Incarto n.
11.2011.185

Lugano

30 dicembre 2013/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2011.490 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 febbraio 2011 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 7 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro il giudizio unico emesso dal Pretore il 28 novembre 2011;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1966) ed AO 1 (1967) si sono sposati a Lugano il 3 settembre 2002. Dal matrimonio sono nati A__________ (il 24 gennaio 2004) ed E__________ (il 24 gennaio 2007). Il marito è titolare di uno studio dentistico a __________. Giornalista di formazione, la moglie ha lavorato come redattrice a tempo pieno fino alla nascita di A__________, riducendo poi l'attività al 60% fino alla nascita di E__________. Dal gennaio del 2007 essa cura unicamente il governo della casa e l'educazione dei figli. I coniugi si sono separati il 19 dicembre 2010, quando AP 1 ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ ed è andato a vivere per conto proprio, sempre a __________.

 

                                  B.   Il 9 febbraio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare indicizzato dal 19 dicembre 2010 di fr. 13 335.– mensili per sé e di fr. 2500.– mensili per ciascun figlio (riservato l'adeguamento in funzione delle risultanze istruttorie), l'attribuzione dell'alloggio coniugale (mobilio e suppellettili compresi) e l'ingiunzione al marito di prelevare determinati effetti personali. Identiche domande essa ha formulato in via cautelare, salvo ridurre il contributo alimentare per sé a fr. 9835.– mensili dal 7 febbraio 2011 e non esprimersi sul diritto di visita paterno. Con “ordinanza” (decreto) emessa l'indomani inaudita parte il Pretore ha respinto l'istanza cautelare.

 

                                  C.   Nella sua risposta del 31 marzo 2011 il marito ha aderito alle richieste della moglie per quanto riguarda l'autorizzazione a vivere separati, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento dei figli, ma ha chiesto che AO 1 assumesse i costi dell'alloggio coniugale, che egli fosse autorizzato a prelevare tutti i suoi effetti personali e che il suo diritto di visita fosse esteso, offrendo un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili per la moglie, uno di fr. 2100.– mensili per A__________ e uno di fr. 1660.– mensili per E__________ dall'aprile del 2011. Al­l'udienza del 4 aprile 2011, indetta per “la discussione provvisionale e di merito”, i coniugi si sono dati atto di vivere separati dal 19 dicembre 2010, accordandosi sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sul ritiro degli effetti personali da parte del marito, sull'affidamento dei figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), su un contributo alimentare per A__________ ed E__________ di fr. 2200.– e fr. 1900.– mensili, assegni familiari non compresi, come pure sull'assegnazione di una __________ alla moglie. Sul contributo ali­mentare per quest'ultima le parti si sono riconfermate nelle loro domande.

 

                                         Il 24 ottobre 2011 AO 1 ha replicato, solleci­tando “già in via cautelare” un contributo alimentare per sé di fr. 14 000.– mensili, uno per ciascun figlio di fr. 2500.– mensili dal 1° gennaio 2011, un contributo di fr. 10 000.– alle sue spese legali, il ritiro da parte del marito dei suoi effetti personali, la consegna delle chiavi dell'abitazione coniugale e l'allestimento di un inventario per determinati oggetti. AP 1 ha duplicato, opponendosi alle domande della moglie.

 

                                  D.   Esperita l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 novembre 2011 AO 1 ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 13 286.– mensili, uno per A__________ di fr. 2500.– mensili e uno per E__________ di fr. 2100.– mensili dal 19 dicembre 2010, così come la fissazione di un termine al marito per il ritiro degli effetti personali, non senza postulare l'allestimento di un inventario. Nel proprio allegato del 15 novembre 2011 AP 1 ha chiesto nuovamente l'autorizzazione a vivere separati dal 19 dicembre 2010, l'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, l'affidamento dei figli a quest'ultima (riservato il più ampio diritto di visita da parte sua), ha offerto un contributo ali­mentare per la moglie di fr. 5700.– mensili, uno per A__________ di fr. 2200.– mensili e uno per E__________ di fr. 1900.– mensili dal gennaio del 2011 (oltre gli assegni familiari), instando per essere autorizzato a dedurre dai contributi di mantenimento gli importi versati direttamente alla moglie, e ha consentito all'attribuzione della __________ alla moglie stessa.

 

                                  E.   Statuendo con giudizio unico del 28 novembre 2011, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare in via cautelare un contributo alimentare di fr. 11 165.– mensili per la moglie, uno di fr. 2200.– mensili per A__________ e uno di fr. 1900.– mensili per E__________ (assegni familiari non compresi). Nel merito egli ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 19 dicembre 2010, ha attribuito l'abitazione coniugale all'istante (autorizzando il marito a ritirare determinati effetti personali), ha affidato i figli a quest'ultima (riservato il più ampio diritto di visita paterno), ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 11 165.– mensili per la moglie dal 19 dicembre 2010, uno di fr. 2200.– mensili per

                                         A__________ e uno di fr. 1900.– mensili per E__________ (assegni familiari non compresi) dal 1° gennaio 2011, ha autorizzato il convenuto a compensare determinate spese da lui saldate con i contributi alimentari da versare, ha attribuito la __________ all'istante e ha ordinato alle parti di compilare per atto pubblico un inventario dei loro beni. Le spese processuali di complessivi fr. 3660.– sono state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, con obbligo per il convenuto di rifondere alla moglie fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 dicembre 2011 in cui chiede di respingere qualsiasi richiesta cautelare e, nel merito, di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 5700.– mensili dal 1° gen­naio 2011. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.


Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale emanate secondo gli art. 172 segg. CC sono impugnabili con appello, trattandosi di proce­dura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

                                         è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità del contributo

                                         alimentare in discussione. Presentato il 7 dicembre 2011 contro la sentenza notificata al patrocinatore di AP 1 il 29 novembre 2011, l'appello è di conseguenza ricevibile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC).

 

                                   2.   AP 1 acclude all'appello un bilancio al 31 dicembre 2009 e un conto economico 2009 relativo alla sua attività di dentista indipendente. Ora, nuovi mezzi di prova sono ricevibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni del­l'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). Nel caso specifico i documenti citati potevano senz'altro essere sottoposti al Pretore (art. 229 cpv. 3 CPC). L'appellante, del resto, non pretende il contrario, né spiega perché gli sarebbe stato impossibile produrre tale conteggi durante l'istruttoria di primo grado. La documentazione non è quindi proponibile per la prima volta in appello.

 

                                   3.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 27 140.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 6055.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio stimato fr. 2000.–, premio della cassa malati fr. 517.15, leasing dell'automobile fr. 670.35, assicurazione RC e casco dell'automobile fr. 187.60, imposta di circolazione fr. 36.90, assicurazione della motocicletta fr. 149.85, imposta di circolazione della motocicletta fr. 16.90, premio di una polizza “__________” fr. 273.60, onere fiscale fr. 1000.–). Quanto alla moglie, egli ha accertato che essa, senza entrate proprie, ha

                                         un fabbisogno minimo in fr. 5350.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1471.–, premio della cassa malati fr. 724.30, spese non coperte dalla cassa malati fr. 65.–, leasing dell'automobile fr. 250.–, imposta di circolazione fr. 33.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 129.55, assicurazione RC privata fr. 125.–, donna delle pulizie fr. 400.–, onere fiscale fr. 800.–). Relativamente ai fabbisogni in denaro dei figli, il primo giudice ha confer­mato i contributi alimentari concordati dalle parti, “del tutto adeguati” alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo cui si ispira la giurisprudenza.

 

                                         Ciò posto, il Pretore ha constatato che durante la vita in comune i coniugi non risultavano avere accumulato risparmi e che non era dato di sapere con sufficiente chiarezza quali somme fossero state usate dal marito unicamente per sé, tutta la famiglia avendo verosimilmente beneficiato del buon reddito di lui. Nulla giustificava pertanto di scostarsi dal metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare e di adottare la proporzione di due a uno, come auspicava il marito. Appurata così un'eccedenza di fr. 11 635.– mensili, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 19 dicembre 2010 un contributo alimentare per la moglie di fr. 11 165.– mensili, come pure, dal gennaio del 2011, un contributo alimentare per A__________ di fr. 2200.– mensili e uno per E__________ di fr. 1900.– mensili, assegni familiari non compresi.

 

                                    I.   Sull'appello contro il decreto cautelare

 

                                   4.   L'appellante propone di respingere la richiesta cautelare dell'attrice, sottolineando che nel memoriale conclusivo essa non aveva più chiesto alcuna misura provvisionale (appello, pag. 11). Nel giudizio impugnato invero il Pretore ha motivato l'obbligo imposto al convenuto di versare “con effetto immediato” gli stessi contributi alimentari stabiliti nel merito con l'argomento che AO 1 aveva postulato un assetto cautelare pendente causa, regolamentazione per altro necessaria (pag. 6). In realtà, avesse anche l'istante sollecitato misure provvisionali, non aveva più senso a quel momento statuire in proposito. L'emanazione del giudizio di merito faceva decadere infatti ogni provvedimento cautelare, a maggior ragione nella fattispecie, avendo il Pretore conferito alla decisione di merito effetto retroattivo dal 19 dicembre 2011 (dispositivo n. 8). Il decreto cautelare non si giustificava nemmeno per regolare la vita separata durante un'eventuale procedura di appello contro la decisione di merito, un appello contro una decisione in materia di tutela dell'unione coniugale non avendo effetto sospensivo (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Tenuto conto di ciò, in definitiva, la richiesta della moglie intesa all'ottenimento di un contributo per sé in pendenza di causa andava dichiarata senza oggetto. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va dunque modificato in tal senso.

 

                                   II.   Sull'appello contro la sentenza di merito

 

                                   5.   Per quel che concerne il contributo alimentare per la moglie, l'appellante contesta anzitutto l'ammontare del proprio reddito, accertato dal Pretore in fr. 325 682.50 annui (fr. 27 140.– mensili), pari alla media del 2006 (fr. 271 755.–), del 2007 (fr. 387 444.–), del 2008 (fr. 272 500.–) e del 2009 (fr. 371 031.–). Egli sostiene di non guadagnare più di fr. 22 000.– mensili, facendo valere che invece di menzionare un documento non valido ai fini fiscali (doc. VV) il Pretore avrebbe dovuto fondarsi per l'anno 2009 sulla tassazione d'ufficio (che attesta un utile di fr. 320 000.–), rispettivamente sul conto economico di quell'anno prodotto in appello (da cui si evince un guadagno di fr. 350 155.12). Il convenuto si duole inoltre che il primo giudice abbia trascurato le sue dichiarazioni sul calo della cifra d'affari nel primo semestre del 2011, illustrate in un documento da lui allestito (doc. 14), e afferma che l'utile della sua attività è destinato a ridursi sempre più, fino a scendere sotto i fr. 10 000.– mensili, di modo che andrebbe tenuto conto principalmente delle sue entrate nel 2011. In subordine egli propone di calcolare – se mai – una media degli ultimi anni che faccia astrazione dal 2007, anno del tutto eccezionale.

 

                                         a)   Trattandosi di definire il reddito di un lavoratore indipendente, occorre accertare quello medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate circostanze, essere esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465).

 

                                         b)   Per quel che concerne il reddito conseguito dall'appellante nel 2009, il Pretore si è fondato su una tabella allestita dal convenuto medesimo (doc. VV), da cui si desumono entrate lorde per fr. 1 046 466.96 e un reddito netto di fr. 371 031.38. La tassazione d'ufficio 2009 attesta invece un reddito imponibile di fr. 320 000.– (doc. DDD). Da quest'ultima il Pretore si è scostato. A ragione. Basti pensare che nella menzionata tabella (“formulario 10 [2009]”) compilata in tempi non sospetti all'intenzione del proprio istituto di credito il convenuto aveva specificato entrate professionali (contanti, banca, conto corrente postale, compensazione) per fr. 1 046 466.96 e spese professionali (salari, AVS, secondo pilastro, materiale ecc.) per complessivi fr. 675 435.59, ammortamenti compresi (doc. VV, in particolare ad n. 16). Egli ha dichiarato di avere redatto quel documento in base alle entrate “sia sul conto bancario, sia sui movimenti di cassa, sia sulla metà dei conti in comune del dott. S__________” con cui allora condivideva lo studio. Il documento fa stato – egli ha soggiunto – “delle entrate e uscite per la parte che mi concerne. Si tratta quindi di dati attendibili anche se non posso escludere che in sede di chiusura contabile abbiamo proceduto a delle correzioni che comunque posso immaginare di lieve entità” (interrogatorio formale del 24 ottobre 2011, pag. 5 in basso e 6 in alto).

 

                                               Nelle circostanze descritte AP 1 ha riconosciuto senza ambagi che i dati del bilancio e del conto economico elaborato dal contabile __________ sulla scorta della nota tabella attestano “un risultato superiore a quello tassato” e che “è quindi giusto dire che probabilmente quella tassazione mi ha avvantaggiato” (interrogatorio formale del 24 ottobre 2011, pag. 6 verso l'alto). Ne discende che, non potendosi considerare attendibile – per ammissione dell'appellante medesimo – la tassazione d'ufficio 2009 e nemmeno la documentazione prodotta in appello, irricevibile (sopra, consid. 2), non rimane che fondarsi, per lo meno a un giudizio di apparenza come quello che informa le misure a tutela del­l'unione coniugale, sulla tabella in cui il convenuto medesimo allega un guadagno netto nel 2009 di fr. 371 031.– (doc. VV). Al riguar­do l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                         c)   Per quel che concerne l'asserito calo della cifra d'affari nel 2011, si tratta di un'allegazione nuova che AP 1

                                               avrebbe potuto addurre per lo meno nel memoriale conclusivo davanti al Pretore (sopra, consid. 2). Certo, all'udienza del 24 ottobre 2011 (pag. 4 in alto) egli aveva prodotto una tabella (senza data) denominata “entrate primo semestre AP 1 2011” (doc. 14) e volantini relativi al trasferimento dell'attività del collega di studio dott. __________ (doc. 15), ma né allora né nel memoriale conclusivo egli si è espresso sulle pro­prie entrate nel 2011. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. Dandosi mutamenti apprezzabili non considerati nel quadro del presente giudizio, ad ogni buon conto, l'appellante potrà sempre chiedere al Pretore di adattare le misure a protezione dell'unione coniugale alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

 

                                         d)   L'appellante chiede infine che non si tenga calcolo del reddito da lui conseguito nel 2007, puramente eccezionale “come già indicato nel memoriale di risposta”. Non spiega tuttavia perché tale anno sarebbe stato eccezionale. Dagli atti si

                                               evince che il guadagno di lui è ammontato a fr. 271 755.– nel 2006, a fr. 387 444.– nel 2007, a fr. 272 500.– nel 2008 e a fr. 371 031.– nel 2009. Il risultato del 2007 è sicuramente ottimo, ma di poco inferiore all'utile dell'esercizio 2009. Non v'è ragione pertanto di escluderlo dal calcolo, tanto meno a un esame sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale. Anche in proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   L'appellante contesta il metodo applicato dal Pretore per definire il contributo di mantenimento in favore della moglie, affermando che durante la vita in comune una parte del reddito da lui conseguito era usata esclusivamente per finanziare i suoi interessi personali, la moglie non avendo reso verosimile del resto che la famiglia sostenesse un tenore di vita particolarmente elevato. Egli fa valere che in situazioni di alto reddito i contributi alimentari vanno definiti secondo il dispendio effettivo, seppure il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare condurrebbe – applicato ai dati da lui indicati nell'appello – al medesimo risultato. Quanto alla nozione di equità invocata dal Pretore, l'appellante obietta che qualora le difficoltà familiari fossero dovute a incomprensioni sull'uso delle entrate (come accenna il primo giudice), risulterebbe ancora più evidente che egli spendeva gran parte degli introiti per sé stesso.

 

                                         a)   Ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà. Tale metodo non deve però condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime matrimoniale. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la vita in comune (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con richiami).

 

                                               Il metodo di calcolo appena citato non si applica, di conseguenza, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, per l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo il metodo in questione non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni finanziarie particolarmente agiate. Nel caso di persone abbienti fa stato infatti – per evitare tesaurizzazioni – l'ammontare delle spese effettive concretamente indispensabili per mantenere il livello di vita del coniuge creditore prima della separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con richiami). E nell'ipotesi in cui non si applichi il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza i contributi di mantenimento vanno definiti in base al principio del dispendio effettivo, nel senso che il coniuge creditore deve allegare e rendere verosimili le spese necessarie per il mantenimento del suo tenore di vita precedente la separazione (Hohl in: Fountoulakis/Pi­chonnaz/Rumo-Jungo, Droit de la famille et nouvelle procédure, Ginevra/Zurigo/Ba­silea 2012, pag. 95 in basso con citazioni di giurisprudenza).

 

                                         b)   Nel caso specifico è assodato che durante la comunione domestica i coniugi vivevano in condizioni finanziarie particolarmente agiate, ove appena si consideri il reddito familiare di oltre fr. 27 000.– mensili. Il Pretore non poteva quindi dipartir­si semplicemente dal riparto a metà dell'eccedenza mensile, seppure reputasse quel metodo di calcolo “perfettamente adeguato e corretto”. Di fronte alle contestazioni del marito, che pretendeva due terzi dell'eccedenza (censurando in sostanza la metodica di calcolo), egli avrebbe dovuto far capo al principio del dispendio effettivo ed esigere che il coniuge creditore rendesse verosimili le spese necessarie per il mantenimento del proprio livello di vita antecedente la separazione. Né il Pretore poteva modificare il riparto delle risorse praticato dai coniugi durante la vita comune, correggendo il modo in cui il marito gestiva le entrate, reputato all'origine della disunione. In effetti, il limite superiore del diritto al mantenimento rimane il tenore di vita che i coniugi conducevano durante la vita in comune, non quello che il giudice ritiene adeguato, le misure a tutela dell'unione coniugale avendo – per loro natura – indole conservativa.

 

                                   7.   Nelle condizioni illustrate occorre accertare – per lo meno a un esame di verosimiglianza – quali spese debba affrontare la moglie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. L'appellante pretende che il fabbisogno minimo di lei non ecceda fr. 4940.30 mensili, come l'istante medesima aveva indicato nel memoriale conclusivo (pag. 6 in fondo), sicché determinandolo in fr. 5350.– mensili il Pretore si sarebbe sospinto oltre i limiti del giudizio. Egli dimentica tuttavia di avere riconosciuto nelle proprie conclusioni un fabbisogno minimo dell'attrice di fr. 5700.– mensili (pag. 7), di modo che mal si comprende il rimprovero mosso al Pretore. Comunque sia, decisivo ai fini del giudizio non è il fabbisogno minimo, ma quanto occorre all'interessata per condurre il tenore di vita sostenuto prima della separazione. Nelle osservazioni all'appello, AO 1 ricorda di avere fatto valere in sede di replica “spese ricorrenti” per complessivi fr. 9601.70 mensili (memoriale accluso al verbale d'udienza del 24 ottobre 2011, pag. 3). E durante l'interrogatorio formale del 24 ottobre 2011 il marito ha dichiarato che tutte le spese da lei elencate gli sembravano “abbastanza reali”, salvo non avere “gli strumenti” per valutare il carico d'imposta (pag. 7 in alto). Giova quindi far capo a quella lista, se non altro a un giudizio di apparenza come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, con il seguente risultato:

                                         minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

                                         affidatario (compreso il costo dell'acqua potabile,

                                         dell'elettricità, del telefono, dell'abbonamento alla TV

                                         via cavo, del canone radiotelevisivo)                                        fr. 1350.—

                                         locazione (fr. 3536.–, meno le quote di fr. 1180.– e di

                                         fr. 885.– comprese nel fabbisogno in denaro dei figli:

                                         sentenza impugnata, pag. 3)                                                  fr. 1471.—

                                         premio della cassa malati (sentenza impugnata, pag. 3)           fr.   724.30

                                         spese non coperte dalla cassa malati (loc. cit.)                       fr.     65.—

                                         tassa rifiuti                                                                           fr.   100.—

                                         donna delle pulizie (loc. cit.)                                                  fr.   400.—

                                         premio dell'assicurazione economia domestica (loc. cit.)          fr.   125.—

                                         leasing dell'automobile (__________: loc. it.)                           fr.   250.—

                                         imposta di circolazione (loc. cit.)                                            fr.     33.—

                                         assicurazione dell'automobile (loc. cit.)                                   fr.   129.55

                                         costi di gestione dell'automobile                                             fr.   540.—

                                         contributo alle spese legali (doc. CCC)                                   fr.   800.—

                                         imposte (doc. UU)                                                                 fr. 1861.80

 

                                         In definitiva, il convenuto ha dato atto che per conservare il te­nore di vita anteriore alla separazione occorrono alla moglie fr. 7850.– mensili (arrotondati). In parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare di fr. 11 165.– mensili fissato dal Pretore va così ridotto di conseguenza. Che l'appellante sia in grado di erogare tale cifra è indubbio, quand'anche si calcolasse il suo fabbisogno in fr. 10 382.– mensili (appello, pag. 8 a metà) in luogo dei fr. 6055.– mensili accertati dal Pretore. Grazie a un reddito medio di oltre fr. 27 000.– mensili, egli fruisce infatti di un margine disponibile più che sufficiente per erogare il contributo alimentare di fr. 7850.– per la moglie, quello di fr. 2200.– mensili per A__________ e quello di fr. 1900.– mensili per E__________. Nell'appello il convenuto chiede invero che il contributo per la moglie decorra dal 1° gennaio 2011 anziché dal 19 dicembre 2010, come ha stabilito il Pretore. Priva di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la domanda sfugge tuttavia a ogni disamina.

 

                                  III.   Sulle spese processuali e le ripetibili

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quinti sull'ammontare del contributo litigioso e vede dichiarare senza oggetto (ma non respingere) l'istanza cautelare della moglie, ciò che tuttavia non gli ridonda benefici particolari, dovendo egli versare il contributo per quest'ultima – comunque sia – dal 19 dicembre 2010. Si giustifica così di addebitargli due quinti delle spese processuali e di porre il resto a carico del­l'istante, la quale gli rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte.

 

                                         L'esito del giudizio odierno si riflette altresì sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili della decisione impugnata. Già in prima sede, per vero, il contenzioso fra le parti si limitava a questioni patrimoniali (contributi alimentari per moglie e figli, prelievo di effetti personali, inventario), sugli altri temi i coniugi trovandosi sostanzialmente d'accordo. Equitativamente è il caso perciò, nel complesso, di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 13 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1, 8 e 12 sono riformati come segue:

                                         1.   L'istanza cautelare di AO 1 è dichiarata senza oggetto.

                                         8.   AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 7850.– mensili dal 19 dicembre del 2010.

                                         12. La tassa di giustizia e di fr. 600.– e le spese di fr. 3000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Le spese processuali di appello, di complessivi fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   Notificazione:

 

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).