui medesimo redatti, salvo una lettera 13 ottobre 2010 del legale di AO 1, dalla quale risulta che eventuali effetti personali del convenuto si trovavano – se mai – presso terzi (doc. 5). Quali siano poi concretamente gli effetti in questione rimane un interro­gativo. Verosimilmente, quindi, l'ingiunzione alla moglie di restituire “tutti gli effetti personali, diversi vestiti del convenuto e delle figlie, fotografie, scarpe, una tenda da montagna, una tenda per bambini nuova, tre radio di comunicazione, una serie di attrezzi e diversi altri oggetti” (appello, domanda n. 2, pag. 2 in basso) sarebbe ineseguibile – per lo meno in larga misura – proprio per la sua indeterminatezza (I CCA, sentenza inc. 11.2001.134 del 6 novembre 2003, consid. 6). In proposito l'appello si dimostra quindi, già di primo acchito, destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Relativamente alla prospettata suddivisione delle prestazioni d'uscita secondo l'art. 122 CC, il convenuto afferma di non avere mai rinunciato “alla parte a lui spettante per legge” e adduce che “il giudizio di non riconoscere la liquidazione della cassa pensione ai sensi dell'art. 122 CC e spettante per legge, al coniuge, costituisce un modo di procedere arbitrario” (appello, pag. 5 a metà). AO 1 propone da parte sua di confermare la decisione del Pretore, sottolineando che il matrimonio è durato poco più di un anno, che il marito (molto giovane) ha sempre cercato di procrastinare la data del divorzio, che egli ha validamente rinunciato a pretendere la metà della sua prestazione d'uscita e che nulla è dato di sapere su eventuali prestazioni di carattere previdenziale da lui maturate dopo il rientro in Colombia nel 2009.

 

                                         a)   Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). A tale principio è lecito derogare per convenzione, sempre che la previdenza in caso di vecchiaia e di invalidità sia garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1 CC e 280 cpv. 3 CPC), oppure per manifesta iniquità del riparto paritario dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il giudice svizzero non può suddividere ad ogni modo prestazioni d'uscita acquisite presso istituti di previdenza esteri: in casi del genere può solo riconoscere all'altro coniuge un'“indennità adeguata” a mente dell'art. 124 cpv. 1 CC (Baumann/Lauterburg in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2011, n. 14 ad art. 124 CC).

 

                                         b)   Nel caso in esame il Pretore ha accertato che il 30 novembre 2009 AP 1ha rinunciato al vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita (sopra, consid. 2). In quella lettera l'appellante dichiarava “di voler compensare la quota di Cassa pensione a mio favore con i debiti da me riconosciuti nei confronti di mia moglie (…). La quota Cassa pensione da me accumulata resta a mio favore, come dichiarerà la signora AO 1” (doc. D). Se non che, un coniuge può rinunciare al vicendevole riparto delle prestazioni

                                               d'uscita unicamente in una convenzione sugli effetti del divor­zio che preveda le relative modalità di esecuzione (art. 280 CPC). E il Pretore omologa un tale accordo solo dopo avere accertato che i coniugi lo hanno stipulato liberamente, dopo matura riflessione, e che lo stesso è chiaro, completo e non manifestamente inadeguato (art. 279 cpv. 1 e 280 cpv. 1 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2011.47 del 12 marzo 2012, consid. 4b). Una rinuncia al riparto delle prestazioni d'uscita intervenuto prima della causa di divorzio è nulla (FamPra.ch 2011 pag. 51; sentenza del Tribunale federale 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008, in: FamPra.ch 2010 pag. 245). Nella fattispecie il Pretore si è fondato su una dichiarazione unilaterale rilasciata dal marito prima della causa di divorzio, che non può costituire una valida rinuncia secondo l'art. 280 cpv. 3 CPC. Su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto.

 

                                         c)   Giusta l'art. 123 cpv. 2 CC il giudice può rifiutare – in tutto o in parte – la divisione della prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza ove un riparto appaia manifestamente iniquo dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione dei coniugi dopo il divorzio. La norma va applicata restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può rifiutare la suddivisione unicamente per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare anch'essa con grande riserbo (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi). In concreto la liquidazione del regime dei beni non lascia trasparire elementi che facciano sembrare “manifestamente iniquo” un riparto delle prestazioni d'uscita maturate dei coniugi.

 

                                               Contrariamente all'opinione dell'attrice, un presunto “atteggiamento tendente unicamente a procrastinare la data del divorzio” (osservazioni, pag. 3 nel mezzo) non basta per denotare abuso di diritto, come non basta per sostanziare estremi di abuso un'eventuale revoca del consenso al divorzio (RtiD I-2006 pag. 668 consid. 3), né la breve durata di un matrimonio oppure una notevole differenza d'età fra coniugi. AO 1 invoca, per rifiutare il riparto della sua prestazione d'uscita, una sentenza riguardante un caso di coniugi che non avevano mai formato un'unità economica, ma erano sempre rimasti separati, ognuno provvedendo da sé alle proprie esigenze (ZR 101/2002 pag. 304 n. 95). Nemmeno l'interessata pretende tuttavia che con il marito essa sia vissuta in tal modo. Ciò posto, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha deciso di non far luogo al vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita non resiste alla critica. Va pertanto riformato.

 

                                   7.   Ai fini dell'art. 122 cpv. 1 CC la situazione di AO 1 è chiara. Dagli atti risulta che essa è affiliata alla __________ e che la sua prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio ammonta a fr. 39 227.05 (estratto allegato alla lettera 7 settembre 2011 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “corrispondenza”). Il divorzio essendo passato in giudicato con la sentenza del Pretore (novembre del 2011), gli averi di vecchiaia cumulati dall'attrice in pendenza di appello non entrano in considerazione.

 

                                   8.   Quanto a AP 1, affiliato dal 1° luglio 2009 alla __________, la sua prestazione di libero passaggio ammontava il 25 novembre 2009 (prima di lasciare la Svizzera) a fr. 1102.– (conteggio di fine servizio del 23 dicembre 2009: doc. L). Dopo di allora egli dichiara di non avere più conseguito alcun reddito (appello, pag. 5 in fondo). AO 1 reputa “lecito presupporre che lo stesso si sia premunito dal rischio di vecchiaia e si sia costituito un'adeguata previdenza professionale” (osservazioni all'appello, pag. 4 in alto), ma non allega alcun indizio concreto né il minimo elemento a sostegno di tale supposizione. Prima di sposarsi, del resto, in Colombia l'appellante era disoccupato, nonostante possegga un diploma di odontotecnico (protésico dental: verbale di polizia del 2 mag­gio 2009, pag. 2 a metà, act. V, nel fascicolo “richiami”). Quand'anche poi avesse trovato lavoro come odontotecnico subito dopo la separazione di fatto, dal dicembre del 2009 al novembre del 2011 (passaggio in giudicato del divorzio) senza alcuna esperienza profes­sionale egli non avrebbe potuto guadagnare più di un milione mensile di pesos (http://m.tusalario.org/colom­bia/Portada/m-compara-tu-salario), pari a circa fr. 515.– lordi mensili (tasso di cambio in: http://it.loobiz.com/convertitore-valuta/peso-colom­biano+franco-svizzero).

 

                                         Si aggiunga che il sistema pensionistico colombiano è in profonda crisi: quantunque gli affiliati ammontino a oltre il 70% della popolazione attiva, solo il 27.2% di loro versa contributi (http:

                                        //www.eldiplo.info/portal/index.php/com­ponent/k2/item/169-colombia-crisis-y-reforma-pensional). Presumere in condizioni del genere che l'appellante si sia costituito, nei due anni dopo la separazione di fatto, una previdenza professionale suscettibile di dar luogo a un'apprezzabile prestazione d'uscita (la quale giustificherebbe un'indennità adeguata all'altro coniuge in forza dell'art. 124 cpv. 1 CC: sopra, consid. 6a in fine) sarebbe illusorio. Promuovere indagini – sempre che ciò sia ragionevolmente fattibile, l'appellante affermando di non avere esercitato alcuna attività dopo il dicembre del 2009 – non porterebbe verosimilmente alcun risultato. L'unica prestazione d'uscita che l'appellante risulta avere maturato durante il matrimonio è pertanto quella acquisita in Svizzera, di fr. 1102.–, che dopo quanto si è visto va divisa a metà. Anche per quel che è del marito non si scorgono, in effetti, motivi che legittimerebbero una diversa chiave di riparto.

 

                                   9.   Dandosi crediti reciproci in materia di libero passaggio, si spartisce soltanto – come detto (consid. 6a) – la differenza fra i due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Nella fattispecie le due prestazioni d'uscita sono divisibili, come si desume dai rispettivi attestati previdenziali (estratto allegato alla lettera 7 settembre 2011 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “corrispondenza”, e doc. L). AO 1 deve corrispondere così all'appellante un mezzo di fr. 39 227.05, ossia fr. 19 613.55, mentre l'appellante deve corrispondere a AO 1 la metà di fr. 1102.–, ossia fr. 551.–. Conviene perciò ordinare alla “__________”, giusta l'art. 281 cpv. 1 CPC, di versare all'appellante il conguaglio di fr. 19 062.55. Il beneficiario essendo domiciliato fuori dell'Unione europea e dell'AELS, la somma andrà corrisposta su un conto libero a lui intestato. Alla __________ va ordinato, per altro verso, di liberare la somma di fr. 1102.– in favore dell'appellante.

 

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla restituzione degli effetti personali, ma ottiene causa vinta sul riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. Il valore dei citati effetti personali rimanendo del tutto aleatorio, conviene rinunciare alla quota di spese processuali a carico dell'appellante e riscuotere la sola quota a carico di AO 1, la quale va tenuta inoltre a rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili ridotte. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello. Il legale dell'appellante si sarebbe visto rimunerare in effetti, come patrocinatore d'ufficio, il tempo profuso nella stesura dell'appello (60 righe di motivazione senza difficoltà particolari né riferimenti di dottrina o giurisprudenza) e in qualche lettera o colloquio con il cliente, per un dispendio di circa cinque ore (alla tariffa di fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si sarebbero aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%), onde una retribuzione attorno ai fr. 1100.– complessivi. Calcolata secondo gli stessi criteri, l'indennità piena per ripetibili sarebbe ammontata invece attorno ai fr. 1600.– complessivi (l'art. 12 del citato regolamento prevede una tariffa oraria di fr. 280.–). Pur decurtata di un buon 30% per tenere conto della parziale soccombenza dell'appellante, in concreto essa basta a coprire quanto sarebbe spettato a un patrocinatore d'ufficio. Nulla induce a dubitare, per altro, che AO 1 sia in grado di versare l'importo di fr. 1100.– per ripetibili ridotte.

 

                                         L'esito dell'attuale decisione non influisce apprezzabilmente, per contro, sulle spese processuali di primo grado (che il Pretore ha rinunciato a prelevare) e le ripetibili (che il Pretore ha compensato), il cui dispositivo può rimanere invariato.

                                     

                                11.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non consta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         3.  AP 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita da AO 1 durante il matrimonio presso la “__________” (fr. 39 227.05), pari a fr. 19 613.55.

                                             AO 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita da AP 1 durante il matrimonio presso la __________ sul contratto di adesione n. __________ (fr. 1102.–), pari a fr. 551.–.

                                             Di conseguenza:

a)  È ordinato alla __________di corrispondere la somma di fr. 19 062.55 a AP 1, versandola su un conto a lui intestato;

b)  È ordinato alla __________, __________, di svincolare in favore di AP 1 la prestazione di libero passaggio di fr. 1102.– acquisita dal medesimo presso la __________, versandola su un conto a lui intestato.

                                     

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Le spese processuali ridotte, di fr. 800.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1100.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

 

 

                                 IV.   Notificazione:

 

–    ;

–    ;

–   (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);

–   (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

                                        

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.