Incarto n.
11.2011.190

Lugano

22 marzo 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.116 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 luglio 2007 da

 

 

PI 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 22 dicembre 2011 presentato da RE 1;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   CO 1 (1970) e RE 1 (1964) si sono sposati a __________ l'8 settembre 2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come magazziniere per la __________ a __________. La moglie è maestra di scuola elementare. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1754 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), per trasferirsi prima a __________, nei pressi di __________, e poi a __________.

 

                                  B.   Il 2 luglio 2007 CO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'assegnazione dell'abitazione coniugale e offrendo alla moglie fr. 32 660.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro rimborso al marito dei beni propri investiti nell'immobile e metà del saldo tra il valore peritale del fondo, dedotta l'ipoteca, e l'insieme dei beni propri investiti dalle parti. Essa ha postulato inoltre la metà del maggior valore acquisito dalle particelle n. 1143 RFD di __________, n. 122 e 552 RFD di __________, appartenenti al marito. Il Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale.

 

                                  C.   L'udienza preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio si è tenuta il 14 maggio 2008. In tale occasione la moglie ha chiesto, tra l'altro, una perizia sul valore della particella n. 1143 RFD di __________, come pure l'edizione dal marito “di tutte le fatture relative alle ristrutturazioni degli stabili a __________ e __________” e “dell'album delle foto relative alla ristrutturazione ai monti di __________”. Il Segretario assessore ha ammesso le edizioni il 26 maggio 2008. Il 26 agosto 2008 PI 1 ha dichiarato che per quanto concerne le ristrutturazioni delle proprietà di __________ e __________ “le pezze giustificative (…) sono contenute nel fascicolo fiscale 2003B” e che la riattazione del rustico a __________ è stata eseguita da suo padre, il quale ne ha finanziato i costi. Egli ha soggiunto di non possedere fotografie dei lavori. RE 1 ha contestato il 15 settembre 2008 quest'ultima affermazione.

 

                                  D.   Il 5 luglio 2009 l'arch. __________ ha rilasciato una perizia sul valore dell'immobile nel Comune di __________. L'attore ha postulato il 31 agosto 2009 la completazione del referto, chiedendo – tra l'altro – di stimare il valore degli interventi di riattazio­ne eseguiti “sulla base della documentazione fotografica e delle fatture allegate all'istan­za” (quesito n. 4.3). L'8 ottobre 2009 la convenuta si è opposta alla richiesta, postulando lo stralcio del quesito n. 4.3. Con ordinanza del 29 ottobre 2009 il Pretore ha ammesso le domande di complemento, salvo il quesito contestato. La perita ha completato il 20 giugno 2010 il proprio referto, del quale PI 1 ha chiesto l'8 luglio 2010 un'ulteriore delucidazione, che è seguita il 14 luglio 2010.

 

                                  E.   Il 21 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto sulla base dell'audizione di __________, sentito il 10 febbraio precedente, l'edizione dal marito dei bollettini relativi al trasporto del materiale in elicottero per la ristrutturazione dell'immobile a __________. PI 1 ha prodotto l'11 marzo 2011 un fascicolo (doc. UU) contenente fotografie e originali delle fatture inerenti alla ristrutturazione, postulando un'integrazione della perizia sulla scorta della documentazione prodotta e l'assunzione suppletoria di due fotografie. RE 1 si è opposta alle richieste. Con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha ammesso la documentazione presentata da CO 1 e ha modificato l'ordinanza del 29 ottobre 2009, ammettendo il citato quesito n. 4.3. Il 31 agosto 2011 la convenuta ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza. Il Pretore aggiunto ha assegnato il 27 settembre 2011 ad CO 1 un termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 3000.– destinato alla completazione della perizia.

 

                                  F.   Il 21 dicembre 2011 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia nel quale chiede di annullare le ordinanze 22 agosto e 27 settembre 2011, di

                                         “espellere dagli atti le due fotografie assunte con l'istanza suppletoria di prove (…) e il fascicolo contenente gli originali delle fatture e le fotografie relative alla ristrutturazione del rustico di __________ allegati alla lettera 11 marzo 2011”, come pure di “dichiarare definitivamente esaurita la prova peritale con il complemento peritale 20 giugno 2010”. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2012 PI 1 propone di respingere il reclamo. Il Pretore aggiunto non è stato chiamato a formulare osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura di diritto di famiglia un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).

 

                                   2.   RE 1 si duole di ritardata giustizia perché il primo giudice ha versato all'incarto “fotografie e documenti in spregio al CPT-TI applicabile” e ha ordinato un complemento di perizia “quando la prova peritale era già esaurita”. Essa lamenta che “il tentativo di veder annullata l'ordinanza 22 agosto 2011 con scritto raccomandato 31 agosto 2011 è stato ignorato dal giudice, che ha deciso con un'ulteriore ordinanza (27 settembre 2011) di proseguire l'iter del complemento peritale”. Per tali ragioni essa chiede di annullare le ordinanze del 22 agosto e 27 settembre 2011.

 

                                   3.   Nella fattispecie la petizione di divorzio è stata introdotta prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero. La procedura dinanzi al Pretore continua a essere disciplinata perciò dalla procedura ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). L'ordinanza del 22 agosto 2011 con cui il Pretore aggiunto ha versato agli atti la documentazione prodotta da PI 1 l'11 marzo 2011 e ha modificato la decisione del 29 ottobre 2009, ammettendo il quesito n. 4.3, così come l'ordinanza del 27 settembre 2011 con cui egli ha assegnato ad PI 1 un termine per versare l'anticipo destinato al complemento della perizia, sono state comunicate nondimeno dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. I rimedi giuridici dati contro tali decisioni sono regolati perciò dalla legge nuova (art. 405 cpv. 1 CPC), l'applicazione dell'art. 405 cpv. 1 CPC non limitandosi alle decisioni finali, ma comprendendo anche quelle incidentali (DTF 137 III 427 consid. 2.3.2). Ciò premesso, le ordinanze del Pretore aggiunto, che configurano pacificamente “disposizioni ordinatorie processuali”, erano impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. b CPC).

 

                                   4.   Nelle circostanze descritte il rimedio giuridico di RE 1 non è – a ben vedere – un reclamo per ritardata giustizia” (art. 321 cpv. 4 CPC), bensì un reclamo contro “disposizioni ordinatorie processuali” (art. 319 lett. b CPC), tant'è che l'interessata medesima postula l'annullamento delle ordinanze emanate dal Pretore aggiunto il 22 agosto e il 27 settembre 2011. Un reclamo del genere andrebbe trasmesso di per sé alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto ciò si risolverebbe tuttavia in un formalismo fine a sé stesso, poiché il reclamo, presentato il 21 dicembre 2011, andava esperito entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Tardivo sia contro l'una sia contro l'altra ordinanza, esso si rivela pertanto già di primo acchito irricevibile.

 

                                   5.   La reclamante sostiene che il 28 marzo 2011 essa si era già opposta alla produzione del fascicolo formante il doc. UU, oltre che alla richiesta di completazione peritale e all'assunzione suppletoria di prove, senza che di ciò il Pretore aggiunto abbia dato riscontro nell'ordinanza del 22 agosto 2011. Il che configura a suo avviso denegata giustizia, poiché le parti hanno diritto di veder decidere le loro contestazioni. Essa soggiunge che, nonostante la richiesta di annullare quest'ultima ordinanza, il Pretore aggiunto non ha reagito e ha emanato anzi il 27 settembre 2011 un'altra ordinanza con cui ha assegnato un termine all'attore per prestare un anticipo destinato al complemento di perizia ordinato con l'ordinanza medesima, ciò che costituisce un ulteriore diniego di giustizia.

 

                                         Come si è appena visto, invocando un diniego di giustizia la reclamante in realità equivoca sui termini. Quanto essa chiede in effetti non è di sollecitare il Pretore a statuire senza indugio sulla sua richiesta del 31 agosto 2011 volta a far modificare l'ordinanza del 22 agosto precedente, bensì di annullare entrambe le ordinanze: quella del 22 agosto e quella del 27 settembre 2011. Comunque sia, si volesse anche ammettere che il primo giudice ha ignorato senza giustificazione la citata richiesta del 31 agosto 2011 introdotta da RE 1 per far modificare l'ordinanza del 22 agosto precedente, ciò non connota ancora un caso di denegata giustizia. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, di fronte all'inazione di un'autorità spetta anzitutto al richiedente invitare l'autorità medesima ad accelerare la procedura (DTF 130 I 332 consid. 5.2). In concreto non risulta – né la reclamante asserisce – che il Pretore sia mai stato sollecitato a statuire sulla richiesta del 31 agosto 2010. L'interessata non può quindi dolersi di denegata giustizia. Anche sotto questo profilo il reclamo sfugge così a ulteriore disamina.

 

                                   6.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). PI 1, che ha formulato osservazioni al reclamo per il tramite di un difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue la via dell'azione principale.

                                         E in concreto, il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–,.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.